Legge sulla Giustizia: DL n. 132/2014 convertito in legge

Legge sulla “Giustizia”
Convertito con Legge 162/2014 il DL n. 132/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10.11.2014 la legge  n. 162/2014 di conversione del DL 132/2014 
 
Le ferie dei Magistrati sono state ridotte a 30 giorni anziché 45.
La separazione tra coniugi può essere gestita dagli avvocati
Il processo civile viene revisionato e si segnala la diversa quantificazione degli interessi legali che decorrono nel processo per il recupero del credito:; interessi equiparati a quelli applicati nelle transazioni commerciali che raggiungono anche il 9%.
Art. 17
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura,
dal momento in cui e’ proposta domanda giudiziale il saggio degli
interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui
si promuove il procedimento arbitrale.».

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Sistri e DM 24.4.2014: quesito

Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto?
a cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


Quesito:
Le imprese non obbligate ad iscriversi a SISTRI, a seguito dell’emanazione del DM 24.04.2014, sono tenute alla cancellazione via Web ed alla restituzione della chiavetta USB. Il pagamento del tributo SISTRI per l’anno 2014 è dovuto? oppure non è dovuto se la cancellazione/registrazione è stata fatta entro un certo termine? qual è questo termine, se esiste?
Risposta
Le imprese non più tenute ad aderire al Sistri e che non intendono avvalersene in via volontaria, a norma del Decreto ministeriale 24 aprile 2014, devono seguire la procedura telematica implementata all’interno dell’applicazione “GESTIONE AZIENDA” del portale Sistri che permette, tra l’altro, anche la cancellazione dell’azienda.
Per tali soggetti, conseguentemente, non è più previsto il pagamento del contributo annuale (a prescindere dalla data con cui si effettua la cancellazione) che per i soggetti rimasti obbligati doveva essere effettuato, per il 2014, entro il 30 giugno.
Lo specifica un comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente pubblicato il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it. Nel comunicato si specifica, inoltre, che tale criterio si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Lo stesso comunicato rimanda a una successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box. Ad oggi tale comunicazione non è stata formalizzata.
Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
Non esiste un termine definito dalla normativa per la cancellazione. Il consiglio è però di effettuarla prima che entrino in operatività del pesanti sanzioni previste a partire dal 1 gennaio 2015.

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A.I.A.: Circolare Ministero Ambiente

A.I.A.: CIRCOLARE Ministero Ambiente del 27.10.2014
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi– Studio Legale Ambiente


Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato in data 27.10.2014 Linee Guida sull’AIA con l’intendo di fornire chiarimenti alle modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014.
La Circolare propone Linee Guida prive, però, di valore cogente e prive di effettivo valore di chiarimento.
In relazione alle prime problematiche interpretative ed attuative emerse a seguito della pubblicazione della norma in parola, le Associazioni imprenditoriali hanno tempestivamente rappresentato le questioni sia al MATTM che alle Regioni, affinché le stesse fossero discusse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento tra Regioni e Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 29-quinquies del D.Lgs. 152/06, e fosse fornito una interpretazione univoca a livello nazionale.
Le attività del Tavolo di Coordinamento svolte fino ad ora hanno prodotto la Circolare “Linee di indirizzo sulle modalità applicative delle disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46” consultabile sul sito.
La circolare in oggetto non…. continua lettura articolo ” Circolare AIA

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ANAC: Manuale appalti di importo superiore a 150.000 euro

Manuale sulla qualificazione esecuzione lavori pubblici di importo superiore a 150mila euro.
Pubblicata in Gazzetta Uff. del 28.10.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Dopo aver pubblicato il “bando di gara tipo”  nella gazzetta ufficiale del 22.10.2014, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pubblicato il Manuale relativo ai lavori superiori a 150mila euro vigente dal 29.10.2014
” Al fine di fornire agli operatori del mercato indicazioni aggiornate e puntuali in materia di attivita’ di qualificazione, e’
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione il Manuale sulla attivita’ di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra
Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni – emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall’Autorita’.
Il Manuale individua, per la prima volta, criteri rigorosi per l’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio
dell’attestato di qualificazione; fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori privati; introduce verifiche
piu’ puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di giudizio delle SOA e della vigilanza sulla loro attivita’.
Il Manuale diventa efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, sostituendo gli atti dell’Autorita’ citati in calce ai capitoli.
 Vai  alla lettura del Manuale lavori superiori 150mila 

