EOW: Spazzamento strade

EOW: Spazzamento strade

EOW: SPAZZAMENTO STRADE

schema decreto End of Waste – spazzamento strade

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito del Ministero Ambiente (MASE) ha aperto la consultazione pubblica ” …per la definizione dello Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “EoW Spazzamento stradale”)..”

Scrive il ministero nella nota di accompagnamento: …. Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, questo Ministero ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale. Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali.

… L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte…”

Lo schema di regolamento – EOW: spiazzamento strade – si accoda agli altri Schemi in fase di adozione (tessili, sostanze bituminose ecc..) e si allinea all’ultimo decreto ad oggi vigente  sui rifiuti inerti in corso di revisione DM 152/2022.

leggi Schema decreto spazzamento strade

Cinzia SilvestriEOW: Spazzamento strade
Leggi Tutto

EOW-inerti da costruzione – termini

EOW-inerti da costruzione – termini

EOW – Inerti da costruzione – Termini

DM n. 152/2022 – focus 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 9.3.2024


EOW – Inerti da costruzione – Termini

Il Ministero Ambiente (all’epoca M.T.E.) emetteva Decreto Ministeriale del 27.9.2022 n. 152, vigente dal 4.11.2022, al fine di regolamentare gli inerti da  considerabili End of Waste ai sensi dell’art. 184-bis Dlgs. 152/2006.

Il DM 152/2022 disciplina il percorso per accertare la fine della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti.

L’obiettivo del D.M. è di mutare la condizione di “rifiuti” agli inerti dalle attività di costruzione o demolizione non pericolosi  e anche a quelli di origine minerale.  Lo scopo è trasformarli in “materia prima” (EOW) da recuperare, utilizzare in altri siti.

Sono ammessi alla procedura di verifica solo determinati CER che, a seguito del trattamento, divengono “aggregati recuperati”. In particolare:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, quindi i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904 e
  • i rifiuti non pericolosi di originale minerale, quindi i codici CER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209.

Ebbene. L’attuazione del DM 152/2022 era ed è sottoposta ad alcuni termini: il primo termine riguarda la verifica dello stesso DM, la cosiddetta fase di “monitoraggio”; il secondo termine riguarda, ancor oggi, la fase di adeguamento al DM delle autorizzazioni in essere .

Cinzia SilvestriEOW-inerti da costruzione – termini
Leggi Tutto

PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

PNACC – Piano Clima

Decreto MASE – vigente dal 21.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – PNACC – una nuova sigla da ricordare.

Pubblicato in Gazzetta. Uff. del 20.2.2024 il Decreto MASE del 21.12.2023. Decreto con allegati importanti che descrivono l’azione da “pianificare”, le linee da seguire ed indica anche tutti i passaggi della procedura di VAS, con osservazioni e pareri allegati.

il Piano è composto di 4 allegati – PNACC_I_Allegato_Metodologie Strategie Piani Regionali; PNACC_II_Allegato_Metodologie Strategie Piani Locali; PNACC_III_Allegato_Impatti e vulnerabilita’; PNACC_IV_Allegato_Database Azioni;

Si nota che il testo poco richiama la problematica relativa ai “gas serra” che collega il clima alla riduzione dello strato di ozono e alle conseguenze climatiche- webinar 7.3.2024

Si rinvia alla lettura del documento di PNACC  . 

Documento corposo che apre con una indicazione di principio :

“Le norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di
pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici. Si tratta, in particolare, del divieto di cagionare
danni transfrontalieri, degli obblighi di cooperazione e di valutazione d’impatto ambientale, dei
principi di salvaguardia dell’ambiente, di prevenzione, di precauzione, del “chi inquina paga”, delle
responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità, di equità intergenerazionale e
intragenerazionale, dello sviluppo sostenibile, di non regressione, d’integrazione, di sviluppo resiliente
al clima, di conoscenza scientifica e integrità nel processo decisionale, di solidarietà, del divieto di
arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH). Parimenti rilevanti sono i diritti previsti nella
Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998, entrata in vigore il 30
ottobre 2001.
Oltre alle norme e ai principi formatisi nel quadro del diritto dell’ambiente, devono ritenersi applicabili
alla tematica dei cambiamenti climatici, ove pertinenti, le norme e i principi posti a salvaguardia dei
diritti umani:

i cambiamenti climatici, difatti, possono avere un impatto su tali diritti (es. diritto alla
salute, diritto alla vita, diritto alla vita privata e familiare, diritto di proprietà).


