Delega ambientale: focus

Delega ambientale: Cassazione penale n. 39729/2009
 A cura di Cinzia Silvestri   – Studio legale Ambiente
Accade spesso di travisare la funzione, il contenuto (ed omettere la forma) della “delega ambientale”.
Spesso la dirigenza di un settore ritiene di essere, in forza della propria funzione, il responsabile, il delegato anche “ambientale”; soggetto idoneo dunque a rispondere o meno dell’evento.
La delega  di responsabilità in materia ambientale  è  “cosa seria” .
Si tende ancora a sovrapporre la delega e le funzioni proprie della materia sulla sicurezza (ormai patrimonio di tutti) con la delega in materia ambientale (non codificata).
Inutile suggerire di affrontare la questione separatamente, di tracciare per iscritto compiti e responsabilità trasferite … spesso si trova opposizione nelle stesse società che non capiscono per quale motivo devono “fare qualcosa in più” di quello che esiste già….
Delegare significa attribuire responsabilità che la legge individua in un certo soggetto (legale rappresentante, ad esempio) ad altro soggetto in forza di un atto volontario (contratto, delega).
Il contenuto, la forma di questo “conferimento” è sottoposto a rigido controllo proprio perché “trasferisce responsabilità” (la giurisprudenza ha cesellato il concetto nel tempo con numerose sentenze; vedi anche commento della sottoscritta all’art. 188 Dlgs. 152/2006, Codice dell’Ambiente, Giuffrè ed., 2008).
In materia ambientale la confusione è diffusa a tutti i livelli; difficile far comprendere la necessità di esplicitare nelle dovute forme la delega; quasi impossibile far comprendere che la delega in materia ambientale non coincide con quella in materia di sicurezza e che dunque necessita di precisa indicazione.

Ebbene, utile a comprendere la delicatezza del “trasferimento” di responsabilità è la sentenza della Cassazione penale n. 39729.

La sentenza della Cassazione non riconosce valore alla delega conferita in quanto la stessa non presenta i requisiti idonei per essere ritenuta riferibile alla …materia ambientale.
La Sentenza della Cassazione puntualizza in merito alla commissione del reato ex art. 59 comma 1 (oggi art. 137 Dlgs. 152/2006) da parte di 2 imputati in quanto avevano “effettuato, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, prodotte dalla pulitura delle carrozze dei treni, nel sistema fognario esistente presso la stazione fognaria di (OMISSIS), e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda ciascuno[1].
IL TRIBUNALE
Il Tribunale affrontava l’individuazione dei soggetti responsabili e  riteneva “…..irrilevante che l’attività di lavaggio competesse a Trenitalia, competendo a Rete Ferroviaria Italiane (RFI), società titolare delle strutture costituenti l’insediamento produttivo e quindi della rete fognaria, quantomeno un onere di controllo sull’osservanza della normativa antinquinamento….”.
Il Tribunale concludeva che “….In ordine alla ripartizione di competenze all’interno della RFI rilevava il Tribunale che dagli atti prodotti dalla stessa difesa emergeva che il compito di adeguare la rete fognaria della stazione di (OMISSIS) alla normativa in materia di scarichi era stata assunta dalla Direzione Compartimentale Infrastrutture di Palermo, al cui vertice vi era l’ing. B., il quale, inoltre, con atto in data 1.3.2002 aveva delegato l’ing. Ba. ad assicurare il rispetto della normativa in materia ambientale.
LA CASSAZIONE
“…Il Tribunale è pervenuto all’affermazione della penale responsabilità del Ba., ritenendo che la delega in data 1 marzo 2002 attribuiva al predetto di “assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, impartendo a tal fine le necessarie diposizioni e vigilando affinchè sia evitato che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”, con “ampia autonomia di spesa nell’ambito del budget concordato”.
La Cassazione invero non concorda con l’affermazione del Tribunale che aveva riconosciuto validità alla delega e prosegue:
“…Dalla mera lettura dell’atto di delega risulta palesemente che il Tribunale ha ritenuto erroneamente che esso riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS). La delega, infatti, riguardava la sola materia antinfortunistica. Già nella intestazione dell’atto si faceva riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994: “Il responsabile dell’unità produttiva Direzione compartimentale Infrastrutture Palermo (Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994)”.
Anche con riferimento all’oggetto della delega veniva richiamato espressamente il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. n), secondo cui il datore di lavoro o il suo delegato “prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”.
Risulta evidente, quindi, che il riferimento al rispetto della normativa ambientale riguardava, comunque, le misure da adottare in sede di prevenzione antinfortunistica.
Il richiamo della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, sia nella intestazione che nel “contenuto” della delega, non può generare alcun equivoco o problema interpretativo.
Ritenere che la delega in questione riguardasse la gestione degli scarichi fognari della stazione di (OMISSIS) costituisce, pertanto, palese travisamento della prova.
L’atto di delega delegava al Ba. soltanto la materia antinfortunistica e non certo la gestione degli scarichi fognari.

[1] Rilevava il Tribunale che “dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile che i liquidi che confluivano nella “platea di lavaggio” derivavano dall’attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni e che gli stessi, attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano nella fognatura senza che vi fosse alcun sistema di chiarificazione. Non poteva infatti ritenersi sufficiente che tali reflui, annoverabili tra gli scarichi da insediamento industriale, prima di essere immessi nella fognatura, passassero attraverso dei pozzetti (con profondità maggiore rispetto a quelli di entrata e di uscita), in quanto non era prevista alcuna attività di recupero periodica delle particelle più pesanti che andavano a depositarsi sul fondo dei pozzetti più vicini alla platea di lavaggio.
 
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