Decreto Legge 136/2013: Terra dei fuochi: reato di combustione illecita di rifiuti
art. 256bis Dlgs. 152/2006
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Il Governo (consiglio dei Ministri) ha pubblicato in data 10.12.2013 decreto Legge n. 136/2013 che interviene e sanziona il comportamento illecito volto a bruciare rifiuti.
Art. 3
Combustione illecita di rifiuti
1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del
bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.
Il Governo aveva pubblicato , sul proprio sito, una breve “anteprima” del contenuto del nuovo reato
Introduzione del reato di combustione illecita di rifiuti
La norma ha l’obiettivo di introdurre sanzioni penali per contrastare chi appicca i roghi tossici, oggi sanzionabili solo con contravvenzioni.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
- Se i delitti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa, o comunque di un’attività organizzata, la pena é aumentata di un terzo.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti (è il caso della Campania).
- Se per la commissione dei delitti sono utilizzati mezzi di trasporto, si applica la confisca. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
La necessità dell’incriminazione scaturisce dall’inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio che inquadra l’illecita combustione dei rifiuti quali violazioni prive – nella sostanza e nella prassi applicativa – di rilevanza penale.
Le incriminazioni si aggiungono a quelle di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata) e mirano a colpire (anche attraverso la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato) il preoccupante fenomeno dei roghi di rifiuti, al quale conseguono immediati danni all’ambiente ed alla salute umana, con la dispersione in atmosfera dei residui della combustione, incluso il rischio di ricadute al suolo di diossine.