Soppresso reato privacy – L. 119/2013

Soppresso reato privacy  –  responsabilità Società.
L. 119/2013 – nessun reato di frode informatica…
 A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri


La legge 119/2013 (in vigore dal 16.10.2013) ha soppresso il comma 2 dell’art. 9 del DL 93/2013; norma che prevedeva l’inserimento dei reati sulla “privacy” quale responsabilità dell’Ente ex art. 231/2001 (vedi articolo su questo sito)
Ad oggi dunque l’elenco dei reati presupposto non contempla più la frode informatica e le complesse declinazioni del legislatore inserite nel DL 93/2013.
L’art. 9 come riformato si presenta dunque censurato nel modo seguente:
Frode informatica commessa con sostituzione d’identita’ digitale
1. All’articolo  640-ter  del  codice  penale,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e’ inserito il seguente:
“La pena e’ della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e’ commesso con ((furto o  indebito utilizzo)) dell’identita’ digitale in danno di uno o piu’ soggetti.”;
b) ((al terzo comma)), dopo le parole “di cui  al  secondo”  sono inserite le seguenti: “e terzo”.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, e’ inserito il seguente:
“7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  7,  nell’ambito dello svolgimento della propria  specifica  attivita’,  gli  aderenti possono   inviare   all’ente   gestore    richieste    di    verifica dell’autenticita’ dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l’identita’ delle medesime.”;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
 

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Auto elettriche: incentivi dalla Regione Veneto

 Auto elettriche: Legge Regionale Veneto n. 3/2012
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La Regione Veneto, in sordina, propone agevolazione per l’acquisto di autoibride o elettriche. Tuttavia non invcentiva l la installazione di colonne per la ricarica dei veicoli; mancanza che disincentiva l’acquisto .
Art. 7 Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida

 1. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

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AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006

AIA, diffida ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 -TAR FVG 9.4.2013

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 Il TAR rigetta la impugnazione della diffida emessa dalla Regione che intimava di eseguire alcune attività al fine di eliminare i rischi di inquinamento (art. 29 decies comma 9 lett. a) ovvero:“attenersi alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e intima di contenere i cumuli di carbonfossile entro le aree destinate, assicurando la pulizia delle strade interne ed evitando ogni versamento a mare di acque potenzialmente inquinate.

Il Tar argomenta con interesse su alcuni punti:
1) Attività economica / tutela salute – controllo e collaborazione
Il TAR precisa che “…l’autorizzazione integrata ambientale, …appare espressione del principio di precauzione stabilito dalla normativa europea, per la tutela dell’ambiente e quindi in ultima analisi per la difesa della salute umana, valore questo che nella gerarchia dei principi costituzionali viene collocato al vertice. In questa luce, si sottolinea come l’attività economica, libera sulla base della nostra costituzione, deve necessariamente tener conto della suo impatto sociale e quindi sull’ambiente. Ne consegue come l’attività economica non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale e in particolare di quelle specifiche per le lavorazioni in questione. La diffida in esame va quindi inquadrata in quelle attività amministrative che implicano un rapporto non solo di controllo ma in ultima analisi di continua collaborazione tra pubblico e privato, al fine di tutelare l’ambiente e la salute, in piena e concreta applicazione dei principi europei e costituzionali.
2) art. 29 decies:
Il TAR offre una interpretazione del potere conferito alle amministrazioni ex art. 29 decies Dlgs. 152/2006 “…ad avviso di questo collegio, la norma consente all’autorità preposta al controllo di suggerire all’autorità emanante, nel caso la regione, di imporre qualsiasi tipo di misura atta a rimediare agli inconvenienti riscontrati. Nel caso in esame le misure da adottare sono state indicate dall’ARPA in quelle poi trasfuse nella diffida, laddove non si tratta di vere e proprie sanzioni ma d’indicazioni cogenti e necessarie per rimediare alla situazione di inquinamento, situazione che in via di fatto non viene contestata dalla ditta ricorrente.
Le prescrizioni gravate, infatti, di semplice e intuitiva attuazione, rientrano a tutta evidenza nelle indicazioni previste dall’autorizzazione integrata ambientale AIA, in particolare quelle atte a evitare l’inquinamento del mare, e che quindi di conseguenza prevedono delle zone precise per il cumulo del carbonfossile, situate dal lato a monte del muro di contenimento, la pulizia delle strade di accesso e il controllo delle acque meteoriche in modo che non raggiungono il mare dopo essere filtrate attraverso il carbone medesimo.
3) Congruo preavviso
La diffida è un invito a porre in essere alcune azioni per rimediare alla situazione di potenziale inquinamento che per sua natura appare di natura urgente, proprio per evitare l’aggravarsi delle situazioni. Delle tre possibilità previste dalla norma, la diffida, la diffida con sospensione dell’attività e la revoca dell’autorizzazione integrata ambientale, la prima, quella adottata nel caso in esame, appare la meno gravosa per la ditta interessata e si sostanzia non tanto in una sanzione, come tale dannosa, ma in un invito a provvedere in via di urgenza. L’intervallo quindi di un giorno tra il preavviso e la diffida risulta giustificato dalla peculiare situazione di fatto, che non viene contestata dalla parte ricorrente.
4) Prescrizioni della autorizzazione e semplici
La distinzione tra le prescrizioni autorizzatorie e le prescrizioni semplici laddove queste ultime non potrebbero essere sanzionate. Il TAR non contesta la divisione concettuale ma conclude che nel caso in esame le prescrizioni violate sono autorizzatorie: “…anche questa censura non coglie nel segno, ove si ponga mente che l’autorizzazione AIA prevede non solo la pulizia delle strade interne allo stabilimento, ma anche che la ditta eviti ogni possibilità d’inquinamento delle acque meteoriche e ogni versamento di acque inquinate al mare. Ed è proprio sulla violazione di tali prescrizioni che si fonda la diffida qui impugnata, la quale in sostanza altro non fa che richiamare, a fronte di una situazione contingente, al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dall’autorizzazione stessa.
In altri termini il semplice rispetto del contenuto dell’autorizzazione, letta nella sua interezza e interpretata alla luce della normativa, consente alla ditta di evitare ulteriori e ben più gravi sanzioni, semplicemente ponendo in essere alcuni semplici e non gravosi interventi.

