Capita di leggere tra gli articoli della Carta dei diritti europea parole che sembrano quasi fantasiose, bene auguranti ma prive di ogni riscontro concreto.
La Buona amministrazione.
Ci conforta però sapere che il nostro legislatore deve conformarsi alle regole della Comunità Europea , ai principi dell’ ordinamento comunitario.
Con fatica assistiamo da qualche tempo alla revisione della normativa italiana che integra le proprio regole sancendo il dovere e l ‘obbligo di rispetto della normativa comunitaria.
Accade dunque che è consentito ad ogni cittadino verificare la propria tutela secondo la Costituzione e il diritto comunitario.
La portata pratica di tale confronto risiede nella possibilità di valutare anche in sede contenziosa l’applicazione di norme non corrispondenti a quanto stabilito dalla comunità europea.
Per cogliere il senso di queste affermazioni si riporta l’ art. 41 della carta di Nizza vincolante per gli stati Membri dal 2009 ( con il trattato di Lisbona).
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3.Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
10 Dicembre 2012
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