Cinzia SilvestriPNACC – Piano Clima
Leggi Tutto

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Rifiuti Membrane Bituminose EOW

Schema Regolamento – consultazione pubblica fino al 15.3.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Aperta la consultazione pubblica anche sullo schema di Regolamento sulle sostanze bituminose finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Consultazione pubblica aperta per 30 giorni fino al 15.3.2024.

Schema di Regolamento in corso che segue quello sugli EOW tessili (consultazione oggi chiusa).

Scrive il MASE ricordando l’importanza del materiale:

“Come noto, il “triturato” di membrana bituminosa (TMB), materiale estremamente ricco di bitume e derivante dal trattamento dei rifiuti di membrane impermeabilizzanti a base di bitume, risulta un ottimo additivo in diversi utilizzi (es. per la produzione di asfalti).

Al fine di ridurre i quantitativi di questi rifiuti (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici) da avviare in discarica ed i relativi costi smaltimento, … disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti di membrane bituminose (cd. “EoW Membrane bituminose”).

Lo Schema di Regolamento predisposto da questo Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati, stabilisce:

  1. il flusso di rifiuti interessato (codice EER 170302 – Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301, limitatamente alle membrane bituminose utilizzate in edilizia per impermeabilizzare superfici);
  2. i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. gli scopi specifici di utilizzabilità;
  4. gli obblighi documentali…

Definisce il materiale bituminoso lo schema di decreto:

  1. a) “membrana bituminosa”: materiale costituito da una successione di strati di bitume e polimeri, usato in edilizia ed opere civili ai fini dell’impermeabilizzazione;

Leggi schema di Regolamento EOW TMB

Cinzia SilvestriRifiuti Membrane Bituminose EOW
Leggi Tutto

WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia

WEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia


Webinar 7.3.2024 ore 11/12.30 on line 

Sostanze che riducono lo strato di Ozono

incontro organizzato da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Seguiamo l’evoluzione del Reg. 1005/2009 e scopriamo insieme l’attualità degli emendamenti proposti; la concretezza degli interventi che non riguardano solo ed in astratto “il buco dell’ozono” ma le attività agricole, sostanze che utilizziamo nelle costruzioni ecc…

Partecipa al Webinar ed iscriviti – clicca sulla Locandina e sulla scheda di iscrizione da inviare all’indirizzo mail indicato.

ISCRIZIONE AL Webinar Ozono 7.3.2024

Cinzia SilvestriWEBINAR 7.3.2024: Ozono, cosa cambia
Leggi Tutto

Schiume e Pannelli laminati – Ozono

Schiume e Pannelli  laminati – Ozono

Schiuma e pannelli Laminati – Ozono

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 15.2.2024


Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Particolare attenzione è data ai materiali da Costruzione (schiume, pannelli, laminati ecc…).

Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione del Regolamento 1005/2009. Il testo è in corso di riscrittura a mezzo di emendamenti continui del 2022,2023 e oggi del 16.1.2024. I lavori di emendamento pongono in luce la difficoltà, l’attento uso delle parole sempre revisionate, l’esigenza di nuove definizioni ma anche di semplificazione; la necessità di coordinare le norme anche con il Regolamento sui Gas Fluorurati. In ogni caso gli stessi emendamenti sono utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

Il considerando n. 2, nel testo emendato del 16.1.2024 precisa: Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

La proposta di revisione del Regolamento 1005/2009 (emendamenti 2022/2024) evidenzia:

  • vengono riformulati, i “Considerando” del Regolamento (46 considerando nella revisione del 2024, rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009);
  • rimane quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022/2024)
  • vengono modificati (alcuni soppressi) gli allegati nel loro contenuto.
  • Il Regolamento proposto presenta numerose somiglianze con il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che è in fase di riesame parallelo. Questi due regolamenti devono garantire congiuntamente che l’Unione rispetti i suoi obblighi in materia di ODS e idrofluorocarburi (HCF) ai sensi del protocollo.
  • Gli emendamenti del 2024 inseriscono 2 nuove definizioni: pannelli in schiuma e laminati

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

In particolare:…..continua lettura dell’articolo e schema che compara il Regolamento vigente e gli emendamenti del 16.1.2024 La lettura è protetta da password che puoi chiedere a info@studiolegaleambiente.it – ODS Reg. 1005.2009

Cinzia SilvestriSchiume e Pannelli laminati – Ozono
Leggi Tutto

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA

Energie rinnovabili: verifica di assoggettabilità a VIA

Energivori, delocalizzazione, autoproduzione….

