Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

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Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

prevenzione delle discriminazioni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Vigente dal  2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.

Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.

Recita il testo:

2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire

informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge

Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma

“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’

nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del

contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di

informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia

stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data

della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano

comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni

contrattuali.

Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche

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SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

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Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

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Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


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Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

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Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riscaldamento Globale

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.11.2023


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Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione confluita nel testo del nuovo Regolamento del 5.4.2022: testo che è stato a sua volta integrato e modificato con emendamenti del 30.3.2023. La proposta di revisione è in evoluzione ma il testo del 2022 è ormai la base di lavoro e utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

La proposta di Regolamento del 2022 riporta:

  • la Relazione che spiega le ragioni della necessaria riscrittura del Regolamento n. 1005/2009,
  • riscrive completamente i “Considerando” del Regolamento (42 “Considerando” rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009)
  • mantiene quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022)
  • modifica gli allegati (sempre VIII) nel loro contenuto

Il testo della proposta del 2022 nella parte della Relazione ricorda:

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS – Ozone Depletive Substances) sono sostanze chimiche prodotte dall’uomo che, dopo l’emissione, di frequente raggiungonol’atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge lasuperficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto”buco dell’ozono” con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

Il testo preliminare della proposta del 2022 (ODS) è intriso di richiami importanti a parole che hanno assunto il significato di “principio” ispiratore. Il Green Deal, ad esempio, ovvero il programma europeo sul cambiamento climatico; il principio di “non arrecare una danno significativo” (DNSH – Do Not Significant Harm): “..È inoltre pienamente in linea con il principio “non arrecare un danno significativo poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima…” (cfr. proposta di Regolamento 5.4.2022).

Si notano, nel nuovo testo del 2022, come emendato nel 2023, l’utilizzo della parola “stoccaggio”, della specificazione della parola “uso“con “impiego” e la sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione”. Si evidenzia il richiamo al Regolamento sui Gas Fluorurati n. 517/2014 (HFC) e alla necessaria armonizzazione con il Regolamento ODS (n. 1005/2009) oggi in lettura.

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

In calce si offre lettura dello schema comparativo che ….(per continuare lettura articolo ODS Reg. 1005/2009 richiedi password a info@studiolegaleambiente.it  )

Cinzia SilvestriRiduzione Buco Ozono – ODS
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Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Legge 137/2023 – art. 240-bis c.p. -confisca di beni, denaro

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Reati ambientali e confisca. Il Legislatore all’art. 6-ter punto 3 a) della L. 137/2023 vigente al 10.10.2023  punta l’attenzione ai reati ambientali e alla confisca. Richiama dunque l’art. 240-bis c.p. relativo alla confisca in casi particolari ovvero applicata a particolari fattispecie di reato; articolo che ha subito molteplici modifiche e aveva introdotto già nell’elenco gli arti. 452-quater e 452-octies c.p.. La nuova legge amplia l’elenco dei reati ambientali sottoponibili a confisca ricordando che la confisca si applica dopo l’intervenuta condanna in sede processuale o dopo l’avvenuto “patteggiamento”. E’ una misura giudiziale di acquisizione di beni e/o denaro che deriva da proventi dell’illecito.

Si tratta dei reati ambientali di reale impatto che aggiungono ora la misura della confisca nel caso di condanna o patteggiamento:

  1. art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale
  2. art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
  3. art. 452-quater: disastro ambientale
  4. 452-sexies:traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  5. art. 452-octies: circostanze aggravanti
  6. art. 452-quaterdecies:attività organizzate per traffico illecito di rifiuti

Recita l’art. 240-bis come modificato dalla L. 137/2023:

“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti …. dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, ……. è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. …..

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Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

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VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

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ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

Iscrizione Registro indagati e Appalto – delibera ANAC 397/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 28.9.2023


Il Parere ANAC – Parere sulla normativa n. 397 del 6 settembre 2023 – rilegge il Codice Appalti alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia penale (d.lgs. 150/2022).

La iscrizione nel registro degli indagati ha sempre preoccupato coloro che accedevano a gare pubbliche perché poteva escluderli dalla gara o comunque erano sottoposti al vaglio della Pubblica amministrazione. Le conseguenze potevano essere importanti.

