Rumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali

Rumore: ordinanza del sindaco che limita orario di apertura locali
TAR VENETO, sentenza n. 1213/2015
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Il TAR ribadisce la necessità che i provvedimenti di natura urgente, tanto più se limitano gli orari di apertura dei locali, “…non possono risultare legittimi se posti in essere per il raggiungimento di un fine di interesse pubblico, suscettibile di essere realizzato mediante provvedimenti tipici emanati nell’esercizio di ordinari poteri di amministrazione attiva.
Infatti, solo il venire in essere di situazioni non tipizzate dalla legge, ed in presenza di un’istruttoria adeguata e di una congrua motivazione circa l’esistenza dell’interesse pubblico, consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente…”.
***
Una società, titolare di un ristorante nel quale si suona….continua lettura articolo clicca TAR Veneto Rumore

adminRumore: TAR Veneto si pronuncia sulla riduzione orario locali
Leggi Tutto

Corruzione -ANAC: determina 12/2015

Aggiornamento del PNA: determina n. 12/2015
Gazzetta uff. del 16.11.2015
segnalazione a cura Studio legale Ambiente


La determinazione n. 12/2015 aggiorna il Piano Nazionale anticorruzione.
La lettura del testo porta in luce alcune precisazioni.
Sul rapporto tra il Piano anticorruzione e il Dlgs. 231/2001 ovvero alla responsabilità amministrativa degli enti, l’ANAC precisa:
“…Le difficolta’ incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novita’ e complessita’ della normativa. La tecnica dell’introduzione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione e’ stata prevista, per soggetti di natura privatistica, con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La legge 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto, implica un’attivita’ piu’ vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attivita’. Cio’ in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari, piu’ in generale, al principio di imparzialita’ cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attivita’ di pubblico interesse…”
L’ANAC interviene soprattutto in materia di appalti e contratti pubblici a seguito anche delle modifiche apportate alla L. 190/2012 dalla L. 69/2015.
Ed invero gli appalti costituiscono ambito di elevato rischio correttivo.
L’ANAC analizza infatti l’area di rischio e individua i rischi potenziali e le misure di prevenzione. Ricorda l’importanza della completa mappatura dei processi.
Vai alla lettura della determinazione ANAC 12/2015

adminCorruzione -ANAC: determina 12/2015
Leggi Tutto

Sicurezza: delega di funzioni

La delega di funzioni può essere rifiutata?
Interpello Min. lavoro n. 7/2015
segnalazione a cura Studio legale Ambiente


Il Ministero risponde all’interpello di una azienda richiamando l’art. 16 Dlgs. 81/2008 e ribadisce che la delega deve avere tutti i requisiti richiesti dall’art. 16 tra i quali risulta la possibilità anche di non accettare la delega proposta.
La delega dunque non è …obbligatoria e non può essere imposta.
Nulla di nuovo, dunque, ma l’esistenza di un interpello sul tema denota che esiste dubbio anche su ciò che dovrebbe essere certo.

 Leggi Interpello Min. lavoro 2 novembre2015 n. 7 

adminSicurezza: delega di funzioni
Leggi Tutto

Rimozione rifiuti e responsabilità P.A.

Rimozione rifiuti e responsabilità della P.A.
Consiglio di Stato n. 4505/2015 – Condanna il Comune al risarcimento del danno
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Di particolare interesse la sentenza del Consiglio di Stato n. 4504/2015.
Il Comune di Milano (proprietario del sito) ordina ad una società, detentrice del sito ai soli fini della bonifica dello stesso, non solo di rimuovere rifiuti ma anche di fare fronte all’occupazione abusiva di un gruppo di 750 nomadi. Nomadi che avevano reiteratamente occupato il terreno e con materiali di risulta erigevano baracche, casupole, ricoveri di fortuna privi di servizi igienici.
Il Comune imputava alla Società …….continua lettura  192 Cds 4504

