Trasporto in conto terzi ed in conto proprio: la Cassazione n. 13725/2012 …chiarisce
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
La sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012, della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di un soggetto che, ancorché privo del titolo abilitativo per lo svolgimento di attività di “trasporto per conto proprio”, è tuttavia in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di “trasporto per conto terzi”.
L’impiego privato dei mezzi di trasporto dotati di licenza conto terzi è sempre stata ritenuta vietata dalla legge stante la netta differenza tra trasporto conto terzi e conto proprio.
le sanzioni previste sono pesanti perché la legge 298/1974 prevede anche 4130 euro di multa oltre al fermo del veicolo per tre mesi. Ma solo se il trasporto avviene con un mezzo di peso superiore a 6 tonnellate.
Nel caso esaminato dal collegio un autotrasportatore munito di licenza conto terzi è stato sanzionato e si è rivolto con successo al giudice di pace evidenziando l’illegittimità della multa.
Contro l’annullamento del verbale il ministero dell’interno ha proposto ricorso in cassazione ma senza successo.
A parere del collegio anche se per l’esercizio dell’attività di trasporto merci in conto terzi e conto proprio la legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede due provvedimenti abilitativi diversi la sanzione e’ illegittima.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che: “quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31 lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
In buona sostanza non si può pretendere che un autotrasportatore abilitato al trasporto conto terzi non possa effettuare anche trasporti privati, perlomeno di carattere occasionale.
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