Bonifiche/spese e vendita immobile "inquinato"

Bonifica e vendita di immobile “inquinato”
Proprietario non colpevole e spese
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 novembre 2018 – 22 gennaio 2019, n. 1573
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2019


La Cassazione:
– precisa alcune questioni in tema di bonifica del sito da parte del proprietario non colpevole;
– precisa la natura dell’indennizzo dovuto e la ripartizione delle spese tra i soggetti coinvolti;
– pone in luce che le spese di bonifica non hanno natura “risarcitoria” ma di solo indennizzoesercitabile nei confronti del responsabiledell’inquinamento.
La Cassazione si esprime con chiarezza espositiva indicando i limiti della “rivalsa” del proprietario incolpevole che può azionare l’Autorità giudiziaria per l’indennizzo anche in un momento successivo all’avvenuta bonifica.


Una Società Y acquistava immobile che si rivelava inquinato e da bonificare. Pur non essendo il soggetto responsabile dell’inquinamento provvedeva alla bonifica e tuttavia adiva il Tribunale e conveniva in giudizio il responsabile ………. continua lettura articolo bonifiche

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Corruzione/prescrizione – Legge n. 3/2019

Legge sulla “corruzione” e non solo ..
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 3/2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata la Legge che giaceva sul tavolo del Presidente della Repubblica da qualche tempo e che disciplina anche la nuova “prescrizione dei reati” con vigenza però dal 1.1.2020.  Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito che hanno puntualizzato le novità anche in materia ambientale.
Vai alla lettura della Legge 3/2019 – corruzione

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Plastiche monouso – Legge bilancio 2019

Plastiche monouso – Legge Bilancio 145/2018
Art. 226 quater Dlgs. 152/2006
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 inserisce l’art. 226 quater Dlgs. 152/2006 con vigenza dal 1.1.2019 in via “sperimentale”.
 
« Art. 226-quater. – (Plastiche monouso)
– 1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica mono uso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie primeseconde nel ciclo produttivo;
  2. producono,impieganoeavvianoacompostaggiostovigliefabbricateconbio-polimeridioriginevegetale;
  3. utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione allefonti di approvvigionamento nazionale, inmodo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stovi- glie
  4. Per le finalità e gli obiettivi di cuial comma 1 i produttori promuovono:
    • laraccoltadelleinformazioninecessarieallamessaapuntodimaterieprime,processieprodottiecocompatibilielaraccoltadeidatiperlacostruzionedi Life Cycle Assessment certificabili;
  5. l’elaborazione di standard qualitativi perla:
    • determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase diproduzione;
    • determinazionedelleprestazioniminimedelprodottodurantelefasidiimpiego,compresoiltrasporto,lostoccaggioel’utilizzo;
  6. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plasticamo- nouso;
  7. l’informazionesuisistemidirestituzionedeiprodottiinplasticamonousousatidapartedel
  8. Leinformazionidicuiallaletterad)del comma 2 riguardano in particolare:
    1. i sistemi di restituzione, di raccolta e di recuperodisponibili;
    2. il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti diimballaggio;
    3. il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica
  9. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo ».

 

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Pneumatici fuori uso e Legge Bilancio 2019

Pneumatici fuori uso – Legge Bilancio 145/2018

Modifica all’art. 228 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.1.2019


La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 modifica alcuni articoli del Dlgs. 152/2006.

Il Comma 751 modifica l’art. 228 inserendo novità al comma 1 e al comma 3bis dell’art. citato come di seguito riportato in grassetto. Vigenza al 1.1.2019.

 ART. 228 (Pneumatici fuori uso)

  1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1. Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque »;
  2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso
  3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità. 

3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, proto- collo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale ».

  1. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato.

 

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Prescrizione dei reati…anche ambientali

Prescrizione dei reati … anche ambientali

In vigore dal 1.1.2020 – Legge “spazzacorrotti”.

