Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Cass. penale n. 570/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2023


Un dipendente cade da un ponteggio, privo delle barriere e muore.

Ebbene “ non avere predisposto a norma il ponteggio nonostante la sua corretta edificazione fosse prevista dalla documentazione aziendale ( PIMUS)..” sono profili colposi ascrivibili all’amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente

La responsabilità della Società non può dunque essere presunta (a prescindere dalla esistenza di un modello organizzativo) e deve soprattutto essere provata senza confonderla con la responsabilità del datore di lavoro, della persona fisica.

La Corte precisa la differente responsabilità e l’onere della prova e afferma:

“..e la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore … non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità̀ dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può̀ dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l’assenza del modello, ……………continua lettura articolo caduta da ponteggio: Società e responsabilità

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