Costi di difesa e diritto di difesa: la legge di Stabilità 2013
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Poco se ne parla.
Qualche articolo su riviste specializzate segnala la novità.
I giornali (quotidiani) non sembrano interessati.
Nulla sanno proprio coloro che decidono di recarsi dall’avvocato per la “tutela dei propri diritti”.
Il costo della difesa dei propri diritti non solo subisce il peso dell’attività difensiva, del rischio di causa, delle lungaggini processuali ma anche della imposizione (spese non imponibili) dello Stato.
Fino a ieri il versamento del “contributo unificato” – ovvero di quel costo da versare allo stato per poter adire la Giustizia – ha avuto un peso ed un significato “economico”. Possiamo accettarlo.
Vero è che con il Governo Monti il Contributo assume una veste “punitiva”. Maggiori sono i costi della giustizia, minori sono le possibilità/ probabilità che il cittadino adisca l’autorità giudiziaria.
Insomma il costo della giustizia assume la veste di strumento in grado di disincentivare le azioni giudiziarie; azioni che intasano i tribunali, che costringono a produrre sentenze.
Ebbene in questo contesto la Legge di Stabilità 2013 manifesta un intento non proprio pregevole e si presta a valutazioni di incostituzionalità.
Riduzione della spesa
Il punto 16 della Legge di Stabilità 2013 esplicita il fine dei successivi punti (o commi) e recita: “ Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29”.
Dunque le disposizioni imposte dal Parlamento sono finalizzate (necessitate) dal fine di contenimento dei… costi di Giustizia.
Contributo unificato (spese di giustizia)
Il comma 17 richiama l’art. 13 del DPR 115/2002; articolo dedicato al contributo unificato ovvero a quella somma che deve essere versata da colui che decide di adire la Giustizia in quanto ritiene di essere leso nel suo diritto.
Impugnazione
La disposizione colpisce la impugnazione della sentenza ovvero quando la parte soccombente (in tutto o in parte) non condivide la decisione del Giudice (fallibile …come tutti i comuni mortali).
Raddoppio costi giustizia
Impugnare? Meglio pensarci bene.
La legge stabilità 2013 inserisce il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002 e precisa che “quando l’impugnazione, anche incidentale, è
1) respinta
2) inammissibile
3) improcedibile
la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Di fatto, dunque, colui che impugna la sentenza del primo grado (ovvero non condivide le decisioni del Giudice di primo grado) e adisce , ad esempio la Corte di appello
1) paga il contributo unificato per iniziare la causa in appello
2) se la domanda viene respinta integralmente – e dunque soccombe nuovamente – deve pagare ulteriore “ammenda” allo Stato per aver osato contraddire ancora su questione già …decisa.
Sembra quasi che il legislatore abbia in mente un modello di giustizia virtuale, dove le sentenze sono tutte frutto di competenza, trasparenza, diligenza, capacità e ponderazione. Il Giudice diventa Legislatore. L’avvocato … un esecutore, un mediatore (?).
La sentenza che respinge l’impugnazione è davvero giusta?
La sentenza che ritiene un appello inammissibile è davvero inammissibile?
L’esperienza di ogni avvocato conosce la possibilità elevata (e congenita) alla sentenza che la decisione possa non essere “giusta”; conosce le infinite variabili e l’incerto mondo del diritto.
L’affronto al diritto e alla libertà di dire e contraddire è evidente ed esplicito.
Entrata in vigore (28 gennaio 2013)
Ebbene questa nuova disposizione si applicherà a tutti i giudizi che verranno instaurati dopo il 28 gennaio 2013 (ovvero 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di Stabilità 2013 – Gazz. Uff. 29.12.2012) cfr. comma 18 legge stabilità 2013).
6 Gennaio 2013
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