Sicurezza: RSPP e informazioni

Sicurezza – Interpello 2/2017: RSPP e informazioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il ministero del Lavoro pubblica interpello che precisa il rapporto del RSPP e l’obbligo informativo.
Risponde al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal RSPP
Leggi risposta interpello 2/2017 

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Acque: scarichi e caso fortuito

Acque: Scarichi e …caso fortuito
Cassazione pen. 5763/2018
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale ricorda il significato di “caso fortuito”.
Nel caso di specie viene chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 674 c.p.  la società di gestione degli scarichi e manutenzione(nella persona del suo legale rappresentante)  a cui il Comune aveva affidato l’incarico.
Nel corso dell’istruttoria emerge la negligenza della società di gestione sulla manutenzione e sulla rottura di una “pompa”. La società di gestione pone a sua difesa l’intervenuto “caso fortuito” e la Cassazione ricorso: ” Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte integra gli estremi del caso fortuito l’ipotesi dell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente ..dovendosi escludere che si possa ritenere escluso l’elemento soggettivo del reato nei casi in cui al realizzarsi dell’evento ritenuto costituire il caso fortuito abbia dato causa l’agente con la propria condotta negligente od imprudente…
Come già è stata dianzi esaminato, seppure si volesse dire che il disservizio della pompa di sollevamento dell’acqua da cui è scaturito lo sversamento delle acque luride di cui al capo di imputazione possa costituire un caso fortuito, tuttavia il suo determinarsi è stato dovuto, come risultante dalla ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Locri, dalla negligente opera di manutenzione e controllo degli impianti del sistema di depurazione delle acque, il cui svolgimento era demandato alla impresa Alfa uno, diretta dalla odierna ricorrente.

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Pubblicazione relazioni – Convegno – La Nuova Valutazione Impatto Ambientale – Padova – 10.1.2018

Pubblicazione diapositive interventi dei relatori

La “nuova Valutazione Impatto Ambientale”

Riforma Dlgs. n. 104/2017

Le relazioni sono accessibili solo tramite password dai partecipanti all’incontro

1) Novità introdotte dalla VIA, art. 27bis, Conferenza Servizi – dott. Luigi Masia e dott. Cristiano Florian – Regione Veneto

2) La Nuova Conferenza Servizi art. 14 L. 241/90 – avv. Roberta Agnoletto 

3) Sanzioni e V.I.A. / art. 29 Dlgs. 152/2006- avv. Cinzia Silvestri

Vai alla locandina Padova 10.1.2018 

 
 

adminPubblicazione relazioni – Convegno – La Nuova Valutazione Impatto Ambientale – Padova – 10.1.2018
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Legge Finanziaria 2018

Legge Finanziaria 2018
Pubblicata in Gazzetta. Uff. 29.12.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata la Legge Finanziaria che porta numerose novità anche in materia ambientale quale, ad esempio, la proroga dell’applicazione delle sanzioni “Sistri” al 1.1.2019 (già indicate in questo sito).
La Legge riduce la detraibili al 50% per la sostituzione di finestre e manutenzioni finalizzate all’efficienza energetica.
Vai alla lettura del testo Finanziaria 2018

adminLegge Finanziaria 2018
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Avvocati/gare per il servizio? Grazie no.

Linee Guida ANAC sui Servizi Legali
Parere del CNF (Consiglio Nazionale Forense) del 21.12.2017
segnalazione a cui di  Cinzia Silvestri


Continua la stortura interpretativa relativa alla natura dei servizi legali ben espressa da ANAC nella proposta di linee Guida che attende parere dal Consiglio di Stato.
Interviene il parere legale del CNF (come richiesto dal Consiglio di Stato) che riporta la questione nei giusti termini ed evidenzia le divagazioni di ANAC che diviene sempre più “legislatore”.
Conclude giustamente il CNF al punto 13 del parere, ritenendo tutti i punti indicati nell’art. 17 lett. d) del Dlgs. 50/2016 sono oggetto di affidamento diretto agli avvocati e pertanto esclusi dalla disciplina della gara pubblica. Gli altri servizi legali sono soggetti ad una procedura comparativa semplificata.
Vai alla lettura del parere CNF 

adminAvvocati/gare per il servizio? Grazie no.
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Sistri – sanzioni al 1.1.2019 – Legge stabilità

