TARES: modalità di riscossione

 TARES – Risoluzione MEF n. 9/DF sulle modalità di riscossione.
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


Lo scorso 9 settembre il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato la Risoluzione n. 9/DF avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, co. 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102”. Il MEF, nello specifico, ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare della c.d. “maggiorazione standard”.
Alla luce delle novità introdotte con il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102 – in virtù del quale che “il Comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti” –  il Ministero ha precisato che sulla base del quadro normativo vigente deve essere assicurato all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’articolo 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011 (come noto, pari a 0,30 euro per metro quadrato).
Inoltre, con la Risoluzione in oggetto è stato precisato che il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, oltre ad attribuire al Comune l’onere di procedere alla predisposizione ed all’invio ai contribuenti del modello di pagamento del tributo, ha altresì stabilito che per l’ultima rata dell’anno 2013 si potranno utilizzare unicamente il modello F24 ed il bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali dovranno indicare separatamene la somma dovuta a titolo di tariffa e quella a titolo di “maggiorazione standard”.
Tale configurazione dei modelli di pagamento consentirà alla Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti. Inoltre, poiché il versamento dovrà avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
 
Al riguardo, il documento ministeriale ha precisato che gli adempimenti previsti sono finalizzati ad assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2013 e per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per il Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero ha poi offerto precise indicazioni in relazione alla facoltà concessa all’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto accertato contabilmente per l’anno 2013. Ai sensi dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, è stata riconosciuta al Comune la possibilità di approvare il Regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’articolo 14 del medesimo D. L., entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione del 2013, ovvero entro il 30 novembre 2013. Tale circostanza “eccezionale” giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione per l’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
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