Difensore Civico Comunale: quando verrà soppresso?

A cura di Avv. Cinzia Silvestri e dott. Claudia Frascati


La Legge Finanziaria 2010 (L. 23.12.2009, n. 191 in G.U. 302 del 23.12.2009) aveva previsto la soppressione della figura del Difensore CivicoComunale e Provinciale (art. 2 comma 186, lettera a)[1].

Un taglio netto alla figura istituzionale prevista dall’art. 11 Dlgs. 267/2000 pensata per facilitare il dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione.
Vero è che il Legislatore della L. 42/2010 (conversione in legge del DL 2/2010) ha avuto un ripensamento ed è intervenuto a limitare tale “soppressione/abrogazione”.
Il Parlamento, infatti, con legge 26.03.2010, n. 42 (in G.U. 72 del 27.3.2010) ha soppresso solo la figura del Difensore Civico Comunale, precisando che le relative funzioni possono essere attribuite, a mezzo di un’apposita convenzione, al difensore civico della provincia in cui l’ente locale è compreso.
Laddove tale accordo venga raggiunto, il difensore civico sarà pertanto denominato territoriale e svolgerà le tipiche funzioni di controllo e vigilanza sull’operato della P.A. nei confronti dei privati cittadini.
Di seguito si riporta il testo dell’art. 2 comma 186, lettera a) della Legge Finanziaria 2010, come novellato dall’art. 1-quater della L. 42/2010 (in rosso le modifiche):
Art. 2 comma 186: In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale  assume la denominazione di “difensore civico territoriale” ed è competente a garantire l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini;
Con Legge 26.03.2010, n. 42 di conversione del D.L. 2/2010 il Parlamento ha voluto precisare che la figura soppressa è unicamente quella comunale, anche se l’art. 2 comma 186 era chiaramente destinato solo agli enti locali: comuni devono altresì adottare…
Nessun dubbio che l’art. 11 T.U. 267/2000 rimanga applicabile limitatamente alla figura del difensore civico provinciale/territoriale, le cui funzioni, quindi vengono statuite dagli organi politici della Provincia e descritte nel relativo statuto.
Laddove invece venisse istituita la figura del difensore civico territoriale, questi avrebbe le medesime funzioni ma con contenuto molto più ampio e a propria discrezione, poiché non vi sarebbero i limiti imposti dallo statuto.
Quando verrà soppresso?
Con tecnica legislativa ormai nota il legislatore sopprime la figura del difensore comunale disciplinandone i tempi … per il futuro.La figura del difensore non trova fine con l’entrata in vigore della legge di conversione n. 42/2010 (26.3.2010) ma sopravvive  fino allo scadere naturale del suo mandato.
Il legislatore provvede a precisare il momento in cui il difensore comunale verrà soppresso, in sede di legge di conversione n. 42/2010 (26.3.2010) al comma 187 : “.. le disposizioni di cui all’art. 2 comma 186 lett. a)….si applicano in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici …in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


[1] art. 2 comma 186:
In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure: a) soppressione della figura del difensore civico di cui all’art. 11[1] del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2007, n. 267.

 

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