Sistri – sanzioni al 1.1.2019
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


La Legge Stabilità (approvata al 23.12.2017 ma non ancora pubblicata) rinvia al gennaio 2019 l’applicazione delle sanzioni.
La norma rinvia le pesanti sanzioni operative previste dal Sistema per la tracciabilità dei rifiuti – Sistri. Fino al 31 dicembre 2018 continueranno ad applicarsi – e saranno sanzionabili — i soli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010. Con riferimento alle violazioni delle disposizioni previste dal Sistri, continueranno ad essere sanzionabili esclusivamente quelle per mancata iscrizione o per mancato versamento del contributo annuale (confermata al riguardo la riduzione del 50 %). Slitta, pertanto, al 1° gennaio 2019, l’applicazione del pesante quadro sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi operativi di tracciamento informatico dei rifiuti. Confermati anche i 10 milioni di euro da corrispondere alla Selex, il concessionario in liquidazione che continuerà a gestire il Sistri in attesa che si risolvano le vicende giudiziarie legate all’assegnazione del bando Consip, le spettanze per il servizio che continuerà a corrispondere nel corso del 2018.
Così si esprime il testo della Legge Stabilità
..b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.

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Sistri – recupero dei contributi – novità

Sistri – semplificazione e recupero dei contributi
Legge Stabilità – modifiche
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Approvata Legge Stabilità con atto del Senato 2960B  il 23 dicembre 2017 e non ancora pubblicato. Novità per il Sistri con  l’articolo 194 bis Dlgs. 152/2006
La legge introduce nuovo articolo nel Codice dell’Ambiente, il 194-bis, intitolato
“Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI”.
Con le nuove disposizioni viene introdotta la possibilità, non solo per le imprese coinvolte dal Sistri, di adempiere alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario in modalità digitale, in formato che dovrà essere predisposto dal Ministero dell’Ambiente. Inoltre, si introduce la possibilità di trasmettere tramite PEC la quarta copia del formulario.
Rispetto al contributo di iscrizione Sistri vengono chiariti i termini di prescrizione (quelli di cui all’articolo 2946 del codice civile e quindi nell’ordine di dieci anni) e le modalità con cui il Ministero dell’Ambiente potrà rivalersi dei contributi dovuti e non versati in questi anni. Tali modalità saranno dettagliate in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione e dovranno tenere conto di specifici criteri che vanno ad agevolare le imprese: dall’invio del sollecito di pagamento preventivo rispetto alla riscossione coattiva, all’introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso che comporterà una riduzione delle sanzioni previste per mancato o ritardato pagamento del contributo.
Di seguito l’articolo..
«Art. 194-bis. –(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI).
– 1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del Formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.

  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  4. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  5. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  6. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  7. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al paga- mento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravve- dimento operoso, acquiescenza o accerta- mento concordato in contraddittorio;
  8. d) definizione di strumenti di conci- liazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede proces- suale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  9. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi».

 

adminSistri – recupero dei contributi – novità
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Restyling "Emissioni" – Dlgs. n. 183/2017

 Restyling “Emissioni”
Dlgs. n. 183/2017 vigente al 19.12.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n.293 del 16-12-2017).
Il Dlgs. 183/2017 vigente dal 19.12.2017 revisiona, integra e sostituisce ed anzi riscrive molti degli articoli (267 Dlgs. 152/2006 e seguenti) della parte quinta del testo unico ambientale. Revisione del codice che continua quella già operativa della Legge Comunitaria 2017.

Vai alla lettura testo Dlgs. 187/2017 – Emissioni 
adminRestyling "Emissioni" – Dlgs. n. 183/2017
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Segnalare Reati – dipendenti pubblici e privati: Legge 179/2017

Whistleblowing – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita’ di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato – L. n. 179/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente.