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Legge n. 11/2024 ha convertito con modificazioni il DL 181/2023 ed è entrata in vigore al 11-2-2024.

Il testo legislativo si apre precisando
” Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori…”.

Colpisce la ripetizione della parola “energivori” riferita proprio a quelle attività che per esistere assumono, consumano energia e che i costi della stessa posso portare alla conseguenza della “delocalizzazione”. Impedire che le nostre impese escano dal nostro territorio.Pertanto la finalità si riassume: “..l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica….

Il sistema italiano è complicato, la burocrazia ritarda i progetti, rallenta le idee e non è al passo con i tempi. Esistono due velocità quella dell’impresa e quella dei “procedimenti” sempre più complicati, lunghi, irti di difficoltà.

E’ consapevole il legislatore che tenta, nomina, chiama la semplificazione. Così,  esempio di semplificazione è l’art. 4 bis della nuova legge che affronta la “Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale”. 

Questo legislatore afferma dunque all’art. 4-bis: 1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all’articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “del presente decreto,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari..”

Giova ricordare che l‘art. 6 comma 6 lett. b) del d.lgs. 152/2006 ha ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla VIA e che a seguito della modifica introdotta recita: 
Comma 6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto,(ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;….

 

Studio Legale Ambiente segnala webinar al 7.3.2024 on line su “sostanze che riducono lo strato di ozono”. 

Cinzia SilvestriEnergie rinnovabili: verifica assoggettabilità a VIA
Leggi Tutto

Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri

Regione Veneto: protocollo Arpav e Carabinieri

Protocollo rifiuti e vigilanza

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1383 del 20 novembre 2023  aveva già previsto il “Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra la Regione Veneto, ARPAV e il Comando Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Venezia, inerente all’attività di vigilanza e controllo sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti”. L’allegato A della Delibera di Giunta proponeva la “bozza” del protocollo con valenza Triennale 2024/2026 in continuità ma in evoluzione rispetto ai protocolli precedenti.

Il 25.1.2024 si legge nel sito della Regione Veneto che il protocollo è stato “siglato”.

Utile ricordare l’oggetto:1. OGGETTO Il presente Protocollo d’intesa regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare l’efficacia e l’efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento al trasporto transfrontaliero dei rifiuti, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalle normative che disciplinano le rispettive reciproche competenze.

Si  rinvia al link della Regione Veneto relativo all’allegato A della DGRV 1383/2023

Cinzia SilvestriRegione Veneto protocollo Arpav e Carabinieri
Leggi Tutto

Sindaco…sempre responsabile?

Sindaco…sempre responsabile?

SINDACO: SEMPRE RESPONSABILE?

Sindaco e Dirigenti: responsabilità

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza della cassazione penale  n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito  allo scarico  di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. 

Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell’azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non  si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. 

Sono ambiti diversi in cui l’uno finisce dove comincia l’altro. Non è semplice cogliere esattamente il limite ma questa sentenza cesella e ricorda  proprio questi ambiti di responsabilità

Vi lascio alla lettura dell’articolo breve in commento Nota a sent. 1451-2024

Cinzia SilvestriSindaco…sempre responsabile?
Leggi Tutto

DECRETO MASE – INCENTIVI CER

DECRETO MASE – INCENTIVI CER

Decreto MASE – CER 7.12.2023

Comunità Energetiche Rinnovabili

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ripresa e Resilienza. PNRR per intenderci. Parole che si ripetono nel Decreto del Ministero (MASE) del 7.12.2023.Ritornano anche  altre parole che ormai appartengono al nostro linguaggio e segnano il limite, la finalità: DNSH – Do not significant Harm ovvero quel principio che obbliga a non recare danno significativo all’ambiente; ma anche il riferimento costante all’effetto serra , alla attenzione a non ridurre il buco dell’ozono e all’impatto climatico. Sul punto si rinvia a breve focus/webinar del 7.3.2024

.

Si segnala peraltro che la Regione Veneto ha già pubblicato Bando per l’accesso agli incentivi.

Tutto parte però dal d.lgs. 199/2021 che all’art. 31 definisce la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che è in vigore già dal 22.4.2023.