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 27.12.2018


Si parla molto di prescrizione dei reati; la questione riguarda anche i reati ambientali.

L’avvocatura –  e persino la Magistratura – non condivide tale disegno di legge in punto di prescrizione. Riforma lesiva di principi costituzionali. 

Si legge nel Dossier 39/3 – schede di lettura – del 14.12.2018, nel sito del Parlamento con riferimento alle modifiche apportate agli artt. 158,159,160 c.p (sulla prescrizione):

“..Il comma 1, lettere d), e) ed f)  (della legge “spazzacorrotti”)– prevede anche una parziale riforma dell’istituto della prescrizione del reato, attraverso continua lettura articolo e schema art. 159 c.p. – prescrizione

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Reati ambientali e Anticorruzione

Reati ambientali (codice penale)

Condanna e divieto a contrarre con la Pubblica amministrazione

Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Modifiche all’art. 32 quater Codice penale

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Approvato in data 18.12.2018 il Disegno Legge (C-1189-B) cosidetto “spazzacorrotti” o “sulla corruzione” ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

L’art. 1 della Legge “spazzacorrotti” modifica l’art. 32 quater c.p. che prevede , nel caso di condanna, per alcuni reati anche ambientali  la pena accessoria del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 

I reati ambientali rimangono gli stessi, salvo l’aggiornamento che vede il richiamo dell’art. 452 quaterdecies in vece dell’abrogato art. 260 Dlgs. 152/2006 

Si ricordano dunque i reati ambientali che prevedono la misura (nel caso di condanna) del divieto a contrarre con la P.A.:

452-bis: inquinamento ambientale

452-quater: disastro ambientale

452-sexies: traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

452-septies: impedimento ….. continua lettura articolo e schema art. 32 quater c.p. 

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Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Anticorruzione: Legge “spazzacorrotti” 18.12.2018

Modifiche agli artt. 25,13,51 Dlgs. 231/2001 – Responsabilità Enti

schema comparato art. 25 Dlgs. 231/2001

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Approvato in data 18.12.2018 il Disegno Legge (C-1189-B) cosidetto “spazzacorrotti” o “sulla corruzione”,  in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Salvo imprevisti  (il testo è alla firma) il testo contiene modifiche anche al Dlgs. 231/2001 sulla Responsabilità degli Enti.

L’art. 7 modifica alcuni articoli del Dlgs. 231/2001 con riferimento in particolare all’art. 25 che viene implementato e modificato. 

Traffico di influenze illecite

Il primo comma dell’art. 25 Dlgs. 231/2001 viene sostituito e implementato con la previsione di nuova figura di reato di cui all’art. 346 bis c.p.- traffico di influenze illecite; figura di reato introdotta con L. 190/2012 che si aggiunge alle figure tipiche della Corruzione per l’esercizio di funzione (di cui all’art. 318 c.p.. continua lettura articolo e schema art. 25 ——-> Legge spazzacorrotti 2018

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Abrogato il SISTRI

Abrogazione Sistema Sistri dal 1.1.2019 

art. 6 DL. 135 del 14.12.2018

segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Con un colpo di spugna, l’art. 6 del Dl 135 del 14.12.2018 pubblicato in gazzetta Ufficiale del 14.12.2018,  ha abolito il Sistema Sistri dal 1.1.2019.

Nessun ulteriore pagamento di contribuiti.

Si ritorna, (o meglio si mantiene)  al sistema di cui agli articoli ante Dlgs. del 2010 n. 205; art. 188,189,190,193 Dlgs. 152/2006.

Nulla è cambiato. Sono ormai passati 8 anni dall’introduzione del sistema Sistri; 8 anni di rinvii per l’ attuazione del sistema di tracciabilità mai decollato; Sistri, viziato all’origine, che ci ha fatto penare e pensare. Un sistema che ha imposto costi, non solo per i contributi versati, ma anche di formazione e tempo.