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ANAC pubblica "bando di gara tipo"

ANAC: Bando tipo per appalti con lavori superiori a 150mila euro.
Provvedimento ANAC del 2 settembre 2014 (Autorità Nazionale Anticorruzione)
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


L’art. 64, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall’Autorita’, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.
Con il presente atto l’Autorita’ intende dare attuazione alla citata disposizione mediante la pubblicazione del modello di
disciplinare di gara per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei
settori ordinari, affidati con procedura aperta e con il criterio del prezzo piu’ basso.
Leggi Bando pubblicato in Gazz. uff. 22.10.2014 

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AIA e sanzioni

AIA e sanzioni: art. 29 quattuordecies e art. 256 Dlgs. 152/2006
Cassazione penale n. 16756/2013
a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza offre utile riflessione sul rapporto esistente tra vari illeciti ovvero il rapporto tra il reato di cui all’art. 256 Dlgs. 152/2006 e le sanzioni previste dall’art. 29 quattordecies del Dlgs. 15272006 in materia si AIA.
E ciò anche alla luce delle modifiche intervenute agli artt. 29bis ss. ex Dlgs. 46/2014
Il Tribunale Teramo condannava  il Responsabile tecnico di un Consorzio ed il Presidente del Consiglio di amministrazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 perchè  non osservava le prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio della discarica Consortile , al fine di evitare rischi di inquinamento, in particolare, le acque superficiali nell’area di discarica non erano state contenute, il percolato non veniva adeguatamente captato e smaltito, con conseguente sversamento dello stesso nel terreno adiacente e sul Fosso .
L’impitato tra le varie contestazioni adduceva l’  “…erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 in quanto il reato contestato doveva essere quello di cui al D.Lgs. n. 59 del 2005, art. 16 ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle prescrizioni dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), con la pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000, in quanto la discarica in oggetto rientra nella disciplina del D.Lgs. n. 152, art. 208 in quanto riceve più di 10 tonnellate al giorno;
La Cassazione risponde alla eccezione e con riferimento ancora al Dlgs. 59/2005 art. 16 comma 2 e precisa, rigettando l’eccezione che: “… risulta non fondato, atteso che la fattispecie indicata dal ricorrente, vigente ratione temporis, risulta residuale rispetto all’applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 in virtù dell’apposizione della clausola di riserva (del D.Lgs n. 59 del 2005, art. 16, comma 2 oggi abrogato, recita ® Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente).
la cassazione evidenzia anche che l’applicazione della ammenda ai sensi dell’art. 16 citato non ha in concreto effetti favorevoli per l’imputato:”… infatti, a fronte della fattispecie incriminatrice richiesta in applicazione dal ricorrente, la quale prevede una pena dell’ammenda da 5.000 a 26.000 Euro, la disposizione applicata in concreto dal giudice di merito, in relazione alla riconosciuta attenuante della lieve entità del fatto, disciplinata al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (che consente una riduzione alla metà rispetto alla fattispecie), ha permesso al giudice di determinare la pena base in 3.000 Euro di ammenda, ridotte per effetto della diminuente a 1.500 e poi ulteriormente ridotta alla pena finale come comminata, per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
 

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Rifiuto o non rifiuto?

Ricambi di auto usate  e traffico illecito di rifiuti ex art. 259 Dlgs. 152/2006
Cass. pen. Sez. III, Sent., 16-09-2014, n. 37847
a cura di Cinzia Silvestri e Margherita Pepe – Studio Legale Ambiente


 
La Polizia giudiziaria in occasione del controllo di un container destinato all’esportazione in Egitto sequestrava 10 tonnellate di ricambi auto di due tipologie:
a) ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo;
b) ricambi non attinenti alla sicurezza dei veicolo.
Il sequestro veniva convalidato dal giudice solo per i ricambi attinenti alla sicurezza del veicolo, sul rilievo che i ricambi auto non attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere oggetto di commercio ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2003 in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, mentre le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedibili solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenente disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e dell’attività di autoriparazione. E non essendo la società in questione iscritta alle imprese esercenti attività di autoriparazione, era stato confermato il loro sequestro.
I reati ipotizzati:
traffico illecito di rifiuti (art. 259 del DLgs 152/2006[1)) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi dichiarati alla Dogana come “motori usati e loro parti”;
– falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 del codice penale[2]) per aver falsamente dichiarato, nella bolletta doganale emessa dalla Dogana di, che si trattava di “motori usati e loro parti”.
 