Si riporta breve stralcio: “… I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a)  l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b)  la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a…

Dunque una piccola Comunità che è finalizzata alla produzione di “energia da fonti rinnovabili” che vengono chiarite nell’art. 2 del d.lgs. 199/2021

a)  “energia da fonti rinnovabili” oppure “energia rinnovabile”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Così il Decreto MASE del 7.12.2023 disciplina e incentiva (PNRR) proprio quelle comunità che ad esempio utilizzano, promuovono impianti Biogas, biomassa ecc…
Il Decreto MASE definisce l’impianto alimentato da fonte “rinnovabile”:
a) “Impianto alimentato da fonti rinnovabili”: insieme delle opere e delle apparecchiature,
funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia
elettrica; esso comprende in particolare:
1. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il
trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
2. i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti
a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica
funzionali alla quantificazione degli incentivi;…
Cinzia SilvestriDECRETO MASE – INCENTIVI CER
Leggi Tutto

BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

BANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI: BANDO REGIONE VENETO

CER – Bando aperto fino al 29.2.2024

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Veneto pubblica Bando per l’ammissione ai finanziamenti per promuovere le energie rinnovabili.

Scrive la Regione sul proprio sito: ” In attuazione del Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027, la Giunta Regionale con DGR n. 1568 del 12 dicembre 2023 ha approvato il bando di finanziamento per promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di sostenere la creazione e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il Bando permette a determinati soggetti di accedere ai finanziamenti a mezzo di deposito di domanda a partire dal 1.2.2024 al 29.2.2024.

Arco temporale breve.

Tutto nasce dalla Direttiva2018/2001/UE poi recepita dal L. 8/2020 e d.lgs. 199/2021.

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale 1568 del 12.12.2023 approva il Bando che   sostiene lo sviluppo delle CER (Comunità di Energia Rinnovabile – clicca link.

Si apre dunque la fase operativa che segue di fatto il Decreto su CER pubblicato sul sito del MASE (7.12.2023).

Bando di partecipazione Regione Veneto


Studio Legale Ambiente segnala webinar del 7.3.2024: Sostanze che riducono lo strato di Ozono. Breve focus su normativa che impatta su molti settori: edilizia, agricoltura, processi industriali ecc…

Cinzia SilvestriBANDO COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI
Leggi Tutto

R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

R.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione

RENTRI: Modalità di compilazione

Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Continua la costruzione normativa del R.E.N.T.R.I. ovvero del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Si aggiunge altro tassello pubblicato nel sito MASE ma anche nel sito dedicato al RENTRI. Il DD MASE n. 251/2023 porta attuazione agli arti. 4,5 del Decreto MASE del 4.4.2023 n. 59, in particolare inserisce

– Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”;

– Allegato 2 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.

Documenti corposi e minuziosi che devono trovare apposito commento.

E’ opportuno riportare il testo del DD MASE 251/2023 che ricorda i passaggi normativi del RENTRI:

  1. l’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l’adozione di uno o più decreti del MTE (oggi MASE), per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti);
  2. ll D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del RENTRI, ai sensi dell’articolo 188-bis del d.lgs 152/2006
  3. l’articolo 21, comma 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per assicurare l’attivazione e il funzionamento del RENTRI;
  4. decreto direttoriale del 22 settembre 2023, n.97 è stata adottata la Tabella scadenze RENTRI relativa alle tempistiche per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;
  5.  decreto direttoriale del 6 novembre 2023 n.143 sono state approvate le Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023;
  6. Decreto Direttoriale MASE n. 251 del 19.12.2023 come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la definizione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, relativi rispettivamente al registro cronologico di carico e scarico e al formulari rifiuti
Cinzia SilvestriR.E.N.T.R.I.: modalità di compilazione
Leggi Tutto

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Tessili: rifiuti o non rifiuti?

Schema di Regolamento: partecipiamo..fino al 19.1.2024

Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Partecipiamo.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero (MASE) lo schema di Regolamento relativo ai requisiti che rendono i tessili “non rifiuti” (End of waste) secondo l’art. 184-ter d.lgs. 152/2006.

Lo schema di Regolamento è stato posto alla visione e condivisione di tutti i soggetti interessati che possono indicare, nell’apposito modulo, i propri suggerimenti, perplessità, problematiche operative da recepire. L’opportunità è aperta fino al 19.1.2024 (30 giorni dalla pubblicazione del 20.1.2023).

