ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?

ENERGIE RINNOVABILI, QUALI?ENERGIE RINNOVABILI: quali?

DLGS. n. 190/2024

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (vigente dal 30.12.2024)leggi testo legislativo 190/2024 /disciplina i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cosiddette FER – Fonti Energia Rinnovabili). Gli impianti che ricadono sotto questo regime includono, a titolo esemplificativo:

  1. Impianti solari fotovoltaici. ​
  2. Impianti eolici. ​
  3. Impianti idroelettrici. ​
  4. Impianti geotermici.
  5. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. ​
  6. Impianti solari termici. ​
  7. Pompe di calore.
  8. Impianti di cogenerazione. ​
  9. Impianti di accumulo elettrochimico. ​

Questi impianti possono essere soggetti a diversi regimi amministrativi, tra cui attività libera, procedura abilitativa semplificata (PAS) e autorizzazione unica, a seconda della loro potenza e delle specifiche tecniche. ​

L’art. 1 (meglio precisato infra) indica la traccia del discorso:

  1. La normativa sulla energia rinnovabile dialoga con la normativa urbanistica
  2. Revisione, abrogazione del sistema previgente e semplificazione delle procedure amministrative
  3. Termini certi. Regime normativo previgente fino alla data del 28.6.2025 (termine di adeguamento delle Regioni alla nuova normativa) e la possibilità però di scegliere se applicare fin da subito la nuova normativa.
  4. Dal 28.6.2025 applicazione del decreto per tutti, a prescindere.
  5. Le procedure in attività libera (che non richiedono dunque autorizzazioni o altro) e quelle in procedura abilitativa semplificata (PAS) non sono sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale. ..LEGGI ARTICOLO ENERGIE RINNOVABILI, QUALI? art. 1 d.lgs. 190/2024
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