DLGS. n. 190/2024
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024) – leggi testo legislativo 190/2024 /– disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:
- Impianti solari fotovoltaici.
- Impianti eolici.
- Impianti idroelettrici.
- Impianti geotermici.
- Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- Impianti solari termici.
- Pompe di calore.
- Impianti di cogenerazione.
- Impianti di accumulo elettrochimico.
Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche.
L’art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:
- La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
- Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
- Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
- Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.
- Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale. ..…LEGGI ARTICOLO ENERGIE RINNOVABILI, QUALI? art. 1 d.lgs. 190/2024