Lo schema di Regolamento inizia (art. 1 comma 1) con l’indicazione della definizione di rifiuti tessili:

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti tessili, come
definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), ed elencati alla lettera a) dell’allegato 1, cessano di
essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tali rifiuti vengono dunque precisati dallo stesso Regolamento dapprima nell’art. 2 comma 1, lettera a) che recita:

“rifiuti tessili”: oggetti e materiali di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o abbia
l’obbligo di disfarsi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento, scarti e altri manufatti
tessili non pericolosi provenienti da cicli di pre-consumo o post-consumo indicati al punto A) dell’Allegato 1

al presente Regolamento che a sua volta recita:

a) Rifiuti ammissibili
Per la produzione di fibre tessili recuperate e materiale tessile fibroso recuperato sono ammessi
esclusivamente i rifiuti non pericolosi identificati con i seguenti codici EER:
a) 040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri);
b) 040221 rifiuti da fibre tessili grezze;
c) 040222 rifiuti da fibre tessili lavorate;
d) 040299 rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente gli indumenti e manufatti tessili
invenduti;
e) 160122 componenti non specificati altrimenti, limitatamente alla componente tessile dei
veicoli fuori uso.
f) 191208, prodotti tessili
g) 200110, abbigliamento limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di
preparazione per il riutilizzo
h) 200111, limitatamente ai prodotti tessili non idonei alle operazioni di preparazione per
il riutilizzo
…..

Cinzia SilvestriTessili: rifiuti o non rifiuti?
Leggi Tutto

Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

Oblio delle malattie oncologiche

prevenzione delle discriminazioni

segnalazione a cura Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Vigente dal  2.1.2024 la Legge del 7.12.2023 n. 193 pubblicata in Gazz. Uff. del 18.12.2023. Parole importanti quali: prevenzione, discriminazioni, tutela e soprattutto la parola “diritti” viaggiano nel testo formulato dal Parlamento con riferimento alle malattie oncologiche.

Il legislatore pone dei veti alla memoria oncologica che ad oggi era in grado di impedire l’accesso alla contrattualistica relativa ai servizi bancari, assicurativi.

Recita il testo:

2. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire

informazioni ne’ subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge

Prosegue il testo, precisando l’ambito di applicazione anche tra provati, anche nelle pattuizioni non solo con i contraenti forti ma

“..1. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonche’

nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del

contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non e’ ammessa la richiesta di

informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia

stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data

della richiesta. Tale periodo e’ ridotto della meta’ nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di

eta’. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano

comunque nella disponibilita’ dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni

contrattuali.

Vi lascio alla lettura della L. n. 193/2023 – oblio delle malattie oncologiche

Cinzia SilvestriOblio delle malattie oncologiche
Leggi Tutto

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

SOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA

Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Scarti di origine animale. Sottoprodotti e onere della prova. Il reato contestato alla Società coinvolta è l’art. 256 comma 1 lettera a) d.lgs. 152/2006 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall’applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell’art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La questione da risolvere è formale e sostanziale. La difesa pare sostenere che la esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell’art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione . La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale deve essere comunque provata da chi sostiene tale natura. Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi in quanto  il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall’art .184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Cassazione offre spunto per riassumere e chiarire il concetto di sottoprodotto. 

Precisa la Corte che ” poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto.”.

Il tema affrontato è quello degli scarti animali ma l’assunto relativo all’onere della prova riguarda tutti i residui di produzione che vengono classificati come sottoprodotti.

Precisa la Corte: “la qualificazione o meno del rifiuto (peraltro presunta) discende …dal comportamento del detentore…Il sottoprodotto nasce ..con la certezza di essere riutilizzato…”

La Corte riassume e richiama la rete normativa di riferimento entro la quale deve snodarsi il pensiero giuridico: Il Regolamento 1069/2009/CE; il d.lgs. 152/2006 art. 184 bis; 185 lett. a) d.lgs. 152/2006; DM 264/2016…

Leggi sentenza 47690/2023 Cass. penale sottoprodotto e onere prova

Cinzia SilvestriSOTTOPRODOTTI e ONERE DELLA PROVA
Leggi Tutto

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Acqua potabile e CAM

Criteri Minimi Ambientali – Decreto 6.11.2023 (Gazz. Uff. 2.12.2023)

segnalazione a cura – Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Acque potabili e CAM. Pubblicato in Gazz. Ufficiale del 2.12.2023 con vigenza dal dal 2.4.2024 – 120 giorni dalla pubblicazione)  il Decreto che regolamenta l’ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

Recita il Decreto:

..Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per:

1. l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di  bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di “case dell’acqua”di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

L’applicazione di tali criteri e’ obbligatori, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, gia’ vigenti per il settore

Così si esprime il decreto in merito alla acqua di rete potabile:

2.1.3 Distributori di acqua di rete Indicazioni alla stazione appaltante La stazione appaltante e’ tenuta a distribuire acqua di rete a fini

potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l’erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili e/o attraverso gare per l’installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l’erogazione di acqua di rete, in quanto l’acqua di rete non e’ potabile o e’ oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza. La scelta del sistema di pagamento e’ rimessa alla stazione appaltante stessa. Laddove gli edifici non siano gia’ dotati di punti per l’erogazione diretta di acqua di rete potabile, sono installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell’acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del

Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il Regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell’utente.

