Corruzione: Regolamento ANAC del 9.9.2014
Vietati i provvedimenti ricognitivi o meramente riproduttivi delle P.A.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.10.2014 il Regolamento dell’
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) ovvero la DELIBERA 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorita’ nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.
L’Autorita’ nazionale anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità’ o dei Codici di comportamento;
E’ sorta dunque la necessità di disciplinare l’attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all’Autorita’ nazionale anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ; e ciò anche in considerazione
del fatto che ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
“..Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente;
Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma 2014-2016;
Visto l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Delibera
il seguente regolamento…. :
in particolare recita l’art. 1 :
g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i Provvedimenti.
Equivale a omessa adozione:
a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicita’ ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;
c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori piu’ esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. ….