Segnalare reati per il dipendente pubblico e privato è diventato punto centrale della lotta alla corruzione.
Sostituito l’art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 per i pubbici dipendenti
Modificato l’art. 6 della Dlgs. 231/2001 per i dipendenti privati. La modifica per i dipendenti privati impatta sul modello organizzativo che dovrà essere implementato e aggiornato.
Vai alla lettura del testo L. 179/2017  e
articolo pubblicato in questo sito relativo alle modifiche intervenute al Dlgs. 231/2001

adminSegnalare Reati – dipendenti pubblici e privati: Legge 179/2017
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Bonifica e fallimento: recupero spese

Bonifica: Oneri di bonifica e fallimento.
Il Comune recupera le spese di bonifica e di sequestro.
 Cass. civ. Sez. I, Ord., 5-12-2017, n. 29113
 Segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Comune che sostiene le spese di bonifica di un sito di società poi fallita e sostiene anche le spese giudiziarie per atti conservativi quali, ad esempio, il sequestro ha diritto di vedersi riconosciuto il diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare anche con privilegio rispetto agli altri creditori. Il fatto che le spese di bonifica e la bonifica stessa non sia conclusa all’atto del fallimento non pregiudica le ragioni del Comune.
Il Tribunale non ammetteva al passivo del fallimento di una società, il Comune che aveva sostenuto e doveva sostenere le spese per la bonifica di un terreno inquinato; il Tribunale non riconosceva il credito per ulteriori spese vantato dal Comune, (ritenendo mancante l’attualità del credito poiché i lavori non erano ancora stati eseguiti dall’ente) ed aveva altresì disconosciuto i privilegi invocati (artt. 2755 e 2770 c.c., riferiti alle spese sostenute per atti conservativi quali ad esempio il sequestro).
Il Comune si opponeva allo stato passivo del fallimento.
La Corte di Cassazione Civile si trova dunque a precisare sul caso relativo all’ammissione allo stato passivo del maggior credito, in capo ad un Comune, per le spese di messa in sicurezza e bonifica di un terreno inquinato a seguito dell’incendio sviluppatosi nell’impianto per il recupero dei rifiuti gestito dalla società fallita.
L ’esame della Corte si concentra sulla vigenza e legittimità della previsione del DM n. 471/1999 (provvedimento attuativo del decreto Ronchi) che disciplina l’ammissione al passivo fallimentare del credito del comune per le spese di bonifica, consentendo al creditore di presentare la domanda di insinuazione sulla base di una stima amministrativa (art. 18, c. 5).
La Corte ha affermato che:

  • il DM n. 471/1999 è tutt’ora vigente, in quanto non espressamente abrogato e in quanto il Codice Ambiente (art. 264) fa salvi i provvedimenti attuativi del decreto Ronchi non sostituti dai corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal Codice;
  • la previsione in esame (art. 18, c. 5) – incidente sulla disciplina della legge fallimentare -, non è illegittima, poiché frutto di un corretto esercizio della delega contenuta nel decreto Ronchi. Tale delega, nel contemplare l’adozione dei “criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati” non ha specificato che debba trattarsi solo di criteri tecnici. Una diversa interpretazione metterebbe a rischio la possibilità di recupero delle somme nel caso del fallimento del debitore, considerati i tempi non brevi dell’esecuzione delle opere da parte dell’Ente pubblico, che ben potrebbero superare la data di chiusura della procedura fallimentare, con conseguente compromissione del diritto alla tutela giurisdizionale dell’ente e del principio del buon andamento dell’amministrazione.

La Corte ha altresì ritenuto sussistente il privilegio di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ. per le spese del sequestro conservativo eseguito dal Comune: la ratio delle spese per atti conservativi, come il sequestro, risiede nell’avvenuta conservazione dei beni, impedendone l’alienazione a terzi, in vista del soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori, che si realizza nel fallimento come nell’esecuzione individuale mediante la liquidazione dei beni stessi.

