Pubblicato il decreto, del Ministero dell’Ambiente, recante modalità semplificate per la gestione dei Raee da parte dei distributori
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
E’ stato pubblicato in G.U. n. 102 del 04 maggio 2010, il decreto 8 marzo 2010 n. 65 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche’ dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 19/05/2010.
Senza pretesa di completezza, e rinviando alla lettura del Regolamento, si evidenziano alcuni punti trattati dallo stesso e finalizzati alla agevolazione del recupero dei RAEE tramite la semplificazione amministrativa.
Ritiro gratuito AEE
Il Dlgs. n. 151/05 (articolo 6 comma 1 lettera b)) obbliga i distributori e negozianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ad assicurare, al momento della fornitura di una nuova AEE destinata, si badi, ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno (a fronte, cioè, dell’acquisto di un nuovo prodotto analogo), dell’apparecchiatura usata.
Trasporto RAEE
I distributori provvedono poi al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati, si badi, dai produttori.
Il ciclo si chiude: l’AEE che passa dal produttore/distributore/consumatore, nel momento in cui diviene RAEE segue il processo inversoconsumatore/distributore/produttore.
Procedura semplificata
In questo quadro di riferimento, tenuto conto della caratteristica domestica del RAEE/AEE il comma 1 bis dell’art. 6 citato imponeva a decreto futuro del Min. Ambiente di indicare “specifiche modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori”.
Raggruppamento/Registro di carico e scarico
In evidenza l’ultima parte dell’art. 1 comma 2 e 3 del Regolamento citato: “…b) I RAEE sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 151/2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg b) Il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protettidalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187[1], comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ necessario, inoltre, che il distributore garantisca l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all’Allegato I del Regolamento semplificativo, dal quale risultino il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione”.
Iscrizione Albo Gestori
L’articolo 3 del Regolamento si occupa della iscrizione all’Albo gestori.Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici di cui agli articoli 1 e 2 sono effettuate previa iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Ai fini dell’iscrizione per le attività di cui al comma 1 i distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
- la sede dell’impresa;
- l’indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- nei casi in cui il raggruppamento di cui all’articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l’indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell’area e il titolo giuridico in base al quale avviene l’utilizzo dell’area stessa;
- le tipologie di RAEE raggruppati, con l’indicazione dei relativi codici dell’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
- gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione di cui al comma 4.
Esenzione MUD (art. 9 Regolamento).
La semplificazione opera proprio nella esenzione dalla comunicazione MUD. “I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del regolamento in oggetto sono esonerati dall’obbligo della comunicazione MUD di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.