DECISIONE
Al fine di dirimere la questione è necessario inquadrare in che modo ciò che è rifiuto può cessare la sua qualifica ed essere per ciò sottratto alla disciplina sui rifiuti.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce “16 01” dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5 del medesimo DLgs, che classifica i rifiuti.
Secondo l’art. 184-ter del medesimo decreto, però, un rifiuto cessa di essere tale quando viene sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Inoltre l’art. 184-ter comma 4 richiama espressamente anche il DLgs 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso.
Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.
Il fatto che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione non incide sulle condizioni previste per la cessazione della qualifica di rifiuto e la limitata commerciabilità delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso non esclude che possa esistere un mercato o una domanda per tali oggetti.
Non è possibile quindi concludere sulla persistente natura di rifiuto delle parti di autoveicolo attinenti alla sicurezza della veicolo recuperate e messe in commercio solo sulla base della limitata commerciabilità, che non è legata alla tipologia di rifiuto recuperato, ma esclusivamente a questioni di sicurezza.
Le parti attinenti alla sicurezza del veicolo, infatti, sono quei componenti “il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti” o quei componenti “il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia dei veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio” Questo spiega perchè tali parti di ricambio possono essere cedute solo alle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Ne consegue che, al fine di accertare la effettiva sussistenza del reato per il quale si procede, non rileva se le parti oggetto di spedizione attengano o meno alla sicurezza del veicolo, ma se sia, piuttosto, cessata o meno la qualifica di “rifiuto”.
Il giudice ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale per riesaminarla.
 
[1] ART. 259 traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.
[2] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Terre e rocce di piccoli cantieri: annullata DGRV n. 179/2013

Terre e rocce di piccoli cantieri: DGRV 179/2013 è annullata
Corte Costituzionale 10.10.2014 n. 232 e Regione Veneto
A cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Corte costituzionale ha annullato la DGR Veneto n. 179/2013 relativa alla disciplina delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri ex art. 266comma 7 Dlgs. 152/2006 per lesione degli articoli 117 e 118 Costituzione (leggi sentenza Corte Costituzionale n. 232/2014)
La sentenza della Corte è di facile lettura e mette in luce:
1)   la competenza esclusiva statale in materia di ambiente
2)   la natura provvedimentale della DGRV 179/2013
3)   il conflitto di attribuzioni tra stato e Regioni
4)   l’effetto del sopravvenuto art. 41bis del DM 161/2012 (L. n. 98/2013)   ……continua lettura dell’articolo …”CCost. terre e rocce
 

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Corruzione: Regolamento ANAC sul potere sanzionatorio

Corruzione: Regolamento ANAC del 9.9.2014
Vietati i provvedimenti ricognitivi o meramente riproduttivi delle P.A.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.10.2014 il Regolamento dell’

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) ovvero la DELIBERA 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorita’ nazionale anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

 L’Autorita’ nazionale anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità’ o dei Codici di comportamento;
E’ sorta dunque la necessità  di disciplinare l’attuazione delle disposizioni di legge sullo svolgimento dei compiti demandati all’Autorita’ nazionale anticorruzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative ; e ciò anche in considerazione
del fatto che ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
“..Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’, da aggiornare annualmente;
Vista la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrita’ e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma 2014-2016;
Visto l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Delibera
il seguente regolamento…. :
in particolare recita l’art. 1 :
g) «Omessa adozione», la mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i Provvedimenti.

Equivale a omessa adozione:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicita’ ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori piu’ esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. ….

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Committente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi

Committente e Appaltatore: responsabilità esclusiva per danni contro terzi
Cass. pen. 20557 del 30.9.2014
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Un condomino convenne in giudizio il Condominio, l’amministratore dello stesso in proprio quale Direttore lavori, nonchè la società esecutrice dei lavori, chiedendo “..che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Palazzo; lamentò, in particolare, che, a seguito della fortissima pioggia caduta erano stati gravemente danneggiati i preziosi manoscritti e le filze costituenti l’archivio storico della biblioteca…”
Il Tribunale condannò l… continua lettura articolo “Committente danni

adminCommittente e appaltatore: responsabilità per danni contro terzi
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Autorità Nazionale Anticorruzione: gare ed esclusione

Autorità Nazionale Anticorruzione: gare ed esclusione
Determina del 2.9.2014: art. 38 Dlgs. 163/2006
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANA) ha pubblicato Determina del 2.9.2014 che chiarisce la lettura dell’art. 38 comma 1 lett. b) del Codice Appalti.
 
L’art.  38 indica i  Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999 ; art. 17, d.P.R. n. 34/2000 ) (165) (166) (168)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
…b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 

adminAutorità Nazionale Anticorruzione: gare ed esclusione
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Modelli semplificati POS, PSC…: D.Intermin. 12.9.2014

Modelli semplificati POS, PSC e altro: Decreto Interministeriale del 12.9.2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato il decreto InterMinisteriale che semplifica i modelli  per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)
decreto interministeriale 12.9.2014

adminModelli semplificati POS, PSC…: D.Intermin. 12.9.2014
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"Inceneritori" a pieno carico: DL. n. 133/2014

Inceneritori/carico termico/R1: DL n. 133/2014 art. 35
I rifiuti possono viaggiare
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Governo apre agli “impianti di termotrattamento”con l’art. 35 DL 133/2014 (chiamati impropriamente ma volutamente nell’articolo che segue “inceneritori”).
La finalità è di evitare le discariche e incentivare la raccolta differenziata ed il riciclaggio.
Gli impianti di termotrattamento  assurgono a “insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai   fini   della   tutela   della   salute   e dell’ambiente”.
(continua lettura articolo …inceneritori DL 133.2014)

admin"Inceneritori" a pieno carico: DL. n. 133/2014
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Terre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014

Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: D.L. n. 133/2014 art. 8
Il Governo “nulla dice ma promette”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il Governo dedica l’art. 8 del DL 133/2014 alla complicata questione della gestione delle terre e rocce da scavo.
L’articolo 8 nulla dice ma promette un intervento di riordino della materia entro il febbraio 2015 “al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre… continua lettura articolo  DL 133.2014 terre e rocce

adminTerre e rocce/materiale da riporto: DL n. 133/2014
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Pubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014

Decreto Legge n. 133/2014 –  “Sblocca Italia”
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.9.2014 il Decreto Legge  n. 133/2014 cosiddetto “Sblocca Italia”.
 
Molte le novità introdotte a cui seguiranno approfondimenti su questo sito, tra le quali:
Articolo 7 – Norme in materia di gestione di risorse idriche e dissesto idrogeologico
In considerazione della violazione da parte dell’Italia dell’obbligo comunitario di dotare tutti i comuni e i relativi “agglomerati” di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane viene prevista la modifica all’articolo 124 del D.Lgs.vo 152/2006 che affida più poteri alle regioni per gli interventi sugli scarichi e sugli impianti di depurazione. Viene inoltre previsto l’obbligo per gli enti locali di partecipare all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali effettuando dall’ente di governo appositamente disegnata (es: Autorità d’ambito). L’adesione all’ente di governo è rafforzata dalla previsione di affidare potere sostitutivo al Presidente della Regione. Sono inoltre, sempre in tema di servizio idrico integrato, apportate modifiche alle procedure di affidamento prevedendo che alla successiva scadenza della gestione di ambito, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale. Vengono inoltre aggiornati, in considerazione anche del ruolo dell’Autorità per l’energia in tema di servizio idrico, i rapporti in essere, basato su convenzioni tipo, tra l’ente competente e il soggetto gestore.
In aggiunta, è previsto lo sblocco di 2,3 miliardi di euro (la metà dei quali fondi europei) per interventi contro il dissesto idrogeologico e di 110 milioni di euro per sistemare i fiumi nelle aree metropolitane già colpite da alluvioni.
Articolo 8 – terre e rocce
È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall’estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.
Articolo 22 Conto Termico
Viene stabilito che con successivo decreto ministeriale saranno definite nuove semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online nell’ambito della definizione di un nuovo sistema incentivante in attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs 28/2011 che quindi sostituirà quello denominato “conto-termico” introdotto con D.M. del 28 dicembre 2012 che ha registrato risultati, in termini di numerosità delle richieste di incentivo, molto esigui.
Articolo 25 – autorizzazione paesaggistica
Eliminata l’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi di efficienza energetica e per impianti a fonti rinnovabili.
Articoli 33 e 34 – bonifiche
Introdotte misure di semplificazione degli interventi di bonifica, specialmente quelle da amianto, e avvio di un nuovo modello di governance territoriale basato sugli accordi di programma per le aree di crisi industriale. L’intento della articolata disciplina introdotta con il decreto Destinazione Italia  sulle bonifiche nasce dall’idea di “sbloccare” situazioni decennali in cui le  bonifiche non si sono fatte in territori dove  il  binomio inquinamento/crisi aziendale ha prostrato intere comunità, con pregiudizio diffuso per l’ambiente, la salute dei cittadini ma anche l’economia, l’occupazione, il benessere delle persone.
Tempi ultra-ristretti per l’iter procedurale che porta agli interventi di bonifica dei siti contaminati. Dai 45 giorni di tempo concessi alle Agenzie Regionali Ambientali per verificare l’operazione di bonifica effettuata si passa ai 15 giorni. Viene introdotto, inoltre, il principio del silenzio-assenso.
 
Articolo 35 – incenerimento
L’articolo contiene misure urgenti per l’individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani, considerati infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.
 
Articolo 36 Misure a favore di interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi
La norma integra la disciplina del Patto di Stabilità interno prevedendo l’esclusione delle spese sostenute dalle Regioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, tenuto conto delle maggiori entrate riscosse dalla Regione dal meccansimo delle royalties.
Articolo 37 Misure urgenti per approvvigionamento e trasporto gas naturale TAP
La disposizione sancisce il carattere strategico dei gasdotti di importazione dall’estero, dei terminali Gnl, degli stoccaggi, delle reti nazionali e delle opere connesse. Sul fronte autorizzativo si prevede che i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, partecipino attivamente all’iter indicando le modalità di attraversamento, ma, in caso di mancata comunicazione entro i termini, lo stesso soggetto che richiede l’autorizzazione potrà concludere comunque la procedura.
Infine, all’Autorità è dato mandato di introdurre a partire dal 2015 tariffe di stoccaggio che incentivino in particolare le prestazioni di punta.
Articolo 38 Valorizzazione delle risorse energetiche nazionali
Vengono potenziati gli strumenti autorizzativi per snellire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo che sono considerate attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L’articolo inoltre introduce il titolo concessorio unico per la ricerca e coltivazione di idrocarburi con termini perentori per la definizione del disciplinare tipo e quello di 90 giorni agli interessati per presentare le istanze relative ai titoli vigenti e ai procedimenti già in corso. Previsti inoltre progetti sperimentali offshore fino a 5 anni in ambiti posti in prossimità di aree di alti Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi con l’obiettivo di accertare eventuali fenomeni di subsidenza.
 
 
 
 
 

adminPubblicato il Decreto "Sblocca Italia": DL 133/2014
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Albo Gestori Ambientali: Nuovo Regolamento e Delibere

Albo gestori Ambientali – Nuovo Regolamento e Delibere segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il 3 settembre 2014 ha pubblicato 4 delibere  che definiscono la modulistica da utilizzare per le iscrizioni “ordinarie”, le comunicazioni “semplificate” e le variazioni della dotazione dei veicoli, rendendo operative le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento entrato in vigore il 7 settembre 2014.
I modelli approvati attuano, in particolare, le novità introdotte dal nuovo regolamento per quanto riguarda le categorie di iscrizione, i requisiti soggettivi, il responsabile tecnico, l’informatizzazione delle procedure (anche per quanto riguarda la fruibilità dei dati), l’aggiornamento delle procedure amministrative (domande di iscrizione, variazione, rinnovi e ricorsi).
La modulistica per l’iscrizione nelle categorie numero 1 (trasporto rifiuti urbani), 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi), 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi), 8 (intermediazione e commercio senza detenzione), 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto), è contenuta nella deliberazione 2/2014.
L’autocertificazione per il rinnovo delle stesse categorie nella deliberazione 4/2014.
La deliberazione 3/2014 reca la modulistica per le comunicazioni per l’iscrizione (e il rinnovo) in procedura semplificata, possibile per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione che gestiscono rifiuti urbani, i produttori di rifiuti che trasportano i propri rifiuti (se pericolosi, nei limiti dei 30 kg/lt al giorno) e le imprese che trasportano Raee ai sensi del Dm 65/2010. La deliberazione 5/2014, infine, contiene il modello da utilizzare nel caso di variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli.
 

