a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione degli utenti, sul sito www.sistri.it, una nuova versione del manuale operativo (allegato I). Tale aggiornamento tiene conto sia delle novità apportate alla piattaforma applicativa SISTRI sia delle preziose segnalazioni pervenute dagli utenti iscritti.
Tra le principali variazioni segnaliamo l’inserimento di nuove sezioni relative alla prima apertura del registro cronologico, al flusso produttore > gestore senza trasporto, al trasporto intermodale ed all’autospurgo.
Di seguito, una sintesi delle principali novità introdotte dalle nuove sezioni.
Prima apertura del registro cronologico
Qualora il produttore di rifiuti intenda movimentare un rifiuto in giacenza gia registrato sul registro di carico e scarico, ma non ancora caricato sull’area registro cronologico, dovrà:
- inserire manualmente nel registro cronologico i dati relativi al rifiuto da movimentare;
- compilare la scheda area movimentazione secondo le procedure previste dal Sistri per la movimentazione di un rifiuto.
Flusso produttore – gestore senza trasporto (recupero/smaltimento da parte del produttore del rifiuto)In numerosi casi, la gestione di un rifiuto avviene senza che ci sia l’intervento di un trasportatore, in quanto ad esempio:
- il rifiuto viene gestito dallo stesso produttore senza trasporto intermedio;
- produttore e gestore risiedono all’interno dello stesso perimetro;
- oppure il rifiuto prodotto viene avviato al gestore tramite sistemi meccanici quali, ad esempio, condotte o nastri trasportatori.
In questi casi la procedura da adottare e la seguente:al momento della produzione del rifiuto il produttore dovrà caricare il rifiuto prodotto sul registro cronologico come produttore, secondo le normali procedure previste dal Sistri.Al momento dell’avvio all’impianto di recupero/smaltimento il produttore dovrà scaricare manualmente il rifiuto.
Trasporto intemodale
Il produttore inserisce tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto intermodale nella scheda SISTRI Area Movimentazione, compilando la sezione relativa all’indicazione della tratta intermodale. In tale sezione il produttore deve indicare i soggetti presenti nella movimentazione nell’ordine in cui partecipanoalla filiera di trasporto. (ad esempio: trasportatore su gomma, operatore logistico, impresa ferroviaria, operatore logistico, trasporto su gomma) Si ricorda che per il trasporto ferroviario e marittimo i vettori coinvolti non sono dotati di black box e i dati relativi al percorso saranno comunicati con le modalità di seguito esposte.
Autospurgo
Nel caso degli autospurgo, si applica l’articolo 6, comma 2, del DM 17 dicembre 2009. Secondo tale norma, i produttori (cioè in questo caso i fruitori del servizio di autospurgo) comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di autospurgo che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e’ tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità. Inoltre, vengono previste integrazioni e modifiche riguardo le seguenti sezioni: la scheda SISTRI area registro cronologico, il flusso produttore non iscritto > trasportatore, la verifica analitica e accettazione del rifiuto all’impianto di gestione, i rifiuti prodotti da cantieri e quelli prodotti in corso di attività di manutenzione. È stata, inoltre, predisposta la Sezione Associazioni di Categoria all’interno della quale è possibile consultare la Procedura per gli adempimenti degli obblighi relativi al SISTRI attraverso le organizzazioni di categoria e le informazioni relative alla modulistica da utilizzare. Così come previsto dall’articolo 7 del Dm 17 dicembre 2009, una volta iscritti al SISTRI, i soggetti possono adempiere agli obblighi tramite delega alle seguenti strutture:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali,
- società di servizi di diretta emanazione delle medesime.
La delega, redatta in carta semplice secondo il modulo (allegato II) appositamente predisposto, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto delegante.La firma può essere autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Importante novità introdotta al riguardo è quella che prevede la possibilità, in alternativa ai metodi sopra enunciati, di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti di aver attribuito all’associazione imprenditoriale od alla società di servizi di diretta emanazione della stessa l’incarico di adempiere, per proprio conto, agli adempimenti di cui al DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI resta a carico del soggetto delegante il quale è tenuto a conservare il registro cronologico e le schede di movimentazione per almeno 3 anni presso la propria sede o presso l’associazione imprenditoriale delegata o sua società di servizi. Il materiale archiviato va tenuto a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
Per espletare gli adempimenti del SISTRI per conto dei soggetti deleganti, le Associazioni imprenditoriali si iscrivono al SISTRI attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, in modalità web, o iscrivono, sempre le Associazioni Imprenditoriali, le società di servizi di loro diretta emanazione, nella medesima modalità. In questa seconda ipotesi nella sezione specifica 1.4 del modulo di iscrizione dovrà essere indicata, come persona da contattare, un soggetto dell’Associazione di riferimento.
Per le Associazioni Imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione che già avessero presentato domanda di iscrizione, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 17 dicembre 2009, il SISTRI provvede a richiedere le informazioni aggiuntive previste dalla presente procedura.
Il SISTRI, non appena ricevuta dai soggetti la richiesta di iscrizione, trasmette automaticamente al soggetto richiedente il numero di pratica.Una volta acquisito il numero di pratica, i soggetti provvedono al versamento del contributo annuo dovuto per ciascuna unità locale con le modalità indicate nel D.M. 17 dicembre 2009. L’associazione subito dopo provvederà ad inviare al SISTRI l’elenco delle imprese deleganti, con il rispettivo numero di pratica mediante la compilazione dell’apposito modulo (allegato III).
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato provvede alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati.Il SISTRI, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione Imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività.
Per ciascuna delle Associazioni imprenditoriali e delle società di servizi iscritte al sistema viene consegnato dal SISTRI direttamente all’Associazione, fino ad un massimo di tre dispositivi USB multiutente.