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RAEE: L. Europea n. 97/2013

RAEE: COSA CAMBIA PER I DISTRIBUTORI DI AEE ALLA LUCE DELLA LEGGE EUROPEA n. 97 del 6 agosto 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 

 Il provvedimento, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2013”, è uno dei due strumenti legislativi (l’altro è la “Legge di delegazione europea”) che, ai sensi della legge 234/2012, hanno sostituito la tradizionale “legge comunitaria” come strumento di recepimento del diritto europeo.

 Le novità in materia di ambiente della legge 6 agosto 2013, n. 97 (“Legge europea 2013”), in vigore dal 4settembre 2013.

 Legge 6 agosto 2013, n. 97 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013”
RAEE
ARTICOLO 22

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”

Procedura di infrazione 2009/2264

1. All’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: “(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)” sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il condizionamento”;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: “8.9-bis. Test di fecondazione”.

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i Raee disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i Raee di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei Raee è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: “, effettuato” fino a: “6.000 kg” sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.


COMMENTO

Il comma 2 della norma stabilisce le nuove condizioni che il distributore deve rispettare al fine di poter considerare il raggruppamento dei Raee domestici che lo stesso effettua, prima del trasporto, come rientrante nella fase della “raccolta”, attualmente contenute nell’articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010. La novità in realtà è solo una, e riguarda il già previsto limite di 3,5 tonnellate di Raee raggruppabili prima del trasporto che, si precisa con la nuova disposizione, deve intendersi riferito “a ciascuno” dei raggruppamenti 1, 2 e 3 ( “freddo e clima”, “altri grandi bianchi” e “tv e monitor”) mentre per i raggruppamenti 4 e 5 (“It e Consumer electronics” e “sorgenti luminose”) va inteso in senso “complessivo”. Aver aumentato il solo limite quantitativo di raggruppamento non risolve tutte le criticità che i distributori hanno più volte evidenziato. È rimasto, infatti, inalterato il limite temporale di un mese che invece i distributori avrebbero voluto allungare fino ai tre mesi. Il limite quantitativo e temporale avrebbero portato una reale semplificazione nella modalità di gestione dei raggruppamenti solo se letti congiuntamente.

Per superare le criticità riscontrate in molti Comuni che rifiutavano il conferimento dei Raee evidenziando come, essendo le piazzole comunali -impianti autorizzati in via ordinaria- non potevano ricevere rifiuti autorizzati in semplificata. Il comma 4 estende le modalità di conferimento ricomprendendo questa fattispecie. Viene previsto, infatti, che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta Raee (articolo 6, Dlgs 151/2005) si svolge con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008 (disciplina nazionale per i centri di raccolta dei rifiuti urbani), “ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (che riguardano rispettivamente l’autorizzazione unica per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti, l’autorizzazione unica ambientale/Aia e le procedure semplificate per gli impianti di recupero). Quest’ultimo periodo rappresenta la novità, visto che l’ articolo 8 del Dm 65/2010, ora abrogato, contemplava unicamente il Dm 8 aprile 2008.

Completano il quadro:

a) scompaiono i limiti di portata e massa degli automezzi per il trasporto dei Raee (articolo 2, Dm 65/2010);

b) viene allargato il campo di applicazione estendendolo a “altre apparecchiature per il condizionamento” che entrano a far parte dei “Grandi elettrodomestici” elencati nel Dlgs 151/2005 (da cui non sono più esclusi gli elettrodomestici fissi di grandi dimensioni); ai test di fecondazione che entrano nella categoria 8 “Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.”

 
 

adminRAEE: L. Europea n. 97/2013
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Sistri: pubblicata Circolare

Sistri: Circolare esplicativa

Pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente una Circolare esplicativa.
segnalazione a cura Cinzia Silvestri – Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il 30 settembre u.s., è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente de della Tutela del Territorio e del Mare, circolare esplicativa che chiarisce alcuni punti controversi e di dubbia interpretazione, relativamente al riavvio operativo del sistema di tracciabilità, a partire dal 1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013.
Tra i punti più significativi della Circolare, segnaliamo i seguenti:
Soggetti coinvolti
Produttore
L’avvio del sistema riguarderà inizialmente solo i gestori e i trasportatori professionali di rifiuti pericolosi e non anche i produttori iniziali degli stessi. A tal proposito la circolare evidenzia come per “produttore iniziale”, si intenda il soggetto la cui attività produce rifiuti, e che tale definizione non debba essere confusa con quella di nuovo produttore introdotta dal decreto (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti). Una differenza sostanziale perché per i “produttori iniziali” il sistema partirà solo dal 3 marzo mentre per i “nuovi produttori” l’operatività scatterà già a partire dalla prima data fissata.
Trasportatore
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, viene chiarito che la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto, quindi, prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
 Viene chiarito che le procedure previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, debbano essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l’avvio dell’operatività del sistema per la propria categoria.
Sanzioni e regime transitorio
Per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
E’ opportuno segnalare che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL n. 101/2013, e attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI. In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Per ogni approfondimento si rimanda al testo completo della Circolare 
 
 
 
 
 
 
 

adminSistri: pubblicata Circolare
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Comune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti lungo le strade?

