Soppresso reato privacy – L. 119/2013

Soppresso reato privacy  –  responsabilità Società.
L. 119/2013 – nessun reato di frode informatica…
 A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri


La legge 119/2013 (in vigore dal 16.10.2013) ha soppresso il comma 2 dell’art. 9 del DL 93/2013; norma che prevedeva l’inserimento dei reati sulla “privacy” quale responsabilità dell’Ente ex art. 231/2001 (vedi articolo su questo sito)
Ad oggi dunque l’elenco dei reati presupposto non contempla più la frode informatica e le complesse declinazioni del legislatore inserite nel DL 93/2013.
L’art. 9 come riformato si presenta dunque censurato nel modo seguente:
Frode informatica commessa con sostituzione d’identita’ digitale
1. All’articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:
“La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con ((furto o  indebito utilizzo)) dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti.”;
b) ((al terzo comma)), dopo le parole “di cui  al  secondo”  sono inserite le seguenti: “e terzo”.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
“7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell’ambito dello svolgimento della propria  specifica  attivita’,  gli  aderenti possono   inviare   all’ente   gestore    richieste    di    verifica dell’autenticita’ dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l’identita’ delle medesime.”;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
 

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