Sistri e contributo annuale del 30 giugno 2014

SISTRI: Chi paga il contributo annuale del 30 giugno 2014?
 Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 Il 25 giugno u.s., sul sito www.sistri.it, è stato pubblicato  comunicato a firma del direttore generale del Ministero dell’Ambiente.
Nel comunicato si specifica che le aziende iscritte al SISTRI che, in virtù dei nuovi criteri definiti dal decreto del Ministro dell’Ambiente del 24 aprile scorso, non sono tenute ad aderire al SISTRI e non hanno deciso di aderirvi volontariamente, non dovranno versare il contributo annuale di iscrizione alla scadenza del 30 giugno prossimo. Criterio che si intende valido anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa.
 Lo stesso comunicato rimanda a successiva comunicazione, la definizione e la formalizzazione di procedure e modalità semplificate, sentite le Associazioni di categoria, per la cancellazione dal Sistri dei soggetti iscritti che non sono più tenuti ad aderire al sistema, nonché per la restituzione dei dispositivi USB e Black box.
 Viene specificato che, comunque, resta fermo l’obbligo e la responsabilità della corretta conservazione dei dispositivi a carico degli utenti ai quali detti dispositivi sono stati consegnati in comodato d’uso.
 Comunicato_20140624

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P.A. e corruzione: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

Criteri Generali / incarichi vietati ai dipendenti pubblici
Lotta alla corruzione
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Sul sito del Governo –  per la lotta alla corruzione – è stato pubblicato documento di particolare interesse.
Il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…
Si rinvia al testo pubblicato che presenta facilità di lettura e sintesi: incarichi vietati ai dipendenti pubblici

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Vademecum per la P.A.: trasparenza dati

Vademecum per le P.A. sulla trasparenza ex Dlgs. 33/2012: delibera del Garante del 15.5.2014
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Il Garante per l Protezione dei Dati personali ha emanato Delibera del 15.5.2014 (pubblicata in Gazzetta del 12.6.2014) che disciplina gli obblighi di trasparenza dettati dal Dlgs. 33/2012.
Un vero vademecum esplicativo di ogni adempimento.
Si rinvia alla lettura di parte dell’allegato della Delibera 15 maggio 2014

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A.I.A.: nuove sanzioni

A.I.A. nuove sanzioni introdotte dall’art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
Di seguito breve schema dell’articolo riformato  29quattuordecies

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Emissioni industriali- art. 237bis Dlgs. 152/2006

Emissioni industriali/inquinamento – Dlgs. n. 46/2014
Incenerimento e Co-incenerimento: articolo 237 bis Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Dlgs. 46/2014 (art. 15)  ha modificato la disciplina sull’incenerimento dei rifiuti, di cui al Dlgs 133/2005, e l’ha inserita nel Dlgs. 152/2006 agli articoli 237 bis e seguenti. Leggi anche articolo su questo sito relativo alla definizione di incenerimento e coincenerimento.

La nuova disciplina (art. 237bis ss. Dlgs, 152/2006) sarà operativa dal gennaio 2016.
L’art. 237-duovicies Dlgs. 152/2006 regolamenta l’applicazione della nuova disciplina agli impianti esistenti.
Le sanzioni (art. 16 Dlgs. 46/2014) previste all’art. 19 del Dlgs. 133/2005 sono trasferite nell’art. 261bis del Dlgs. 152/2006 e trovano dunque diversa collocazione sistematica…. (continua lettura articolo  Incenerimento Dlgs. 46.14)

 

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Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione

Sicurezza: Committente e responsabilità di informazione
Cass. pen.  n. 23670/13

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Spesso la posizione di Committente induce le aziende alla errata convinzione di essere escluse da responsabilità. La sentenza citata coinvolge nella responsabilità per omicidio colposo anche il committente.

Il caso.
Un operaio della ditta appaltatrice …continua lettura articolo Committente Cass 23670.13

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Rifiuti e appalti: Responsabilità

Rifiuti e Appalti: Responsabilità
Cass. penale n. 13025/2014 – reato associativo e art. 260 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


La sentenza  precisa il rapporto tra appaltatore e appaltante nella gestione dei rifiuti. In particolare:

 Il caso ed il reato contestato art. 260 Dlgs. 152/2006


La sentenza offre precisa individuazione del reato di traffico illecito di rifiuti organizzato in concorso tra società appaltante e appaltatrice.
L’indagato (società appaltatrice) era stato “….gravemente indiziato di essersi associato con altri, allo scopo di commettere delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti speciali, anche pericolosi, mediante una serie indeterminata di trasporti e sversamenti,   ….continua la lettura dell’articolo  Rifiuti e appalti
 

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Auto incentivi

DECRETO INCENTIVI ACQUISTO VETTURE A BASSE EMISSIONI
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2014 il Decreto che autorizza nuovi incentivi per l’acquisto o leasing di “vettura a basse emissioni”. La novità consiste nel fatto che l’incentivo può essere elargito anche senza la rottamazione di vettura.
Decreto incentivi

adminAuto incentivi
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Emissioni: Registro E-PRTR

Emissioni: Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)

Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente  -Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 Il termine per la registrazione è scaduto al 30 aprile 2014.

Vale la pena ricordare la sanzione a tale inadempimento ed il senso di tale incombente anche alla luce dell’art. 30 Dlgs. 46/2014 che ha introdotto nuove indicazioni in merito .
Si precisa che per quanto riguarda i Gestori degli impianti soggetti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presentazione della dichiarazione PRTR costituisce adempimento all’obbligo di presentazione della dichiarazione INES (i principali riferimenti normativi di quest’ultima sono l’art. 29-undecies del DLgs 152/2006 e s.m.i e il DM 23 novembre 2001).
E’ stato attivato il portale ISPRA per effettuare la dichiarazione dei dati 2013 ai sensi del Registro E-PRTR al link: http://www.dichiarazioneines.it/homepage.asp.

 La sanzione, introdotta quest’anno, prevista dall’articolo 30 (commi 3 e 4) del D.Lgs. 46/2014 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 per il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti la comunicazione in oggetto ed una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 per il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione.


Si precisa:

L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 (il cui link è il seguente http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006R0166) prevede che i gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate all’allegato I allo stesso Regolamento (che si allega), al di sopra delle soglie di capacità ivi indicate, comunichino all’autorità competente, su base annuale, i quantitativi relativi agli eventi di seguito indicati, precisando se le informazioni sono il risultato di misurazioni, di calcoli o di stime:

a)    le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ivi comprese quelle previste all’articolo 6 del Regolamento stesso, di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato ll al citato Regolamento nel caso di quantitativo superiore al relativo valore di soglia ivi indicato;

b)    i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati rispettivamente al recupero o allo smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo del soggetto responsabile dello smaltimento o del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di smaltimento o di recupero;

c)     i trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante indicata nell’allegato ll al citato Regolamento per quantitativi superiori al valore di soglia di cui allo stesso allegato lI, colonna lb.

I predetti gestori comunicano all’autorità competente le informazioni per identificare il complesso in conformità a quanto stabilito all’allegato III del Regolamento(CE) n. 166/2006, a meno che le informazioni non siano già a disposizione dell’autorità competente.

Il Regolamento è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri ai quali viene però lasciata potestà di intervenire sulla materia per la regolamentazione di specifiche fattispecie sempre nel “tracciato” disegnato dal regolamento europeo.

Il nostro Paese ha pubblicato il DPR n. 157/11 link: http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento specificando:

a) l’individuazione delle autorita’ competenti;

b) gli obblighi dei gestori;

c) i contenuti della comunicazione;

d) la pubblicita’ dei dati e la sensibilizzazione del pubblico.

Nel DPR 157/11 vi sono una serie di allegati.

–       Allegato II (Linee Guida per la dichiarazione PRTR: ti fornisce tutte le informazioni utili per compilare la dichiarazione);

–       Appendici in cui vi sono le seguenti tabelle:

  • Tabella A.1. indica le attività PRTR che rientrano nel campo di applicazione (è uguale all’Allegato I del Regolamento n. 166/06);
  • Tabella A.2 riporta gli inquinanti e le soglie relative alle emissioni in aria, acqua e suolo;
  • Tabelle A.3 e A4 riportano rispettivamente le sottoliste specifiche per settore (quindi voi dovete guardare solo la vostra al punto 5 a) degli inquinanti in aria ed acqua che dovete censire per vedere se dovete o meno effettuare la dichiarazione.

Per comprendere se si rientra tra i soggetti obbligati alla dichiarazione:

1)   Controllate se la vostra attività rientra tra quelle obbligate alla dichiarazione. Risposta: Si’ rientra al punto 5.a. (Tabella A 1 dell’Appendice al DPR n. 157/11)

2)     Verificate nelle tabelle A3 e A4 le sottoliste degli inquinanti che dovete censire e cioè andate rispettivamente per la Tabella A3 relativa alla lista degli “inquinanti in aria” al punto 5 (pag 44 della GU) e per la Tabella A4 relativa alla lista degli “inquinanti in acqua” allo stesso punto 5 (pag. 52 della GU) e verificate in corrispondenza del pallino collocato tra ascisse e ordinate quale è l’inquinante che si deve censire;

3)    Per ciascun inquinante ritornate alla Tabella A.2 e verificate le soglie di emissione di quell’inquinante sia in aria sia in acqua che sul suolo. Se la misurazione, il calcolo o la stima (i 3 metodi di rilevazione consentiti) portano ad individuare un valore superiore ai valori soglia indicati nella tabella A 2 dovete dichiarare, altrimenti no.

 L’invio telematico della dichiarazione rappresenta la sola modalità di trasmissione dei dati: è quindi necessaria la firma elettronica per la trasmissione della dichiarazione.

 Le aziende soggette all’obbligo di dichiarazione potranno avvalersi della procedura accedendo all’area riservata del portale stesso. Le aziende che hanno  dichiarato almeno una volta nel corso degli anni precedenti risulteranno già accreditate per l’accesso all’area riservata (le credenziali sono le stesse che hanno usato nel corso degli anni precedenti, salvo diverse necessità); le aziende che dichiarano per la prima volta quest’anno  dovranno  invece necessariamente registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso e quindi poter utilizzare la procedura informatica.

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Sicurezza e appalti: quali documenti al committente?

Sicurezza e Appalti: quali documenti deve consegnare l’impresa appaltatrice al Committente?
Interpello n. 3/2014 della Commissione Interpelli
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Commissione interpelli ha pubblicato risposta al quesito posto sulla questione di precisare i documenti che devono essere depositati dalla impresa appaltatrice al fine di provare il requisito di capacità tecnica. In particolare si pone la questione del DUVRI che la Commissione interpello esclude dall’ obbligo di deposito in quanto è documento redatto proprio assieme e in coordinamento con il Committente.
 
Interpello 3/2014 Documenti e committente

adminSicurezza e appalti: quali documenti al committente?
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Sicurezza: il datore di lavoro non risponde se….

Sicurezza: Il datore di lavoro non risponde se…
Tribunale Bari Sezione Lavoro n. 175/2014

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il ricorrente faceva valere la responsabilità del datore di lavoro per la patologia riscontrata alla schiena (“spondiliosi con discopatia L5-S1”), assumendo “…che la lesione dell’integrità fisica sia eziologicamente collegata alla prestazione lavorativa resa ed all’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure necessarie affinché l’attività lavorativa non pregiudichi la salute del lavoratore….”

Il Tribunale ha però respinto la domanda del lavoratore  (continua lettura  Sicurezza TRib Bari 175.2014)

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Sistri "facoltativo": DM 126/2014