” Art. 6

Disposizioni in merito alla tracciabilita’ dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 e’ soppresso il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,n. 78….

adminAbrogato il SISTRI
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Conferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"

Circolare 4/2018 – Conferenza di Servizi
Ministero P.A. – chiarimenti
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Lodevole la Circolare dell’Avvocato Buongiorno – e Ministro della Pubblica Amministrazione – , che cerca di porre chiarimenti esaustivi al procedimento della Conferenza Servizi. Circolare del 3.12.2018, pubblicata sul sito del Ministero, e composta di 4 schede riassuntive, esplicative che riportano “domande e risposte”. Nei limiti della valenza di una circolare, priva di contenuto normativo, il Ministero ha fornito chiarimenti attendibili che certamente aiutano gli operatori quantomeno ad uniformare l’applicazione di tale istituto.
Si allega testo della Circolare 4/2018 Min. P.A —->  Circolare Buongiorno

adminConferenza Servizi: Circolare 4/2018 – "Buongiorno"
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Decreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge

Decreto Sicurezza – pubblicato in Gazzetta. Uff. 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018 – vigente al 3.12.2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.12.2018 il Decreto Sicurezza (DL 113/2018 –  L. 132/2018).
Il Decreto si occupa dei permessi di soggiorno, cittadinanza, occupazioni di edifici; modifica il codice della strada, punisce l’accattonaggio, modifica il codice di procedura penale, precisa sulle priorità della confisca dei beni… ma prevede anche l’obbligo di predisporre un piano di emergenza per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti….
Si allega testo del DL 113/2018 convertito in Legge: Decreto Sicurezza 113.2018

adminDecreto Sicurezza: DL 113/2018 convertito in Legge
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Decreto Sicurezza: obbligo Piani di Emergenza impianti stoccaggio

Decreto Sicurezza – Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
DL. 113/2013 convertito in Legge n. 132/2018
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L’art. 26 bis del DL 113/2018 impone ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione rifiuti di predisporre un piano di emergenza entro il 3 marzo 2019….
(( Art. 26-bis Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. 10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

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Videosorveglianza e Decreto "Sicurezza"

Decreto Sicurezza in vigore dal 3.12.2018
DL 113/2018 convertito in Legge 132/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Decreto Sicurezza è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 35 – quinquies elargisce i fondi per realizzare ciò che il DL 14/2017 aveva già sancito e predisposto, forse inutilmente.
In particolare si invita alla lettura dell’art. 35 quinquies con la nota di riferimento poco conosciuta e dimenticata dalla amministrazioni.
Art. 35-quinquies DL 113/2018 – Videosorveglianza
1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e’ incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di investimenti.

Riferimenti normativi – Per completezza di informazione si riporta il testo dell’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta’):

«Art. 5 (Patti per l’attuazione della sicurezza urbana).

1. In coerenza con le linee generali di cui all’art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita’ dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita’, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche’ attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) promozione e tutela della legalita’, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 3; c-bis) promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarieta’ sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalita’, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita’ del Piano nazionale per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale.

2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu’ rappresentative.

2-ter. Ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche’ i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, supplemento ordinario:

«Art. 1. – (Omissis). 140. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l’anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita’, mobilita’ sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita’ delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attivita’ industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta’ metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L’utilizzo del fondo di cui al primo periodo e’ disposto con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalita’ di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita’ e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. (Omissis).».

adminVideosorveglianza e Decreto "Sicurezza"
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Acque, Escherichia Coli – modifica PTA Regione Veneto

Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009
DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto aggiorna il Piano Tutela Acque (PTA) di cui all DGRV n. 107/2009.
Di particolare interesse è l’aggiornamento delle note del PTA relative al Parametro Escherichia Coli.
La modifica è giustificata e preannunciata nel parere di risposta (FAQ) della Regione a quesito posto dalla provincia di Rovigo e relativo al limite da applicare per le acque di balneazione. La Regione invero si accorgeva della vetustà dei riferimenti di cui al PTA e alla relativa confusione applicativa.
Il Parere della Regione conferma che:

  • il parametro Escherichia Coli è contestabile solo in certi periodi dell’anno e con riferimento agli usi antropici, ad esempio, balneazione, uso irriguo ecc..
  • Il limite deve essere indicato in sede di autorizzazione allo scarico dalla amministrazione competente in quanto è un parametro che può necessitare di maggiori restrizioni rispetto al limite di 5000 UFC /ml; limite quest’ultimo solo “consigliato” dal legislatore anche Regionale.

Al fine di comprendere meglio le ragioni che hanno portato alla modifica si precisa:
1) Si riporta il parere pubblicato nelle FAQ nel ….continua lettura Escherichia Coli nel PTA 107.2009

adminAcque, Escherichia Coli – modifica PTA Regione Veneto
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Focus 5 – Elenco rifiuti – art. 7 Direttiva UE 2018/851

Elenco rifiuti – Focus  5
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Schema confronto art. 7 Elenco Rifiuti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La direttiva lascia quasi inalterato l’art. 7 della Direttiva 2008/98.
L’art.7 Direttiva 2008/98 è così modificato:

art. 7 Elenco Rifiuti

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
«1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all’articolo 38 bis per
integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti.»;
L’elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto a definizione di cui all’articolo 3, punto 1.
 
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento. «2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.»;
3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l’elenco è riesaminato per deciderne l’eventuale adeguamento.
 
4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, relative al riesame dell’elenco per deciderne l’eventuale adeguamento in conformità dei paragrafi 2 e 3, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2. soppresso
6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all’elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7. La Commissione provvede affinché l’elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

 

adminFocus 5 – Elenco rifiuti – art. 7 Direttiva UE 2018/851
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Abbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?

Abbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?
Cass. pen. 28492/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il dipendente di una Società con mansioni di autista abbandonava in modo incontrollato su una strada di pubblico transito rifiuti speciali non pericolosi .
Il Tribunale condanna ai sensi dell’art. 256 co. 1 lett. 1 e comma 2 Dlgs. 152/2006 non solo il dipendente autore dell’abbandono ma anche il legale rappresentante dell’impresa attribuendogli un concorsonella condotta.
Il legale rappresentante impugna la sentenza di condanna che “fonda la colpevolezza dell’imputata sull’art. 40 c.p. secondo il quale non impedire un reato che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo, senza nulla aggiungere…”
 
La Cassazione precisa che ….continua lettura articolo Cass. pen. 28492/2018 dipendente abbandono rifiuti

adminAbbandono rifiuti: risponde il dipendente della Società?
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Obblighi della P.A. – Inerzia della P.A.: Cassazione civ. 24198/2018

Obblighi della P.A. – inerzia della P.A.
“non rendendo forte la Giustizia, si finirebbe per rendere giusta la Forza” (B. Pascal). Riflessioni sull’agire della amministrazione e sul senso di giustizia.
Cass. civ. n. 24198/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il fatto descritto dalla Cassazione civile 24198/2018 è di  mala amministrazione.
La decisione della Corte commuove per la semplicità di ragionamento  e ci regala, per un attimo, quel senso di giustizia che cerchiamo ogni volta che ci rivolgiamo alla magistratura.
ll fatto narrato non attiene propriamente alla materia “ambientale” ma tratta un tema trasversale che interessa ogni campo del diritto: l’abuso, l’inerzia della pubblica amministrazione, il diritto violato del cittadino alla giustizia.
Il fatto  – inerzia della P.A. e sgombero
Due società vedono occupati i propri immobili abusivamente da terzi (32+18 appartamenti) ovvero dal “Movimento per la casa”. Le due società proprietarie denunciarono il fatto alla Procura della Repubblica che ordinò lo sgombero degli immobili abusivamente occupati.
Il provvedimento di sgombero, legittimo, non venne subito eseguito dalla P.A.,dalle forze dell’ordine.
Il Comune, il prefetto, il questore“si astennero deliberatamente …..CONTINUA LETTURA COMMENTO A CASS. CIV. 24198/2018 

adminObblighi della P.A. – Inerzia della P.A.: Cassazione civ. 24198/2018
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Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?