Vai alla lettura testo integrale Decreto 6.11.2023 Acqua potabile e CAM 

Cinzia SilvestriAcqua potabile e CAM
Leggi Tutto

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riduzione Buco Ozono – ODS

Riscaldamento Globale

Reg. n. 1005/2009/CE: modifiche in corso

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.11.2023


La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

Il Regolamento CE n. 1005/2009 (ODS – Ozone Depletive Substances) si occupa delle sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno formulato proposta di revisione confluita nel testo del nuovo Regolamento del 5.4.2022: testo che è stato a sua volta integrato e modificato con emendamenti del 30.3.2023. La proposta di revisione è in evoluzione ma il testo del 2022 è ormai la base di lavoro e utile riferimento anche interpretativo del Regolamento oggi vigente (n. 1005/2009).

La proposta di Regolamento del 2022 riporta:

  • la Relazione che spiega le ragioni della necessaria riscrittura del Regolamento n. 1005/2009,
  • riscrive completamente i “Considerando” del Regolamento (42 “Considerando” rispetto ai 30 del Reg. n. 1005/2009)
  • mantiene quasi inalterata la numerazione degli articoli (30 articoli nel Reg. 1005/2009 e 32 nella proposta di Regolamento del 2022)
  • modifica gli allegati (sempre VIII) nel loro contenuto

Il testo della proposta del 2022 nella parte della Relazione ricorda:

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS – Ozone Depletive Substances) sono sostanze chimiche prodotte dall’uomo che, dopo l’emissione, di frequente raggiungonol’atmosfera superiore e danneggiano lo strato di ozono della stratosfera che protegge lasuperficie terrestre dai pericolosi raggi UV del sole. Tale danno si traduce nel cosiddetto”buco dell’ozono” con notevoli impatti negativi sulla nostra salute e sulla biosfera, i quali a loro volta comportano costi finanziari elevati. Inoltre le ODS sono forti gas a effetto serra con un alto potenziale di riscaldamento globale.

Il problema della riduzione del buco dell’ozono ed il riscaldamento globale sono collegati.

Il testo preliminare della proposta del 2022 (ODS) è intriso di richiami importanti a parole che hanno assunto il significato di “principio” ispiratore. Il Green Deal, ad esempio, ovvero il programma europeo sul cambiamento climatico; il principio di “non arrecare una danno significativo” (DNSH – Do Not Significant Harm): “..È inoltre pienamente in linea con il principio “non arrecare un danno significativo poiché rafforzerà ulteriormente i controlli sulle ODS e ridurrà le emissioni rilevanti in termini di ozono e clima…” (cfr. proposta di Regolamento 5.4.2022).

Si notano, nel nuovo testo del 2022, come emendato nel 2023, l’utilizzo della parola “stoccaggio”, della specificazione della parola “uso“con “impiego” e la sostituzione della parola “smaltimento” con “distruzione”. Si evidenzia il richiamo al Regolamento sui Gas Fluorurati n. 517/2014 (HFC) e alla necessaria armonizzazione con il Regolamento ODS (n. 1005/2009) oggi in lettura.

Per comprendere la portata delle modifiche che interessano il Regolamento n. 1005/2009 è utile concentrarsi sull’art. 3 dedicato alle definizioni.

La riproduzione di tale articolo in testi o altri siti deve riportare il nominativo dell’autore avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente e del sito www.studiolegaleambiente.it.