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Inceneritori: modifiche dalla Legge Comunitaria 167/2017

Inceneritori: Scarichi Gassosi – Carbonio totale, Monossido, controllo autorità, condizioni anomale ecc…
Restyling della normativa ad opera della Legge Comunitaria 167/2017
Modifiche agli arti. 237 ter, sexies, nonies, terdecies e octiesdecies Dlgs. 152/2006 – vigenti dal 12.12.2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Restyling della normativa sugli “inceneritori” (artt. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) ad opera della legge Comunitaria n. 167/2017 con vigenza dal 12.12.2017. Numerosi gli articoli modificati, integrati.

  • Scarichi Gassosi.

All’articolo 237-ter; comma 1, lettera b) e c) (definizioni) vengono inseriti i riferimenti agli “scarichi gassosi, così
“…b) ‘impianto di incenerimento’: qualsiasi unita’ e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento….
continua lettura articoli modificati dalla Legge Comunitaria 167/2017 (art. 237 bis ss. Dlgs. 152/2006) 
 

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Equo compenso agli avvocati

Avvocati ed Equo compenso
Inserito art. 13 bis alla L. 247/2012
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’Equo compenso per gli avvocati che contrattano con la Pubblica amministrazione, ad esempio, viene definito e disciplinato nell’art. 13 bis della Legge professionale n. 247/2012 inserito dal DL 148/2017 oggi convertito in Legge n.172/2017 vigente dal 5.5.2017.
Gli avvocati da tempo si trovano a dover offrire le proprie prestazioni professionali – ad esempio un Giudizio avanti al TAR la cui complessità è spesso intrinseca e chiede esperienza e assunzione di responsabilità – a costi/compensi imposti dalla amministrazione ben al di sotto dei minimi pensabili, spesso parametrati al di sotto del valore della causa, a volte senza neppure il calcolo del 15% forfettario e con la clausola che se in sede di giudizio viene corrisposto dal Giudice maggiore compenso questo non è dovuto all’avvocato. Le amministrazioni indicono vere e proprie “gare” al ribasso che favoriscono ovviamente avvocati che sono  in grado di offrire le proprie prestazioni al ribasso o a costo/compenso a zero. Una causa al TAR magari di valore indeterminabile può essere “retribuita” anche  solo € 1700 con l’effetto che detratti costi, spese, oneri e tassazioni all’avvocato (magari munito di struttura organizzativa, segretaria, collaboratori ecc…) residua come finale compenso all’avvocato  forse € 700/800 (che equivale al costo della dipintura di 2 stanze di un appartamento?). Fenomeno in vigore da tempo di cui si è accorto il Ministero di Giustizia pur tardivamente.
L’intervento del Legislatore in realtà è minimo e non risolverà il problema ma certo è un segnale che obbligherà ad esempio le amministrazioni ad espungere le clausole nulle/”vessatorie” salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione…
Di seguito l’articolo riformato.
Art. 19-quaterdecies
Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati 1.
Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e’ inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie).
– 1. Il compenso degli avvocati iscritti all’albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita’ di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche’ di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, nonche’ al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita’ del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta’ di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell’attribuzione al cliente della facolta’ di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all’avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attivita’ professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita’ con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita’ opera soltanto a vantaggio dell’avvocato.
9. L’azione diretta alla dichiarazione della nullita’ di una o piu’ clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e’ proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita’ del compenso e la vessatorieta’ di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita’ della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita’, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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A.I.A.: modifica sostanziale e salute umana

A.I.A.: modifica sostanziale
Modifica all’art. 5 Dlgs. 152/2006 . Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge Comunitaria n. 167/2017 vigente dal 12.12.20117 modifica l’art. 5 Dlgs. 152/2006 dedicato alle definizioni ed incide sulla “modifica sostanziale” che deve tenere conto anche della “salute umana”.
La modifica è volta ad introdurre, nella definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o impianto, il riferimento agli effetti negativi e significativi sulla salute umana – e non solo sull’ambiente – prodotti dalla variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto.
Ciò al fine di adeguare la norma a quanto previsto nell’art. 3, comma 9, della direttiva 2010/75/UE.
Recita l’art. 5 alla lettera l-bis)
modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorita’ competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana[1]. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita’ per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, e’ sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
 
