Sistri: sanzioni e non punibilità

 Sistri: sanzioni ridotte e non punibilità
Art. 260bis (Sistri) e DL 101/2013 art. 11 co. 11
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
 Con l’art.  39 Dlgs. 3.12.2010 n. 205[1] come modificato dall’ art. 4 comma 2-ter Dlgs. 121/2011 (7 luglio 2011) il legislatore inseriva disposizione di favore per il trasgressore che commetteva l’illecito amministrativo ex art. 260bis Dlgs. 152/2006 (sanzione amministrativa) entro 1 anno dalla entrata in vigore degli obblighi di operatività per ciascuna categoria.
E’ una vera novità.
Il legislatore è consapevole della difficoltà applicativa della normativa a cui fa riferimento l’art. 260 bis.
Con disposizione contenuta solo nel testo di cui al Dlgs. 121/2011, il legislatore stabilisce la riduzione delle sanzioni amministrative commesse entro 1 anno dalla operatività delle varie categorie ovvero:
1)    le sanzioni amministrative di cui all’art. 260 bis commi 3,4,5,7,9 del Dlgs. 152/2006 (escluso la condotta di comportamento fraudolento di cui al comma 3) sono ridotte:
a)    1/10 se la violazione è commessa entro 8 mesi dalla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori (art. 1 DM 26.5.2011)
b)    1/5 se violazione commessa dopo l’ottavo mese  e per i successivi 4 mesi .
Ebbene.
2)    Con DL  del 31.8.2013 n.  101 art. 11 comma 11 (in attesa di conversione in legge) il legislatore ribadisce la volontà premiale solo per alcuni comportamenti puniti con sanzione amministrativa (art. 260bis comma 3,5, e 7 primo periodo).
In questo caso il legislatore non incide sulla diminuzione della sanzione ma stabilisce una vera e propria “immunità”.
Considerando un arco temporale di 6/7 mesi dall’inizio della operatività del Sistri il trasgressore non è punibile se commette 3 violazioni.
 
In particolare:
Le sanzioni per le violazioni di cui all’ articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 ,
1)     “limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte”: il beneficio sembra limitato solo alla condotta di colui che fornisce nel sistema SISTRI informazioni incomplete ed inesatte. Il comma 3 invero prevede altre condotte quali la omissione di compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione; alterazione di dispositivi tecnologici.
2)     comma 5 : i soggetti che si rendono inadempienti ad ulteriori obblighi SISTRI (diversi da quelli previsti dal comma 1 e 4 dell’art. 260bis)
3) comma 7 primo periodo: il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – area di movimentazione e ove necessario con la copia del certificato analitico.
Queste violazioni se commesse
1) fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013[2] (6 mesi)
2) fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014[3](7 mesi)
 
sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
Dunque, la sanzione e contestazione relativa, ad esempio, alle informazioni inesatte rese con riferimento al sistema Sistri occorsa nel periodo di tempo di 6/7mesi dall’inizio della operativià Sistri per 3 volte…non è punibile.
E’ punibile, invece, la violazione commessa per la quarta volta magari nel periodo temporale indicato.
A questo punto bisogna chiedersi se la condotta reiterata la quarta volta magari nell’ottavo mese, dall’inizio della operatività, trovi sanzione piena (ad esempio € 2600 ex art. 260bis comma 3) o ridotta di 1/10 (ovvero € 260 ex art. 39 Dlgs. 205/2010).
Ed invero le due normative coesistono e creano una sorta di cuscinetto favorevole al trasgressore – durevole fino ad un anno dall’inizio della operatività del Sistri – che si concreta attraverso la “impunità” circoscritta nel tempo e la riduzione della sanzione.
E’ utile dunque delineare breve schema che individui le condotte che integrano la mera riduzione della sanzione e/o la impunità se la violazione viene reiterata solo 3 volte nell’arco teporale indicato.

Violazione art. 260 bis Sanzione amministrativa Riduzione premiale sanzione Dlgs. 121/2011 art. 4 co. 2-ter DL 101/2013 art.11 co. 11
Comma 3: omessa compilazione RC o SS/informazione incomplete/alterazione fraudolenta da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione 1/10 oppure 1/5 Solo per informazioni incomplete: Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività Sistri
Comma 4: condotte di cui al comma 3/rifiuti pericolosi da 15.500 a 93mila Euro +
sanzione accessoria sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore
Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 5: altre inadempienze Sistri da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 5: altre inadempienze / rifiuti pericolosi da 15.500 a 93 mila Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 7 primo periodo: trasporto senza copia cartacea SS e, ove necessario,certificato analitico Da 1.600 a 9.300 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 9: se condotte di cui comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti da 260 a 1.550 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5

 
 



[1] 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi (4).
[2] Comma 2 art. 11 DL 101/2013: Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
[3] Comma 3 art. 11 DL 101/2013: Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’ articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
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