adminRimozione rifiuti e responsabilità P.A.
Leggi Tutto

Rifiuti ed esclusione della punibilità

Gestione abusiva rifiuti ex art. 256 Dlgs. 152/2006 ed esclusione della punibilità
Applicazione dell’art. 131 bis c.p: Cassazione penale 41850/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della Cassazione affronta varie questioni di interesse.
La Corte, in relazione al caso esaminato, ribadisce posizioni già assunte in merito alla
1) cessione gratuita di rifiuti,
2) alla occasionalità della cessione e
3) alla applicazione del Regolamento UE del 2011 che trova applicazione solo per le condotte successive alla entrata in vigore dello stesso.
La novità della Cassazione però interviene nella applicazione del nuovo istituto della “esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131 bis[1] c.p.. ..continua lettura clicca articolo  131 bis c.p.c. e Cass. 41580


 
[1] art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (3).
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

adminRifiuti ed esclusione della punibilità
Leggi Tutto

Nuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno

Convegno, Padova, 29.10.2015

 Nuovi reati ambientali

 Comunicazioni agli iscritti


Studio Legale Ambiente ringrazia tutti gli iscritti per la partecipazione e per l’interesse dimostrato.

Si allegano le slides  che possono essere consultate solo dagli iscritti e partecipanti al convegno tramite Pword comunicata.

1) intervento avv. Cinzia Silvestri  “Nuovi reati ambientali” 

2) intervento Ing. Mirco Zambon Arpav “Le nuove procedure ex art. 318bis Dlgs. 152/2006″

3) intervento avv. Cinzia Silvestri “Reati ambientali e Dlgs. n.231/2001″

4) intervento Prof. Alessandro Segale Reati ambientali e rapporto con la ISO 14001/2015 

adminNuovi Reati Ambientali: Relazioni del Convegno
Leggi Tutto

Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015

Inquinamento ambientale: L. n. 68/2015
Compromissione e deterioramento
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il nuovo reato d’ inquinamento ambientale trova radici, o comunque riferimento, nelle definizioni di inquinamento e di danno ambientale di cui al Dlgs. 152/2006.
Il reato ha certamente autonoma valenza, svincolata dalle finalità civilistico/amministrative del Dlgs. 152/2006 ma non si può negare che il nuovo reato usufruisca dei contenuti già presenti del Codice ambientale.
Il deterioramento significativo e misurabile è….. continua lettura dell’articolo .
Iscriviti al Convegno in Padova, 29.10.2015 “Nuovi reati ambientali”

adminInquinamento ambientale: L. n. 68/2015
Leggi Tutto

Bonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015

Bonifica dei siti ed omessa bonifica: L. n. 68/2015
Rapporto tra l’art. 452 terdecies c.p. e l’art. 257 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La legge n. 68/2015 ha introdotto nel codice penale il reato di omessa bonifica ex art. 452terdecies c.p..
Il reato introduce un’ autonoma figura che non presuppone l’accertamento della condotta che ha causato l’evento di inquinamento ma colpisce
Chiunque essendovi

  1. obbligato per legge
  2. per ordine del Giudice (sentenza passata in giudicato) ovvero
  3. di un’autorità pubblica (provvedimento esecutivo)

NON provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi
è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20mila a 80mila.
Iscriviti al Convegno sui Nuovi reati ambientali, Padova , 29.10.2015
Continua lettura articolo Bonifica dei siti e omessa bonifica 

adminBonifica dei Siti ed omessa Bonifica: Legge n. 68/2015
Leggi Tutto

Classificazione Rifiuti: chiarimenti

Classificazione rifiuti: Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il Ministero dell’Ambiente ha diramato due note, la seconda (Prot. n. 11845 del 28/09/2015) a correzione ed integrale sostituzione della prima (Prot. n. 0011719 del 25/09/2015), allo scopo di offrire chiarimenti interpretativi agli operatori sulla classificazione dei rifiuti.
Si precisa che:

  • dallo scorso giugno 2015 il regolamento (UE) N. 1357/2014 e la decisione 2014/955/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e , di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea;
  • per quanto concerne l’Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione;
  • dal 1 °giugno 2015 l’Allegato I deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento;
  • l’applicazione delle nuove disposizioni dell’Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dci rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell’Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione dci rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;
  • eventuali disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese;
  • nella decisione, all’allegato “Elenco di rifiuti di mi all’articolo 7 della direttiva 2008/98/ CE”, nel capitolo “Valutazione e classificazione”, paragrafo 1 “Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti”, la frase “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia” è da intendersi più propriamente nella maniera seguente “quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione”.

