Chi paga i controlli sugli scarichi delle acque?

L’amministrazione è tenuta al pagamento dei costi dei controlli sugli scarichi
Consiglio di Stato n.  3354/2016
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ illegittima la determina dirigenziale della Provincia  che addossa alla società che richiede l’autorizzazione anche i costi relativi ai controlli sugli scarichi delle acque reflue. I costi devono essere sostenuti dalla amministrazione (ARPAV) in quanto solo il legislatore con norma espressa può derogare a tale principio (come in materia di AIA art. 29 decies comma 3 Dlgs. 152/2006). Non bisogna confondere invero i costi a carico del richiedente relativi alla domanda di autorizzazione ex art. 124 Dlgs. 152/2006 e i costi successivi a tale domanda che invece spettano alla amministrazione; costi che non possono essere imposti con mera Determina Provinciale.

Scrive il Consiglio di Stato: “Né si ricavano deroghe a tale regola generale, ammesso che sia possibile introdurle nell’ordinamento con una fonte di grado inferiore, ….deve osservarsi che lo stesso Codice dell’Ambiente ha previsto un sistema di controlli preventivi, ex art. 124, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, stabilendo che le spese occorrenti per l’effettuazione dei rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari debbano essere sostenute dal richiedente-gestore, mentre i successivi artt. 128-132, stabilisce un sistema di controlli obbligatori successivi (ispezioni, prelievi, campionamenti) post-autorizzazione, necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione, che l’autorità competente deve effettuare in base ad una programmazione che ne garantisca la periodicità, la diffusione, l’imparzialità nonché l’effettività. Nessuna norma si occupa di controlli post autorizzazione provvisoria e funzionali alla conversione dell’autorizzazione provvisoria in autorizzazione definitiva, con la conseguenza che le richieste dell’Amministrazione appaiono prive di una base normativa certa, necessaria per poter traslare i costi di una funziona amministrativa di controllo sul soggetto privato, secondo il paradigma ricavabile dall’art. 23 Cost.

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