SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – REGIONE DEL VENETO
ATO, Consigli di Bacino, affidamento a terzi e competenze nella L.R.Veneto n. 17/2012
A cura di avv. Cinzia Silvestri
La Regione del Veneto ha promulgato la L. 17 del 27.4.2012, in BURV 35 del 4.5.2012, vigente dal 5.5.2012, disciplinando il servizio idrico integrato, come delegata dall’art. 2 comma 186 bis L. Finanziaria 2011.
In particolare la Regione individua gli ambiti territoriali ottimali, riprendendo e mantenendo inalterata la classificazione già operata con LRV. 27.3.1998, n.5 e ripresa nel PTA 2009 (art. 2).
La L. 17/2012 prevede che le funzioni amministrative di programmazione e controllo del servizio idrico verranno affidate a Consigli di Bacino(art. 1 co.4), i quali subentreranno in tutte le obbligazioni attive e passive delle AATO, assorbendo il personale in servizio presso le medesime (art. 13 comma 6).
I Consigli di Bacino sono persone giuridiche di diritto pubblico costituiti da accordi sottoscritti da Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale (art.3 comma 2).
Tali accordi dovranno essere conformi allo schema di convenzione per la cooperazione che la Giunta Regionale Veneto ha l’onere di elaborare entro il 4 giugno 2012 (30 gg dal 5.5.2012 – art. 12).
I Consigli di Bacino non possono gestire il servizio idrico integrato (art. 8 comma 2), che dunque dovrà essere conferito a soggetti terzi.
I Consigli di Bacino saranno composti da:
– assemblea, i cui membri saranno i Sindaci o gli assessori delegati dei Comuni;
– presidente: rappresentante legale del Consiglio di Bacino, eletto dall’assemblea tra i relativi partecipanti;
– comitato istituzionale: 3 membri scelti ed eletti tra i componenti dell’assemblea e presieduto dal presidente;
– direttore: nominato dall’assemblea da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali ad essa, redatto dalla Giunta Regionale;
– revisore legale, anch’esso nominato dall’assemblea.
La L. 17/2012 non disciplina le modalità di affidamento della gestione, ma precisa che entro il 4 luglio 2012 la Giunta Regionale dovrà redigere lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di Bacino e i gestori a cui è affidato il servizio idrico (art. 12).
Muta la determinazione della Tariffa del SII, che verrà calcolata (art. 7 comma 4) in base a:
-fascia territoriale;
– tipologia di utenza;
– scaglione di reddito;
– fasce progressive di consumo.
I Consigli di Bacino dovranno altresì destinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli effettivi introiti dell’anno precedente alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi a tutela dell’assetto idrogeologico, difesa delle acque potabili e la alimentazione dei sistemi di acquedotto (art. 7 comma 5)
Sono inoltre istituiti:
A) il Coordinamento dei Consigli di Bacino (art. 5) composto da
– Presidente Giunta Regionale o assessore delegato
– presidenti dei Consigli di Bacino o loro delegati
con funzioni di vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Consigli di Bacino.
B) il Comitato consultivo degli utenti (art. 9), con funzioni di controllo sulle scelte gestionali e pianificatorie del SII.
La terzietà e l’effettiva vigilanza di tale comitato è tuttavia dubbia: il comitato degli utenti è infatti istituito dai Consigli di Bacino, i quali ne garantiscono la partecipazione all’elaborazione della carta di servizio pubblico …i controllati dunque istituiscono i controllori, minandone l’autonomia.
La Giunta Regionale del Veneto è tenuta entro il 4 luglio (60 gg dalla pubblicazione – art. 12) all’adozione di direttive per la costituzione dei comitati consultivi.
Fintanto che i Consigli di Bacino non verranno costituiti il Presidente della Giunta nominerà dei commissari straordinari (pur non essendo esplicito il rinvio si ritiene valevole la DGRV 2413 del 29.12.2011 in BUR 9 del 27.1.2012) e rimarranno vigenti le concessioni, i contratti, i piani d’ambito e gli atti ad essa relativi per la gestione del SII.