DL 136/2013: reato di combustione illecita rifiuti

Decreto Legge 136/2013: Terra dei fuochi: reato di combustione illecita di rifiuti
art. 256bis Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il Governo (consiglio dei Ministri) ha pubblicato in data 10.12.2013 decreto Legge  n. 136/2013 che interviene e sanziona il comportamento illecito volto a bruciare rifiuti.

                               Art. 3
                   Combustione illecita di rifiuti
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente:
  «Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  in
aree non autorizzate e' punito con la  reclusione  da  due  a  cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della  successiva  combustione
illecita di rifiuti.
  3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma  1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
  4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono  commessi
in territori che, al momento della condotta  e  comunque  nei  cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225.
  5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione  dei  delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo  259,  comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il  mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso  del
bene  e'  avvenuto  a  sua  insaputa  e  in  assenza  di  un  proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o  alla  sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il  reato,  se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al  reato,  fatti  salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).».
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni   di   sicurezza   e   di   controllo    del    territorio
prioritariamente  finalizzate  alla  prevenzione   dei   delitti   di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  personale
militare  delle  Forze  armate,  posto  a  loro  disposizione   dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13  della  legge
1° aprile 1981, n. 121.

Il Governo aveva pubblicato , sul proprio sito, una breve “anteprima” del contenuto del nuovo reato
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.

  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
  • Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
  • La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
  • Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive – nella sostanza e nella prassi applicativa – di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.
 

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Delegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013

Delegato ambientale: Cass. pen. 46237/2013
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Quale responsabilità per il delegato ambientale munito di idonea delega?
La Cassazione penale si esprime con rigore senza dimenticare l’accertamento della idoneità della delega conferita.
Si rinvia a breve disamina della sentenza citata Cass. pen. 46237/2013: delegato ambientale 46237
 

adminDelegato ambientale : Cass. Pen. n. 46237/2013
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Legge di Stabilità: service tax…

Legge di stabilità: service tax?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Il Governo ha pubblicato sul proprio sito alcune anticipazioni sulla legge di Stabilità.
L’intento grafico delle pubblicazioni vuole forse semplificare la “manovra” e sembra quasi una pubblicità finalizzata a rendere digeribile l’incomprensibile. 
La lettura di queste “grafiche” provoca un certo sconcerto …. Vi lascio alla lettura del grafico dedicato alla manovra ….Service tax

adminLegge di Stabilità: service tax…
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Sistri: riduzioni contributi?

Sistri: Riduzioni contributi?
Controllo tracciabilità dei rifiuti – modifiche all’art. 188BIS Dlgs. n. 152/2006
L. n. 125/2013 art. 11 comma 7

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

IL LEGISLATORE con la legge n. 125/2013 ha modificato l’art. 190, l’art. 188ter (come già indicato in articoli e schemi pubblicati in questo sito), e l’art. 188 BIS aggiungendo il comma 4bis (comma 7 art. 11 L. 125/2013), vigente al 30.10.2013.
Si rimanda alla lettura di breve articolo allegato sulle modifiche intervenute all’art. 188bis pdf

adminSistri: riduzioni contributi?
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Collegato Ambientale/Legge di Stabilità

Collegato ambientale – Legge stabilità
Sintesi delle disposizioni in materia ambientale
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


Il Governo il 15 novembre u.s., ha approvato e trasmesso alle Camere il ddl collegato alla manovra economica “Legge di stabilità” presentata per il 2014. Il ddl reca alcune importanti novità ambientali. Un vero e proprio “Collegato ambientale” che interviene in modo rilevante in varie materie (acque, aria, territorio, energia, appalti “verdi”, valutazione di impatto ambientale), ma soprattutto contiene una specifica parte dedicata a riscrivere molte norme del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) dedicate alla disciplina della gestione dei rifiuti.
Acque
Vengono introdotte misure per la difesa del mare. In particolare viene estesa la responsabilità per incidenti che coinvolgono navi comportanti sversamenti di idrocarburi nell’habitat marino. Una norma, piuttosto articolata, mira, inoltre, a configurare in modo stabile le Autorità di bacino, perfezionando il passaggio dalle vecchie Autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali previsto dal Codice dell’ambiente che non erano mai partiti operativamente.
Appalti verdi
Sono previste una serie di agevolazioni per quegli operatori che partecipano ad appalti pubblici e siano dotati di registrazione Emas o di marchio Ecolabel.
In particolare tra i criteri ambientali di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di beni o servizi si introduce anche il criterio che le prestazioni oggetto del contratto siano dotate di marchio Ecolabel.
Consorzi
Si riconosce la possibilità ai produttori di materie prime compostabili e di imballaggi realizzati con materiali compostabili di costituire un Consorzio che operi su tutto il territorio nazionale. Produttori e utilizzatori che aderiscono a questo Consorzio sono esclusi dall’obbligo di aderire a uno dei Consorzi di filiera del sistema Conai.
 
