V.I.A. screening – art. 19 d.lgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri
La lettura del nuovo articolo 19 d.lgs. 152/2006 alla luce della riforma del DL 153/2024 è già stata affrontata da StudioLegale Ambiente. Il DL 153/2024 è stato convertito in Legge ma non ancora pubblicato e tuttavia si conosce che non sono state apportate modifiche al testo del DL. Si aggiunge però commento e sintesi del Dossier del Parlamento che si allega in stralcio . Dossier che riassume e commenta la finalità di tali modifiche
Secondo il nuovo testo, l’autorità competente deve verificare solamente la completezza della documentazione, non più la sua adeguatezza. Questo punto dovrebbe ridurre tempi di valutazione.
Il DL 153/2024 come convertito si prefigge di:
- Semplificazione e Accelerazione: Modifiche generali per semplificare e accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale.
- Screening di VIA:
- L’autorità competente verifica solo la completezza della documentazione, non più l’adeguatezza.
- Richiesta di chiarimenti e integrazioni possibile una sola volta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni del pubblico.
- Termine massimo per rispondere ridotto da 45 a 30 giorni.
- Provvedimento di Screening:
- Nuovi termini: 60 giorni dalla pubblicazione della documentazione, 45 giorni se sono richiesti chiarimenti.
- Possibilità di proroga per l’adozione del provvedimento in casi eccezionali, per un massimo di 20 giorni.
- Efficacia Temporale:
- Provvedimento di screening valido per almeno 5 anni.
- Procedimento reiterato se il progetto non è realizzato entro il termine, con possibilità di proroga su richiesta.