a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
In data 7 luglio 2010 è stato firmato Accordo di programma tra Anci, Centro di Coordinamento Raee ed organizzazioni nazionali della distribuzione, con il quale si completa il quadro di accordi tra i soggetti coinvolti dalla normativa prevista dal Dm 8 marzo 2010 n.65.
L’accordo in oggetto , in particolare, segue due precedenti accordi: quello tra Anci e centro di coordinamento dell’8 luglio u.s ed il protocollo di intesa tra Centro di coordinamento RAEE, ANCI ed Organizzazioni della distribuzione del 24 giugno u.s.
L’accordo prevede che: Il CdC RAEE assicuri, attraverso l’operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai seguenti precisi requisiti:
il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia;
per ogni Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere indicato il nominativo di una persona di riferimento per la gestione dei ritiri, che assicurerà la sottoscrizione dei documenti necessari e previsti per legge all’accompagnamento dei RAEE in uscita da detti Luoghi di Raggruppamento dei RAEE;
per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente il servizio via WEB messo a disposizione dal CdC RAEE;
all’atto dell’iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l’unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l’orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un’anomalia;
i RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti previsti. Qualora i Sistemi Collettivi accertino un’errata suddivisione dei RAEE, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE;
all’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un’adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l’integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D. Lgs. 151/05, può rifiutare “il ritiro di un RAEE nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali”. I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si impegnano espressamente a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fornendo ai Sistemi Collettivi e agli operatori logistici da questi incaricati tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale. Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di componenti essenziali, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE e potranno rifiutare il ritiro dei contenitori; la gestione dei RAEE non conformi sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE. I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi. Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie; la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è di competenza esclusiva dei Sistemi Collettivi, fatto salvo che deve essere finalizzata all’ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al raggiungimento dei quantitativi previsti. Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere le tipologie di unità di carico per ciascun Raggruppamento (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento). I Distributori, al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:
- disporre di Luoghi di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico-organizzativi sopra esposti;
- iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, www.cdcraee.it, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nell’Accordo di Programma.
Non sono accettati RAEE a terra: i RAEE devono essere posizionati negli appositi contenitori a cura del soggetto che gestisce il Luogo di Raggruppamento dei RAEE. All’atto dell’adesione al servizio il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare una cauzione per ogni Raggruppamento per cui viene richiesto il servizio. I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino). Qualora il Sistema Collettivo accerti un quantitativo inferiore al minimo consentito o sia effettuata una Richiesta di Ritiro per un quantitativo inferiore al minimo, il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE dovrà versare al Sistema Collettivo un contributo all’erogazione del servizio. I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente. I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che al termine di ogni annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, avranno conferito quantitativi di RAEE superiori ai seguenti valori:
RAGGRUPPAMENTI | QUANTITATIVO ANNUO (Kg.) |
R1 | 20.000 |
R2 | 30.000 |
R3 | 25.000 |
R4 | 25.000 |
riceveranno un premio di efficienza che sarà in ogni caso commisurato a quello versato ai gestori dei Centri di Raccolta comunali e che inizialmente è pari a € 35,00 per ogni tonnellata ritirata nella stessa annualità. Dal computo delle quantità generate annualmente saranno esclusi i ritiri effettuati al di sotto delle soglie minime indicate. Per favorire l’accesso al servizio disciplinato dal presente accordo il premio di efficienza è aumentato di € 15,00 per ogni tonnellata per quei gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE delegati da almeno 5 punti di vendita, ciascuno dei quali dovrà aver delegato un unico luogo di raggruppamento dei RAEE.