Attraverso la modifica dell’articolo 233 del Dlgs 152/2006, è previsto che i produttori e gli utilizzatori degli oli e dei grassi vegetali ed animali possano far fronte ai propri obblighi:aderendo al consorzio Conoe; organizzando sistemi autonomi e chiedendone il riconoscimento.
 
Per quanto riguarda i raccoglitori,  ai riciclatori ed ai recuperatori, la norma consente ai soggetti che non operano sul mercato  come produttori di poter esercitare le attività di gestione di tali rifiuti quando sono muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
 
VIA, VAS, AIA
La necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti.
 
Incentivi per la Green economy del riciclo e riutilizzo
Vengono previsti incentivi e meccanismi di sostegno al mercato dei materiali e dei prodotti riciclati. Si introducono nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo in modo da promuovere il recupero, riciclo e il riutilizzo oltre al recupero energetico.
L’incentivazione dell’acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post consumo apre un nuovo mercato in cui piccole e medie imprese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni.
 
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio
Si stabilisce la previsione di raggiungere di un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2020. Una disposizione necessaria per adeguare il dato normativo al dato reale e per evitare che i Comuni incorrano nelle sanzioni correlate al mancato raggiungimento di tali obiettivi negli attuali termini di legge. Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi vengono stabilite delle misure addizionali al tributo.
 
Tariffe servizio idrico
Si prevede che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas deliberi nuove regole in merito :

al contenimento della morosità delle fatture del servizio idrico integrato, prevedendo anche la possibile sospensione del servizio;

all’istituzione di una nuova tariffa sociale per le famiglie bisognose.

 
 
 

adminCollegato Ambientale/Legge di Stabilità
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Sistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006

Sistri: art. 188 ter Dlgs. 152/2006 – modifiche
a cura di Studio Legale Ambiente


Studio Legale Ambiente continua la disamina delle novità introdotte al DL 103/2013 (dell’art. 11 L. 125/20013) al Dlgs. 152/2006.
Si rinvia agli articoli pubblicati su questo sito in merito
1)    modifiche all’art. 190 Dlgs. 152/2006 e relativo schema di confronto
2)    modifiche relative all’art. 260 e 260 bis e problematica sulla applicazione delle sanzioni relative alle violazioni Sistri.
Si rinvia dunque a commento  e schema sull’art. 188 ter

adminSistri: modifiche all'art. 188 ter Dlgs. 152/2006
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Registro di carico e scarico: novità dalla L. n. 125/2013

Registro di carico e scarico: revisione dell’art. 190 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
L’art. 190 (Registri di carico e scarico) è stato ampiamente revisionato dall’art. 11 comma 12 bis della L. 125/2013.
Si offre alla lettura schema dell’art. 190 con le modifiche apportate: art. 190 Dlgs. 152:2006

adminRegistro di carico e scarico: novità dalla L. n. 125/2013
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Sistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014

Sistri: confermate sanzioni  1 agosto 2014 !
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 101/2013 è stato convertito in Legge n. 125/2013.
Come già anticipato il Legislatore ha preferito “sospendere “ l’applicazione delle sanzioni relative al Sistri fino al 1 agosto 2014 a prescindere dunque dalla operatività del Sistri (1 ottobre 2013 e 1 marzo 2014).
Il testo modificato richiama però anche l’applicazione degli obblighi di cui agli articoli 188 e 189 Dlgs. 153/2006.
In sintesi:

L. 125/2013

Dal 1 ottobre 2013 al 1 agosto 2014 Dal 2 agosto 2014
Si applicano gli obblighi e le sanzioni di cui agli artt. 188,189,190 e 193 Applicazione sanzioni Sistri ex art. 260bis  e 260 ter