SISTRI “facoltativo”: Decreto Ministeriale semplificativo, DM 126/2014
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il 24 aprile 2014 il Ministro dell’Ambiente ha  firmato il decreto che trasforma da obbligatorio a facoltativo l’utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il provvedimento, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero: www.minambiente.it
Il ministero dell’Ambiente, ha ritenuto necessario, in attuazione dell’art 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI escludendo le piccole attività, spostando il pagamento del contributo e introducendo importanti semplificazioni per i trasportatori per quanto riguarda l’intermodalità.
Si riportano i principali interventi:
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi – Viene specificato che non tutti i produttori di pericolosi, come precedentemente previsto, debbano aderire al sistema Sistri.
Vengono esclusi, infatti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, fino a dieci dipendenti, derivanti da: attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, quelle di servizio e quelle sanitarie (articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006) nonché le attività agricole e agroindustriali. Sopra questa soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire.
Esclusione a prescindere dal criterio  del numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Categoria non contemplata dalle esclusioni e che, conseguentemente, rientra nei soggetti obbligati è quella relativa alle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi  prodotti  dalla  potabilizzazione  e  da  altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue  e  da abbattimento di fumi (lettera g) articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006).
A questi si aggiungono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n.152 del 2006 e gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. Per quanto riguarda la sola Campania, scompaiono, pertanto, i Comuni precedentemente contemplati e si allarga la platea dei soggetti obbligati non solo ai trasportatori ma anche agli impianti che gestiscono urbani.
Si ricorda inoltre che per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del  D.lgs.  n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il versamento del contributo – Il ministro dell’Ambiente dispone che imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità debbano versare il contributo annuale Sistri entro il 30 giugno nella misura e con le modalità già previste dalla legge. Uno slittamento rispetto al precedente termine del 30 aprile. Per quanto riguarda i dispositivi tecnologici da sostituire (chiavette Usb non funzionanti e le black box montate sui veicoli) il Ministero conferma per il 2014 i costi previsti nel 2013. Dopo aver pagato i contributi dovuti, imprese ed enti obbligati al sistema di tracciabilità on-line dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’area “gestione aziende” presente sul portale www.Sistri.it, in area autenticata. Il decreto dispone che tutti gli obblighi di comunicazione al sistema a carico delle imprese siano assolti solo tramite comunicazioni on-line al sito e che, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, siano effettuate solo mediante le applicazioni disponibili sul portale.
La questione campana – Relativamente alla Campania, il decreto disciplina l’avvio del sistema nella regione. I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti urbani, così come quelli che organizzano il trasporto, dovranno compilare e firmare la scheda Sistri area movimentazione completando anche la parte relativa al produttore. Questo dovrà avvenire prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso gli impianti di destinazione. I gestori di questi ultimi impianti, se non sono obbligati al Sistri perché la loro attività è al di fuori del territorio campano, dovranno controfirmare le schede Sistri all’atto dell’accettazione dei rifiuti presso l’impianto. Dopo la consegna del rifiuto, il Sistri genererà automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area on-line relativa al registro cronologico del comune.
Intermodalità
Si accorcia il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti dalle prime bozze del decreto ai 30 giorni stabiliti dalla bozza definitiva del provvedimento.
Ricordiamo come la legge di conversione del D.L. 150/2013 (“Milleproroghe”), legge ha lasciato immutati i termini sulla partenza del sistema, spostando, però, dall’originario 1° agosto 2014 al successivo 31 dicembre la vigenza del c.d. “regime binario” che impone agli operatori di onorare sia le scritture elettroniche sia quelle cartacee. Viene così rinviata, conseguentemente, l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. Le uniche sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014 saranno, pertanto, solo quelle connesse agli adempimenti cartacei e non quelle previste dalla disposizioni Sistri.
 

adminSistri "facoltativo": DM 126/2014
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P.A. e trasparenza: DL 66/2014

Obbligo pubblicazione dati  per la P.A. nel DL 66/2014

segnalazione a cura Studio Legale  Ambiente


 Il Decreto Irpef (DL 66/2014 vigente al 24.4.2014) ribadisce l’obbligo della amministrazioni di conformarsi al dettato del Dlgs. 33/2013.

Risulta invero che molte amministrazioni non hanno ancora ottemperato all’obbligo.

L'inadempienza è sanzionata ai sensi dell'art. 46 Dlgs. 33/2013 che precisa:

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla
normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma
triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di
responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di
risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance
individuale dei responsabili.
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da  causa
a lui non imputabile. 

Ebbene l’art. 8 del DL 66/2014 si occupa della Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) 

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli  articoli  29,  33  e  37  del  medesimo  decreto  legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  e  l'indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le  pubbliche
amministrazioni  interessate,   obbligo   di   trasparenza   la   cui
inosservanza e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  46  del  medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013……"
adminP.A. e trasparenza: DL 66/2014
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Corruzione: modello segnalazione reati

Modello per segnalazione reati corruzione: P.A. e non solo 
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


E’ stato pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica un modello predisposto per la segnalazione di reati o illeciti in materia di corruzione.
Il modello destinato alla Pubblica amministrazione può essere utilizzato come modello anche da società private e nell’ambito del Modello 231. Ed invero la protezione del soggetto che denuncia il fatto reato è prevista anche per le società e per tutti i soggetti a cui è riferito il modello 231 (Dlgs. 231/2001).
Il Modello di Denuncia e’  rispettoso dell’ articolo 54-bis del Dlgs. 165/2001 –  Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (norma in vigore dal 28 novembre 2012)
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni”.
modello

adminCorruzione: modello segnalazione reati
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Terre e Rocce e normativa Regionale

Terre e Rocce e normativa Regionale: Corte Cost. n. 70 del 2.4.2014

Illegittimità costituzionale Legge Provincia Trento
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


La Corte Costituzionale si pronuncia su antica questione ovvero sul limite della legislazione Regionale  rispetto alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale.

