(Cassazione civile n. 21260 del 5.10.2009)
La sentenza si distingue per la rilevanza pratica ed operativa delle sue statuizioni; statuizioni riferite ancora al D.Lgs. n. 22/97 (art. 15 e 52 comma 3) ma ad oggi ancora attuali sotto la vigenza del D.Lgs. 152/2006 ss.m..
Ed invero l’art. 193 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 15 D.Lgs. n. 22/97) ha ribadito che “i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati…”.
Rispetto alla dizione di cui all’art. 15 pregresso la parola “almeno” indica che l’elenco di cui alle lettere a) b) c) d) e) costituisce requisito di base e meramente indicativo del contenuto del FIR.L’art. 193 comma 6 lett. a) richiama espressamente proprio il DM 1.4.1998 n. 145 applicabile “sino alla emanazione del decreto del Ministero…”.
Ebbene la sentenza precisa alcuni punti:
1) Formulario: bisogna indicare anche l’orario
La Corte afferma che il DM n. 145/98 ha natura integrativa del precetto contenuto nell’art. 15 DLgs. n. 22/97 (articolo che conteneva l’espressione “in particolare”) .Motiva la Corte che l’art. 1[1] della legge n. 689/81 pone per le sanzioni amministrative una riserva di legge che impedisce che le sanzioni possano essere comminate da disposizioni contenute da fonti normative subordinate. Tuttavia qualora il precetto imposto dalla legge sia sufficientemente individuato (come nel caso dell’art. 15 e odierno art. 193) può essere utilmente integrato da fonte regolamentare delegata proprio in ragione della tecnicità della richiesta. Ne consegue che poiché il DM 145/98 (ancor oggi applicabile) prescrive al punto 10 la indicazione dell’orario, l’ eventuale omissione integra la violazione dell’art. 52 comma 3 D.lgs. 22/97 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.).
2) Formulario: risponde anche il produttore
La Corte precisa inoltre che nel caso di formulario completo o inesatto risponde della sanzione di cui all’art. 52 comma 3 (oggi art. 258 comma 4 Dlgs. 152/2006 ss.m.) anche il produttore (detentore). La norma sanziona infatti la condotta di “chiunque effettua il trasporto senza formulario” ovvero “ indica nel formulario stesso dati completi o inesatti”. Tale dizione coinvolge nella filiera delle responsabilità il produttore tenuto alla compilazione stessa del FIR ed il trasportatore.La Corte non affronta il problema della corresponsabilità dei soggetti tenuti alla firma del FIR. Ed invero si consideri che il FIR viene compilato proprio dal produttore (detentore) e che il trasportatore è tenuto a dovere di controllo della regolarità dello stesso a pena di corresponsabilità.