Comune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti dalle strade?
Proprietario incolpevole e rimozione rifiuti – TAR Basilicata n. 264/2013
a cura di Cinzia Silvestri – Studio legale Ambiente


 Interessante, anche se non pienamente condivisibile, è la sentenza n. 364/2013 del TAR Basilicata /Potenza che affronta il caso del rapporto tra Comune ed il gestore /proprietario delle strade Statali (nella fattispecie ANAS).
Il TAR afferma che per essere destinatari dell’ordine di rimozione bisogna
1)   avere il godimento del bene anche a mezzo di gestione e
2)   la violazione di norme di legge concreta di per se’ la colpa richiesta dalla norma.
La vicenda prende origine dall’ordinanza Comunale (ex art. 14 Dlgs. 22/97) di raccolta trasporto e smaltimento di 80 pneumatici abbandonati (sul margine della carreggiata) ,lungo la strada statale, nei confronti di ANAS quale gestore delle strade (ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) Dlgs. 285/1992).
Il Comune ritiene che debba essere l’ANAS a provvedere allo smaltimento e rimozione e l’ANAS ..viceversa.
La sentenza ribadisce che: “… il provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi può essere emanato (oltre che contro gli autori degli abbandoni di rifiuti) anche nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree dove sono stati abbandonati in modo incontrollato i rifiuti, soltanto se vi è stato un comportamento da parte questi ultimi soggetti, che sia imputabile a titolo almeno di colpa e che coinvolga la loro corresponsabilità nell’abbandono dei rifiuti….”.
Il TAR Basilicata riconosce che l’ANAS è titolare di un diritto personale di godimento che deriva dalla legge stessa in “..quanto concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade e delle Autostrade di proprietà dello Stato: cfr. art. 2, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 143/1994”.
Il comportamento colposo è individuato nell’inadempimento dei compiti istituzionali dell’ente volti alla manutenzione ordinaria e alla pulizia delle strade, in particolare così si esprime il TAR: “…emerge il comportamento colposo dell’ANAS, prescritto dall’art. 14, comma 3, D.Lg.vo n. 22/1997, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, D.Lg.vo n. 143/1994 e dell’art. 14, comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 285/1992, rientra nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Ente ricorrente la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strade, cioè della carreggiata asfaltata, e delle relative pertinenze stradali, tra le quali vanno annoverati anche i canali di scolo per il deflusso delle acque meteoriche, che sono pertinenze di esercizio ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Lg.vo n. 285/1992, essendo parte integrante della strada ed ineriscono permanentemente alla sede stradale. Perciò va qualificata come pertinenza stradale tutta l’area compresa tra la carreggiata ed i predetti canali di scolo per il deflusso delle acque meteoriche. Ai sensi dell’art. 43 C.P., l’elemento psicologico della colpa si concretizza non soltanto con la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia, ma anche con l’inosservanza di “leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Il TAR dunque ritiene che debba essere l’ANAS, in quanto ente gestore, a rimuovere i pneumatici abbandonati da terzi lungo la carreggiata e presso le sue pertinenze.
 

adminComune e ANAS: chi è tenuto a rimuovere i rifiuti lungo le strade?
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Quesito: deposito rifiuti pericolosi

 
Quesito: deposito temporaneo
 
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – Dario Giardi


 
Domanda
In caso di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi si deve apporre sul contenitore la R nera su fondo giallo come nel caso del trasporto? Si tratta semplicemente di una buona prassi da seguire o di un obbligo normativo preciso? L’art. 183 del D.Lgs 152/2006 riporta quanto segue “devono essere rispettate le norme che disciplinano l’etichettatura e l’imballaggio dei rifiuti pericolosi” ma non riporta alcun riferimento normativo preciso.
 
Risposta
L’utilizzo indiscriminato dell’etichetta citata nel quesito può essere ricondotto alla confusione tra le disposizioni del testo unico ambientale e la normativa ADR. Il trasporto di merci pericolose, ricadente nell’ADR, prevede tra le varie etichette e pannelli anche la”R” nera su sfondo giallo ,da utilizzarsi qualora si trasportino rifiuti che ricadono tra le merci pericolose previste dall’ADR.
 
Non è semplice identificare quali sono i rifiuti  la cui pericolosità li fa ricadere nell’ADR. Non esiste precisa corrispondenza tra rifiuto pericoloso per la normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006) e per il trasporto – normativa ADR.
 
Nel caso del deposito (anche temporaneo) , è importante che ogni rifiuto sia individuato chiaramente.  E’ importante  che ogni settore di stoccaggio sia individuato da un cartello recante il codice CER e la descrizione del rifiuto, e laddove il rifiuto sia pericoloso, venga aggiunta anche l’etichetta recante la R nera su sfondo giallo.
 
