FOTOVOLTAICO E INCENDI
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, nella riunione del 13 novembre, ha approvato una Guida contenente prescrizioni di prevenzione incendi per attività ove sono installati impianti fotolvoltaici; prescrizioni che si sono rese necessarie in quanto sono stati segnalati sul territorio nazionale numerosi incendi in seguito alla installazione di tali impianti.
Nella guida viene premesso che gli impianti fotovoltaici non rientrano tra le attività soggette al controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011 (Nuovo regolamento recante procedimenti di semplificazione in materia di prevenzione incendi). Tuttavia l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dall’art. 4 comma 6 (avvio di nuove procedure) del richiamato D.P.R. qualora l’installazione comporti la modifica delle misure di prevenzione/protezione e/o l’aggravio del preesistente livello di rischio incendio.
Campo di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione gli impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 Volt.
Requisiti tecnici
Gli impianti dovranno essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte, ossia secondo i documenti tecnici emanati dal CEI o da Organismi di normazione internazionali e, in particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.
L’installazione dell’impianto dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore presenti e tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione degli incendi (lucernari, camini etc.).
Caratteristiche
L’impianto FV dovrà essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza ubicato in posizione segnalata ed accessibile. Nei luoghi con pericolo di esplosione il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti che possono costituire potenziali fonti di innesco di fiamme, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili e i componenti dell’impianto non dovranno comunque essere d’intralcio alle vie di esodo.
Per l’intero impianto fotovoltaico (e non delle singole parti) dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità.
Verifiche e Segnaletica di sicurezza
Sia periodicamente sia in caso di trasformazione, ampliamento o modifica dell’ impianto, dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico.
L’ area in cui è ubicato il generatore, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al d.lgs. 81/08 che dovrà riportare la dicitura “ ATTENZIONE: impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…Volt)”.
Impianti esistenti
Per gli impianti fotovoltaici messi in servizio prima dell’emanazione delle prescrizioni contenute nella Guida in parola e installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovrà essere prevista:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza
- l’applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche