Rifiuti: istituita Commissione indagine

Commissione Ambiente: Legge n. 1/2014
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


La prima Legge dell’anno (n. 1/2014)  pubblicata il 15.1.2014 (a firma Letta e Napolitano) istituisce una Commissione con potere di indagare sugli illeciti ambientali; commissione munita di ampi poteri ispettivi.
Si segnala il costo previsto per finanziare tale intento (in questo clima di contrazione dei costi) :

Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di  150.000  euro
per ciascuno degli anni successivi e sono poste per  meta'  a  carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del bilancio interno della Camera dei deputati.
L. n. 1/2014

 

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Acque: modifica al Dlgs. 152/2006

Regolamento Ministero Ambiente n. 156/2013
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazz. uff. del 14. 1.2014  il regolamento del Ministero che integra l’allegato 3 della parte III del Dlgs. 152/2006.

Recita l'art. 1 del DM:
L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152  recante  «Norme  in  materia  ambientale»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  16  giugno  2008,  n.  131  al  punto  B.4  e'
integrato   con   il   punto   B.4.1,   rubricato   "Metodologia   di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e  artificiali  per  le  acque  fluviali   e   lacustri",   riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante.

Decreto n. 156/2014

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Bando INAIL: fondi per le imprese

BANDO INAIL
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente ed ECOGES Engineering


 
E’ stato pubblicato bando, sul sito Inail, che permette il finanziamento di progetti per lo sviluppo anche di modelli organizzativi.
Termine fissato al 21.1.2014 …per accedere al bando
Studio Legale Ambiente ed Ecoges possono fornire gli strumenti utili per accedere ai fondi.

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RAEE e direttiva 2012/19/UE

RAEE e direttiva 2012/19/UE
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
La Commissione Ambiente del Senato, ha avviato l’esame dell’Atto del Governo n. 69 predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96.
Tale Atto del Governo mira a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)…..
….continua la lettura articolo RAEE
 

adminRAEE e direttiva 2012/19/UE
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MUD 2014

MUD 2014: approvato nuovo modello
a cura di Studio Legale Ambiente


 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo MUD per l’anno 2014.
Si rinvia al testo del DPCM 12.12.2013 (allegato I sotto riportato) e a breve articolo riassuntivo delle principali novità.
1 articolo MUD 2014
2 allegato I MUD

adminMUD 2014
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Prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ambientali?

Amministratore società/prestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ?
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
La sentenza n. 47110/2013 Cassazione penale richiama principi applicabili anche in tema di responsabilità per reati ambientali[1].
La vicenda considera il caso, non raro, in cui un soggetto assume formalmente la carica di amministratore della società quale mero prestanome.
 Il Tribunale in primo grado assolve il prestanome in quanto risultava provato che .. fosse estraneo alla vita economica dell’impresa societaria, gestita a sua insaputa…”
2. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre censurando la decisione per violazione dell’art. 40 cpv c.p. e art. 2392 c.c.
La corte di cassazione accoglie la tesi della Procura ed afferma che il gestore di fatto è imputabile in concorso con il prestanome (amministratore di diritto) il quale abbia concretamente concorso nel reato.
Il prestanome, pur essendo escluso dalla effettiva gestione della società, è ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale laddove si provi in concreto che lo stesso era a conoscenza dei reati perpetrati e non si sia attivato per impedire l’evento.
Rileva in particolare che l’amministratore di diritto, (prestanome) quale legale rappresentante della società ..è formalmente titolare di una posizione di garanzia, per cui risponde a titolo responsabilità omissiva in ordine alle violazioni della legge (nel caso di specie tributaria)  avendo l’obbligo di impedire l’evento, anche se esiste, come nel caso di specie, un amministratore di fatto, il quale concorre nel reato. “Secondo il PG ricorrente, allorchè l’amministratore di diritto (prestanome), disinteressandosi dai compiti che gli sono imposti dalla legge, consente che altri realizzino condotte delittuose, deve ritenersi responsabile perchè l’inerzia è sinonimo di omissione e questa può essere effetto di negligenza ma anche di dolo. Richiama il principio di diritto secondo cui il prestanome risponde a titolo di dolo eventuale perchè, accettando la carica sociale, assume anche i rischi connessi e rileva che nel caso di specie .. aveva avuto modo di cogliere segnali di allarme sulla regolarità della gestione societaria, come rilevato dalla stessa sentenza impugnata.

adminPrestanome e gestore di fatto: quali responsabilità ambientali?
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Rifiuti: trasporto illecito

Rifiuti: trasporto illecito, sequestro e responsabilità
a cura di Studio Legale Ambiente


La Cassazione penale precisa il concetto di pertinenza che permette il sequestro del veicolo nonché la responsabilità dell’azienda rispetto alla condotta del dipendente ex art. 256 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento Cass. penale 45932/2913 : Cassazione penale 

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Rifiuti: trattamento e triturazione

Rifiuti: trattamento e triturazione (Cass. penale 3077/2013)
a cura di Studio Legale Ambiente


 
La Cassazione penale ribadisce il concetto che il trattamento esclude l’applicazione della normativa sulle terre e rocce da scavo nonchè dell’art. 230 Dlgs. 152/2006.
Si allega breve commento alla sentenza Cass. pen. 3077/2013 :Cassp. 3077. 256
 

adminRifiuti: trattamento e triturazione
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DL. n. 136/2013:emergenze ambientali

DL. 136/2013: emergenze ambientali
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


E’ stato Pubblicato in Gazzetta il DL 136/2013 il Decreto che contiene disposizioni urgenti per le emergenze ambientali.
Il Decreto contiene
1) l’introduzione dell’art. 256bis Dlgs. 152/2006 relativo al nuovo illecito di combustione dei rifiuti.
2) è titolato quale  : Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
3) si occupa prevalentemente della Regione Campania e della questione “ILVA” con idonei riflessi su tutta la normativa di settore

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DL 136/2013: reato di combustione illecita rifiuti

Decreto Legge 136/2013: Terra dei fuochi: reato di combustione illecita di rifiuti
art. 256bis Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo (consiglio dei Ministri) ha pubblicato in data 10.12.2013 decreto Legge  n. 136/2013 che interviene e sanziona il comportamento illecito volto a bruciare rifiuti.

                               Art. 3
                   Combustione illecita di rifiuti
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
illecita di rifiuti.
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).».
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
1° aprile 1981, n. 121.

Il Governo aveva pubblicato , sul proprio sito, una breve “anteprima” del contenuto del nuovo reato
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.

  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  • Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
  • La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
  • Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive – nella sostanza e nella prassi applicativa – di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
 

adminDL 136/2013: reato di combustione illecita rifiuti
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Delegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013

Delegato ambientale: Cass. pen. 46237/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Quale responsabilità per il delegato ambientale munito di idonea delega?
La Cassazione penale si esprime con rigore senza dimenticare l’accertamento della idoneità della delega conferita.
Si rinvia a breve disamina della sentenza citata Cass. pen. 46237/2013: delegato ambientale 46237
 

adminDelegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013
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Legge di Stabilità: service tax…

Legge di stabilità: service tax?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Il Governo ha pubblicato sul proprio sito alcune anticipazioni sulla legge di Stabilità.
L’intento grafico delle pubblicazioni vuole forse semplificare la “manovra” e sembra quasi una pubblicità finalizzata a rendere digeribile l’incomprensibile. 
La lettura di queste “grafiche” provoca un certo sconcerto …. Vi lascio alla lettura del grafico dedicato alla manovra ….Service tax

adminLegge di Stabilità: service tax…
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Sistri: riduzioni contributi?

Sistri: Riduzioni contributi?
Controllo tracciabilità dei rifiuti – modifiche all’art. 188BIS Dlgs. n. 152/2006
L. n. 125/2013 art. 11 comma 7

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

IL LEGISLATORE con la legge n. 125/2013 ha modificato l’art. 190, l’art. 188ter (come già indicato in articoli e schemi pubblicati in questo sito), e l’art. 188 BIS aggiungendo il comma 4bis (comma 7 art. 11 L. 125/2013), vigente al 30.10.2013.
Si rimanda alla lettura di breve articolo allegato sulle modifiche intervenute all’art. 188bis pdf

adminSistri: riduzioni contributi?
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Collegato Ambientale/Legge di Stabilità

Collegato ambientale – Legge stabilità
Sintesi delle disposizioni in materia ambientale
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Governo il 15 novembre u.s., ha approvato e trasmesso alle Camere il ddl collegato alla manovra economica “Legge di stabilità” presentata per il 2014. Il ddl reca alcune importanti novità ambientali. Un vero e proprio “Collegato ambientale” che interviene in modo rilevante in varie materie (acque, aria, territorio, energia, appalti “verdi”, valutazione di impatto ambientale), ma soprattutto contiene una specifica parte dedicata a riscrivere molte norme del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) dedicate alla disciplina della gestione dei rifiuti.
Acque
Vengono introdotte misure per la difesa del mare. In particolare viene estesa la responsabilità per incidenti che coinvolgono navi comportanti sversamenti di idrocarburi nell’habitat marino. Una norma, piuttosto articolata, mira, inoltre, a configurare in modo stabile le Autorità di bacino, perfezionando il passaggio dalle vecchie Autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali previsto dal Codice dell’ambiente che non erano mai partiti operativamente.
Appalti verdi
Sono previste una serie di agevolazioni per quegli operatori che partecipano ad appalti pubblici e siano dotati di registrazione Emas o di marchio Ecolabel.
In particolare tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di beni o servizi si introduce anche il criterio che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Consorzi
Si riconosce la possibilità ai produttori di materie prime compostabili e di imballaggi realizzati con materiali compostabili di costituire un Consorzio che operi su tutto il territorio nazionale. Produttori e utilizzatori che aderiscono a questo Consorzio sono esclusi dall’obbligo di aderire a uno dei Consorzi di filiera del sistema Conai.
 
Attraverso la modifica dell’articolo 233 del Dlgs 152/2006, è previsto che i produttori e gli utilizzatori degli oli e dei grassi vegetali ed animali possano far fronte ai propri obblighi:aderendo al consorzio Conoe; organizzando sistemi autonomi e chiedendone il riconoscimento.
 
Per quanto riguarda i raccoglitori,  ai riciclatori ed ai recuperatori, la norma consente ai soggetti che non operano sul mercato  come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
 
VIA, VAS, AIA
La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.
 
Incentivi per la Green economy del riciclo e riutilizzo
Vengono previsti incentivi e meccanismi di sostegno al mercato dei materiali e dei prodotti riciclati. Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico.
L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni.
 
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Una disposizione necessaria per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo.
 
Tariffe servizio idrico
Si prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas deliberi nuove regole in merito :

al contenimento della morosità delle fatture del servizio idrico integrato, prevedendo anche la possibile sospensione del servizio;

all’istituzione di una nuova tariffa sociale per le famiglie bisognose.

 
 
 

adminCollegato Ambientale/Legge di Stabilità
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Sistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006

Sistri: art. 188 ter Dlgs. 152/2006 – modifiche
a cura di Studio Legale Ambiente


Studio Legale Ambiente continua la disamina delle novità introdotte al DL 103/2013 (dell’art. 11 L. 125/20013) al Dlgs. 152/2006.
Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito in merito
1)    modifiche all’art. 190 Dlgs. 152/2006 e relativo schema di confronto
2)    modifiche relative all’art. 260 e 260 bis e problematica sulla applicazione delle sanzioni relative alle violazioni Sistri.
Si rinvia dunque a commento  e schema sull’art. 188 ter

adminSistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006
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Registro di carico e scarico: novità dalla L. n. 125/2013

Registro di carico e scarico: revisione dell’art. 190 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
L’art. 190 (Registri di carico e scarico) è stato ampiamente revisionato dall’art. 11 comma 12 bis della L. 125/2013.
Si offre alla lettura schema dell’art. 190 con le modifiche apportate: art. 190 Dlgs. 152:2006

adminRegistro di carico e scarico: novità dalla L. n. 125/2013
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Sistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014

Sistri: confermate sanzioni  1 agosto 2014 !
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 101/2013 è stato convertito in Legge n. 125/2013.
Come già anticipato il Legislatore ha preferito “sospendere “ l’applicazione delle sanzioni relative al Sistri fino al 1 agosto 2014 a prescindere dunque dalla operatività del Sistri (1 ottobre 2013 e 1 marzo 2014).
Il testo modificato richiama però anche l’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 188 e 189 Dlgs. 153/2006.
In sintesi:

L. 125/2013

Dal 1 ottobre 2013 al 1 agosto 2014 Dal 2 agosto 2014
Si applicano gli obblighi e le sanzioni di cui agli artt. 188,189,190 e 193 Applicazione sanzioni Sistri ex art. 260bis  e 260 ter

In particolare si riporta schema delle modifiche apportate dalla Legge di conversione che ha riscritto e sostituito l’art. 3bis del DL 101/2013

DL 101/2013

Dl. 101/ 2013 convertito in L. 125/2013

3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
 
 

adminSistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014
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Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge

Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 la Legge di conversione n. 125 /2013 del DL n. 101/2013.
Gli articoli 11,12,12bis  sono dedicati alla materia ambientale. Revisionata l’applicazione delle sanzioni “Sistri” (ex art. 260 bis Dlgs. 152/20106) sospese fine al 1  agosto 2014. Vedi anche articolo su questo sito che evidenzia le modifiche intervenute in sede di conversione.
Si rinvia alla lettura dell’articolo 11 dedicato anche alle sanzioni Sistri .

adminNon solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
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TARES e IMU: è Legge

IMU e TARES: è Legge
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 102/2013 del 31 agosto è stato convertito in Legge n. 124/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.10.2013.
IMU e TARES subiscono una revisione.
L’art. 1 si apre promettendo “ Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli  immobili  oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ovvero:
1. Per l’anno 2013  non  e’  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo  1,comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Interviene l’art. 2bis ad applicare, forse a compensare l’esenzione di cui sopra, l’ IMU alle unità immobiliari concesse in comodato.
Quanto alla TARES, l’art. 5 è poco leggibile.
Tutto sembra lasciato alla discrezionalità dei Comuni che possono decidere degli sgravi in presenza di certi criteri; e ciò scomodando l’abusato principio “chi inquina paga”.
Ed invero il Comune, per l’anno 2013,  con un regolamento da adottarsi in un certo termine può (si badi può) stabilire di disapplicare la  componente  del  tributo comunale sui rifiuti  e  sui  servizi ,diretta  alla  copertura  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto  dei seguenti criteri e nel rispetto del  principio  «chi inquina  paga»,sancito dall’articolo  14  della  Direttiva 2008/98/CE  relativa  ai rifiuti.
Si rinvia alla lettura del copioso articolo ma si segnala la lettera d) meritevole di riflessione e di un sorriso caritatevole ovvero è prevista tra le esezioni la:
“d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni,  diverse  da quelle  previste  dai  commi  da  15  a  18  dell’articolo   14   del decreto-legge n. 201 del 2011( (, che  tengano  conto  altresi’  della capacita’   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), nonche’ introduzione  di  esenzioni  per  i  quantitativi  di rifiuti avviati all’ auto compostaggio,  come  definito  dall’articolo183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e successive modificazioni).

adminTARES e IMU: è Legge
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Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?

Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 
Il DL 101/2013 del 31 agosto subisce le ultime battute (ora è all’esame del Senato) prima della conversione in Legge entro il 31 ottobre 2013.
Con precedente articolo su questo sito si evidenziava  la problematica delle sanzioni da applicare (art. 260 bis Dlgs. 152/2006) in materia di Sistri.
Nonostante il Decreto debba ancora seguire il suo corso e dunque non si conosce il destino degli emendamenti della Camera, vale la pena di riportare la discussione sul tema ; discussione che testimonia l’estrema confusione del Legislatore.
Ed invero l’art. 11 del Dl 101/2013 è senza pace ed è stato emendato proprio ed anche nella parte che disciplinava il momento di applicazione delle sanzioni Sistri.
Il testo emendato prevede che fino al 1 agosto 2014 le sanzioni Sistri ex art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non si applicano.
Si seguito lo schema:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
Gli emendamenti all’art. 11 del DL 101/2013 prevedono molte novità che, per il momento, è prematuro approfondire in quanto potrebbero non essere  convertite in Legge , tra le quali:
1)     Sospensione per 10 mesi delle sanzioni relative al Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
2)     esclusione degli imprenditori agricoli dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
3)     Altre novità riguardano il ritorno del trasporto intermodale nel campo di applicazione del Sistri e la riscrittura delle norme su registri e formulari “post Sistri” (come modificate dal Dlgs 205/2010), con novità per tempi di compilazione e imprenditori agricoli; nonché la previsione di una fase di sperimentazione per l’applicazione del Sistri al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi a partire dal 30 giugno 2014;
 
 

adminSistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?
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Sistri: quando in vigore le sanzioni?

Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Il DL 101/2013 art. 11 indica il termine di operatività del sistema Sistri che possiamo fissare ad oggi nel 1 ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
Stabilire il momento in cui entrano in vigore le saznioni per il Sistri , in particolare l’art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non è di semplice lettura.
Si può convenire, in prima battuta, che le sanzioni, si applicano decorsi 30 giorni dalla operatività del Sistri; e ciò per la lettura in combinato disposto degli art.39 Dlgs. 205/2010 e art. 12 comma 2 DM 17.12.2009 ss.m.
Secondo questo schema:

operatività Doppio binario30 giorni

Sanzioni Sistri

1 ottobre 2013 Adempimenti RCS e FIR

2 novembre 2013

3 marzo 2014

4 aprile 2013

In particolare :
Le  sanzioni relative  al  sistema (SISTRI) (art. 188 bis comma 2 lett. a)) si  applicano  a  partire  dal  giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, DM 17.12.2009 (cfr. art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010)
L’art. 12 comma 2[1] sopra citato prevede il cosidetto doppio binario; ovvero 30 giorni dalla operatività del Sistri in cui le imprese sono comunque tenute agli obblighi di cui agli art. 190 e 193 Dlgs. 152/2006 (RCS e FIR)
 



[1] “2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo (46) all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
 
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