(Prot. n. 11845 del 28/09/2015)Allegato

adminClassificazione Rifiuti: chiarimenti
Leggi Tutto

Rifiuti e insufficiente controllo degli Enti

Rifiuti: abbandono e insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti.
TAR Napoli n. 4066/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza si distingue per un inciso di particolare importanza e novità laddove riconosce l’”insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti”.
Il TAR esclude la responsabilità del proprietario del sito in quanto ha provato in sede di giudizio la sua diligenza di custodia del bene ed invero a fronte della diligenza del proprietario riconosce l’omesso controllo dell’Ente. Omesso controllo che non viene sanzionato ma che costituisce eco di quella giurisprudenza che comincia a riconoscere in capo alla Pubblica amministrazione un obbligo istituzionale di intervento.
In particolare….. continua lettura articolo TAR 4066.2015

adminRifiuti e insufficiente controllo degli Enti
Leggi Tutto

Convegno, Padova 29.10.2015: Nuovi Reati Ambientali

NUOVI REATI AMBIENTALI

LEGGE n. 68/2015

Modifiche al Dlgs. n. 231/2001

Rapporti con ISO 14001/2015


Data: PADOVA, 29 OTTOBRE 2015 – ore 9/13.30

Sede: Hotel AC MARRIOT Padova, Via Prima Strada 1- Padova

Crediti formativi: Accreditamento richiesto all’Ordine degli avvocati di Padova

Modalità di iscrizione e pagamento: E’ richiesto l’invio della scheda di iscrizione stampabile . Per maggiori informazioni contattare la segreteria di Studio Legale Ambiente (Sig.ra Veruska Odorico): tel. 041 957381(ore 9-13) o email: segreteria@studiolegaleambiente.it . Apri Locandina1

adminConvegno, Padova 29.10.2015: Nuovi Reati Ambientali
Leggi Tutto

ANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?

ANAS: obbligo di rimuovere i rifiuti
Ordinanze TAR Napoli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e l’ordine di rimuovere i rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006 si registrano alcune sentenze che attribuiscono responsabilità all’Ente gestore – ad esempio delle Strade (ANAS) –  altre sentenze  che invece ne escludono la responsabilità ribadendo la necessità della prova della colpa o dolo anche in capo alla amministrazione.
Ribadiscono la responsabilità  dell’ANAS ….. continua lettura articolo ANAS rimozione rifiuti

adminANAS deve rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada?
Leggi Tutto

Discariche: nuovi criteri ammissibilità

Nuovi criteri ammissibilità in Discarica
Decreto Ministero Ambiente 2015
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015 il Decreto del Ministero Ambiente che ha modificato il Decreto del 27.9.2010 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
E’ stato sostituito completamente l’allegato 3 del decreto.
 
Tale decreto è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot 1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione del Consiglio 2003/33/CE.
Le modifiche, richieste dalla Commissione europea, contenute nel decreto, riguardano:

  • il codice dei rifiuti 101208 (piastrelle ceramiche cotte) che non potrà più essere smaltito in discarica senza la preventiva caratterizzazione;
  • l’introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi per lo smaltimento nelle discariche di rifiuti non pericolosi;
  • l’introduzione dei criteri per garantire l’adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentire la loro ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi.