In calce si offre lettura dello schema comparativo che ….(per continuare lettura articolo ODS Reg. 1005/2009 richiedi password a info@studiolegaleambiente.it  )

Cinzia SilvestriRiduzione Buco Ozono – ODS
Leggi Tutto

Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Reati ambientali e confisca

Legge 137/2023 – art. 240-bis c.p. -confisca di beni, denaro

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

Reati ambientali e confisca. Il Legislatore all’art. 6-ter punto 3 a) della L. 137/2023 vigente al 10.10.2023  punta l’attenzione ai reati ambientali e alla confisca. Richiama dunque l’art. 240-bis c.p. relativo alla confisca in casi particolari ovvero applicata a particolari fattispecie di reato; articolo che ha subito molteplici modifiche e aveva introdotto già nell’elenco gli arti. 452-quater e 452-octies c.p.. La nuova legge amplia l’elenco dei reati ambientali sottoponibili a confisca ricordando che la confisca si applica dopo l’intervenuta condanna in sede processuale o dopo l’avvenuto “patteggiamento”. E’ una misura giudiziale di acquisizione di beni e/o denaro che deriva da proventi dell’illecito.

Si tratta dei reati ambientali di reale impatto che aggiungono ora la misura della confisca nel caso di condanna o patteggiamento:

  1. art. 452-bis c.p.: inquinamento ambientale
  2. art. 452-ter: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
  3. art. 452-quater: disastro ambientale
  4. 452-sexies:traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  5. art. 452-octies: circostanze aggravanti
  6. art. 452-quaterdecies:attività organizzate per traffico illecito di rifiuti

Recita l’art. 240-bis come modificato dalla L. 137/2023:

“Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti …. dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies, ……. è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. …..

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriReati ambientali e confisca
Leggi Tutto

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

Art. 255 D.lgs. 152/2006 – L. n. 137/2023 – Novita’ 

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 31.10.2023


Frigorifero abbandonato: quali conseguenze?

L’art. 6-ter della Legge n. 137 del 9.10.2023 (vigente dal 10.10.2023) – conversione del DL 105/2023 – introduce, con novità, modifica alla condotta di abbandono dei rifiuti trasformandola da illecito amministrativo a illecito penale. Viene altresì introdotta la sanzione pecuniaria (ammenda) che “aumenta” da mille a diecimila euro.

La condotta, il fatto illecito, rimane il medesimo e si riferisce all’abbandono o deposito irregolare di rifiuti che non sono riconducibili all’attività di impresa (art. 256 comma 2 Dlgs. 152/2006). Sono i rifiuti che ogni cittadino può abbandonare, per intenderci; il cittadino che abbandona un frigorifero in strada, sulla pubblica via.

Il legislatore aveva ritenuto meno grave tale comportamento rispetto a quello attuato in seno all’attività di impresa e aveva distribuito i pesi considerando l’illecito del cittadino, una sanzione amministrativa. Vero è che…continua lettura articolo  L. 137.2023 art. 255 d.lgs. 152:200

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriFrigorifero abbandonato: quali conseguenze?
Leggi Tutto

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA

VENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA 

LRV n. 27 del 17.10.2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – CINZIA SILVESTRI


Veneto: Modifica competenze AIA. Non solo. La Regione Veneto modifica la LRV n. 4 del 18.2.2016 . Due soli articoli che però incidono anche sulla competenza che passa dalla Regione alla Provincia. In particolare.

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:
“a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di
piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;”.
Art. 2
Modifica all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di
Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Al punto 6.5 dell’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata
ambientale (articoli 4 e 5)” della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna “Autorità competente A.I.A.” la parola:
“Regione” è sostituita dalla seguente: “Provincia”

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriVENETO: MODIFICA COMPETENZE AIA
Leggi Tutto

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

ANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI

Iscrizione Registro indagati e Appalto – delibera ANAC 397/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 28.9.2023


Il Parere ANAC – Parere sulla normativa n. 397 del 6 settembre 2023 – rilegge il Codice Appalti alla luce delle novità introdotte dalla riforma Cartabia penale (d.lgs. 150/2022).

La iscrizione nel registro degli indagati ha sempre preoccupato coloro che accedevano a gare pubbliche perché poteva escluderli dalla gara o comunque erano sottoposti al vaglio della Pubblica amministrazione. Le conseguenze potevano essere importanti.

L’ANAC, con propria delibera, provvede alla rilettura del contesto normativo e afferma che la mera iscrizione nel registro degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona meramente indagata e dunque ciò non comporta più la esclusione dalle gare d’appalto.

L’ANAC ha provveduto a comparare il previgente Codice Appalti Dlgs. n. 50/2016 con quello vigente Dlgs. n.  36/2023, entrato in vigore il 1.4.2023 e divenuto efficace in data 1.7.2023 (dunque applicabile agli appalti intervenuti dopo il 1.7.2023). Agli appalti precedenti al 1.7.2023 continua ad applicarsi il Dlgs. n. 50/2016.

