Nuovi C.E.R. operativi dal 1 giugno 2015

NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l’allegato D[1] del Dlgs. 152/2006 con vigenza dal febbraio 2015; tale allegato ad oggi non è più vigente.
Successivamente all’intervento legislativo nazionale, il 18 Dicembre 2014, con applicazione diretta, sono state pubblicate
1) Decisione 955/2014 che modifica l’elenco europeo dei rifiuti, introduce tre nuovi codici cer (fanghi rossi, mercurio metallico, mercurio stabilizzato) e riscrive l’introduzione all’Elenco dei rifiuti, andando così a sostituire interamente l’Allegato D di cui alla Parte IV sui rifiuti del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/06);
2) Regolamento 1357/2014 UE che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15. …..
…..continua lettura articolo”CER nuovi” ..
 

[1] ALLEGATO D – Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Classificazione dei rifiuti:
  1. La classificazione dei rifiuti e’ effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice   CER,   applicando   le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso e’ pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta’ di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
  1. Se un rifiuto e’ classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso e’ non pericoloso senza ulteriore specificazione.
  2. Se un rifiuto e’ classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e’ pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta’
di pericolo che esso possiede. Le indagini da   svolgere   per determinare le proprieta’ di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:
  1. a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
   la scheda informativa del produttore;
     la conoscenza del processo chimico;
     il campionamento e l’analisi del rifiuto;
  1. b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
     la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
     le fonti informative europee ed internazionali;
     la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
  1. c) stabilire se le concentrazioni dei   composti   contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate   all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se   il rifiuto ha determinate proprieta’ di pericolo.
  2. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio’ noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
  3. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita’ stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
  1. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione))

 

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente 17.6.2015

AIA: Nuovi chiarimenti del Ministero Ambiente
Circolare del Ministero Ambiente del 17.6.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Il Ministero Ambiente raccoglie nella circolare del 17 giugno 2015 le perplessità ed i quesiti manifestati da più parti sull”applicazione del Dlgs. 46/2014 che ha riformato l’AIA.
La Circolare si aggiunge a quella del 27.10.2014 (leggi articolo su questo sito)
Molti gli argomenti “chiariti” dalla Circolare: scorie e ceneri, depuratori acque reflue…
Leggi Circolare Ministero Ambiente 

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Il Durc … con un clic

DURC: Decreto del Ministero del Lavoro 
semplificazione per l’ottenimento del Durc
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Sarà possibile ottenere il Durc in tempo reale con una validità di 120 giorni e utilizzabile per ogni necessità. Sarà possibile utilizzare il Durc scaricabile  da internet….le imprese potranno accedere ottenere il DURC da stampare in pdf in formato reale.
Il Ministero del lavoro ha pubblicato nella gazzetta ufficiale del 1.6.2015 il decreto che sarà operativo dal 1.7.2015.
Nel sito del ministero inoltre è pubblicata la Circolare esplicativa n. 19/2015.
Leggi Decreto Ministero Lavoro Durc 

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Qualità dell'Aria: DM Ambiente 5.5.2015

Metodi di misurazione qualità dell’aria: pubblicato DM 5.5.2015
segnalazione a cura Studio Legale  Ambiente


 
Il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
con DECRETO 5 maggio 2015  ha pubblicato in Gazz. uff. del 5.6.2015 i Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualita’dell’aria di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155.
leggi DM 5.5.2015

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Corruzione: pubblicata la legge

Legge n. 69/2015, Corruzione : Gazzetta ufficiale del 30.5.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 30.5.2015 la Legge già anticipata su questo sito in materia di  Corruzione.
Si offre la lettura del testo pubblicato che entrerà in vigore il 16.6.2015.
Leggi L. n. 69/2015Reati – corruzione Legge

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Nuovi reati Ambientali: DDL Ecoreati

Schema nuovi reati inseriti nel codice penale
Nuovi Reati Ambientali: DDL Ecoreati
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
È’ stato approvato (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il disegno di legge n. 1345-B, detto anche Ddl sugli Ecoreati.
In particolare, i punti di interesse del DDL riguardano:

  1. a) la previsione del nuovo titolo VI-bis all’interno del codice penale , il quale:

– introduce nuove fattispecie di delitti contro l’ambiente (inquinamento ambientale, disastro ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo),
– introduce circostanze aggravanti (es. aggravante ambientale) e attenuanti (es…… continua lettura articolo e schema  DDL Ambiente schema penale

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Anticorruzione: ANAC e APPALTI

Intensificati i controlli sugli appalti: DDL Anticorruzione
Anticorruzione: ANAC e APPALTI
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ in attesa di pubblicazione anche il DDL “Anticorruzione” ormai approvato definitivamente.
Il Disegno di legge si occupa dei delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio nonché delle relative norma di attuazione della L. n. 190/2012.
Vengono introdotte:

