Dichiarazioni mendaci e conseguenze
Decreto Rilancio e semplificazioni amministrative
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 5.8.2020
Il DL del 19 maggio 2020 n. 34 è stato convertito con Legge del 17 luglio 2020 n. 77 – Decreto Rilancio. Legge che disciplina le misure urgenti connesse all’emergenza Covid fino al 31.12.2020.
Il Decreto convertito dedica l’art. 264 alla “semplificazione” dei procedimenti amministrativi. Semplificare è parola che piace al Governo che pare però confuso sul suo significato.
Il primo comma indica la finalità che aspira alla “massima semplificazione”, alla “accelerazione dei procedimenti amministrativi” ma soprattutto alla “rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese”. Ma attenzione, perché il comma si chiude indicando che tale obiettivo “massimo” è “in relazione all’emergenza Covid, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (maggio 2020) e fino al 31.12.2020.
La lettura dell’art. 264 chiarisce che la semplificazione non è attuata attraverso percorsi di controllo amministrativo più snelli ma sollevando l’amministrazione dal controllo iniziale e trasferendo la responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni ai soggetti istanti.
Utile palestra per comprendere la comunicazione Governativa è la lettera a) comma 1 dell’art. 264 relativa alle istanze per l’erogazione di benefici economici (indennità, prestazioni previdenziali, erogazione contributi, finanziamenti, prestiti, sospensioni ecc..).
E’ bene ricordare che le dichiarazioni possono avere ad oggetto “certificazioni” (art. 46 DPR 445/2000) e dunque il soggetto dichiara il proprio stato anagrafico, di famiglia, di essere rappresentante legale, di non aver condanne penali ecc.. L’art. 46 citato elenca gli atti, i certificati che possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva. Norma applicabile in ogni contesto e dunque appare richiamo inutile salva la volontà di applicare tale meccanismo laddove alcune norme di settore (appunto) ne escludano il beneficio. Anche questa è comunicazione governativa. Forse doveva essere precisata la comune applicazione dell’art. 46 DPR 445/2000 ed indicate invece le norme che vengono derogate, si badi fino al 31.12.2020.
Lo stesso dicasi per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 che hanno ad oggetto dichiarazioni su stati personali, fatti che non rientrano nelle certificazioni sopra riferite. Sono dichiarazioni che in genere vengono rese avanti a pubblico ufficiale o notaio.
La semplificazione, così intesa, ha un costo che non ricade sull’amministrazione ma sul soggetto istante. Così il Governo dopo aver confermato l’applicazione della norma generale di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 provvede a riformare proprio il DPR 445/2000 nella parte relativa ai controlli e alle sanzioni.
Art. 71 DPR 445/2000
Il comma 1 dell’art. 71 del DPR 445/2000 in materia di controlli viene sostituito. Utile la lettura comparativa delle modifiche. Il “fondato dubbio” previgente viene sostituito dal “ragionevole dubbio” in ragione del proporzione tra il rischio e l’entità del beneficio. Ad ogni lettore la propria interpretazione applicativa.
art. 71 DPR 445/2000 previgente | Art. 71 DPR 445/2000 vigente dal 17.7.2020 |
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. | 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. |
Art. 75 DPR 445/2000
Il Governo riforma anche l’art. 75 DPR 445/2000 relativo alla decadenza dei benefici concessi inserendo il comma 1bis. Il primo comma già prevedeva la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato laddove sia accertata una dichiarazione “non veritiera”. La dichiarazione mendace ora aggrava la situazione del dichiarante perché consegue anche
- revoca di benefici già erogati, non solo di quello concesso;
- il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni
Così il nuovo articolo 75 DPR 445/2000:
Articolo 75 Decadenza dai benefici
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
ART. 76 DPR 445/2000
Il Governo provvede a riformare anche l’art. 76 DPR 445/2000 dedicato proprio alle sanzioni penali che conseguono alla dichiarazione mendace. Sanzioni penali non precisate dal legislatore che si riferisce genericamente al codice penale e alle leggi speciali in materia. Le conseguenze invero sono variabili a seconda del comportamento. In ogni caso il Governo ha pensato di inasprire le pene con un aumento da un terzo alla metà. La lettura comparata delle modifiche all’art. 76 DPR 445/2000 chiarisce la novità:
art. 76 previgente | Art. 76 vigente |
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. | 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. |
La modifica che, si teme, non avrà vigenza solo fino al 31.12.2020, è significativa. Si consideri che uno dei reati tipici conseguenti alle dichiarazioni mendaci è l’art. 483 c.p. che così recita:
c.p. art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale , in un atto, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è punito con la reclusione fino a due anni .
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Ciò significa che la dichiarazione mendace, in forza dell’aumento, verrà punita con una pena della reclusione di 2 anni e 8 mesi (aumento di 1/3) o 3 anni (aumento ½); nel caso del secondo comma la reclusione non potrà essere inferiore a 4 mesi o 6 mesi.
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