Non esiste un riferimento normativo preciso. Si tratta più di una buona prassi ormai riconosciuta da tutti gli operatori e anche dagli addetti ai controlli.
 
 
 
 
adminQuesito: deposito rifiuti pericolosi
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Sistri: sanzioni e non punibilità

 Sistri: sanzioni ridotte e non punibilità
Art. 260bis (Sistri) e DL 101/2013 art. 11 co. 11
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


 
 Con l’art.  39 Dlgs. 3.12.2010 n. 205[1] come modificato dall’ art. 4 comma 2-ter Dlgs. 121/2011 (7 luglio 2011) il legislatore inseriva disposizione di favore per il trasgressore che commetteva l’illecito amministrativo ex art. 260bis Dlgs. 152/2006 (sanzione amministrativa) entro 1 anno dalla entrata in vigore degli obblighi di operatività per ciascuna categoria.
E’ una vera novità.
Il legislatore è consapevole della difficoltà applicativa della normativa a cui fa riferimento l’art. 260 bis.
Con disposizione contenuta solo nel testo di cui al Dlgs. 121/2011, il legislatore stabilisce la riduzione delle sanzioni amministrative commesse entro 1 anno dalla operatività delle varie categorie ovvero:
1)    le sanzioni amministrative di cui all’art. 260 bis commi 3,4,5,7,9 del Dlgs. 152/2006 (escluso la condotta di comportamento fraudolento di cui al comma 3) sono ridotte:
a)    1/10 se la violazione è commessa entro 8 mesi dalla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori (art. 1 DM 26.5.2011)
b)    1/5 se violazione commessa dopo l’ottavo mese  e per i successivi 4 mesi .
Ebbene.
2)    Con DL  del 31.8.2013 n.  101 art. 11 comma 11 (in attesa di conversione in legge) il legislatore ribadisce la volontà premiale solo per alcuni comportamenti puniti con sanzione amministrativa (art. 260bis comma 3,5, e 7 primo periodo).
In questo caso il legislatore non incide sulla diminuzione della sanzione ma stabilisce una vera e propria “immunità”.
Considerando un arco temporale di 6/7 mesi dall’inizio della operatività del Sistri il trasgressore non è punibile se commette 3 violazioni.
 
In particolare:
Le sanzioni per le violazioni di cui all’ articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 ,
1)     “limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte”: il beneficio sembra limitato solo alla condotta di colui che fornisce nel sistema SISTRI informazioni incomplete ed inesatte. Il comma 3 invero prevede altre condotte quali la omissione di compilazione del registro cronologico o la scheda sistri – area movimentazione; alterazione di dispositivi tecnologici.
2)     comma 5 : i soggetti che si rendono inadempienti ad ulteriori obblighi SISTRI (diversi da quelli previsti dal comma 1 e 4 dell’art. 260bis)
3) comma 7 primo periodo: il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – area di movimentazione e ove necessario con la copia del certificato analitico.
Queste violazioni se commesse
1) fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013[2] (6 mesi)
2) fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014[3](7 mesi)
 
sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
Dunque, la sanzione e contestazione relativa, ad esempio, alle informazioni inesatte rese con riferimento al sistema Sistri occorsa nel periodo di tempo di 6/7mesi dall’inizio della operativià Sistri per 3 volte…non è punibile.
E’ punibile, invece, la violazione commessa per la quarta volta magari nel periodo temporale indicato.
A questo punto bisogna chiedersi se la condotta reiterata la quarta volta magari nell’ottavo mese, dall’inizio della operatività, trovi sanzione piena (ad esempio € 2600 ex art. 260bis comma 3) o ridotta di 1/10 (ovvero € 260 ex art. 39 Dlgs. 205/2010).
Ed invero le due normative coesistono e creano una sorta di cuscinetto favorevole al trasgressore – durevole fino ad un anno dall’inizio della operatività del Sistri – che si concreta attraverso la “impunità” circoscritta nel tempo e la riduzione della sanzione.
E’ utile dunque delineare breve schema che individui le condotte che integrano la mera riduzione della sanzione e/o la impunità se la violazione viene reiterata solo 3 volte nell’arco teporale indicato.

Violazione art. 260 bis Sanzione amministrativa Riduzione premiale sanzione Dlgs. 121/2011 art. 4 co. 2-ter DL 101/2013 art.11 co. 11
Comma 3: omessa compilazione RC o SS/informazione incomplete/alterazione fraudolenta da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione 1/10 oppure 1/5 Solo per informazioni incomplete: Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività Sistri
Comma 4: condotte di cui al comma 3/rifiuti pericolosi da 15.500 a 93mila Euro +
sanzione accessoria sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore
Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 5: altre inadempienze Sistri da 2.600 a 15.500 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 5: altre inadempienze / rifiuti pericolosi da 15.500 a 93 mila Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5
Comma 7 primo periodo: trasporto senza copia cartacea SS e, ove necessario,certificato analitico Da 1.600 a 9.300 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5 Punibili se commesse più di 3 violazioni nell’arco temporale 6/7 mesi da inizio operatività
Comma 9: se condotte di cui comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti da 260 a 1.550 Euro Riduzione premiale sanzione 1/10 oppure 1/5

 
 



[1] 2-quater. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti di cui al predetto comma 3, a un decimo per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operativita’ per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, e successive modificazioni, e a un quinto per le violazioni compiute dalla scadenza dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi (4).
[2] Comma 2 art. 11 DL 101/2013: Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
[3] Comma 3 art. 11 DL 101/2013: Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’ articolo 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 , il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
adminSistri: sanzioni e non punibilità
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TARES: modalità di riscossione

