Oblio delle malattie oncologiche
prevenzione delle discriminazioni
segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Vigente dal 2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.
Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.
Recita il testo:
2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire
informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge
Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma
“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’
nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del
contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di
informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia
stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data
della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di
eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano
comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni
contrattuali.
Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche