SISTRI E REATI: responsabilità delle Società
Dlgs. 231/2001 art. 25 undecies co. 2 lett. g).
art. 260 bis Dlgs. 152/2006
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Lo Studio Legale Ambiente continua lo schema di chiarimento delle novità introdotte dal Dlgs. 231/2001[1] per i reati di cui al Dlgs. 152/2006 in vigore dal 16.8.2011; e ciò con riserva di precisare in ordine alla natura della responsabilità degli Enti come indicati all’art. 1 Dlgs. 231/2001 (enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica).
Art. 260 bis Dlgs. 152/2006 (novità).
L’articolo 260 bis è stato introdotto nel nostro ordinamento dal Dlgs. 205/2010 (vigente al 25.12.2010) assieme alle altre sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) .
E’ tuttavia nota la vicenda normativa che ha coinvolto proprio l’art. 260 bis che, assieme a tutto il sistema Sistri, veniva abrogato dall’articolo 6, comma 2, lettera d) del Dl 13 agosto 2011, n. 138; per poi rivivere con la legge di conversione del 14 settembre 2011, n. 148; legge che ha posto nel nulla il decreto abrogativo.
Ebbene circa un mese prima della abrogazione a mano del Governo (DL 13.8.2011 n. 138) il Parlamento aveva riformato proprio ed anche l’articolo 260 bis (Dlgs. 121/2011 del 7.7.2011). introducendo i commi 9bis e 9ter.
L’entrata in vigore delle modifiche (17.8.2011) successiva alla abrogazione segnava una battuta di arresto dell’intera normativa.
La legge di conversione del 14.9.2011 n. 148 riporta in luce anche il testo modificato dell’art. 260 bis.
Le modifiche intervenute sull’art. 260 bis hanno introdotto solo i commi 9 bis e 9 ter. Sono modifiche che non prevedono nuovi comportamenti sanzionabili bensì benefici e riduzioni di pena.
Reati ex art. 260 bis e Dlgs. 231/2001
Nel caso di reati e dunque di comportamenti ritenuti gravi dal legislatore e che vengono puniti con pena che incide sulla libertà personale quale la reclusione
1) nessun trattamento premiale di riduzione della pena
2) previsione di responsabilità amministrativa della società ex Dlgs. 231/2001 ex art. 25 undecies.
Lo schema è il seguente:
reato | Pena ex Dlgs. 152/2006 | Sanzione Società ex Dlgs. 231/2001 |
Sanzioni interdittive |
art. 260 bis comma 6 Certificato analisi rifiuti falso |
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.) |
Da 150 a 250 quote |
Non prevista |
Art. 260 bis comma 7 secondo periodo Trasporto senza copia cartacea sistri rifiuti pericolosi |
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.) |
Da 150 a 250 quote |
Non prevista |
Art. 260 bis comma 7 terzo periodo Trasporto uso certificato fase indicazioni |
pena reclusione fino a 2 anni (art. 483 c.p.) |
Da 150 a 250 quote |
Non prevista |
Art. 260 bis comma 8 primo periodo Trasposrto con scheda cartacea sistri alterata |
Pena reclusione da 4 mesi a 2 anni (477 e 482 c.p.) |
Da 150 a 250 quote |
Non prevista |
Art. 260 bis Comma 8 secondo periodo Trasporto scheda sistri alterata rifiuti pericolosi |
Pena reclusione da 4 mesi a 2 anni (477 e 482 c.p.) con aumento fino ad 1/3 |
Da 200 a 300 quote | Non prevista |
Si ricorda che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del Dlgs. 231/2001 indica un particolare sistema di calcolo della sanzione: “…2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille. 3.L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.”
Ovvero da un minimo di 250 Euro a 1500 Euro.