Decreto del Fare: terre e rocce….e non solo

Il Governo elabora il Decreto  “del fare” il 15.6.2013.

segnalazione a cura di Cinzia  Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Il provvedimento è anticipato nel sito del Governo al quale si rinvia.
In attesa della pubblicazione si anticipa il contenuto dell’art. 37 che  affronta le disposizioni in materia ambientale :

Comma 1. Gestione delle acque sotterranee
Le nuove disposizioni di semplificazione in materia di gestione delle acque di falda sotterranee estratte per fini di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati (Art. 243 del D.lgs. 152/2006) ridurranno gli oneri a carico degli operatori interessati e accelerano le procedure amministrative relative agli interventi.
Comma 2. Terre e rocce di scavo
Tali disposizioni avranno il compito di semplificarne l’utilizzo di terre e rocce da scavo chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure di cui al DM n. 161/2012, contenente, tra l’altro, i criteri qualitativi che terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere considerate sottoprodotti e non rifiuti.
Comma 3. Materiali di riporto
Anche in questo caso una semplificazione, riguardante i materiali di riporto. Le nuove disposizioni chiariscono la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
Comma 4. Semplificazioni per i campeggi
Per risolvere alcune questioni interpretative che hanno spesso ostacolato le attività turistiche all’aperto, è stata chiarita la portata di alcune norme concernenti l’attività di posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno. Con le nuove norme, i campeggi non avranno bisogno di permesso a costruire, laddove detto posizionamento sia effettuato in conformità alle leggi regionali applicabili ed al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso a costruire per le medesime strutture ricettive.
Commi 5 e 6. Interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania
Per risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Campania il decreto ha predisposto uno strumento per l’accelerazione delle procedure di competenza degli Enti locali per la realizzazione e l’avvio della gestione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Campania, già previsti dalla normativa e dalla pianificazione vigente ma non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall’esigenza di evitare una possibile condanna dell’Italia nella procedura di infrazione 2007/2195, pari a 8 milioni di euro al giorno, oltre alla perdita di un ingente finanziamento comunitario stanziato per la problematica dei rifiuti nella Regione Campania. Per questo è stato previsto il ricorso alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell’Ambiente che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, secondo quanto già previsto nella Legge di Stabilità 2013 con riguardo al Commissario per le emergenze rifiuti urbani in Provincia di Roma.

 

adminDecreto del Fare: terre e rocce….e non solo
Leggi Tutto

Circolari e DURC – CdS n. 2413/2013

Circolari e DURC – Consiglio di Stato Ordinanza 2413/2013
 A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


La ordinanza sottolinea le valutazioni di illegittimità che spesso accompagnano le “Circolari” delle P.A..

Circolari che dilagano imperative e troppo spesso con contenuti illegittimi difficili da estirpare.
Il Consiglio di Stato si esprime sul DURC affermando che non esiste legge primaria che imponga un DURC per ogni gara. Le molteplici circolari che hanno imposto, invece, il DURC per ogni gara sono palesemente illegittime.


 Il Consiglio di Stato, nel decidere la questione di appello cautelare con ordinanza, si esprime con riferimento alla efficacia probatoria del DURC:
“..considerato , quanto alla contestata efficacia probatoria di tale documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);


 
Leggi anche articolo su questo sito “Affidamento ai pareri della PA”.

 

adminCircolari e DURC – CdS n. 2413/2013
Leggi Tutto

Gas Florurati: interrogazione

Gas Florurati – interrogazione parlamentare
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi- Studio Legale Ambiente