**Assistenza Redazione Modello 231 e Piani Anticorruzione
adminAnticorruzione: ANAC e APPALTI
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Nuovi reati ambientali: Novità per la "231"

Modificato l’art. 25 undecies Dlgs. 231/2001
Nuovi reati ambientali: novità per il “modello 231”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il 19 maggio 2015 il Senato ha definitivamente approvato il DDL relativo alla introduzione di nuovi reati ambientali.
Il legislatore infatti ha inserito nel codice penale gli articoli 452bis c.p. e ss. prevedendo per tali reati anche la pena della RECLUSIONE.
Il legislatore ha peraltro modificato anche il Dlgs. 152/2006 con riferimento particolare agli articoli 260,257 e 242…. continua lettura 231 Nuovi reati ambientali
**Assistenza Redazione Modello 231

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Appalti: avvalimento ed iscrizione Albo gestori Ambientali

Avvalimento e iscrizione all’albo gestori Ambientali
CDS sez. V 30.4.2015 n. 2191
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dalla possibilità di usufruire dell’avvalimento con riferimento alla iscrizione all’albo Gestori ambientali di cui cui all’art. 212 Dlgs. 152/2006.
Il Consiglio di Stato precisa nella sentenza che tale principio è applicabile anche alle fattispecie e ai bandi precedenti alla entrata in vigore dell’art. 49 comma 1bis Dlgs. 163/2006 (11.9.2014) in quanto tale modifica legislativa, che appunto esclude dalla normativa sull’avvalimento le società che non godono dei requisiti soggettivi di cui all’art. 212 citato, è frutto del mero consolidamento di quanto già espresso dalla giurisprudenza e dall’AVLP.
leggi sentenza CDS n. 2191/2015  Cds avvalimento

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Sistri: omesso pagamento contributo – sanzioni

Sistri: omesso pagamento contributo e sanzioni
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Margherita Pepe


 
Sono entrate in vigore le sanzioni nei confronti di coloro che non hanno pagato il contributo Sistri al 30.4.2015.
In realtà in caso di contestazione si apre una utile indagine difensiva.
Leggi breve nota riepilogativa  Sistri contributo

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Sicurezza: RSPP aziendale "interno".

RSPP deve essere un dipendente dell’azienda?
Interpello del 4 novembre 2014 n. 24 Ministero Lavoro
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La Commissione ministeriale ha chiarito, su quesito posto da Confcommercio,  che l’RSPP, nei casi di cui all’art. 31 comma 6 TUSL, non deve necessariamente  essere un dipendente dell’azienda ma deve , qualora professionista esterno, essere inserito all’interno della organizzazione aziendale prestando la sua attività con una presenza adeguata all’incarico ricevuto.
Secondo la Commissione l’art. 31 comma 1 TUSL – come modificato dal Decreto del Fare del 2013 – introduce il criterio della “priorità” dell’incarico “interno ” all’azienda.
RSPP dunque è preferibilmente un dipendente ma può essere anche un professionista esterno purché inserito nella organizzazione aziendale e assicuri una presenza fattiva in azienda. L’incarico a soggetti esterni è destinato a decrescere.
Vero è che la lettura dell’art. 31 TUSL sembra propendere più per la nomina interna dell’RSPP anziché esterna.
Si pensi che la valutazione dell’RSPP quale soggetto comunque partecipe della organizzazione aziendale, anche se esterno, rende di conseguenza necessaria la sua indicazione nell’organigramma; prima della modifica legislativa del 2013 spesso l’RSPP, qualora incaricato esterno, non veniva neppure indicato nell’ organigramma.
Leggi Interpello 
 

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ANAC: gare pubbliche e concordato preventivo

 
ANAC: Gare pubbliche e concordato preventivo
Chi è in concordato preventivo può partecipare alle gare pubbliche?
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


L’ AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ha pubblicato la DETERMINA n. 5 dell’ 8 aprile 2015 relativa agli “Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici.
L’ANAC precisa ed interpreta il legame tra le procedure concorsuali e l’ammissione alle gare pubbliche a seguito della modifica dell’articolo 38 comma 1 lett. a) Codice appalti e dell’art. 186bis della legge fallimentare.
Ricordiamo ciò che recita l’art. 38 citato
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne’
possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo,salvo il caso di cui all’articolo 186-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni….
e parte dell’art. 186bis L.fall. recita:
 
…L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara:
 
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
 
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
leggi determina ANAC

adminANAC: gare pubbliche e concordato preventivo
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Classificazione rifiuti: novità

Classificazione dei rifiuti: modifiche all’allegato D Parte IV Dlgs. 152/2006
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Il 18 febbraio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legge 91/2014 (convertito con L. 116/2014) che ha modificato le premesse all’allegato D della parte IV del D.lgs. 152/06 in materia di classificazione di rifiuti prodotti dall’impresa.
L’imprenditore, produttore dei rifiuti, è responsabile della corretta attribuzione del codice CER del rifiuto che esce dalla propria attività.
Nell’allegato D, con l’ultima modifica, vengono indicate precise istruzioni per procedere alla classificazione dei rifiuti ed, in particolare, si legge che quando un rifiuto è pericoloso in assoluto (codici contrassegnati con l’asterisco come ad es. il 13.01.09*) non serve alcuna ulteriore indagine.
Se un rifiuto è un non pericoloso assoluto (cioè è riportato nell’elenco dei CER senza asterisco (*) e non ha alcun codice specchio come ad esempio il 12.01.13) non occorre altra specificazione. … continua lettura articolo classificazione rifiuti

adminClassificazione rifiuti: novità
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VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente

VIA: Linee Guida del Ministero Ambiente sulla verifica di assoggettabilità ex art. 20 Dlgs. 152/2006
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicate sul sito del Ministero Ambiente e in Gazzetta Ufficiale del 11.4.2015, le Linee Guida del 30.3.2015 sulla procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 20 Dlgs. 152/2006.
Vai alla lettura delle Linee Guida VIA  

adminVIA: Linee Guida del Ministero Ambiente
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Bonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere

Inquinamento ambientale – bonifiche e principio chi inquina paga -Corte di Giustizia UE 5.3.2015 – C-534/2013 –
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La questione del proprietario incolpevole e obbligo di bonifica è stata oggetto di accertamento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia Europea che con sentenza del 4 marzo 2015 – Causa 534/2013  ha risposto alla domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato l’8.7.2013.
La questione nasce dal contenzioso insorto tra alcune società che avevano acquisito dei siti inquinati e che, dopo l’acquisto dei predetti siti, erano destinatarie di provvedimento del Ministero Ambiente che ingiungeva loro di dare esecuzione a misure specifiche di messa in sicurezza di emergenza ossia “alla realizzazione di barriera idraulica di emungimento per la protezione della nappa freatica e la presentazione di una variante di progetto di bonifica del terreno esistente dal 1995, Tali decisioni sono state indirizzate alle 3 imprese in qualità di custodi dell’area…”
Le tre imprese deducevano di non essere autrici della contaminazione e adivano il TAR Toscana che con tre sentenze distinte annullava i provvedimenti in ragione del fatto che “….il principio chi inquina paga …. non poteva imporre …l’esecuzione delle misure in parola ad imprese che non hanno alcuna responsabilità….”
Il Ministero appellava le tre sentenza avanti al Consiglio di Stato ed il Consiglio di Stato adiva la Corte di Giustizia rilevando il contrasto insorto nella giurisprudenza italiana tra coloro che ritengono possibile imporre comunque l’obbligo di riparazione e della bonifica anche ai proprietari incolpevoli e coloro che non lo ritengono possibile.
La Corte dapprima ricorda il dettato della Direttiva 2004/35 e poi richiama la disciplina italiana di cui al titolo V della parte IV artt. 240 ss. Dlgs. 152/2006 e conclude per la compatibilità della normativa italiana , che non prevede obblighi a carico del proprietario incolpevole, alla Direttiva 2004/35 ovvero che :
1)    il proprietario incolpevole non può essere obbligato a bonificare un sito contaminato
2)    la mera “custodia” del bene non legittima la imposizione dell’onere di bonifica
3)    l’unico soggetto obbligato è il responsabile della contaminazione e in subordine la pubblica amministrazione
4) E’ la pubblica amministrazione che deve attivarsi per la bonifica dell’area ed il proprietario incolpevole sarà tenuto semmai solo al pagamento dell’onere reale ovvero  del valore del bene dopo la bonifica.
Recita la Corte di Giustizia:
“La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.
Leggi anche articolo “proprietario incolpevole”

adminBonifiche: il proprietario incolpevole non deve provvedere
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Il committente/appaltante è produttore rifiuti?

 Il committente/appaltante è produttore rifiuti?: Cassazione pen. n. 5916/2015
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Chi è il produttore dei rifiuti? Il committente/appaltante è produttore rifiuti?
Il committente appaltante ritiene di essere escluso dalla nozione di produttore di rifiuti in quanto una certa giurisprudenza ha posto l’accento sul produttore materiale escludendone dunque la responsabilità in capo all’appaltante/committente.
Ma i confini tra le due figure e le relative responsabilità sono deboli.
Leggi articolo su Cass. n. 5916.15

adminIl committente/appaltante è produttore rifiuti?
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Ministro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi

Ministro dell”Ambiente Galletti: buoni propositi
Linee programmatiche del Ministero Ambiente 2.4.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Mentre attendiamo le Linee Guida in materia di Bonifiche, vale la pena di ricordare le  linee programmatiche, gli intenti e le promesse del Ministro dell’Ambiente Galletti datate 2. aprile 2014, un anno fa..
Vai alla lettura delle linee programmatiche del Ministero
 

adminMinistro dell'Ambiente Galletti: buoni propositi
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Tutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015

 Non punibilità per fatti di particolare tenuità …. cosa vuol dire?
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Viene  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dlgs. 28/2015 che avrà vigenza al 2 aprile 2015 sulla “non punibilità per fatti di particolare tenuità..” e avviso di rettifica nella gazzetta del 23.3.2015 che sostituisce la parola “prosciolto” a condannato….
Un provvedimento che avrà i suoi riflessi anche in ambito ambientale ma che preoccupa per la sua applicazione in tutti gli altri campi (reati di offesa alla persona ad esempio) laddove ormai viviamo asserragliati nelle nostre case vittime della microcriminalità, vittime di tutti coloro che nel nostro paese sanno di essere impuniti…. … ma a dire il vero non cambia molto  rispetto al passato.
In definitiva e per eccesso, se veniamo “bastonati” (il reato di lesione personale prevede la pena entro i tre anni) ma non veniamo seviziati o torturati e abbiamo anche la sfortuna di non morire, il nostro carnefice potrebbe vedersi riconosciuta la “non punibilità per fatto di particolare tenuità…..”
Utile la lettura anche della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2015 che ha affrontato proprio il tema del proscioglimento per la tenuità del fatto con riferimento all’istituto, diverso, già operativo avanti al Giudice di Pace.
Vale la pena riportare la prosa del nostro legislatore ….:

Esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto). Nei reati  per  i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque  anni,  ovvero  la  pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena,  la  punibilita'  e'
esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del
danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  dell'articolo  133,  primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta
non abituale.
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona.
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate….

Vai al Dlgs. 28/2015
 

adminTutti "impuniti" i punibili?… Dlgs. n. 28/2015
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Sistri: proroga termini e sanzioni

Sistri e proroga termini e sanzioni
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La L. 11/2015 ha inciso anche sul SISTRI confermando le proroghe già concesse e spostando l’entrata in vigore delle sanzioni ivi previste.
Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, viene confermata la proroga al 31 dicembre 2015 “al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative” del termine ultimo (originariamente previsto al 31 dicembre 2014) del periodo transitorio. Durante tale periodo troverà applicazione il cd.  “doppio binario” dove i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento telematico Sistri convivono con i tradizionali adempimenti “cartacei” (formulari, registri di carico/scarico e Mud).
Fino alla suddetta data del 31 dicembre 2015 saranno, pertanto, sospese le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del Sistri, mentre continueranno ad applicarsi quelle relative al tracciamento tradizionale.
La novità apportata in sede di conversione riguarda anche la proroga di due mesi, dal 1° febbraio 2015 al 1 aprile 2015, e per i soli soggetti obbligati ad aderire al sistema, delle sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale Sistri.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito.

adminSistri: proroga termini e sanzioni
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Discariche, rifiuti con potere calorifico alto: prorogati i termini

Discarica: potere calorifico inferiore a 13milaKj/kg: proroga termine al 31.12.2015
Proroga termini in materia ambientale: L. 27.2.2015 n. 11 
a cura di Studio Legale Ambiente . Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicata in Gazzetta ufficiale del 28.2.2015 la L.  n. 11 / 2015 che proroga i termini anche in materia ambientale.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Viene introdotto, al comma 1 dell’art. 9 , un ulteriore slittamento del termine (inizialmente previsto al 30 giugno 2015) al 31 dicembre 2015 del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore che supera i 13mila Kj/Kg. Una proroga resasi necessaria in attesa che venga approvato definitivamente il cd. collegato ambientale alla Legge di Stabilità che dispone l’abrogazione di tale divieto conformemente a quanto previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche (attuata nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36 del 2003).
L’ Art. 6 comma 1 lettera p) Dlgs. 36/2003 prevede che
Non sono ammessi in discarica:….
p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, 30.6.2015 31.12.2015 ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
 

adminDiscariche, rifiuti con potere calorifico alto: prorogati i termini
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Responsabilità dei Magistrati: è Legge

Responsabilità dei Magistrati
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Responsabilità dei Magistrati (Leggi testo approvato ed in attesa di pubblicazione 
La lettura della Legge così concisa, parca di parole, misurata  …. “una manciata di articoli”, insomma, desta la dovuta perplessità, il dovuto dubbio di una riforma apparente. Ma qualcosa si muove…..
La Legge precisa ciò che sembra ovvio:
Costituisce colpa grave (del magistrato)
la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea,
il travisamento del fatto o delle prove, ovvero
l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o
la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero
l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

adminResponsabilità dei Magistrati: è Legge
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