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A.I.A.: autorizzazioni sostituite

A.I.A.: sostituzione delle autorizzazioni di cui all’elenco allegato IX
Focus sull’allegato IX parte II Dlgs. 152/2006 e Magistrato Acque Venezia
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’art. 29quater comma 11 Dlgs. 152/2006, come modificato dal Dlgs. 46/2014, ricorda che le Autorizzazioni Integrate Ambientali sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX della parte II .
L’AIA deve però richiamare  …… continua lettura articolo allegato IX

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AIA: quando è obbligatoria?

A.I.A.: quando è obbligatoria?
Focus sull’allegato VIII parte II Dlgs. 152/2006 e Dlgs. 46/2014
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’art. 29bis come riformato dal Dlgs. 46/2014 si apre pecisando che “l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell’allegato XI…”.
Scompare, rispetto alla previgente versione, il riferimento esplicito all’allegato VIII (ovvero alle attività sottoposta in AIA) che però rivive nell’art. 4 comma 4 lett. c) del Dlgs. 152/2006 come inserito dal Dlgs. 46/2014:
“…(c) l’autorizzazione integrata ambientale ha ….continua lettura articolo  “allegato VIII

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Omaggio di sacchetti di plastica: sanzioni

Sacchetti di plastica non biodegradabili: vendita e sanzioni.

Focus: omaggio sacchetto spesa/sanzioni divieto di commercializzazione e L. 116/2014

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116 che converte il Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.

Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa.

Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.

 Con il provvedimento si risolve l’empasse che si era generata con il Dl 2/2012 che faceva partire le sanzioni una volta decorsi 60 giorni dall’efficacia del Dm “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però usciva in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica alla Commissione europea (procedura ancora non ufficialmente chiusa) per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata” e con essa le sanzioni.

La legge 116/2014 elimina  dal Dl 2/2012 l’inciso che “aggancia” l’operatività delle sanzioni all’emanazione del decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti.

Pertanto ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.

 Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:

  • 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare;

  • 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare;

  • per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

 La sanzione parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

 Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. n. 689/1981. All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. 7 della citata L. n. 689/1981 è presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

 

 

 

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Nuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia

Circolare Regione Lombardia del 4.8.2014: chiarimenti sulla nuova A.I.A.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La Regione Lombardia ha emanato Circolare, nel tentativo di chiarire alcuni punti oscuri del nuovo testo AIA.
Non sono interpretazioni cogenti ma indicano la problematica che dovrà essere poi chiarita dal Ministero.
Circolare  Regione Lombardia 

adminNuova A.I.A.: Circolare Regione Lombardia
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Regione e abbandono rifiuti: responsabilità

La Regione risponde dell’illecito abbandono rifiuti da parte di terzi (2)
Consiglio di Stato n. 3786/2014
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza n. 3786/2014 del Consiglio di Stato ribadisce quanto già espresso dalla sentenza del CDS n. 2977/2014 (già evidenziata in questo sito).
Anche nel caso in questione si tratta di ordinanza Sindacale ex art. 192 Dlgs. 152/2006 diretta, questa volta, alla Regione Campania per far rimuovere e smaltire i rifiuti (vera discarica abusiva) accumulati al disotto della strada regionale sopraelevata, area di proprieta Regionale.
Il CDS evidenzia ancora la maggiore responsabilità degli enti pubblici al rispetto della normativa ambientale e al dovere di attivazione e cura del bene pubblico che non trova esimente neppure nella difficoltà economica della Regione e nella impossibilità di affrontare misure adeguate.
La sentenza del Consiglio di Stato verifica….continua lettura articolo Regione 192 Dlgs. 152.2006 

adminRegione e abbandono rifiuti: responsabilità
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