Si comprende dunque che l’applicazione del vecchio o nuovo codice comporta conseguenze del tutto diverse.

Il nuovo Codice – Dlgs. n. 36/2023 (artt. 94,95,98) – tipizza le condotte che costituiscono grave illecito professionale all’art. 98 comma 3 (lett. g) e h); e ciò a differenza del Codice del 2016 (art. 80 comma 5 lett. c) e a)) che invece lasciava aperta la valutazione sulla condotta penale in grado di incidere sulla integrità del concorrente.

Si aggiunge che l’art. 335 bisanac e appalti esclusione registro indagati

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriANAC: INDAGATI E CAUSA ESCLUSIONE APPALTI
Leggi Tutto

Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria – limitazioni traffico – Veneto

Aria: limitazioni al traffico – Veneto

DL n. 121/2023 e LR Veneto n. 24/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.9.2023


Aria – Limitazioni al traffico – Veneto. Il DL 12.9.2023 n. 121 vigente dal 13.9.2023 risponde alle sentenze della CGUE e con riferimento alle Regioni del Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna.

Queste Regioni devono provvedere infatti all’aggiornamento dei rispettivi Piani di Qualità dell’Aria, disponendo misure per la limitazione della circolazione stradale.

Le Regioni possono invero imporre delle limitazioni del traffico laddove risulti superato il limite del particolato PM10 e del Biossido di azoto NO2.

Il DL è scarno e si limita a dettare i tempi (6 mesi – 13.3.2024) entro i quali le Regioni devono legiferare al fine di ridurre l’inquinamento che deriva dalla circolazione stradale che è, invero, una delle cause più importanti di inquinamento.

Ebbene il Veneto, contestualmente alla emanazione del Decreto Legge Nazionale, emette Legge Regionale (n. 24 del 12.9.2023) che modifica la L. 33/1985 inserendo l’art. 58 ter.

 Continua lettura articolo su PQA e nuovo DL 121/2023

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriAria – limitazioni traffico – Veneto
Leggi Tutto

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di Riporto – LG SNPA

Matrici di riporto – LG SNPA

Linee Guida SNPA 46/2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Sono state pubblicate (nel sito SNPA) le Linee Guida (LG SNPA) per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica (DC SNPA, 7.6.2023, n. 210/2023). Il DL 77/2021 ha introdotto alcune modifiche in seno all’interpretazione dell’art. 185 d.lgs. 152/2006 (ex art. 3 DL 2/2012).

Ormai le LG costituiscono un momento di riassunto, di riflessione, di sistemazione dei dati normativi e tecnici che interessano una certa materia.

Le linee Guida affermano l’intento di “sistemare” gli aspetti e le problematiche necessari alla corretta identificazione della matrice materiali da riporto, si badi, all’interno della procedura di bonifica. 

Le Linee Guida invero precisano che tale valutazione è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo“per i quali il riferimento normativo è il DPR 120/2017”.

Si allega testo relativo alle Matrici di riporto – LG SNPA LG_46-2023_MdR-e-bonifica

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriMatrici di Riporto – LG SNPA
Leggi Tutto

Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023 – 2

Linee Guida Odori 2023

MASE[1] Decreto 28.6.2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 delega alla normativa regionale o alle autorizzazioni (in seno provinciale, ad esempio) il potere di prevedere misure di prevenzione e limiti alle emissioni odorigene con riferimento agli stabilimenti di cui al titolo I della parte V Dlgs. 152/2006.

In questo contesto è stato pubblicato sul sito del Ministero (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) il Decreto che approva gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272-bis Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene degli impianti e attività.

Il documento, firmato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e composto da 5 allegati, ricorda più volte la propria natura di mero “indirizzo” tecnico da utilizzare nei processi istruttori e decisionali della P.A. Le linee Guida sono espressione degli orientamenti maturati in ambito odorigeno ma il testo non cita tutti o alcuni di questi documenti ben conosciuti dagli operatori.

La Direzione (DGVA) si preoccupa di precisare la supremazia Regionale; non dimentica che l’art. 272 bis attribuisce potere diretto anche alle autorità che emettono le autorizzazioni, ma lo pone in secondo piano.

Ambito di applicazione delle LG ….  continua lettura articolo Linee guida odori

[1] Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetic

Eventuale riproduzione dell’articolo in altri siti o riviste deve contenere il riferimento all’autore della pubblicazione/segnalazione “Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri”

Cinzia SilvestriLinee Guida Odori 2023 – 2
Leggi Tutto