Oltre alle modifiche volte a sanare i rilievi della Commissione europea, il decreto contiene anche misure volte a:

  • eliminare la deroga al parametro TOC (determinazione del Carbonio Organico Totale) per i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;
  • migliorare l’applicazione del limite di concentrazione per il parametro DOC (determinazione del Carbonio Organico Disciolto) per l’accettabilità dei rifiuti in discariche per non pericolosi;
  • chiarire l’applicabilità del parametro TDS (determinazione dei solidi disciolti totali) in alternativa ai parametri solfati e cloruri.

*Si rimanda alla lettura del Decreto MinAmbiente 24.6.2015.
 
 
 

adminDiscariche: nuovi criteri ammissibilità
Leggi Tutto

Cani e patentino: "possesso responsabile"

Patentino per i proprietari di cani: stop alle aggressioni
Ordinanza del Ministero della Salute in gazzetta Ufficiale del 9.9.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Con apposito provvedimento il Ministero della salute proroga di un altro anno la ordinanza del 2013 e nel contempo istituisce un corso di formazione per il possesso responsabile degli animali. Un corso di formazione volontario finalizzato ad abbassare il rischio di aggressione da parte del cane.
*Leggi Ordinanza MinSalute 3.8.2015 

adminCani e patentino: "possesso responsabile"
Leggi Tutto

Decaduto il DL n. 92/2015 sui rifiuti e AIA

Decaduto il DL n. 92 del 4.7.2015; misure urgenti su rifiuti e AIA
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Non è stato convertito in Legge il DL92 del  4.7.2015 relativo ai rifiuti e all’AIA…..
(Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)
.Gli effetti sorti in costanza del DL mantengono vigenza.
Si allega DL decaduto
Leggi articolo pubblicato

adminDecaduto il DL n. 92/2015 sui rifiuti e AIA
Leggi Tutto

Silenzio assenso tra Amministrazioni: novità dalla L. 124/2015

Silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici: novità dalla legge 124/2015
Articolo 17bis L. 241/90
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
La legge 124/2015 all’art. 3 ha novellato la legge 241/1990, introducendo l’art. 17-bis (rubricato ”Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”[1]), il quale intende evitare che le pubbliche amministrazioni dilatino arbitrariamente i tempi di risposta nei confronti delle altre amministrazioni.
Continua lettura articolo su art  17bis……
[1] Art. 17-bis
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

  1. Nei casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’ interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
adminSilenzio assenso tra Amministrazioni: novità dalla L. 124/2015
Leggi Tutto

VIA: recepimento direttiva Europea 2014/52/UE

V.I.A. e Direttiva 2014/52/UE
Tabella comparativa
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


In Gazzetta Ufficiale del 31.7.2015 è stata pubblicata la Legge n. 114/2015.
L’art. 14 della L. 114/2015 indica i “Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE …del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

L’articolo indica i criteri specifici  che dovrà seguire il nostro Governo nel recepire la Direttiva:

a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al
coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al
rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;
b) rafforzamento della qualita’ della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della
regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;
c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita’ connesse al potenziamento delle attivita’ di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di
valutazione ambientale, nonche’ alla protezione sanitaria della
popolazione in caso di incidenti o calamita’ naturali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si rimanda alla tabella comparativa tra la direttiva 2011/92 e la nuova direttiva 2014/52 pubblicata nel sito www.isprambiente.gov.it

adminVIA: recepimento direttiva Europea 2014/52/UE
Leggi Tutto

Sicurezza: DVR a società esterna

Il datore di lavoro risponde sempre …
Cassazione penale n. 12962/2015
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


Il datore di lavoro è titolare dell’obbligo indelegabile di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il DVR.
Spesso però il datore si affida a società esterne, a consulenti.
Cosa succede se la società delegata alla redazione del DVR non esegue correttamente l’attività richiesta?
Il datore di lavro risponde comunque o la sua responsabilità è esclusa avendo conferito ad altri tale compito?
La Cassazione penale n. 12962/2015 ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che aveva conferito ad una società l’incarico di redigere il DVR.
Responsabilità per culpa in eligendo per aver affidato l’incarico ad una società inadeguata nella sua organizzazione che aveva infatti depositato il DVR tardivamente; responsabilità per culpa in vigilando per non aver controllato i tempi di esecuzione e la stessa attività della società.
Cass. penale 12962.2015