La Corte richiama la sentenza della Corte n. 249/2009 che già aveva affermato il carattere “trasversale” della competenza statale in materia dell’ambiente e dell’ecosistema”.
Nel caso in esame il contrasto sorge in merito alla disciplina delle Terre e rocce da scavo da piccoli  cantieri, oggi … (continua lettura articolo TerreRocce Corte Cost. 70.2014

adminTerre e Rocce e normativa Regionale
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Quesito: modifica ragione sociale e registro di carico e scarico

 Se si modifica la ragione sociale della ditta bisogna vidimare nuovo registro di carico e scarico?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Un’azienda modifica la sua ragione sociale, ma non partita iva/codice fiscale che rimangono invariati. E’ necessario provvedere a vidimare un nuovo registro carico/scarico rifiuti, con i dati aggiornati: è corretto? Come comportarsi con il registro utilizzato fino a quel momento? é opportuno o obbligatorio annullare le pagine inutilizzate?
Risposta
Se la ditta cambiando ragione sociale varia anche il codice fiscale dovrà necessariamente presentare alla Camera di Commercio e di conseguenza utilizzare, nuovi registri di carico e scarico rifiuti. Se la ditta cambiando ragione sociale non varia il codice fiscale potrà continuare la compilazione del registro già in essere comunicando, con una semplice nota, gli estremi della variazione (data e nuova ragione sociale), specificando nella stessa nota che tali variazioni non hanno comportato mutamenti di codice fiscale e di indirizzo dell’insediamento produttivo e allegando copia della nota al registro dei rifiuti.
* le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere.  Ogni caso deve essere valutato nel concreto.
adminQuesito: modifica ragione sociale e registro di carico e scarico
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Quesito: sosta per trasbordo o stoccaggio?

Sosta per trasbordo o stoccaggio?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi


Quesito
Lavoro presso una società di autotrasporto rifiuti, che periodicamente bonifica presso propria autorimessa le autocisterne e cassoni adibiti al trasporto rifiuti; la società  stocca il refluo liquido, derivante da tale operazioni di lavaggio, presso bulk da 10 mc, installati in sito, per poi smaltire presso impianto idoneo autorizzato, una volta riempito il bulk. Si chiede  se tale situazione  rientra nella definizione di deposito temporaneo di rifiuto o se occorre richiedere autorizzazione alla Provincia per poter eseguire tale operazione.
Risposta
L’operazione configurata nel quesito può rientrare nelle casistiche previste per la sosta per trasbordo, purché tale deposito non superi le 48 ore.
Il comma 12, l’art. 193 del Dlgs 152/2006 dispone infatti che: “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per le spedizioni all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
In caso contrario, pertanto, l’attività si configura come un’attività di stoccaggio (e quindi da autorizzare) presso la propria sede legale/operativa con trasporto da effettuare mediante FIR nel quale  bisognerà indicare espressamente l’operazione di trasbordo effettuata.
le risposte ai quesiti sono meramente indicative e non costituiscono parere. Ogni caso deve essere valutato in concreto

 

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Avvalimento: Comunicato AVLP

Comunicato AVLP: avvalimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


L‘Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici pubblica alcuni chiarimenti a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013.
“Richiamato il principio espresso dalla Corte di giustizia europea

per il  quale  non  si  puo'  escludere  l'esistenza  di  lavori  che
presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata  capacita'
che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu'  operatori,
risultando precisato che "In un'ipotesi del genere  l'amministrazione
aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello  minimo
della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore  economico
unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato  di
operatori economici, ai sensi  dell'art.  44,  paragrafo  2,  secondo
comma,  della  direttiva  2004/18,  laddove  siffatta  esigenza   sia
connessa e proporzionata all'oggetto dell' appalto interessato";

avvalimento comunicato

adminAvvalimento: Comunicato AVLP
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Incenerimento e Co-incenerimento: art. 237ter Dlgs. 152/2006

Incenerimento e Co-incenerimento: definizioni e nuovo articolo 237ter Dlgs. 152/2006
Revisione del T.U. Ambiente (Dlgs. 152/2006)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Dlgs. n. 46/2014, inserendo gli articoli 237 bis e ss. al Dlgs. 152/2006,  riscrive anche la parte normativa dedicata agli impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Il Dlgs. 152/2006 non conteneva le definizioni di impianto di incenerimento e co-incenerimento definite invece nel Dlgs. 133/2005 art. 2.
Ed invero il Legislatore aggiunge all’art 5 Dlgs. 152/2006  … (continua lettura articolo Incenerimento e co Dlgs. 46.2014 

adminIncenerimento e Co-incenerimento: art. 237ter Dlgs. 152/2006
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RAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014