In particolare si riporta schema delle modifiche apportate dalla Legge di conversione che ha riscritto e sostituito l’art. 3bis del DL 101/2013

DL 101/2013

Dl. 101/ 2013 convertito in L. 125/2013

3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
 
 

adminSistri: confermate sanzioni al 1agosto 2014
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Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge

Non solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2013 la Legge di conversione n. 125 /2013 del DL n. 101/2013.
Gli articoli 11,12,12bis  sono dedicati alla materia ambientale. Revisionata l’applicazione delle sanzioni “Sistri” (ex art. 260 bis Dlgs. 152/20106) sospese fine al 1  agosto 2014. Vedi anche articolo su questo sito che evidenzia le modifiche intervenute in sede di conversione.
Si rinvia alla lettura dell’articolo 11 dedicato anche alle sanzioni Sistri .

adminNon solo Sistri: DL n. 101/2013 è Legge
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TARES e IMU: è Legge

IMU e TARES: è Legge
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
Il DL 102/2013 del 31 agosto è stato convertito in Legge n. 124/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29.10.2013.
IMU e TARES subiscono una revisione.
L’art. 1 si apre promettendo “ Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli  immobili  oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ovvero:
1. Per l’anno 2013  non  e’  dovuta  la  prima  rata  dell’imposta municipale  propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo  1,comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
Interviene l’art. 2bis ad applicare, forse a compensare l’esenzione di cui sopra, l’ IMU alle unità immobiliari concesse in comodato.
Quanto alla TARES, l’art. 5 è poco leggibile.
Tutto sembra lasciato alla discrezionalità dei Comuni che possono decidere degli sgravi in presenza di certi criteri; e ciò scomodando l’abusato principio “chi inquina paga”.
Ed invero il Comune, per l’anno 2013,  con un regolamento da adottarsi in un certo termine può (si badi può) stabilire di disapplicare la  componente  del  tributo comunale sui rifiuti  e  sui  servizi ,diretta  alla  copertura  dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto  dei seguenti criteri e nel rispetto del  principio  «chi inquina  paga»,sancito dall’articolo  14  della  Direttiva 2008/98/CE  relativa  ai rifiuti.
Si rinvia alla lettura del copioso articolo ma si segnala la lettera d) meritevole di riflessione e di un sorriso caritatevole ovvero è prevista tra le esezioni la:
“d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni,  diverse  da quelle  previste  dai  commi  da  15  a  18  dell’articolo   14   del decreto-legge n. 201 del 2011( (, che  tengano  conto  altresi’  della capacita’   contributiva    della    famiglia,    anche    attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente(ISEE), nonche’ introduzione  di  esenzioni  per  i  quantitativi  di rifiuti avviati all’ auto compostaggio,  come  definito  dall’articolo183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152, e successive modificazioni).

adminTARES e IMU: è Legge
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Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?

Sistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?
A cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri e Dario Giardi


 
 
Il DL 101/2013 del 31 agosto subisce le ultime battute (ora è all’esame del Senato) prima della conversione in Legge entro il 31 ottobre 2013.
Con precedente articolo su questo sito si evidenziava  la problematica delle sanzioni da applicare (art. 260 bis Dlgs. 152/2006) in materia di Sistri.
Nonostante il Decreto debba ancora seguire il suo corso e dunque non si conosce il destino degli emendamenti della Camera, vale la pena di riportare la discussione sul tema ; discussione che testimonia l’estrema confusione del Legislatore.
Ed invero l’art. 11 del Dl 101/2013 è senza pace ed è stato emendato proprio ed anche nella parte che disciplinava il momento di applicazione delle sanzioni Sistri.
Il testo emendato prevede che fino al 1 agosto 2014 le sanzioni Sistri ex art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non si applicano.
Si seguito lo schema:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l’applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»; «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all’integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

 
Gli emendamenti all’art. 11 del DL 101/2013 prevedono molte novità che, per il momento, è prematuro approfondire in quanto potrebbero non essere  convertite in Legge , tra le quali:
1)     Sospensione per 10 mesi delle sanzioni relative al Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
2)     esclusione degli imprenditori agricoli dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
3)     Altre novità riguardano il ritorno del trasporto intermodale nel campo di applicazione del Sistri e la riscrittura delle norme su registri e formulari “post Sistri” (come modificate dal Dlgs 205/2010), con novità per tempi di compilazione e imprenditori agricoli; nonché la previsione di una fase di sperimentazione per l’applicazione del Sistri al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi a partire dal 30 giugno 2014;
 
 

adminSistri: fino al 1 agosto 2014 le sanzioni non si applicano?
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Sistri: quando in vigore le sanzioni?