Comune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?
La P.A. è corresponsabile..se non si attiva.
TAR Calabria n. 257/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune ordina (con ordinanza in urgenza ex art. 54 TUEL) ai responsabili dell’inquinamento e alla Provincia, quale obbligato in solido, di procedere alla caratterizzazione e alla rimozione di rifiuti depositati da terzi in un tratto di proprietà demaniale (demanio fluviale provinciale).
La Provincia si difende e sostiene che il Comune doveva prima attivare il procedimento di smaltimento e ripristino nei confronti degli effettivi responsabili correttamente individuati dal comune ed oggetto della ordinanza. E solo nel caso di impossibilità o inerzia di questi attivarsi nei confronti della Provincia chiamato quale obbligato in solido.
Risponde il TAR precisando ..continua lettura articolo TAR 257/2018 – 192 e P.A. responsabilità

adminComune contro Provincia: chi rimuove i rifiuti?
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Amianto: è vizio dell'immobile venduto?

Amianto: è un vizio dell’immobile Venduto?
a cura di Studio Legale Ambiente


Sono poche le sentenze sul tema.
Accade che il bene immobile venduto manifesti (dopo la vendita) la presenza di amianto dovuto a cattiva manutenzione e che richiede vera e propria bonifica. In questo caso la questione, posta all’attenzione del Tribunale di Prato nel 2014 (amianto nella parte condominiale dell’immobile compravenduto) riconosceva le ragioni del compratore e condannava il venditore alla rifusione del minor valore del bene nella sua parte di millesimi condominiali.
Il venditore è tenuto al pagamento del valore dovuto alla diminuzione del valore del bene ovvero agli interventi di bonifica eseguiti o da eseguire. Tuttavia la presenza di amianto non costituisce vizio di per se’. L’amianto costituisce vizio solo quando richieda l’intervento di bonifica (da accertare in sede giudiziale).
Ilvenditore che non sia responsabile dell’inquinamento (laddove tenuto al pagamento – e molte sono le variabili che possono escludere la sua responsabilità),  può sempre rivalersi nei confronti di terzi soggetti inquinatori.
La L. 257/1992 invero non impedisce la vendita di beni contenenti amianto che possono dunque circolare.
Precisa il Tribunale di Milano del 27.9.2006: ” la presenza di amianto in sé non costituisce un vizio della cosa, tenuto presente che la normativa non vieta la presenza di detto materiale in manufatti risalenti alla data di entrata in vigore della legge 257/1992, ma si limita ad imporne, ove ne ricorrano i presupposti previsti dal Dlgs. 277/91 ss.. la valutazione del rischio o comunque la gestione al punto di evitarne l’offensività o di limitarla nei limiti accettabili previsti dal legislatore”. 

adminAmianto: è vizio dell'immobile venduto?
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Privacy: in vigore dal 19.9.2018 il nuovo Dlgs. 101.2018

Privacy: nuove regole
Dlgs. 101/2018 in vigore dal 19.9.2018
segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Da oggi, 19.9.2018, entra in vigore il nuovo Codice Privacy che sostituisce e modifica il Dlgs. 196/2003 in attuazione della direttiva UE GDPR 2016/679
Le modifiche sono sostanziali. Si allega anche testo di confronto delle modifiche pubblicato sul sito del Garante della Privacy; testo che aiuta a comprendere la nuova impostazione.
Si segnala ad esempio l’abrogazione del capo III sulla Videosorveglianza (art. 133).
Dlgs. 101.2018 privacy   GarantePrivacy

adminPrivacy: in vigore dal 19.9.2018 il nuovo Dlgs. 101.2018
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Cani al guinzaglio….

