Ambiente, Dlgs. 231/2001 e Corruzione
Cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni e non solo (PNA)
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il modello relativo alla responsabilità amministrativa declinato all’art. 25[1] Dlgs. 231/2001 ha subìto, con la Legge190/2012, modifica ed integrazione.
La L. 190/2012 ha aggiunto tra i reati presupposto la “induzione indebita a dare o promettere utilità” e ha revisionato, soprattutto, i reati richiamati nel codice penale (cfr. art. 75 della L. 190/2001).
Le Società che hanno pertanto costruito il modello sui reati di concussione e corruzione hanno aggiornato il Modello 231 alle novità introdotte dalla Legge sulla Corruzione…….. (continua la lettura dell’articolo Corruzione e ambiente ..)
Leggi anche sul sito articolo già pubblicato su PNA e PTCT….
[1] Art. 25 Concussione , induzione indebita a dare o promettere utilita’ e corruzione
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entita’, 319-ter, comma 2, ((319-quater)) e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.