DICHIARAZIONI MENDACE – ANNULLAMENTO D’UFFICIO?

Decreto Rilancio e semplificazioni amministrative (2)

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.8.2020


Il DL del 19 maggio 2020 n. 34 è stato convertito con Legge del 17 luglio 2020 n. 77 – Decreto Rilancio. Legge che disciplina le misure urgenti connesse all’emergenza Covid fino al 31.12.2020.

Il Decreto convertito dedica l’art. 264 alla “semplificazione” dei procedimenti amministrativi ed il primo comma è diviso in 6 punti dalla lettera a) alla lettera f). Punti che trovano premessa del primo comma che indica la finalità che aspira alla “massima semplificazione”, alla “accelerazione dei procedimenti amministrativi” ma soprattutto alla “rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese”.Tale obiettivo “massimo” è “in relazione all’emergenza Covid, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (maggio 2020) e fino al 31.12.2020.

Giova precisare che il DL Rilancio (DL 34 del 19 maggio 2020) ha già subito modifiche dal Decreto (DL 76 del 16.7.2020), in corso di conversione, che continua l’opera iniziata di “semplificazione”. 

Primo punto – procedimenti avviati ad istanza di parte

L’art. 264 comma 1 lettera a)si è occupato dei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici da parte delle pubbliche amministrazioni, in relazione si badi all’emergenza covid. La semplificazione governativa,come già indicato nell’articolo pubblicato su questo sito,passa attraverso l’ampliamento dei casi di utilizzo in deroga delle dichiarazioni sostitutive e certificazioni di cui al DPR 445/2000 artt. 46,47 e all’inasprimento delle sanzioni di cui all’art. 76, 75,71 DPR 445/2000.

Secondo punto – annullamento d’ufficio – lettera b), comma 1, art. 264 DL 34/2020

In questa ipotesi il Legislatore accorcia i tempi concessi alla P.A. per annullare d’ufficioil provvedimento illegittimo emesso in ragione dell’emergenza Covid. L’intervento pare finalizzato all’accelerazione dei procedimenti amministrativi ma non è facile identificare la finalità che forse è collegata al tipo di provvedimento che deve essere annullato. Il legislatore si riferisce a provvedimenti illegittimi emanati nel periodo Covid e dunque “illegittimi” con riferimento ai presupposti dettati dall’emergenza, si ritiene. Tali provvedimenti ”illegittimi” possono essere annullati in un tempo di soli 3 mesi (in deroga alla disposizione generale che ne concede 18).

Riflessione

L’oggetto di questo punto è l’annullamento d’ufficio ovvero attività spontanea della P.A. che riconosce l’ illegittimità del proprio provvedimento. Ipotesi che in genere è sollecitata dalla parte interessata. Tuttavia il Governo/Legislatore si occupa dell’annullamento d’ufficio disciplinato espressamente dall’art. 21-nonies della L. n. 241/90.

Pensiamo, ad esempio, ad una ordinanza in materia ambientale ai sensi dell’art. 191 Dlgs. 152/2006 da parte delle Regioni (ne sono state emesse molte in costanza Covid). Ordinanze emesse a marzo 2020 che presentino vizi rispetto alle indicazioni legislative/governative in deroga.  Il termine per l’annullamento d’ufficio da parte della Regione pare spirare a giugno 2020 (3 mesi) laddove la presente disposizione è vigente dal maggio 2020. Se la Regione non annulla d’ufficio cosa succede?

Forse lo stimolo all’annullamento d’ufficio risiede proprio nella disposizione dell’art. 21-nonies, che richiama alla: “Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Quali sono gli atti annullabili?

La deroga dell’art. 264 richiama per intero l’art. 21-octies della legge 241/90 relativo alla annullabilità del provvedimento amministrativo“adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

L’art. 21-nonies permette di evitare l’annullamento in due casi:

  • Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
  • Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimentoqualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il decreto semplificazioni DL 76/2020 ha inserito in calce alla seconda ipotesi (omessa comunicazione di avvio procedimento ex art. 7 L. 241/90) una deroga: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”. L’art. 10-bis disciplina la comunicazione dei motivi che ostano, da parte della pubblica amministrazione, all’accoglimento dell’istanza di parte. Viene aggiunta dunque  ipotesi di annullabilità (art. 10-bis L. 241/90) prima assorbita dal secondo periodo dell’art. 21-nonies.

ANNULLAMENTO – 3 MESI

In questo quadro di riferimento, l’art. 264, comma 1, lett. b) precisa che “i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies L. n. 241/90, adottati in relazione all’emergenza Covid, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di 3 mesi, in deroga all’art. 21-nonies, comma 1, L. n. 241/90 che prevede invece il termine di 18 mesi (1 anno e mezzo).

Il termine decorre dall’adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso, recita l’art. 264 citato. Termine che richiama, parzialmente, il testo dell’art. 21-nonies derogato: “ dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20…”.

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI

I provvedimenti amministrativi, si pensi all’ autorizzazione ambientale, possono essere adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti, sulla base di dichiarazioni non veritiere. In questo caso l’amministrazione non ha responsabilità.  L’atto viziato, per responsabilità del dichiarante, è dunque annullabile in ogni tempo – pur in seguito alla sentenza passata in giudicato che accerti la condotta non veritiera.

L’ importanza della veridicità delle dichiarazioni rese dalla parte istante è leit motiv dell’art. 264 in commento (decreto Rilancio). In questo caso l’art. 21-nonies permette di annullare l’atto amministrativo viziato, si badi, in seguito all’accertamento con sentenza passata in giudicato di condotte costituenti reato, ben oltre al termine di 18 mesi sopra riferito e salve le sanzioni penali e quelle di cui al DPR 445/2000. Così recita l’art. 21-nonies:

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaciper effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Così l’art. 264 citato, replica proprio il comma 2bis dell’art. 21-nonies, indicando solo differente termine che “resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine di 3 mesi…”.Il riferimento alle sanzioni di cui al DPR 445/2000 cambia nella sostanza laddove il Governo ha inasprito le sanzioni (cfr. art. 264 comma 2 lett. a) – modifica agli artt. 71,75,76 DPR 455/2000).

Cinzia Silvestri