[1] Modifica ex L. Comunitaria 167/2017 vigente dal 12.12.2017

adminA.I.A.: modifica sostanziale e salute umana
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Sospensione A.I.A.: cosa cambia nell'art. 29 decies Dlgs. 152/2006

Sospensione A.I.A.: come cambia l’art. 29 decies Dlgs. 152/2006
Legge Comunitaria 167/2017
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge comunitaria 2017 ha modificato il Codice ambientale in molte sue parti tra le quali proprio la normativa A.I.A. di cui agli articoli 29-bis ss.
La riforma succede a quella del Dlgs. 46/2014 ed incide anche sull’art. 29 decies modificando il comma 9 relativo ai provvedimenti che l’amministrazione può prendere in caso di violazioni. Cambiano modalità e tempi della “sospensione” che deve essere sempre a tempo determinato laddove esista pericolo per l’ambiente o in via alternativa per la salute e 2
Continua lettura e vai allo schema comparato art. 29decies post comunitaria
 

adminSospensione A.I.A.: cosa cambia nell'art. 29 decies Dlgs. 152/2006
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Giustizia? Riflettiamo…

Si riporta l’intervento di Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pubblicato nella rivista News CNF il 27.11.2017
L’intervento è forse incomprensibile da coloro che non conoscono le dinamiche processuali ma ritengo che tali considerazioni possano precisare il “sistema giustizia” anche a coloro che lo subiscono. Mascherini, con la sua eleganza, evidenzia con fermezza l’utilizzo di strumenti processuali e interpretazioni  non proprio rispondenti alle finalità della legge.

Nota in tema di pronunce di inammissibilità
Con una nota ufficiale trasmessa lo scorso 24 novembre, il Presidente del Consiglio Nazionale ForenseAndrea Mascherin, ha sottoposto al Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, alcune questioni in materia di pronunce di inammissibilità.
“Con le decisioni n. 17450 e n. 26520 la Corte di cassazione ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi per violazione dell’art. 369, c. 2, n. 2), c.p.c.. Nel primo caso – nel quale l’impugnazione riguardava una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata e le parti avevano convenuto sulla data di tale notificazione – in quanto vi era agli atti (oltre che copia conforme all’originale della sentenza impugnata, rilasciata dalla cancelleria del giudice d’appello) copia priva di attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, mentre il ricorrente avrebbe dovuto, secondo la Corte, “estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica””, ha detto il Presidente Mascherin.
“Ciò sul presupposto dell’attuale applicabilità della disciplina del processo civile telematico dinanzi alla Corte di cassazione solo limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili e della ritenuta ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 9, c. 1-ter, della l. n. 53 del 1994. Nel secondo caso l’improcedibilità è stata dichiarata perché agli atti vi era solo una stampa cartacea della sentenza digitale, senza attestazione di conformità, mentre avrebbe dovuto essere depositata la copia cartacea della sentenza asseverata dal difensore del ricorrente come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16-bis, c. 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012.
In tale caso la Corte ha aggiunto (appare trattarsi di obiter dictum) che se viene impugnata una sentenza notificata con modalità telematiche, il ricorrente è soggetto ad un duplice onere: quello di asseverare come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato tratta dal fascicolo informatico e (richiamando la decisione sopra ricordata) quello di certificare la conformità agli originali digitali del messaggio di posta elettronica pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente. Quanto precede sul presupposto che “poiché l’originale del provvedimento è quello digitale presente nel fascicolo informatico, è da quello soltanto che può estrarsi una copia autentica. Se il difensore apponesse l’attestazione di conformità sulla copia del provvedimento che gli è stata notificata, anziché sull’originale scaricato dal PCT, egli attesterebbe la conformità di una “copia della copia”, anziché della copia estratta direttamente dall’originale””, ha aggiunto il presidente del Cnf.
“Tali decisioni destano perplessità e preoccupazione, in quanto ispirate ad un rigore formale che appare non giustificato dal quadro normativo di riferimento e non in sintonia con regole e scansioni del processo civile telematico, risolvendosi in irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione nel merito, non allineate con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alla giurisdizione.
Indipendentemente dalla questione dell’estensione dei poteri di attestazione degli avvocati, sicuramente da condividersi nella prospettiva del migliore funzionamento del processo civile, va osservato che la produzione della relazione di notificazione redatta ai sensi del c. 5 dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 nulla aggiunge a quanto già risulta, tra l’altro quanto al tempo della notificazione, dal messaggio di posta elettronica certificata di cui allo stesso art. 3-bis.
Se poi si considera che in entrambi i casi in parola non erano state sollevate contestazioni circa la data della notificazione della sentenza (e la tempestività dell’impugnazione) e la conformità all’originale di quanto agli atti (messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione in un caso, copia cartacea della sentenza digitale nell’altro), il rigore delle decisioni assunte, che si ripete, si sono risolte nella negazione del diritto ad una decisione, appare vieppiù non connotato da quella prudente ragionevolezza che deve ispirare l’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali nella prospettiva di un giusto processo. Analoghe preoccupazioni desta l’ordinanza n. 20672 di rimessione al primo Presidente, che appare indurre pericolose incertezze sulla validità degli atti del processo in forma di documento informatico.”, ha concluso Mascherin. 
adminGiustizia? Riflettiamo…
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Legge comunitaria 2017

