Registri di carico e scarico

ART. 190: REGISTRI DI CARICO E SCARICO
Schema riepilogativo.
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
Può essere utile visualizzare l’art. 190 Dlgs. 152/2006 nella sua evoluzione fino alle ultime modifiche.
La sua storia è pari a quelle di molte altre norme del testo unico ambientale che a seguito di vari provvedimenti hanno modificato la loro fisionamia e applicazione almeno 5 o 6 volte nel corso di 6 anni (dal 2006 al 2011).
L’art. 190 è un ottimo esempio di ciò che normalmente accade .
La tabella di seguito riportata ha il solo valore di precisare l’applicazione “cronologica “ delle norme e l’importante modifica del 2010 che ha cambiato fisionmia all’articolo
Breve novità sul Dlgs. 121/2011 è già stata pubblicata di recente su questo sito.

ART. 190

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Dlgs. 3.4.2006 n. 152 in vigore dal 29.4.2006 Dlgs. 16.1.2008 n. 4 (comma 24 bis)
 
Dlgs. 205/2010 art. 16
In vigore dal 25.12.2010
Dlgs. n.  121/2011 del 7.7.2011
1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
 
1.
I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e
b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis,
comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo.
1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis,
i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo (2).
      1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonche’ le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b) (3).
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
 
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni
impianto di produzione o, nel caso in cui cio’ risulti eccessivamente
oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di
identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al
trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di
controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni
dalla data dell’ultima registrazione.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
 
3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi,
possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali
interessate o societa’ di servizi di diretta emanazione delle stesse,
che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
 
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico
sono rese disponibili in qualunque momento all’autorita’ di controllo
qualora ne faccia richiesta.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
 
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le modalita’ fissate dalla normativa sui
registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di
carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri
sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata 6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti»
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di
carico e scarico e’ quella di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
  6-bis «Per le attivita’ di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalita’ fissate dall’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
   
7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro dell’ambiente del 4 agosto 1998.
 
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del
Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in
litri” la congiunzione: “e” e’ sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.
 
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del
sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui
all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti
prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Nell’Allegato 6.CI, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dall’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».
 
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi
del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo’
essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti
stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun
codice dell’elenco dei rifiuti.”;
 

 

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