 TARES – Risoluzione MEF n. 9/DF sulle modalità di riscossione.
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


Lo scorso 9 settembre il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha adottato la Risoluzione n. 9/DF avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Art. 5, co. 4, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102”. Il MEF, nello specifico, ha fornito una serie di chiarimenti sulle modalità di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ed in particolare della c.d. “maggiorazione standard”.
Alla luce delle novità introdotte con il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102 – in virtù del quale che “il Comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti” –  il Ministero ha precisato che sulla base del quadro normativo vigente deve essere assicurato all’erario, entro l’anno in corso, il gettito della maggiorazione standard di cui all’articolo 14, comma 13, del D. L. n. 201 del 2011 (come noto, pari a 0,30 euro per metro quadrato).
Inoltre, con la Risoluzione in oggetto è stato precisato che il comma 4 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, oltre ad attribuire al Comune l’onere di procedere alla predisposizione ed all’invio ai contribuenti del modello di pagamento del tributo, ha altresì stabilito che per l’ultima rata dell’anno 2013 si potranno utilizzare unicamente il modello F24 ed il bollettino di conto corrente postale di cui al D.M. 14 maggio 2013, i quali dovranno indicare separatamene la somma dovuta a titolo di tariffa e quella a titolo di “maggiorazione standard”.
Tale configurazione dei modelli di pagamento consentirà alla Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate di attribuire direttamente ai soggetti destinatari le somme loro spettanti. Inoltre, poiché il versamento dovrà avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
 
Al riguardo, il documento ministeriale ha precisato che gli adempimenti previsti sono finalizzati ad assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nel corso dell’esercizio 2013 e per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per il Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero ha poi offerto precise indicazioni in relazione alla facoltà concessa all’ente locale di fissare nel corso dell’anno 2014 la scadenza per il pagamento di una o più rate del tributo dovuto accertato contabilmente per l’anno 2013. Ai sensi dei commi da 1 a 3 dell’articolo 5 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, è stata riconosciuta al Comune la possibilità di approvare il Regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’articolo 14 del medesimo D. L., entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione del 2013, ovvero entro il 30 novembre 2013. Tale circostanza “eccezionale” giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione per l’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
adminTARES: modalità di riscossione
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Sistri: chiarimenti in attesa del 1 ottobre 2013

SISTRI : alcuni chiarimenti in attesa delle disposizioni governative.
 A cura di Dario Giardi e Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


In attesa della circolare Ministeriale seguono alcune riflessioni:
Il Ministro Orlando, considera la fase di avvio un periodo di sperimentazione per individuare le semplificazioni necessarie. Il Ministro ha infatti precisato che solo 17.000 imprese su un totale di circa 70.000 dovranno partire il 1 ottobre, mentre le restanti dovranno partire il 3 marzo 2014. La limitazione del campo di applicazione per i soggetti obbligati dal primo ottobre, da parte del Ministro, è espressamente intesa a contenere il più possibile l’impatto del primo avvio.
In considerazione degli intendimenti del Ministro, le attività codificate in ATECO
38 – attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali,
39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti e
49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
hanno il requisito minimo per l’avvio dell’attività dal 1 ottobre.
Per le altre imprese, le cui attività sono individuate con codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3 marzo 2014.
Si noti che qualora invece la norma fosse interpretata in senso estensivo, le imprese obbligate a partire dal primo ottobre sarebbero circa 50.000, e non 17.000 come voluto dal Ministro.
Si ricorda che i codici ATECO costituiscono la modalità per codificare le attività economiche da parte dell’ISTAT. Essi sono la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (NACE) che forma oggetto di regolamentazione comunitaria (v. Reg. n. 1893/2006), al fine di migliorare la governance economica a livello europeo e nazionale. I codici ATECO attribuiti alle singole imprese sono riportati nel Registro delle imprese. La classificazione ATECO è stata approvata da un apposito Comitato di gestione con la partecipazione dei Ministeri interessati. E’ la classificazione usata dall’Agenzia delle entrate.
1) Soggetti obbligati alla iscrizione – Campo di applicazione
L’articolo 11 del dl 101/2013, comma 3, stabilisce che l’obbligo di utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
– i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– i gestori di rifiuti pericolosi;
– i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
– gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
Si ritiene che, relativamente ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1 ottobre, si intendano:
a) per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;
b) per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
c) per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
d) gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
 