Pubblicata Legge Comunitaria n. 167/2017
Come cambia il codice Ambientale e non solo…..
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 ovvero Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2017 pubblica in Gazzetta ufficiale del 27.11.2017.
Parte del testo è dedicato al codice ambientale che cambia in alcune sue parti innovando anche le
norme relative alla Autorizzazione integrata Ambientale.
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adminLegge comunitaria 2017
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Circolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo

Matrici da riporto – chiarimenti del Ministero
Circolare pubblicata sul sito del Ministero Ambiente – 10.11.2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Laddove non arriva la Legge arriva il Ministero che chiarisce ed interpreta…. con valore di Legge.
Vai alla lettura del testterre e rocce circolare
 

adminCircolare Min. Ambiente: terre e rocce da scavo
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Linee Guida UE – V.I.A.: screening, scoping e Studio impatto ambientale

Linee Guida Europee in materia di V.I.A.
Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente (21.11.2017)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Scrive il Ministero Ambiente al 21.11.2017:
“La Commissione europea ha pubblicato le nuove linee guida per la procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19 D.Lgs.152/2006), di scoping (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, art. 21 D.Lgs. 152/2006) e per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (studio di impatto ambientale, art. 22 D.Lgs. 152/2006).
Le nuove linee guida aggiornano e integrano le linee guida già pubblicate nel 2001 per garantire la necessaria coerenza con le nuove disposizioni della direttiva 2014/52/UE che ha introdotto significative modifiche alla disciplina della VIA, sia procedurali che tecniche.
..Si evidenzia la significativa importanza delle linee guida europee per la corretta attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 104/2017 con particolare riferimento:

  • alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di predisporre correttamente lo Studio Preliminare Ambientale con i contenuti del nuovo Allegato IV bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, che ha recepito l’Allegato II A della direttiva 2014/52/UE,
  • alla procedura di VIA, al fine di predisporre correttamente lo Studio di Impatto Ambientale secondo le indicazioni e i contenuti dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, che ha recepito l’Allegato IV della direttiva 2014/52/UE, nelle more dell’adozione di linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della VIA, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, in attuazione dell’art. 25 comma 4 del D.Lgs. 104/2017.

linee guida screening in inglese
linee guida scoping in inglese
linee guida Studio Impatto Ambientale in inglese

adminLinee Guida UE – V.I.A.: screening, scoping e Studio impatto ambientale
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Lavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente

Lavaggio Cassonetti stradali – società pubblica
Risponde il Ministero Ambiente
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Ministero risponde al quesito di società addetta al lavaggio di cassonetti dislocati sul territorio lungo le strade pubbliche.
Chiede la società come inquadrare le acque di lavaggio residue e se possibile “stoccarle” in azienda.
Il ministero qualifica le acque come “rifiuti da manutenzione” ex art. 230 Dlgs. 152/2006 , soggette al deposito temporaneo nel rispetto dei requisiti.
Risposta quesito MIn. Ambiente – lavaggio cassonetti 

adminLavaggio Cassonetti – risponde il Ministero Ambiente
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Cani: lesioni personali, risponde solo il proprietario?