Cani al guinzaglio….e raccolta feci
Ordinanza 6.8.2013 prorogata fino al 29.8.2019
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con ordinanza del 25.6.2018 il Ministero della Salute ha prorogato
la vigenza della ordinanza del 6.8.2013: " 1. Il termine di validita'
dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, prorogato da
ultimo con l'ordinanza 20 luglio 2017, e' ulteriormente prorogato
di dodici mesi a decorrere dalla data del  29 agosto 2018...".
Così recita l'art. 1 comma 4 dell'ordinanza citata: 4.
E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito
urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti
idonei alla raccolta delle stesse.....

*Ordinanza 6.8.2013 *

adminCani al guinzaglio….
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Criteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi

(C.A.M.) – Criteri  ambientali minimi  per  «l’affidamento  del  servizio   di illuminazione pubblica» – DM 28.3.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in collaborazione Rivista Recoverweb – giugno 2018 pag. 72,73


Il Ministero dell’Ambiente ha emesso Decreto del 28.3.2018 pubbl. Gazz. Uff. 28.4.2018 sui C.A.M. relativi alla illuminazione pubblica (servizio) con vigenza entro 120 giorni ovvero al 28.8.2018.  Il DM/Illuminazione è occasione per ricordare l’evoluzione normativa e la struttura tipica dei CAM che impone la previsione nei bandi di gara di alcune clausole contrattuali basiche e premianti, il cui mancato rispetto viene sanzionato con la previsione di apposite penali.
continua lettura articolo CAM recowerweb

adminCriteri Minimi Ambientali – illuminazione pubblica – bandi
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Aria, emissioni, ossidi di azoto, ammoniaca … Dlgs. 81/2018

Riduzione delle Emissioni – Dlgs. 81/2018 

Riduzione delle  emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici, volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


In vigore dal 17.7.2018 il Dlgs. 81/2018 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

Il Dlgs. 171/2004 recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e’ abrogato. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l’applicazione dei limiti nazionali di emissione previsti dall’articolo 1 e dall’allegato I del decreto legislativo n. 171 del 2004.

Importante l’allegato 2 che indica le percentuali di riduzione da applicare ai singoli parametri.

Vai alla lettura dei testi:

Dlgs. 81/2018 emissioni

allegato 1 Dlgs. 81/2018 

allegato 2  Dlgs. 81/2018 

adminAria, emissioni, ossidi di azoto, ammoniaca … Dlgs. 81/2018
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Sottoprodotto – Direttiva 2018/851 – Focus 4

Sottoprodotto – Focus  4
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
Schema confronto art. 5 Sottoprodotti
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Direttiva non muta i presupposti per la qualifica di sottoprodotto di un rifiuto. Introduce però criteri per rendere più probabile, che certa, la qualifica di sottoprodotto auspicando e imponendo agli stati membri di precisare “ciò che è sottoprodotto”. L’affermazione della direttiva si incammina verso la creazione di elenchi dei rifiuti considerati sottoprodotti. Il sottoprodotto è pur sempre un rifiuto di produzione che in presenza di certe condizioni non è  …continua lettura articolo sottoprodotto 

adminSottoprodotto – Direttiva 2018/851 – Focus 4
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Responsabilità estesa del produttore – focus 3

Responsabilità estesa del produttore – Focus  3
Direttiva 2018/851 UE  rifiuti – vigente dal 4.7.2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La responsabilità del produttore diventa “estesa”. L’art. 3 della Direttiva aggiunge al punto 21 la definizione della “responsabilità estesa del produttore”:
«21. «regime di responsabilità estesa del produttore»,una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
Tale definizione, generica, trova poi idonea specificazione dell’introduzione dell’art. 8bis alla Direttiva appositamente ..continua lettura articolo 

adminResponsabilità estesa del produttore – focus 3
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