Appalti/Decreto anticorruzione: Dlgs. 97/2016
Pubblicazione dati – Stazione appaltante
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8.6.2016 il Decreto che riforma il Dlgs. 33/2013 (trasparenza della PA) e la Legge 190/2012 (cosidetta legge anticorruzione) che dialoga con il nuovo codice appalti (Dlgs. 50/2016). Il decreto entra in vigore il 23.6.2016. Molte le novità che ci riserviamo di commentare.
Leggi testo Decreto Legislativo 97/2016.
La lotta alla corruzione coinvolge molteplici settore e si combatte soprattutto con la trasparenza, con la pubblicazione dei dati.
L’art. 31 del Dlgs. 97/2016 si occupa ad esempio della pubblicazione di alcuni dati delle stazioni appaltanti-
1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero il Nuovo codice appalti)
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.».
L'art. 1 comma 32 L. 190/2012:
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio (4) di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile (4) di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.