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
2) Prime indicazioni operative per le imprese obbligate dal 1 ottobre 2013
I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1 ottobre dovranno utilizzare SISTRI applicano la procedura prevista per l’attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013 .
Tale procedura consente l’utilizzo delle schede in bianco da riconciliare a fine viaggio e non comporta per il trasportatore:
– la predisposizione della scheda movimentazione almeno 1 ora prima della movimentazione stessa;
– la programmazione del viaggio con il sistema di geolocalizzazione di sistri.
Il produttore iniziale, prima del conferimento, dovrà sottoscrivere sia il formulario che le schede cartacee SISTRI Area Movimentazione fornite dal trasportatore, trattenendo una copia di ciascun documento.
Gli impianti di gestione rifiuti accettano il rifiuto sottoscrivendo la scheda di movimentazione e il FIR e ne inviano copia al produttore iniziale. Una volta accettato il rifiuto secondo le modalità previste ai paragrafi 7.2.1 e 7.2.2 del Manuale operativo, gli impianti prendono in carico il rifiuto al registro cronologico della messa in riserva (R13) o del deposito preliminare (D15), se tale registro cronologico è previsto sulla base dell’autorizzazione dell’impianto e se il rifiuto in ingresso viene stoccato preliminarmente; diversamente il rifiuto viene preso in carico nel registro cronologico che individua la prima attività di trattamento cui è sottoposto il rifiuto in ingresso.
Non risulta applicabile al Sistri, così come è concepito, il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre, prima che gli impianti inizino ad utilizzare Sistri, così come previsto nel Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.
I rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di trattamento svolte negli impianti di gestione di rifiuti sono presi in carico nel registro cronologico “produttori/detentori¨oppure nel registro cronologico della messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) se previsti dalle autorizzazioni dei singoli impianti ed avviati a smaltimento o recupero con la scheda movimentazione secondo la procedura ordinaria.
Come previsto all’art 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, per il mese successivo alla data di avvio dell’obbligatorietà di SISTRI, in riferimento ai due scaglioni, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a compilare, oltre a SISTRI, anche i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.

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Sicurezza: DPI e licenziamento

Sicurezza: DPI e licenziamento
Cass. civile 5.8.2013 n. 18615-

A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il lavoratore impugnava il licenziamento per aver rifiutato di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per l’accesso sul luogo di lavoro.
Il lavoratore, segnala la Corte, ha “…il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, ivi comprese quelle attinenti l’utilizzo dei DPI..”
Il lavoratore aveva rifiutato “…di ricevere detti dispositivi..” così  venivano irrogate due sanzioni disciplinari conservative ed in seguito il lavoratore aveva ancora rifiutato di ottemperare ad un ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI; il datore gli aveva così inibito l’accesso al luogo di lavoro e gli aveva contestato la violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro.
Seguiva il licenziamento valutato legittimo dalla corte.
La difesa del lavoratore si concentrava nell’assunto di “…non aver mai rifiutato di ricevere i dispositivi di sicurezza individuale per cui sarebbe illegittimamente irrogato non solo il licenziamento, ma anche le precedenti sanzioni disciplinari..”
Sanzioni disciplinari
Il lavoratore, inoltre, si difende allegando che le sanzioni disciplinari erano state impugnate e che il giudice di appello aveva dato valore recidivante a sanzioni ancora non definite.
La Corte sul punto precisa che : “ L’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate per mancanze del lavoratore non preclude al giudice, all’atto della verifica della legittimità del recesso del datore, di tener conto delle sanzioni in questione, atteso che la sospensione prevista dall’art. 7, c. 6, della l. 20.05.70 n. 300 agisce su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità, da ritenere riferita alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali componenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento. Consegue che l’impugnativa innanzi al collegio arbitrale non impedisce al giudice di effettuare una valutazione complessiva del merito e della reiterazione del comportamento addebitato (Cass. 5.01.05 n. 172, Cass. 27.04.96 n. 3915 e 20.08.91 n. 8973).

Nella specie la Corte d’appello, aderendo a questo principio, non si è limitata a tener conto del dato formale della recidiva, ma ha preso in considerazione, nel contesto complessivo del comportamento tenuto dal Di V., anche gli episodi oggetto delle sanzioni disciplinari, di modo che la circostanza che sulla legittimità delle sanzioni non sia intervenuto un accertamento definitivo, in questa sede non rileva.
Inibizione prestazione lavorativa
Di interesse nella sentenza il monito della Corte che ricorda l’obbligo del datore di lavoro di inibire la prestazione lavorativa qualora in violazione della normativa sulla sicurezza: “…avesse omesso di ritirare gli stessi legittimava la società datrice ad inibire l’accesso del lavoratore sul luogo di lavoro, avendo essa l’obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l’esecuzione della stessa non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto risolversi in un pregiudizio per l’integrità fisica del lavoratore.
..”
Onere della prova
Il lavoratore non ha l’onere di provare “..l’inesistenza della giusta causa..”. Tuttavia pur gravando sul datore di lavoro l’onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti (compreso il lavoratore licenziato) oppure d’ufficio (Cass. 28.10.03 n. 16213)…”
 
 
 

 

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Circolare 35/2013 Ministero Lavoro: solidarietà e appalti

 Il MINISTERO chiarisce: solidarietà in materia di appalti 
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente


Il Ministero si occupa con circolare esplicativa di chiarire alcuni punti oscuri del D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – indicazioni operative per il personale ispettivo.
Si riporta quanto previsto in tema di solidarietà negli appalti
“Solidarietà negli appalti (art. 9, comma 1) 
Il D.L. n. 76/2013 chiarisce anche i contenuti dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che, come noto, disciplina l’istituto della solidarietà nell’ambito degli appalti.
L’art. 29 citato stabilisce che “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (…)”.
Al riguardo, in parte confermando principi già espressi da questo Ministero con circ. n. 5/2011, si prevede che la disciplina in questione:
trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto;
– non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c..
È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, individuando “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della contribuzione non versata”
Vai a Circolare n. 35/2013 Ministero lavoro

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Nuovi Reati ex Dlgs. 231/2001 – Responsabilità Società

Nuovi reati ex Dlgs. 231/2001- Privacy –  responsabilità Società.
Art. 24bis Dlgs. 231/2001  
A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri


 
 L’art. 9 del DL 93/2013 vigente dall’11.9.2013 (frode informatica commessa con sostituzione di identità) al comma 2 ha modificato l’art. 24bis del Dlgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
L’intervento si presenta corposo e complesso.
Vengono assoggettati alla disciplina della responsabilità degli enti e dunque del “modello 231” alcuni reati di particolare importanza.
1) art. 635-quinquies c.p.:  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
2) art. 640-ter c.p. Frode informatica commessa con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti  .
3) art. 55 comma 9 Dlgs. 231/2007 che prevede: “Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
4) Dlgs. 196/2003 parte III, titolo III capo II ovvero gli articoli
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
Art. 169 (Misure di sicurezza)
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
Art. 171 (Altre fattispecie)
Art. 172 (Pene accessorie)


 
L’ art. 24bis modificato risulta così di nuova lettura:
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater ,635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice  penale nonche’ dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo  III,  Capo II del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  si  applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente  la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli 491-bis e 640-quinquies del  codice  penale,  salvo  quanto  previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei  casi  di  condanna  per  uno  dei  delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni  interdittive  previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna  per uno dei delitti  indicati  nel  comma  3  si  applicano  le  sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
 
 
 

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Veicoli e iscrizione albo gestori ambientali

Chiarimenti del Comitato Nazionale : Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Locazione senza conducente e comodato senza conducente
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente


 
Con riferimento ai quesiti formulati dalle Sezioni regionali in ordine ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo, anche alla luce delle nuove norme in materia di accesso alla professione di autotrasportatore e di immatricolazione dei veicoli, il Comitato nazionale ha ritenuto di diramare i seguenti chiarimenti operativi, con particolare riguardo alle procedure relative alle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli mediante locazione senza conducente e mediante comodato senza conducente.
1. I titoli di disponibilità ammessi
Come è noto, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera d), del D.M. 406/98, ai fini dell’iscrizione all’Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la disponibilità dei veicoli ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all’art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.
Come disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213, la locazione senza conducente, come previsto anche dall’art. 84, comma 2, del Codice della Strada, può avere ad oggetto il veicolo immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro comunitario di stabilimento dell’impresa che lo fornisce. In tal caso, restano salve, come specificato con circolare del Comitato nazionale n. 820 del 16 giugno 2008, le condizioni e i limiti relativi all’utilizzazione da parte dell’impresa dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati comunitari.
Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto di terzi.
Ai sensi dell’art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , di modifica dell’articolo 31 della legge 298/74, è altresì ammessa la locazione senza conducente dei veicoli ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t.
Con l’entrata in vigore dal regolamento (CE) n. 1071/2009, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n.291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente. Si è confermato, in tal modo, quanto già previsto in ordine alla disponibilità dei veicoli dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dall’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione.
Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009. Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.
2. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante locazione senza conducente.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, le imprese interessate presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia del contratto di locazione corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Il contratto di locazione deve contenere:
a)      la denominazione dell’impresa locatrice e dell’impresa locataria, nonché i dati identificativi del veicolo locato;
b)      nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 84 del Codice della Strada, che l’impresa locatrice è iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN, con indicazione degli estremi di iscrizione, ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato membro della CE;
c)      l’indicazione della durata del contratto e l’indicazione che il veicolo locato deve essere messo a disposizione esclusivamente dell’impresa locataria per la durata del contratto stesso;
d)      la previsione della messa a disposizione senza conducente del solo veicolo (il contratto non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l’impresa locataria e riguardante il personale di guida);
e)      la previsione che il veicolo locato sia guidato da personale alle dipendenze dell’impresa che lo utilizza.
Si fa presente che la normativa in materia di autotrasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del contratto di locazione.
 3. Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell’impresa mediante comodato senza conducente
Con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI, di applicazione del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che, ai fini dell’immissione in circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall’impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato.
Ai fini della circolazione, l’UMC, nelle more dell’attuazione dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che la dazione in comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa, né pecuniaria, né di altro genere da parte del comodatario e non contenga altre figure giuridiche.
Per quanto sopra, nelle more dell’attuazione dell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali, i veicoli ad uso di terzi assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009 in disponibilità mediante comodato senza conducente, presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente UMC e corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art.47 del D.P.R.445/2000.
 

adminVeicoli e iscrizione albo gestori ambientali
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Bando Regione Veneto: contributi per le aziende sicurezza lavoro

Sicurezza sul lavoro – Bando
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
La Regione Veneto assegna contributi, tramite bando, finalizzati al miglioramento o adozione di sistemi di gestione sulla salute e sicurezza del lavoro.
Il contributo può essere utile al fine di finanziare almeno i costi delle consulenze per la realizzazione dei sistemi di gestione.
Richieste ammissibili Le richieste di adesione al presente Bando SGSL 2013/2014 devono riferirsi ad interventi riguardanti l’adozione o il miglioramento di un sistema di gestione della salute e della sicurezza all’interno di una o più unità produttive attive nel territorio regionale. Nella richiesta di partecipazione deve essere specificato il riferimento al modello organizzativo che si intende adottare o migliorare (es. sistema certificato BS OHSAS 18001: 2007, o conforme alle Linee Guida ISPESL-UNI-INAIL ediz. 2001, o alle Linee di indirizzo della Regione Veneto per la valutazione dell’organizzazione aziendale della sicurezza). Gli interventi che si intendono attuare devono prevedere almeno la realizzazione di:
A. politica aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro;
B. organigramma delle funzioni coinvolte nella gestione della sicurezza;
C. adozione o miglioramento delle procedure: C.1 sulla gestione di infortuni/incidenti/comportamenti pericolosi; C.2 sulla gestione della manutenzione; C.3 sulla gestione dei DPI; C.4 sulla gestione di informazione/formazione/addestramento; C.5 Gestione Appalti; C.6 Sorveglianza sanitaria;
D. piano/programma di verifica (piano di monitoraggio/audit interno) delle attività di mantenimento e miglioramento delle procedure C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6 adottate o migliorate;
E. verbale della prima verifica ispettiva interna (verbale di monitoraggio/audit interno) attestante le attività svolte e gli obi
Vai al Bando: DGR_1233_16_07_2013_AllegatoA

