Autorità Nazionale Anticorruzione: gare ed esclusione
Determina del 2.9.2014: art. 38 Dlgs. 163/2006
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANA) ha pubblicato Determina del 2.9.2014 che chiarisce la lettura dell’art. 38 comma 1 lett. b) del Codice Appalti.
L’art. 38 indica i Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999 ; art. 17, d.P.R. n. 34/2000 ) (165) (166) (168)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
…b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;