TARES: novità

TARES
Approvato il decreto che fissa le rate del nuovo tributo

a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile2013  ha approvato il decreto legge “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” che contiene alcune disposizioni che riformulano l’entrata in operatività della Tares fissando le modalità di pagamento delle rate, le relative scadenze e le attribuzioni di competenza.

In particolare, l’articolo 10, comma 2 e 3, prevede disposizioni, in materia di TARES, che operano limitatamente all’anno 2013, anche in deroga all’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Ampia discrezionalità del Comune

Il comma 2, lett. a) attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse con la conseguenza che il versamento della prima rata può essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio, prevista dal comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che consente unicamente la possibilità di posticipare tale scadenza. A tutela del contribuente, la norma prevede, comunque, la condizione che la deliberazione sia adottata e pubblicata, ai sensi di legge, dal comune almeno trenta giorni prima della data di versamento.

La lett. b) stabilisce che, ai fini del versamento delle sole prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

La norma precisa che tali modalità di versamento non possono essere utilizzate per il pagamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, deve essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standard, impiegando esclusivamente gli strumenti previsti dalla successiva lett. c). Dal tenore e dalla finalità della disposizione in parola emerge che, anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per il pagamento della seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale. A parte quest’ultima ipotesi, il contribuente può sempre avvalersi della facoltà di pagare il tributo in un’unica soluzione a giugno, come previsto dal citato comma 35 dell’art. 14, ma tale facoltà può essere esercitata limitatamente alle rate diverse dall’ultima.

In definitiva, per l’anno 2013, il contribuente è tenuto a corrispondere il tributo in almeno due rate.

Resta fermo che l’utilizzazione dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2 costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES.
La lett. c) del comma 2 prevede la riserva in favore dello Stato del gettito relativo alla maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato. Conseguentemente, la lett. d) prevede che non trovi applicazione il comma 13-bis del citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 e la lett. e) opera le necessarie modifiche alla lettera c) del comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Anche in questo caso, detta maggiorazione è versata in unica soluzione, unitamente all’ultima rata della TARES, utilizzando il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione.

La lett. f) della norma stabilisce che i comuni non possono esercitare la facoltà di aumento della maggiorazione standard fino a 0,40, come, invece, previsto dal comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

La lett. g) mira a risolvere le difficoltà dei comuni che, in regime di TIA, hanno esternalizzato tutto il servizio di gestione dei rifiuti, ivi compresa la riscossione. La disciplina del nuovo tributo prevede, infatti, che i versamenti debbano essere effettuati esclusivamente ai comuni e, solo nel caso di tariffa puntuale, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti provvede alla riscossione. Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l’entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 3 della norma in esame, nel sostituire il comma 4 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, ripropone le stesse disposizioni presenti nella disciplina TARSU. Per tale tributo, infatti, l’art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 escludeva dalla tassazione le aree comuni del condominio. Per quanto riguarda invece le aree pertinenziali delle attività economiche, la disposizione relativa alla TARSU era inserita nell’art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in base al quale, per il 1997 e il 1998, erano imponibili le superfici scoperte operative e venivano escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Successivamente, l’art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n.8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75, ha esteso tale disciplina anche agli anni successivi al 1998.

Pertanto, con la norma proposta le superfici scoperte operative sono tassabili per intero, mentre non sono tassabili

le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni,

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni,

le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma.

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