Appalti – Principio di risultato
Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente
I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.
L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.
Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.
Utile la lettura:
Articolo 1. Principio del risultato. |
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1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza. | |
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀. | |
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. | |
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità |
Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”
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