Regione Veneto: Regolamento VINCA
Regolamento attuativo VINCA del 19.1.2025
segnalazione a cura StudioLegaleAmbiente – Cinzia Silvestri
Il Regolamento indica alcuni punti da tenere presenti nella lettura:
- Oggetto e finalità del regolamento (Art. 1): Il regolamento disciplina la Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000.
- Livelli di valutazione (Art. 3): La procedura di VINCA si articola in tre livelli progressivi: valutazione preliminare/Screening, valutazione appropriata e valutazione in deroga, ciascuno con specifiche finalità e modalità di attuazione.
- Parere motivato (Art. 5): Il parere motivato rilasciato dall’Autorità per la VINCA ha una validità di cinque anni e può essere esteso o ridotto in base a vari fattori. È obbligatorio per la realizzazione del P/P/P/I/A.
- Programma di Monitoraggio (Art. 10): Prescrive il monitoraggio degli effetti del P/P/P/I/A sugli habitat e le specie di interesse comunitario, definendo responsabilità, obiettivi, metodi e tempistiche.
- Oneri istruttori (Art. 17): Le autorità delegate possono prevedere oneri istruttori a carico dei soggetti privati proponenti, con un importo massimo di 1000 euro, determinato in modo proporzionale ai livelli di valutazione e al valore complessivo delle opere.
I P/P/P/I/A sono Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività. Questi termini si riferiscono a diverse tipologie di iniziative che possono essere soggette alla Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) per verificare il loro impatto sui siti della rete Natura 2000.