PLASTICA MONOUSO: PARLAMENTO EUROPEO PROPONE…
Risoluzione PE del 27.3.2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – 29.3.2019
Si allega testo in Italiano della Risoluzione Legislativa del PE sulla riduzione dell’uso della plastica Monouso – (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
Leggi Direttiva UE plastica 27.3.2019
Emerge, dalla lettura del testo, la difficoltà di definire la “plastica monouso” o meglio di identificare gli oggetti con tale caratteristica.
La Direttiva futura (UE 2019) ancora priva di numero, sarà applicabile invero solo a tali oggetti.
Per comprendere meglio si riporta il punto 23 della Risoluzione che esclude dalla disciplina: le bottiglie di vetro,i contenitori a lunga durata,vernici inchiostri, adesivi
Include invece: Le salviette di plastica anche ad uso domestico; contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci.
Recita testualmente la Risoluzione al punto 12:
Per definire chiaramente l’ambito di applicazione della presente direttiva è necessario
definire il concetto di prodotti di plastica monouso. La definizione dovrebbe
escludere i prodotti di plastica che sono concepiti, progettati e immessi sul mercato
per poter compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in
quanto sono riempiti nuovamente o riutilizzati con la stessa finalità per la quale sono
stati concepiti. I prodotti di plastica monouso sono generalmente destinati a essere
utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere
gettati. Le salviette umidificate per l’igiene personale e per uso domestico
dovrebbero del pari rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva,
mentre le salviette umidificate per uso industriale dovrebbero essere escluse. Per
chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica
monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi
linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti
nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare
prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i seguenti contenitori:
contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate
con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non
richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci. Sono esempi di
contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti
venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti
alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per
alimenti monoporzione venduti in più di una unità. Sono esempi di contenitori per
bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o
imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite
rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande,
in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica
monouso ai fini della presente direttiva. Dato che non rientrano tra i prodotti di
plastica monouso più frequentemente rinvenuti sulle spiagge dell’Unione, i
contenitori in vetro e metallo per bevande non dovrebbero essere disciplinati dalla
presente direttiva