Classificazione rifiuti: Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente ha diramato due note, la seconda (Prot. n. 11845 del 28/09/2015) a correzione ed integrale sostituzione della prima (Prot. n. 0011719 del 25/09/2015), allo scopo di offrire chiarimenti interpretativi agli operatori sulla classificazione dei rifiuti.
Si precisa che:
- dallo scorso giugno 2015 il regolamento (UE) N. 1357/2014 e la decisione 2014/955/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e , di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea;
- per quanto concerne l’Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione;
- dal 1 °giugno 2015 l’Allegato I deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento;
- l’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dci rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione dci rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;
- eventuali disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese;
- nella decisione, all’allegato “Elenco di rifiuti di mi all’articolo 7 della direttiva 2008/98/ CE”, nel capitolo “Valutazione e classificazione”, paragrafo 1 “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti”, la frase “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia” è da intendersi più propriamente nella maniera seguente “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione”.