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Sistri: DL. 101/2013 art. 11

SISTRI: DL n. 101/2013 
DL n. 101/2013 Gazz. UFF. n. 204 del 31.8.2013 art. 11
Il Consiglio dei Ministri approva la riattivazione del Sistema di tracciabilità dei rifiuti a partire dal 1 ottobre 2013.
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


 
Il Consiglio dei Ministri del 26 agosto u.s. ha approvato il decreto legge n. 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
All’interno del provvedimento, l’Articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia), dispone la riattivazione operativa del Sistri.
Soggetti coinvolti
L’avvio del sistema riguarderà solo i gestori e i trasportatori di rifiuti pericolosi  (non i produttori).
Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
Per i produttori di rifiuti pericolosi e per comuni e gestori di rifiuti urbani nella regione Campania il Sistri partirà invece il 3 marzo 2014 per consentire ulteriori semplificazioni, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 3 marzo 2014, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno rese operative.
Semplificazioni
Le semplificazioni dovranno essere adottate anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Le semplificazioni dovranno essere finalizzate ad assicurare:

  • la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti;
  • la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici;
  • la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto.

Estensione del Sistema
Con decreto ministeriale da adottarsi entro il 3 marzo 2014 saranno individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui si riterrà opportuno estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Sanzioni
In sede di prima applicazione della disciplina si prevede una moratoria dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni meramente formali. Viene previsto, infatti, che le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, limitatamente alle violazioni relative alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di reiterate (almeno tre) violazioni.
 
Nuovo Comitato per la vigilanza ed il controllo
Viene, infine, soppresso il Comitato di vigilanza e controllo e ne viene prevista la sostituzione con un nuovo Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, costituito presso il Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, da istituire tramite successivo decreto ministeriale.
 

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Terre e rocce da scavo e piccoli cantieri

 Terre e rocce da scavo prodotte da piccoli cantieri
a cura di avv. Cinzia Silvestri


 
Il DL 69/2013 è stato convertito in legge n. 98/2013.
L’art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) è rimasto immutato rispetto alla versione del DL “del fare”, salvo aggiungere il comma 7.
Per una breve disamina si pubblica (clicca su) l’articolo Piccoli cantieri
 
 

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DM 7.8.2013: calcolo efficienza energetica impianti incenerimento

Calcolo efficienza energetica impianti incenerimento: DM 7.8.2013
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 
Le condizioni climatiche locali possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell’efficienza energetica degli impianti di incenerimento.
Il DM sostituisce la nota (4) dell’allegato C alla parte IV del Dlgs. 152/2006.
DM 7.8.2013

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Circolare Ministero Ambiente: trattamento rifiuti

Ministero Ambiente: Circolare di chiarimento
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


 
Le circolari creano sempre un certo timore. Lo sforzo di chiarire e’ meritevole ma l’interpretazione distorta e’ in agguato.
La Circolare tenta di chiarire alcuni punti che sono al vaglio della Unione Europea.
La circolare e’ indirizzata alle amministrazioni e indica la linea che dovranno seguire nel valutare i singoli casi.
Non ci resta che leggere:  Circolare ministero ambiente

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Un gesto di civiltà

Un Comune virtuoso
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Studio Legale Ambiente riprende le pubblicazioni con una buona notizia.
Il Comune di Villasimius ( Sardegna /Cagliari) e’ un Comune ..gentile.
Accade che i turisti per accedere alle spiagge parcheggiano frettolosamente e selvaggiamente dimenticando, spesso, di pagare il biglietto orario; biglietto orario dal costo democratico di 3 euro per la mezza giornata e 5 euro per la intera giornata.
Costo orario adeguato e, con sorpresa, onesto.
Se il turista distratto dimentica di pagare trova, a fine giornata, adagiato, un “avviso di cortesia” che lo invita a recarsi a pagare il solo costo del parcheggio con supplemento di 1 euro ( solo) entro le venti della stessa giornata. Il pagamento può essere effettuato presso il Comune ma anche a qualsiasi ” agente” . Ogni agente e’ abilitato a ricevere il pagamento. Sorprendente ed inusuale e’ anche la cortesia e la disponibilità degli agenti.
Il turista dunque anziché subire l’ immediata sanzione (pesante e fastidiosa sempre) si reca volentieri a pagare entro serata ed il giorno dopo, per ricambiare la cortesia …. Paga pure il biglietto.
Un esempio di intelligenza amministrativa a cui non siamo più abituati.

adminUn gesto di civiltà
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DURC/ compensazione crediti PA

Durc/ compensazione crediti PA

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (13A06078) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2013)

adminDURC/ compensazione crediti PA
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