L’ANAC, con propria delibera, provvede alla rilettura del contesto normativo e afferma che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona meramente indagata e dunque ciò non comporta più la esclusione dalle gare d’appalto.

L’ANAC ha provveduto a comparare il previgente Codice Appalti Dlgs. n. 50/2016 con quello vigente Dlgs. n.  36/2023, entrato in vigore il 1.4.2023 e divenuto efficace in data 1.7.2023 (dunque applicabile agli appalti intervenuti dopo il 1.7.2023). Agli appalti precedenti al 1.7.2023 continua ad applicarsi il Dlgs. n. 50/2016.

Si comprende dunque che l’applicazione del vecchio o nuovo codice comporta conseguenze del tutto diverse.

Il nuovo Codice – Dlgs. n. 36/2023 (artt. 94,95,98) – tipizza le condotte che costituiscono grave illecito professionale all’art. 98 comma 3 (lett. g) e h); e ciò a differenza del Codice del 2016 (art. 80 comma 5 lett. c) e a)) che invece lasciava aperta la valutazione sulla condotta penale in grado di incidere sulla integrità del concorrente.

Si aggiunge che l’art. 335 bisanac e appalti esclusione registro indagati

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Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria: limitazioni al traffico – Veneto

DL n. 121/2023 e LR Veneto n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.9.2023


Aria – Limitazioni al traffico – Veneto. Il DL 12.9.2023 n. 121 vigente dal 13.9.2023 risponde alle sentenze della CGUE e con riferimento alle Regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna.

Queste Regioni devono provvedere infatti all’aggiornamento dei rispettivi Piani di Qualità dell’Aria, disponendo misure per la limitazione della circolazione stradale.

Le Regioni possono invero imporre delle limitazioni del traffico laddove risulti superato il limite del particolato PM10 e del Biossido di azoto NO2.

Il DL è scarno e si limita a dettare i tempi (6 mesi – 13.3.2024) entro i quali le Regioni devono legiferare al fine di ridurre l’inquinamento che deriva dalla circolazione stradale che è, invero, una delle cause più importanti di inquinamento.

Ebbene il Veneto, contestualmente alla emanazione del Decreto Legge Nazionale, emette Legge Regionale (n. 24 del 12.9.2023) che modifica la L. 33/1985 inserendo l’art. 58 ter.

 Continua lettura articolo su PQA e nuovo DL 121/2023

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Cinzia SilvestriAria – limitazioni traffico – Veneto
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Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di riporto – LG SNPA

Linee Guida SNPA 46/2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sono state pubblicate (nel sito SNPA) le Linee Guida (LG SNPA) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica (DC SNPA, 7.6.2023, n. 210/2023). Il DL 77/2021 ha introdotto alcune modifiche in seno all’interpretazione dell’art. 185 d.lgs. 152/2006 (ex art. 3 DL 2/2012).

Ormai le LG costituiscono un momento di riassunto, di riflessione, di sistemazione dei dati normativi e tecnici che interessano una certa materia.

Le linee Guida affermano l’intento di “sistemare” gli aspetti e le problematiche necessari alla corretta identificazione della matrice materiali da riporto, si badi, all’interno della procedura di bonifica. 

Le Linee Guida invero precisano che tale valutazione è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo“per i quali il riferimento normativo è il DPR 120/2017”.

Si allega testo relativo alle Matrici di riporto – LG SNPA LG_46-2023_MdR-e-bonifica

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Cinzia SilvestriMatrici di Riporto – LG SNPA
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Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023

MASE[1] Decreto 28.6.2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 delega alla normativa regionale o alle autorizzazioni (in seno provinciale, ad esempio) il potere di prevedere misure di prevenzione e limiti alle emissioni odorigene con riferimento agli stabilimenti di cui al titolo I della parte V Dlgs. 152/2006.

In questo contesto è stato pubblicato sul sito del Ministero (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) il Decreto che approva gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene degli impianti e attività.

Il documento, firmato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e composto da 5 allegati, ricorda più volte la propria natura di mero “indirizzo” tecnico da utilizzare nei processi istruttori e decisionali della P.A. Le linee Guida sono espressione degli orientamenti maturati in ambito odorigeno ma il testo non cita tutti o alcuni di questi documenti ben conosciuti dagli operatori.

La Direzione (DGVA) si preoccupa di precisare la supremazia Regionale; non dimentica che l’art. 272 bis attribuisce potere diretto anche alle autorità che emettono le autorizzazioni, ma lo pone in secondo piano.

Ambito di applicazione delle LG ….  continua lettura articolo Linee guida odori

[1] Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetic

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Cinzia SilvestriLinee Guida Odori 2023 – 2
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ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

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Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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Cinzia SilvestriARIA: Limiti emissivi e DEROGHE
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Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

DL n. 44/2023 – la lingua italiana

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 44 del 22.4.2023, pubblicato  in Gazzetta ufficiale, si occupa del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e anche delle società partecipate pubbliche. Si occupa di concorsi di compensi delle commissioni, di aggiornamenti e di potenziare la capacità amministrativa sotto vari aspetti. Coglie l’attenzione però l’art. 27bis che  impone la sostituzione, nel linguaggio della pubblica amministrazione , del termine razza con quello di nazionalità. Un passaggio linguistico, senz’altro, che segna però anche un cambiamento culturale.

Art. 27 bis 
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».

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Cinzia SilvestriRazza o Nazionalità?
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RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

TAR EMILIA ROMAGNA N. 159/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il TAR Emilia Romagna affronta questione consolidata ma ancora oggetto di interpretazione.

Il potere di ordinanza ai sensi della L. 447/95 art. 9 è del Sindaco, non del dirigente.

La sentenza ricorda che:

  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 non va confuso con il diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità e igiene pubblica
  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 costituisce potere ordinario di intervento ai fini della tutela della pubblica salute
  • L’ordinanza emessa dal “dirigente” è dunque illegittima con caducazione di tutti gli atti anche istruttori eseguiti (arpae ecc…).
  • Il difetto di competenza del dirigente comporta che si versa nella situazione in cui il “…potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non essendogli consentito dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus, secondo una regola valevole anche nelle ipotesi in cui il vizio di incompetenza attenga a relazioni …

In particolare, recita il TAR: CONTINUA LETTURA ARTICOLO: RUMORE: POTERI SINDACO

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Cinzia SilvestriRUMORE: POTERI SINDACO
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R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T. RI: TERMINI

Abrogazioni e termini di iscrizione – DM n. 59/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Regolamento (D.M. Ambiente 4.4.2023 n. 59) pubblicato in Gazz. Uff. del 31.5.2023 e vigente dal 15.6.2023 è venuto alla luce. R.E.N.T.RI: Termini.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce il SISTRI, ha avuto un percorso lungo e difficile, forse, non ancora terminato.

Il Registro richiama gli artt. 188-bis,189,190,193 che disciplinano il sistema della tracciabilità del rifiuto (Registri carico e scarico, FIR ecc..).

Il Regolamento, all’art. 23, ci informa che saranno abrogati, ma non subito, i DM  145/1998 e 148/1998 ovvero i pilastri operativi della compilazione dei FIR e Registri di carico e scarico.

L’art. 23 richiama infatti i termini descritti all’art. 13 ovvero le tempistiche di iscrizione.

 L’art. 13 invero indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI, al Registro.

Il legislatore individua la data iniziale da cui decorre il termine e una data finale entro la quale l’iscrizione deve essere compiuta, indicando i soggetti tenuti. Termini che ci trasportano nel 2025/2026.

 Di seguito, l’art. 13 prosato con indicazione delle date di riferimento in diverso colore: …..Continua lettura articolo R.E.N.T. RI: TERMIN

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Cinzia SilvestriR.E.N.T.RI: TERMINI
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RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATORITORSIONE: SIGNIFICATO

Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.

Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”

La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.

Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota:  “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.

La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.

Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento

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Cinzia SilvestriRITORSIONE: SIGNIFICATO
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GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: SIGNIFICATO

PAROLE NUOVE  dall’Europa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Parole nuove, che leggiamo sentiamo ma non ne cogliamo bene il significato. Il Green Deal è una strategia, un programma, una finalità un obiettivo che deve essere tenuto in conto nella normativa Europea e di contro anche in quella Nazionale.

Nella proposta di modifica della Direttiva 75/2010/UE (emissioni industriali)  della Commissione del 5.4.2022 è richiamato il Green Deal:

“Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell’Europa volta a garantire un’economia climaticamente neutra e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e dell’efficienza energetica e riducendo al minimo l’inquinamento, riconoscendo nel contempo la necessità di politiche profondamente trasformati in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto…

Green Deal è dunque “CLIMA” , riduzione dell’inquinamento con la finalità di raggiungere la “neutralità climatica”; parola, locuzione – quest’ultima  – che merita approfondimento a parte. Nel Green Deal Europeo la Commissione si impegna valutare, riformare le misure UE volte a contrastare l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, con l’obiettivo “inquinamento zero”.

Così come il termine DNSH ha precisa valenza e significato, anche la parola Green Deal precisa il riferimento principale al CLIMA.

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Cinzia SilvestriGREEN DEAL: significato
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Terre e rocce da scavo – AMIANTO

Terre e rocce da scavo – AMIANTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO – AMIANTO

LINEE GUIDA SNPA 193/2023 – AMIANTO NATURALE

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ormai le linee Guida SNPA (n. 193/2023) costituiscono un punto di riferimento per la rielaborazione, la collazione, la sintesi delle questioni di interesse.

E’ la volta delle terre e rocce da scavo con amianto naturale. Cosa fare e come fare.

La lettura delle LG è agevole ama si pone attenzione ad un passaggio che attiene alla sicurezza dei lavoratori

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Fatto salvo quanto definito dal datore di lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi contemporaneamente presenti, nel caso di terreni amiantiferi, i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale in dotazione ai lavoratori dovranno salvaguardare dall’inalazione di polveri e fibre e dalla contaminazione del corpo e degli indumenti. Pertanto, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive. Per le caratteristiche di tali DPI, si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni e linee guida delle ASL.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un processo di informazione, formazione e addestramento, comprendente uno specifico corso per la gestione del rischio amianto in matrice minerale, che deve essere progettato e definito nel dettaglio prima dell’inizio dei lavori in collaborazione fra il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’impresa affidataria ovvero di persona esterna dotata delle conoscenze professionali necessarie secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere previsti percorsi di verifica dell’efficacia della formazione erogata, addestramenti in campo sulle procedure di decontaminazione attraverso una figura esperta (tutor), simulazioni ed esercitazioni, e aggiornamenti continui in particolare a seguito di modifiche delle condizioni di lavoro

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – AMIANTO
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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

Cinzia SilvestriAria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca
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EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 2023 – FORMAZIONE

EVENTO ON LINE 10,17,24,31 MAGGIO 2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 Programma_MERCOLEDI24.5.2023 ORE 9.00

intervento di Studio Legale Ambiente
avv. Cinzia Silvestri
La Corte di Giustizia UE  in tema di qualità dell’aria e riflessioni legate alla Direttiva  2010/75/UE


 “Emissioni 2023″ è evento on line, organizzato da RSE-ISPRA, SNPA UNICHIM – ACCREDIA e destinato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica delle “Emissioni” non solo in ambito industriale; si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede iscrizione distinta, utilizzando i link riportati nella locandina sopra allegata (link)

La partecipazione è comunque gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

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Cinzia SilvestriEMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE
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Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Semplificazione, parola d’ordine – DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR. L’impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano indispensabili.

Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure, diciamo “di controllo”, sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose. Il legislatore si concentra sulla procedura di VIA.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di esentare totalmente dalla procedura di VIA, alcuni progetti/impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l’art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “semplificare” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell’esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l’espletamento già compiuto della VAS.

Il legislatore sembra fare una prova di tenuta della disposizione.Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà…continua lettura articolo e leggi schema…

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Cinzia SilvestriProgetti esentati dalla V.I.A. – PNRR
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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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