PREPOSTO DI FATTO – RESPONSABILITA’
Colpa per assunzione e formazione
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.11.2022
Preposto di fatto e responsabilità. Il TU Sicurezza (TUS -Dlgs. 81/2008) attribuisce posizione di garanzia anche al “preposto” ai sensi dell’art. 2 TUS.
L’art. 19 TUS è stato modificato dal DL. 146/2021 (convertito con L. 215/2021) che ha inserito al comma 1 dell’art. 19 la lett. a) e f) che hanno ampliato gli obblighi del preposto, in particolare la lettera:
- a) è stato rafforzato l’obbligo di vigilanza anche del rispetto dei presidi antinfortunistici. Il preposto ha il potere anche di fermare l’attività del lavoratore che non si conformi e di segnalare al datore di lavoro o meglio i superiori diretti.
- f) attribuisce al preposto il dovere obbligo di controllo di “… rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”; nonché il potere di “..se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate
Il preposto nella nuova formulazione, controlla, vigila, interviene, interrompe, segnala.
Poteri e obblighi che sono supportati tutti da adeguata formazione, preparazione utile ad assumere il rischio e ad avere la conoscenza del rischio.
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