AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006

AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 -TAR FVG 9.4.2013

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 Il TAR rigetta la impugnazione della diffida emessa dalla Regione che intimava di eseguire alcune attività al fine di eliminare i rischi di inquinamento (art. 29 decies comma 9 lett. a) ovvero:“attenersi alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e intima di contenere i cumuli di carbonfossile entro le aree destinate, assicurando la pulizia delle strade interne ed evitando ogni versamento a mare di acque potenzialmente inquinate.

Il Tar argomenta con interesse su alcuni punti:
1) Attività economica / tutela salute – controllo e collaborazione
Il TAR precisa che “…l’autorizzazione integrata ambientale, …appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell’ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice. In questa luce, si sottolinea come l’attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto della suo impatto sociale e quindi sull’ambiente. Ne consegue come l’attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La diffida in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l’ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.
2) art. 29 decies:
Il TAR offre una interpretazione del potere conferito alle amministrazioni ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 “…ad avviso di questo collegio, la norma consente all’autorità preposta al controllo di suggerire all’autorità emanante, nel caso la regione, di imporre qualsiasi tipo di misura atta a rimediare agli inconvenienti riscontrati. Nel caso in esame le misure da adottare sono state indicate dall’ARPA in quelle poi trasfuse nella diffida, laddove non si tratta di vere e proprie sanzioni ma d’indicazioni cogenti e necessarie per rimediare alla situazione di inquinamento, situazione che in via di fatto non viene contestata dalla ditta ricorrente.
Le prescrizioni gravate, infatti, di semplice e intuitiva attuazione, rientrano a tutta evidenza nelle indicazioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale AIA, in particolare quelle atte a evitare l’inquinamento del mare, e che quindi di conseguenza prevedono delle zone precise per il cumulo del carbonfossile, situate dal lato a monte del muro di contenimento, la pulizia delle strade di accesso e il controllo delle acque meteoriche in modo che non raggiungono il mare dopo essere filtrate attraverso il carbone medesimo.
3) Congruo preavviso
La diffida è un invito a porre in essere alcune azioni per rimediare alla situazione di potenziale inquinamento che per sua natura appare di natura urgente, proprio per evitare l’aggravarsi delle situazioni. Delle tre possibilità previste dalla norma, la diffida, la diffida con sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale, la prima, quella adottata nel caso in esame, appare la meno gravosa per la ditta interessata e si sostanzia non tanto in una sanzione, come tale dannosa, ma in un invito a provvedere in via di urgenza. L’intervallo quindi di un giorno tra il preavviso e la diffida risulta giustificato dalla peculiare situazione di fatto, che non viene contestata dalla parte ricorrente.
4) Prescrizioni della autorizzazione e semplici
La distinzione tra le prescrizioni autorizzatorie e le prescrizioni semplici laddove queste ultime non potrebbero essere sanzionate. Il TAR non contesta la divisione concettuale ma conclude che nel caso in esame le prescrizioni violate sono autorizzatorie: “…anche questa censura non coglie nel segno, ove si ponga mente che l’autorizzazione AIA prevede non solo la pulizia delle strade interne allo stabilimento, ma anche che la ditta eviti ogni possibilità d’inquinamento delle acque meteoriche e ogni versamento di acque inquinate al mare. Ed è proprio sulla violazione di tali prescrizioni che si fonda la diffida qui impugnata, la quale in sostanza altro non fa che richiamare, a fronte di una situazione contingente, al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dall’autorizzazione stessa.
In altri termini il semplice rispetto del contenuto dell’autorizzazione, letta nella sua interezza e interpretata alla luce della normativa, consente alla ditta di evitare ulteriori e ben più gravi sanzioni, semplicemente ponendo in essere alcuni semplici e non gravosi interventi.

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