adminSicurezza: DVR a società esterna
Leggi Tutto

Conferenza Servizi: le novità della legge di riforma della PA

La nuova Conferenza di Servizi
Legge 7.8.2015 n. 124 art. 2
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La legge di riforma della PA concentra nell’art. 2 una dichiarazione di intenti a lungo sospirata.
La disciplina della Conferenza di Servizi ha manifestato nel tempo lungaggini insuperabili quasi vessatorie e foriere di danno.
Così il legislatore cerca di accorciare tempi, di dare certezze sospirate, di imporre una più pregante attività della pubblica amministrazione anche in fase istruttoria.
Il difetto di questo tentativo è, purtroppo,  il rinvio di questa riforma ad un decreto attuativo da emanare entro 12 mesi ovvero entro l’estate prossima.
Non subito dunque ma tra 1 anno ..e purtroppo è nota la prassi di decreti attuativi mai emanati.
Si rinvia alla lettura mera dell’articolo 2 … 

adminConferenza Servizi: le novità della legge di riforma della PA
Leggi Tutto

Delega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015

Delega ambientale: alcune precisazioni sulla responsabilità
Cassazione penale n. 27863/2015
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza sembra confondere l’attribuzione di mansioni lavorative con la delega ambientale e tuttavia offre spunto per alcune precisazioni.
1) Differenza tra delega ambientale e attribuzione di mansioni. Non esiste dubbio sul fatto che ogni lavoratore (sia in campo ambientale che nella Sicurezza) risponde anche penalmente per illeciti commessi nello svolgimento delle sue mansioni o compiti.
Compiti e mansioni che vengono indicati ed attribuiti dal datore di lavoro/dalla società. Tale ripartizione consente, secondo la Corte, di mantenere la responsabilità al livello dell’autore individuato; responsabilità che non risale fino agli amministratori o gestori ovvero a quei soggetti dotati di potere di spesa , di controllo e di intervento ovvero coloro che rivestono una posizione di garanzia.
La Corte però afferma che se tali compiti…continua lettura articolo 

adminDelega ambientale: Cass. pen. n. 27862/2015
Leggi Tutto

Decreto Legge n. 92/2015: il nuovo "produttore" dei rifiuti

Cambiano le definizioni di “produttore iniziale di rifiuti” e di “deposito temporaneo”
Decreto Legge n. 92/2015: il nuovo “produttore” (Decreto Fincantieri)* (DL cono convertito in Legge)
cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale del 4.7.2015 il Decreto Legge n. 92/2015. 
Il decreto interviene sul “Codice ambientale” e modifica, con decorrenza 4 luglio 2015, anche le nozioni di “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”.
Il “produttore di rifiuti” (articolo 183, comma 1, lettera f, Dlgs 152/2006) è ora anche…continua lettura articolo e schema

adminDecreto Legge n. 92/2015: il nuovo "produttore" dei rifiuti
Leggi Tutto

Modello semplificato AUA

DPCM 8 maggio 2015: adozione modello semplificato AUA
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 30 giugno 2015 il Modello semplificato della Autorizzazione Unica Ambientale
Leggi Modello

adminModello semplificato AUA
Leggi Tutto

Nuova classificazione rifiuti e SISTRI

Nuovo Elenco europeo rifiuti: Sistri e nota Confindustria
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’applicazione della nuova classificazione dei rifiuti ha provocato la pubblicazione di manuali, linee guida, note, approfondimenti in ogni settore.
Il sito www.sistri.it ha pubblicato documento (versione del 11.6.2015) per la nuova classificazione dei rifiuti in tema Sistri indicando le procedure da seguire per l’adattamento.
Di interesse anche la nota di aggiornamento pubblicata da Confindustria il 28 maggio 2015
leggi nota Confindustria
Vai al sito www.sistri.it

adminNuova classificazione rifiuti e SISTRI
Leggi Tutto