Prendersi cura di un cane randagio, può costare “caro”…
Responsabilità del mero detentore – Cass. penale 51448/2017
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Una famiglia si prende cura di una cane randagio, un pastore tedesco, che provvede ad aggredire il vicino di caso provocandogli lesioni.
Il vicino di casa aziona richiesta di risarcimento del danno e denuncia penale per lesioni (art. 590 c.p.) nei confronti del detentore dell’animale..
Dalle risultanze processuali infatti emerge che i figli dell’imputato erano soliti portare al guinzaglio e dare da mangiare al cane che aggredì per strada il vicino. Interessante anche la valenza che assume in giudizio l’offerta bonaria alla vittima di un risarcimento ritenuto dalla corte “un elemento indiziario dal quale presumere indirettamente un riconoscimento …di una qualche forma di responsabilità…”. Non solo , compaiono anche foto con il cane tenuto al guinzaglio e legato ad una catena nel cortile dell’ imputato.
Risulta dunque accertata una relazione di fatto (espressione della teoria del contatto sociale) con l’animale tale da far sorgere un obbligo di custodia in capo all’imputato.
Il mero possessore dell’animale assume dovere di custodia e di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le reazioni dell’animale. Non basta neppure tenere il cane in un cortile recintato o con la catena e neppure la scritta “attenti al cane” è bastevole a sollevare di responsabilità anche il semplice detentore. Nessuna valenza alla mancanza di registrazione dell’anagrafe canina e all’apposizione di un microchip.
Affidare un cane peraltro randagio nelle mani dei propri figli, magari minorenni ed inadeguati a condurre il cane può provocare conseguenze importanti.
Così afferma la Cassazione pen. 51448/2017

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Tutela del dipendente che segnala illeciti – modifica al modello organizzativo "231"

Tutela del dipendente privato che segnala illeciti – “il segnalatore”
Come cambia l’art. 6 Dlgs. 231/2001- Whistleblowers
Modifiche al Dlgs. 231/2001 – comma 2 bis e 2ter e 2 quater art. 6 Dlgs. 231/2001
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Wistleblowers che presto diverrà semplicemente WB che tradotto significa “segnalatore” e qualcuno tradurrà in “spione”.
Un altro termine inglese entra nel nostro vocabolario perché la sua traduzione rende tale figura più comprensibile, più accettabile del termine “spione, delatore”.
Il tentativo del legislatore invero è di proteggere il dipendente che segnala illeciti nell’ambito del proprio ambiente lavorativo; il segnalatore deve però fare attenzione a non segnalare illeciti infondati.
Approvato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale la legge di protezione per dipendenti pubblici e privati che segnalano illeciti. Il testo approvato si compone di 3 articoli.
Con riferimento al settore “privato” viene inserito il comma 2 bis e 2 ter, 2 quater all’art. 6 Dlgs. 231/2001 (norma perno di tutto il ….continua lettura articolo e schema art. 6 

adminTutela del dipendente che segnala illeciti – modifica al modello organizzativo "231"
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Legge Europea 2017: cosa cambia nel Dlgs. 152/2006

Legge Europea 2017: modifiche al Codice Ambientale
Acque: modifica all’allegato 5 parte 3 Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Approvata la Legge Europea 2017 l’8 novembre 2017 ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In anteprima si riporta l’art. 17 della Legge che inciderà sull’allegato 5 alla parte 3.
Art. 17.
(Corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici)
1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili», le parole: «Potenzialità impianto in A.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Carico generato dall’agglomerato in A.E.».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

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