REGIONE VENETO: Regolamento V.I.A.
Regolamento attuativo BUR del 19.1.2025
segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri
La Regione Veneto pubblica il Regolamento attuativo in materia di Valutazione impatto ambientale relativo all’art. 13 della LRV 12/2024.
Le disposizioni che si applicano al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono indicate nell’Art. 3 del regolamento, che disciplina le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale. In particolare, il PAUR è una delle tipologie di procedura elencate nell’Allegato A “Allegato Tecnico” al presente regolamento.
L’allegato A prevede infatti l’indicazioni delle fasi della procedura PAUR che in parte si riporta:
F) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). (articolo 3, comma 1, lettera f) del regolamento)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, svolta nei termini e con le modalità di cui all’articolo 27-bis del TUA e all’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, si articola nelle seguenti fasi:
FASE 1 – Presentazione dell’istanza
Il proponente presenta istanza alla struttura competente per la VIA, corredata dalla documentazione necessaria in formato digitale, secondo la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.
FASE 2 – Pubblicazione sul sito web e comunicazione agli enti interessati
La struttura competente per la VIA, all’esito delle verifiche di cui al comma 2 dell’articolo 27-bis del TUA, provvede alla pubblicazione della documentazione depositata sul sito web istituzionale e alla comunicazione per via telematica alle amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati dal progetto, tenuto conto di quanto dichiarato dal proponente all’atto di presentazione dell’istanza presentata.
Il proponente è tenuto alla corretta e completa individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto e della conseguente indicazione degli enti competenti.
FASE 3 – Verifica della completezza documentale
Le amministrazioni e gli enti interessati, per quanto di competenza, effettuano le verifiche in ordine alla completezza della documentazione presentata.