Sistri: quando entrano in vigore le sanzioni?
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Il DL 101/2013 art. 11 indica il termine di operatività del sistema Sistri che possiamo fissare ad oggi nel 1 ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
Stabilire il momento in cui entrano in vigore le saznioni per il Sistri , in particolare l’art. 260 bis Dlgs. 152/2006 non è di semplice lettura.
Si può convenire, in prima battuta, che le sanzioni, si applicano decorsi 30 giorni dalla operatività del Sistri; e ciò per la lettura in combinato disposto degli art.39 Dlgs. 205/2010 e art. 12 comma 2 DM 17.12.2009 ss.m.
Secondo questo schema:

operatività Doppio binario30 giorni

Sanzioni Sistri

1 ottobre 2013 Adempimenti RCS e FIR

2 novembre 2013

3 marzo 2014

4 aprile 2013

In particolare :
Le  sanzioni relative  al  sistema (SISTRI) (art. 188 bis comma 2 lett. a)) si  applicano  a  partire  dal  giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, DM 17.12.2009 (cfr. art. 39 comma 1 Dlgs. 205/2010)
L’art. 12 comma 2[1] sopra citato prevede il cosidetto doppio binario; ovvero 30 giorni dalla operatività del Sistri in cui le imprese sono comunque tenute agli obblighi di cui agli art. 190 e 193 Dlgs. 152/2006 (RCS e FIR)
 



[1] “2. Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema SISTRI, per un mese successivo (46) all’operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
 
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Soppresso reato privacy – L. 119/2013

Soppresso reato privacy  –  responsabilità Società.
L. 119/2013 – nessun reato di frode informatica…
 A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri


La legge 119/2013 (in vigore dal 16.10.2013) ha soppresso il comma 2 dell’art. 9 del DL 93/2013; norma che prevedeva l’inserimento dei reati sulla “privacy” quale responsabilità dell’Ente ex art. 231/2001 (vedi articolo su questo sito)
Ad oggi dunque l’elenco dei reati presupposto non contempla più la frode informatica e le complesse declinazioni del legislatore inserite nel DL 93/2013.
L’art. 9 come riformato si presenta dunque censurato nel modo seguente:
Frode informatica commessa con sostituzione d’identita’ digitale
1. All’articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:
“La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con ((furto o  indebito utilizzo)) dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti.”;
b) ((al terzo comma)), dopo le parole “di cui  al  secondo”  sono inserite le seguenti: “e terzo”.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
“7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell’ambito dello svolgimento della propria  specifica  attivita’,  gli  aderenti possono   inviare   all’ente   gestore    richieste    di    verifica dell’autenticita’ dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l’identita’ delle medesime.”;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
 

adminSoppresso reato privacy – L. 119/2013
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Auto elettriche: incentivi dalla Regione Veneto

 Auto elettriche: Legge Regionale Veneto n. 3/2012
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La Regione Veneto, in sordina, propone agevolazione per l’acquisto di autoibride o elettriche. Tuttavia non invcentiva l la installazione di colonne per la ricarica dei veicoli; mancanza che disincentiva l’acquisto .
Art. 7 Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

 1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

adminAuto elettriche: incentivi dalla Regione Veneto
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AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006

AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 -TAR FVG 9.4.2013

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 Il TAR rigetta la impugnazione della diffida emessa dalla Regione che intimava di eseguire alcune attività al fine di eliminare i rischi di inquinamento (art. 29 decies comma 9 lett. a) ovvero:“attenersi alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e intima di contenere i cumuli di carbonfossile entro le aree destinate, assicurando la pulizia delle strade interne ed evitando ogni versamento a mare di acque potenzialmente inquinate.

Il Tar argomenta con interesse su alcuni punti:
1) Attività economica / tutela salute – controllo e collaborazione
Il TAR precisa che “…l’autorizzazione integrata ambientale, …appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell’ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice. In questa luce, si sottolinea come l’attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto della suo impatto sociale e quindi sull’ambiente. Ne consegue come l’attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La diffida in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l’ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.
2) art. 29 decies:
Il TAR offre una interpretazione del potere conferito alle amministrazioni ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 “…ad avviso di questo collegio, la norma consente all’autorità preposta al controllo di suggerire all’autorità emanante, nel caso la regione, di imporre qualsiasi tipo di misura atta a rimediare agli inconvenienti riscontrati. Nel caso in esame le misure da adottare sono state indicate dall’ARPA in quelle poi trasfuse nella diffida, laddove non si tratta di vere e proprie sanzioni ma d’indicazioni cogenti e necessarie per rimediare alla situazione di inquinamento, situazione che in via di fatto non viene contestata dalla ditta ricorrente.
Le prescrizioni gravate, infatti, di semplice e intuitiva attuazione, rientrano a tutta evidenza nelle indicazioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale AIA, in particolare quelle atte a evitare l’inquinamento del mare, e che quindi di conseguenza prevedono delle zone precise per il cumulo del carbonfossile, situate dal lato a monte del muro di contenimento, la pulizia delle strade di accesso e il controllo delle acque meteoriche in modo che non raggiungono il mare dopo essere filtrate attraverso il carbone medesimo.
3) Congruo preavviso
La diffida è un invito a porre in essere alcune azioni per rimediare alla situazione di potenziale inquinamento che per sua natura appare di natura urgente, proprio per evitare l’aggravarsi delle situazioni. Delle tre possibilità previste dalla norma, la diffida, la diffida con sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale, la prima, quella adottata nel caso in esame, appare la meno gravosa per la ditta interessata e si sostanzia non tanto in una sanzione, come tale dannosa, ma in un invito a provvedere in via di urgenza. L’intervallo quindi di un giorno tra il preavviso e la diffida risulta giustificato dalla peculiare situazione di fatto, che non viene contestata dalla parte ricorrente.
4) Prescrizioni della autorizzazione e semplici
La distinzione tra le prescrizioni autorizzatorie e le prescrizioni semplici laddove queste ultime non potrebbero essere sanzionate. Il TAR non contesta la divisione concettuale ma conclude che nel caso in esame le prescrizioni violate sono autorizzatorie: “…anche questa censura non coglie nel segno, ove si ponga mente che l’autorizzazione AIA prevede non solo la pulizia delle strade interne allo stabilimento, ma anche che la ditta eviti ogni possibilità d’inquinamento delle acque meteoriche e ogni versamento di acque inquinate al mare. Ed è proprio sulla violazione di tali prescrizioni che si fonda la diffida qui impugnata, la quale in sostanza altro non fa che richiamare, a fronte di una situazione contingente, al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dall’autorizzazione stessa.
In altri termini il semplice rispetto del contenuto dell’autorizzazione, letta nella sua interezza e interpretata alla luce della normativa, consente alla ditta di evitare ulteriori e ben più gravi sanzioni, semplicemente ponendo in essere alcuni semplici e non gravosi interventi.

adminAIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006
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RAEE: L. Europea n. 97/2013

RAEE: COSA CAMBIA PER I DISTRIBUTORI DI AEE ALLA LUCE DELLA LEGGE EUROPEA n. 97 del 6 agosto 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 

 Il provvedimento, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2013”, è uno dei due strumenti legislativi (l’altro è la “Legge di delegazione europea”) che, ai sensi della legge 234/2012, hanno sostituito la tradizionale “legge comunitaria” come strumento di recepimento del diritto europeo.

 Le novità in materia di ambiente della legge 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge europea 2013”), in vigore dal 4settembre 2013.

 Legge 6 agosto 2013, n. 97 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”
RAEE
ARTICOLO 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”

Procedura di infrazione 2009/2264

1. All’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: “(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)” sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il condizionamento”;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: “8.9-bis. Test di fecondazione”.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.


COMMENTO

Il comma 2 della norma stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei Raee domestici che lo stesso effettua, prima del trasporto, come rientrante nella fase della “raccolta”, attualmente contenute nell’articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010. La novità in realtà è solo una, e riguarda il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto che, si precisa con la nuova disposizione, deve intendersi riferito “a ciascuno” dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( “freddo e clima”, “altri grandi bianchi” e “tv e monitor”) mentre per i raggruppamenti 4 e 5 (“It e Consumer electronics” e “sorgenti luminose”) va inteso in senso “complessivo”. Aver aumentato il solo limite quantitativo di raggruppamento non risolve tutte le criticità che i distributori hanno più volte evidenziato. È rimasto, infatti, inalterato il limite temporale di un mese che invece i distributori avrebbero voluto allungare fino ai tre mesi. Il limite quantitativo e temporale avrebbero portato una reale semplificazione nella modalità di gestione dei raggruppamenti solo se letti congiuntamente.

Per superare le criticità riscontrate in molti Comuni che rifiutavano il conferimento dei Raee evidenziando come, essendo le piazzole comunali -impianti autorizzati in via ordinaria- non potevano ricevere rifiuti autorizzati in semplificata. Il comma 4 estende le modalità di conferimento ricomprendendo questa fattispecie. Viene previsto, infatti, che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta Raee (articolo 6, Dlgs 151/2005) si svolge con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 (disciplina nazionale per i centri di raccolta dei rifiuti urbani), “ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (che riguardano rispettivamente l’autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione unica ambientale/Aia e le procedure semplificate per gli impianti di recupero). Quest’ultimo periodo rappresenta la novità, visto che l’ articolo 8 del Dm 65/2010, ora abrogato, contemplava unicamente il Dm 8 aprile 2008.

Completano il quadro:

a) scompaiono i limiti di portata e massa degli automezzi per il trasporto dei Raee (articolo 2, Dm 65/2010);

b) viene allargato il campo di applicazione estendendolo a “altre apparecchiature per il condizionamento” che entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nel Dlgs 151/2005 (da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni); ai test di fecondazione che entrano nella categoria 8 “Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.”

 
 

adminRAEE: L. Europea n. 97/2013
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Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

adminSistri: pubblicata Circolare
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Comune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti lungo le strade?

Comune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti dalle strade?
Proprietario incolpevole e rimozione rifiuti – TAR Basilicata n. 264/2013
a cura di Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


 Interessante, anche se non pienamente condivisibile, è la sentenza n. 364/2013 del TAR Basilicata /Potenza che affronta il caso del rapporto tra Comune ed il gestore /proprietario delle strade Statali (nella fattispecie ANAS).
Il TAR afferma che per essere destinatari dell’ordine di rimozione bisogna
1)   avere il godimento del bene anche a mezzo di gestione e
2)   la violazione di norme di legge concreta di per se’ la colpa richiesta dalla norma.
La vicenda prende origine dall’ordinanza Comunale (ex art. 14 Dlgs. 22/97) di raccolta trasporto e smaltimento di 80 pneumatici abbandonati (sul margine della carreggiata) ,lungo la strada statale, nei confronti di ANAS quale gestore delle strade (ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) Dlgs. 285/1992).
Il Comune ritiene che debba essere l’ANAS a provvedere allo smaltimento e rimozione e l’ANAS ..viceversa.
La sentenza ribadisce che: “… il provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi può essere emanato (oltre che contro gli autori degli abbandoni di rifiuti) anche nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree dove sono stati abbandonati in modo incontrollato i rifiuti, soltanto se vi è stato un comportamento da parte questi ultimi soggetti, che sia imputabile a titolo almeno di colpa e che coinvolga la loro corresponsabilità nell’abbandono dei rifiuti….”.
Il TAR Basilicata riconosce che l’ANAS è titolare di un diritto personale di godimento che deriva dalla legge stessa in “..quanto concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade e delle Autostrade di proprietà dello Stato: cfr. art. 2, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 143/1994”.
Il comportamento colposo è individuato nell’inadempimento dei compiti istituzionali dell’ente volti alla manutenzione ordinaria e alla pulizia delle strade, in particolare così si esprime il TAR: “…emerge il comportamento colposo dell’ANAS, prescritto dall’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 143/1994 e dell’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 285/1992, rientra nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Ente ricorrente la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strade, cioè della carreggiata asfaltata, e delle relative pertinenze stradali, tra le quali vanno annoverati anche i canali di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, che sono pertinenze di esercizio ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Lg.vo n. 285/1992, essendo parte integrante della strada ed ineriscono permanentemente alla sede stradale. Perciò va qualificata come pertinenza stradale tutta l’area compresa tra la carreggiata ed i predetti canali di scolo per il deflusso delle acque meteoriche. Ai sensi dell’art. 43 C.P., l’elemento psicologico della colpa si concretizza non soltanto con la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia, ma anche con l’inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il TAR dunque ritiene che debba essere l’ANAS, in quanto ente gestore, a rimuovere i pneumatici abbandonati da terzi lungo la carreggiata e presso le sue pertinenze.
 

adminComune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti lungo le strade?
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Quesito: deposito rifiuti pericolosi

 
Quesito: deposito temporaneo
 
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Domanda
In caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi si deve apporre sul contenitore la R nera su fondo giallo come nel caso del trasporto? Si tratta semplicemente di una buona prassi da seguire o di un obbligo normativo preciso? L’art. 183 del D.Lgs 152/2006 riporta quanto segue “devono essere rispettate le norme che disciplinano l’etichettatura e l’imballaggio dei rifiuti pericolosi” ma non riporta alcun riferimento normativo preciso.
 
Risposta
L’utilizzo indiscriminato dell’etichetta citata nel quesito può essere ricondotto alla confusione tra le disposizioni del testo unico ambientale e la normativa ADR. Il trasporto di merci pericolose, ricadente nell’ADR, prevede tra le varie etichette e pannelli anche la”R” nera su sfondo giallo ,da utilizzarsi qualora si trasportino rifiuti che ricadono tra le merci pericolose previste dall’ADR.
 
Non è semplice identificare quali sono i rifiuti  la cui pericolosità li fa ricadere nell’ADR. Non esiste precisa corrispondenza tra rifiuto pericoloso per la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) e per il trasporto – normativa ADR.
 
Nel caso del deposito (anche temporaneo) , è importante che ogni rifiuto sia individuato chiaramente.  E’ importante  che ogni settore di stoccaggio sia individuato da un cartello recante il codice CER e la descrizione del rifiuto, e laddove il rifiuto sia pericoloso, venga aggiunta anche l’etichetta recante la R nera su sfondo giallo.
 
Non esiste un riferimento normativo preciso. Si tratta più di una buona prassi ormai riconosciuta da tutti gli operatori e anche dagli addetti ai controlli.
 
 
 
 
adminQuesito: deposito rifiuti pericolosi
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Sistri: sanzioni e non punibilità

 Sistri: sanzioni ridotte e non punibilità
Art. 260bis (Sistri) e DL 101/2013 art. 11 co. 11
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
 Con l’art.  39 Dlgs. 3.12.2010 n. 205[1] come modificato dall’ art. 4 comma 2-ter Dlgs. 121/2011 (7 luglio 2011) il legislatore inseriva disposizione di favore per il trasgressore che commetteva l’illecito amministrativo ex art. 260bis Dlgs. 152/2006 (sanzione amministrativa) entro 1 anno dalla entrata in vigore degli obblighi di operatività per ciascuna categoria.
E’ una vera novità.
Il legislatore è consapevole della difficoltà applicativa della normativa a cui fa riferimento l’art. 260 bis.
Con disposizione contenuta solo nel testo di cui al Dlgs. 121/2011, il legislatore stabilisce la riduzione delle sanzioni amministrative commesse entro 1 anno dalla operatività delle varie categorie ovvero:
1)    le sanzioni amministrative di cui all’art. 260 bis commi 3,4,5,7,9 del Dlgs. 152/2006 (escluso la condotta di comportamento fraudolento di cui al comma 3) sono ridotte:
a)    1/10 se la violazione è commessa entro 8 mesi dalla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori (art. 1 DM 26.5.2011)
b)    1/5 se violazione commessa dopo l’ottavo mese  e per i successivi 4 mesi .
Ebbene.
2)    Con DL  del 31.8.2013 n.  101 art. 11 comma 11 (in attesa di conversione in legge) il legislatore ribadisce la volontà premiale solo per alcuni comportamenti puniti con sanzione amministrativa (art. 260bis comma 3,5, e 7 primo periodo).
In questo caso il legislatore non incide sulla diminuzione della sanzione ma stabilisce una vera e propria “immunità”.
Considerando un arco temporale di 6/7 mesi dall’inizio della operatività del Sistri il trasgressore non è punibile se commette 3 violazioni.
 
In particolare:
Le sanzioni per le violazioni di cui all’ articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 ,
1)     “limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte”: il beneficio sembra limitato solo alla condotta di colui che fornisce nel sistema SISTRI informazioni incomplete ed inesatte. Il comma 3 invero prevede altre condotte quali la omissione di compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione; alterazione di dispositivi tecnologici.
2)     comma 5 : i soggetti che si rendono inadempienti ad ulteriori obblighi SISTRI (diversi da quelli previsti dal comma 1 e 4 dell’art. 260bis)
3) comma 7 primo periodo: il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – area di movimentazione e ove necessario con la copia del certificato analitico.
Queste violazioni se commesse
1) fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013[2] (6 mesi)
2) fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014[3](7 mesi)
 
sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
Dunque, la sanzione e contestazione relativa, ad esempio, alle informazioni inesatte rese con riferimento al sistema Sistri occorsa nel periodo di tempo di 6/7mesi dall’inizio della operativià Sistri per 3 volte…non è punibile.
E’ punibile, invece, la violazione commessa per la quarta volta magari nel periodo temporale indicato.
A questo punto bisogna chiedersi se la condotta reiterata la quarta volta magari nell’ottavo mese, dall’inizio della operatività, trovi sanzione piena (ad esempio € 2600 ex art. 260bis comma 3) o ridotta di 1/10 (ovvero € 260 ex art. 39 Dlgs. 205/2010).
Ed invero le due normative coesistono e creano una sorta di cuscinetto favorevole al trasgressore – durevole fino ad un anno dall’inizio della operatività del Sistri – che si concreta attraverso la “impunità” circoscritta nel tempo e la riduzione della sanzione.
E’ utile dunque delineare breve schema che individui le condotte che integrano la mera riduzione della sanzione e/o la impunità se la violazione viene reiterata solo 3 volte nell’arco teporale indicato.

Violazione art. 260 bis Sanzione amministrativa Riduzione premiale sanzione Dlgs. 121/2011 art. 4 co. 2-ter DL 101/2013 art.11 co. 11
Comma 3: omessa compilazione RC o SS/informazione incomplete/alterazione fraudolenta da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione 1/10 oppure 1/5 Solo per informazioni incomplete: Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività Sistri
Comma 4: condotte di cui al comma 3/rifiuti pericolosi da 15.500 a 93mila Euro +
sanzione accessoria sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore
Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 5: altre inadempienze Sistri da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 5: altre inadempienze / rifiuti pericolosi da 15.500 a 93 mila Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 7 primo periodo: trasporto senza copia cartacea SS e, ove necessario,certificato analitico Da 1.600 a 9.300 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 9: se condotte di cui comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti da 260 a 1.550 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5

 
 



[1] 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi (4).
[2] Comma 2 art. 11 DL 101/2013: Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
[3] Comma 3 art. 11 DL 101/2013: Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’ articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
adminSistri: sanzioni e non punibilità
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TARES: modalità di riscossione

 TARES – Risoluzione MEF n. 9/DF sulle modalità di riscossione.
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


Lo scorso 9 settembre il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato la Risoluzione n. 9/DF avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, co. 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102”. Il MEF, nello specifico, ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare della c.d. “maggiorazione standard”.
Alla luce delle novità introdotte con il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102 – in virtù del quale che “il Comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti” –  il Ministero ha precisato che sulla base del quadro normativo vigente deve essere assicurato all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’articolo 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011 (come noto, pari a 0,30 euro per metro quadrato).
Inoltre, con la Risoluzione in oggetto è stato precisato che il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, oltre ad attribuire al Comune l’onere di procedere alla predisposizione ed all’invio ai contribuenti del modello di pagamento del tributo, ha altresì stabilito che per l’ultima rata dell’anno 2013 si potranno utilizzare unicamente il modello F24 ed il bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali dovranno indicare separatamene la somma dovuta a titolo di tariffa e quella a titolo di “maggiorazione standard”.
Tale configurazione dei modelli di pagamento consentirà alla Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti. Inoltre, poiché il versamento dovrà avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
 
Al riguardo, il documento ministeriale ha precisato che gli adempimenti previsti sono finalizzati ad assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2013 e per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per il Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero ha poi offerto precise indicazioni in relazione alla facoltà concessa all’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto accertato contabilmente per l’anno 2013. Ai sensi dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, è stata riconosciuta al Comune la possibilità di approvare il Regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’articolo 14 del medesimo D. L., entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione del 2013, ovvero entro il 30 novembre 2013. Tale circostanza “eccezionale” giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione per l’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
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