TARES e IMU: è Legge

IMU e TARES: è Legge
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 102/2013 del 31 agosto è stato convertito in Legge n. 124/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.10.2013.
IMU e TARES subiscono una revisione.
L’art. 1 si apre promettendo “ Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli  immobili  oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ovvero:
1. Per l’anno 2013  non  e’  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo  1,comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Interviene l’art. 2bis ad applicare, forse a compensare l’esenzione di cui sopra, l’ IMU alle unità immobiliari concesse in comodato.
Quanto alla TARES, l’art. 5 è poco leggibile.
Tutto sembra lasciato alla discrezionalità dei Comuni che possono decidere degli sgravi in presenza di certi criteri; e ciò scomodando l’abusato principio “chi inquina paga”.
Ed invero il Comune, per l’anno 2013,  con un regolamento da adottarsi in un certo termine può (si badi può) stabilire di disapplicare la  componente  del  tributo comunale sui rifiuti  e  sui  servizi ,diretta  alla  copertura  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto  dei seguenti criteri e nel rispetto del  principio  «chi inquina  paga»,sancito dall’articolo  14  della  Direttiva 2008/98/CE  relativa  ai rifiuti.
Si rinvia alla lettura del copioso articolo ma si segnala la lettera d) meritevole di riflessione e di un sorriso caritatevole ovvero è prevista tra le esezioni la:
“d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni,  diverse  da quelle  previste  dai  commi  da  15  a  18  dell’articolo   14   del decreto-legge n. 201 del 2011( (, che  tengano  conto  altresi’  della capacita’   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), nonche’ introduzione  di  esenzioni  per  i  quantitativi  di rifiuti avviati all’ auto compostaggio,  come  definito  dall’articolo183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e successive modificazioni).

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