RAEE: Dlgs. n. 49/2014 – attuazione della Direttiva 2012/19/UE
Dlgs. 151/2005  abrogato (parzialmente)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


L’attesa revisione del sistema RAEE è giunta a destinazione.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.3.2014 il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2012/19/UE (che sostituisce ogni riferimento alla Direttiva 2002/96/CE)
Dopo la pubblicazione del Dlgs. 27/2014 che già abrogava alcune parti del Dlgs. 151/2005, interviene il provvedimento normativo di revisione  e sostituzione del Dlgs. 151/2005.
L’art. 42 provvede ad abrogare parzialmente il Dlgs. 151/2005 ,normativa … (continua lettura articolo Dlgs. 49.2014 RAEE)

adminRAEE: Nuova disciplina nel Dlgs. n. 49/2014
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Pubblicato Dlgs. n. 46/2014 : attuazione della Direttiva 2010/75/UE

Pubblicato Dlgs. 4.3.2014 n. 46 : attuazione della Direttiva 2010/75/UE in relazione alle emissioni industriali
Revisione del T.U. Ambiente (Dlgs. 152/2006)

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Con vigenza al 11 aprile 2014 il Codice ambientale si aggiorna .

Il Dlgs. 46/2014 riscrive alcune parti del Codice Ambientale in particolare anche la normativa A.I.A. nonché gli articoli 5 e ss. del Dlgs. 152/2006
L’art. 34 riassume invero il corposo restyling che abroga molte disposizioni del Dlgs. 152/2006 e annuncia il “pensionamento” del Dlgs, 133/2005 (incenerimento rifiuti) già dal 2016 ( norma ad oggi madre e cardine del settore).
“1 . A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 29-sexies,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152,
b) l’articolo 35, comma 2-quinquies, del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152,
c) l’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
d) l’articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152,
e) l’articolo 273, comma  15,  lettere  l)  ed  m),  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
f) l’articolo 273, comma 16, del  decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152;
g) l’articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
h) il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e  norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  dicembre 2007, n. 243;
i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.
 
2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,  e’  abrogato  a decorrere dal 1° gennaio 2016.
 

adminPubblicato Dlgs. n. 46/2014 : attuazione della Direttiva 2010/75/UE
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Nessuna "Multa" … senza diffida

Nessuna “Multa” …senza diffida
LRVeneta 10/2014 e diffida amministrativa per illeciti commessi dopo il 15.3.2014.

Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  


L’amministrazione, dal 15.3.2014, prima di sanzionare il trasgressore per l’eventuale illecito dovrà diffidarlo all’adempimento entro 10 giorni; se il trasgressore adempie non è sanzionabile.

L’intervento legislativo pare un gesto di civiltà a cui non siamo più abituati … (continua lettura articolo  diffida amministrativa..)

adminNessuna "Multa" … senza diffida
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Circolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione

Circolare 1/2014 Ministero P.A. : Enti soggetti a trasparenza amministrativa

Conferma legame Dlgs. 231/2001 e anticorruzione
A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Ministero della Pubblica Amministrazione  ha pubblicato circolare 1/2014 (Gazz. Uff. 31.3.2014) avente ad oggetto l’applicazione delle regole sulla trasparenza di cui alla

1)    L. 190/2012 (Anticorruzione) e del
2)    Dlgs. 33/2013 (Trasparenza) e
3)    Dlgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico);
4)    Piano Nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT 11.9.2013 (oggi A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorruzione)
con riferimento agli enti e … continua lettura articolo Corruzione e 231
 

adminCircolare 1/2014 Ministero P.A.: Modello 231 e corruzione
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RAEE: Dlgs. n. 27/2014

RAEE : pubblicato Dlgs. 27/2014

Recepita Direttiva 2011/65/UE: restrizioni sull’uso di sostanze pericolose
Segnalazione a cura di  Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri  e Dario Giardi


Il testo del decreto, essendo in linea con le previsioni della Direttiva, dovrebbe risolvere le numerose complessità e gli ostacoli che hanno, sino ad oggi, reso difficoltosa la raccolta dei RAEE nei punti di vendita e al domicilio dei consumatori.

Il Decreto Legislativo abroga l’art. 5 e l’allegato 5 del Dlgs. 151/2005 in quant assorbiti dal nuovo decreto. I Due decreti Legislativi (151/2005 e 27/2014) coesistono.
Dlgs. n. 27/2o14

adminRAEE: Dlgs. n. 27/2014
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