Con l’interrogazione parlamentare 4/00658, presentata  alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 maggio 2013 dall’On. Ermete Realacci, sono stati ufficialmente chiesti chiarimenti al Ministero dell’Ambiente sugli adempimenti previsti dal d.p.r. 27 gennaio 2012, n.43 in materia di Gas fluorurati.
L’interrogante ha rilevato le difficoltà connesse  alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione disciplinata dall’articolo 16 del d.P.R. 27 gennaio 2012, n.43 (31 maggio) e la materiale impossibilità per le imprese di adempiere tempestivamente alla comunicazione. Al riguardo, è stato evidenziato che il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati è stato reso disponibile tardivamente, solo a seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, mentre il registro dell’impianto previsto dall’articolo 15 del d.P.R. è stato istituito con comunicato dell’11 febbraio 2013.
Inoltre, mentre l’articolo 16 del citato d.P.R. prevede l’obbligo trasmettere le “informazioni riguardanti  la  quantità  di  emissioni  in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente  sulla  base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto”, a seguito  del comunicato del 14 maggio 2013, sul sito del Ministero dell’ambiente, nella pagina internet dedicata è richiesto, invece agli operatori, di trasmettere la comunicazione prevista dall’articolo 16, con riferimento alle sezioni anagrafiche del formato.
L’interrogante, quindi, prevedendo che l’adempimento previsto dall’articolo 16 è evidentemente funzionale al censimento dei dati in materia di emissioni relativi all’anno precedente, ha condiviso la valutazione della sostanziale inutilità ed onerosità di una diversa dichiarazione, su dati non richiesti per legge.
Più in generale, preso atto delle segnalazioni formulate delle organizzazioni rappresentative delle imprese circa la necessità di una semplificazione del sistema previsto dalla normativa nazionale, ha rimarcato la necessità di mettere le imprese, con efficacia ed efficienza, in grado di adempiere agli obblighi di legge e di valutare opportune semplificazioni.
Il Ministero, quindi,  è chiamato ora a rispondere su quali iniziative intenda assumere al fine di risolvere le problematiche indicate, ed a valutare l’opportunità di fornire necessari chiarimenti sull’applicazione della normativa, precisando che l’obbligo di invio della dichiarazione di cui all’articolo 16 decorre a partire dal prossimo anno, anche al fine di superare l’incertezza derivata dal comunicato apparso sul sito http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas(con il quale si avvisano gli utenti che il sistema on-line per la compilazione e trasmissione della dichiarazione ai sensi dell’Art. 16 comma 1 del DPR 43/2012 sarà ancora disponibile nel mese di giugno in evidente contrasto con la scadenza fissata dal decreto al 31 maggio) ed evitare l’applicazione di inique onerose sanzioni per gli operatori.
adminGas Florurati: interrogazione
Leggi Tutto

Pubblici dipendenti e "buona educazione"

Codice di comportamento dei pubblici dipendenti – DPR del 16 aprile 2013 n. 62
segnalazione a cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4.5.2013 il Regolamento che disciplina  anche “le buone maniere” dei pubblici dipendenti.
Sanzioni disciplinari per il dipendente che non rispetta il Codice.
Vale la pena di leggere questo vademecum di regole note, quanto disattese, che scatenerà la nostra immaginazione, produrrà un sorriso e forse una risata …. ma non disperiamo e speriamo che questo codice sia di buon auspicio…
DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento
 

adminPubblici dipendenti e "buona educazione"
Leggi Tutto

DPR 59/2013 : Regolamento – autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale : pubblicato il Regolamento DPR 59/2013
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato (Gazz. Uff. 29.5.2013) DPR 13 marzo 2013 n. 59 che entrerà in vigore il 13.6.2013
Si riporta l’art. 3 del DPR che fissa a 15 anni la validità della AUA:
 

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori  degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda  di  autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  rilascio,  alla  formazione,  al  rinnovo  o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
    a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152;
    b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi
previste;
    c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
    d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
    f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
    g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare ulteriori  atti  di  comunicazione,  notifica  ed
autorizzazione in materia  ambientale  che  possono  essere  compresi
nell'autorizzazione unica ambientale.
  3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori  degli  impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita'  soggette  solo  a  comunicazione,  ovvero  ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.
  4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo  20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i
relativi progetti.
  5. L'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi  contenenti  sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione  contenente  gli  esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente,  la  quale
puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative
qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario.  Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.
  6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha  durata  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 

Regolamento 

adminDPR 59/2013 : Regolamento – autorizzazione Unica Ambientale
Leggi Tutto

Sacchetti di plastica: sanzioni a novembre 2013?

Sacchetti in plastica: sanzioni a novembre 2013? DM 18 marzo 2013
Segnalazione a cura Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente


Il 17 maggio 2013 la Gran Bretagna ha formalizzato, alla Commissione europea, la sua formale opposizione alla legge italiana 28/2012 — e al decreto ministeriale 18 marzo 2013 di attuazione — per contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e di concorrenza ai sensi del Trattato sul funzionamento della Ue (Tfue) e con la direttiva imballaggi (direttiva 94/62/Ce).
Conseguentemente la Commissione europea ha deciso di fare slittare di 90 giorni la decisione – attesa per il 13 giugno 2013 – sulla compatibilità con le norme Ue del Dm 18 marzo 2013 sulle caratteristiche dei sacchetti per asporto merci. Rinviate quindi l’entrata in vigore del Dm e le relative sanzioni.
La decisione della Commissione — che condiziona l’entrata in vigore del decreto ai sensi dell’articolo 6 dello stesso Dm 18 marzo 2013 —  era prevista per il 13 giugno 2013 ma non arriverà prima del 13 settembre 2013.
Vista la delicatezza della tematica, riportiamo sinteticamente una nota del quadro normativo.
Il Dl n.2/2002, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata. All’articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello  sviluppo economico, il compito di individuare “eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della  commercializzazione dei  sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della  riconversione degli  impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le  modalità di informazione ai consumatori”. Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione.
L’entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno. Il comma 30 della legge recitava, infatti: “All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2»”.
In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni – essendo stato emanato il decreto interministeriale (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13, Decreto con cui il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione dell’art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale) – potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all’articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il Dl 02/2012 fa decorrere il termine per l’applicazione del divieto di commercializzazione e delle sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore del decreto bensì dalla sua emanazione.
Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l’interpretazione prevalente, il computo dei 60 giorni per l’avvio del regime sanzionatorio non scatteranno prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell’esame del testo presso la Commissione Europea.
Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione, e sulle novità presentate nella presente comunicazione, le prime sanzioni per chi mette in circolazione sacchetti monouso che non siano biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o che non siano (se riutilizzabili) composti da polimeri diversi e con determinati spessori, scatterebbero due mesi dopo il vigore del Dm, dal 13 novembre 2013, secondo l’orientamento espresso dal Ministero dell’ambiente, potranno essere comminate solo a partire dal 13 novembre 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà – se non vi saranno ulteriori obiezioni – il prossimo 13 settembre.

adminSacchetti di plastica: sanzioni a novembre 2013?
Leggi Tutto

Conclusione dei procedimenti: DPCM 21.3.2013 n. 58

DPCM 21.3.2013 n. 58: termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi del ministero interno.
segnalazione a cura Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazz. Uff. 27.5.2013 DPCM del 21.3.2013 n. 58 ( Monti)
Il Decreto indica i procedimenti ( del ministero interno) che si concludono con provvedimento espresso OLTRE i 90 giorni.
Si rinvia alla lettura del documento e alla tabella di riferimento.
Si richiama altresì articolo e schema sul l’art. 2 L. 241/90 pubblicati su questo sito.
 
 
 
 

adminConclusione dei procedimenti: DPCM 21.3.2013 n. 58
Leggi Tutto

Modello 231: La Società risponde sempre….

Modello “231” : Autonomia della responsabilità dell’ente. Cassazione n. 20060 del 9.5.2013  – art. 8 Dlgs. 231/2001
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 
In sede di Giudizio di primo grado l’imputato viene assolto in relazione al reato presupposto.
Il pubblico ministero proponeva ricorso immediato per cassazione contro la sentenza di assoluzione dall’illecito amministrativo di cui all’articolo 5 del d.lgs. 231/01.
2. A sostegno del ricorso lamenta erronea applicazione dell’art. 8 del predetto d.lgs. Sostiene il pubblico ministero che avendo il Tribunale ritenuto sussistente il reato presupposto, non avrebbe dovuto assolvere l’Ente in quanto quello dell’ente è un titolo autonomo di responsabilità rispetto al reato presupposto, tanto che l’articolo 8 del d.lgs. afferma che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato.

La sentenza affronta il tema della prescrizione del reato e si dilunga sulle tipologie della interpretazione salvo poi affermare il principio di diritto che avvalla l’autonomia della responsabilità e afferma che la Società risponde anche se non è stato individuato il responsabile purché sia accertato il reato presupposto.
L’art. 8 del d.lgs. 231/2001 precisa che
“La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile (…)”
…”Per la responsabilità amministrativa.. è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile. La responsabilità penale presupposta può essere ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e ciò nonostante può essere sanzionata in via amministrativa la società.


il titolo di responsabilità dell’ente, anche se presuppone la commissione di un reato, è autonomo rispetto a quello penale, di natura personale.
“…La mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato è, infatti, un fenomeno tipico nell’ambito della responsabilità d’impresa: anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l’esigenza di sancire la responsabilità degli enti (viene portato l’esempio ai casi di cd. imputazione soggettivamente alternativa, in cui il reato (perfetto in tutti i suoi elementi) risulti senz’altro riconducibile ai vertici dell’ente e, dunque, a due o più amministratori, ma manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di costoro). L’omessa disciplina di tali evenienze – prosegue la relazione – si sarebbe dunque tradotta in una grave lacuna legislativa, suscettibile di infirmare la ratio complessiva del provvedimento. Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell’assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l’ente ne dovrà rispondere – ricorrendone tutte le condizioni di legge – sul piano amministrativo.

La finalità risiede nel “.. sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (o sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio.

adminModello 231: La Società risponde sempre….
Leggi Tutto

Appalti: reti di impresa – determina 23.4.2013 AVLP

Gare partecipate anche da “reti di impresa”.
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente


Con Determina del 23.4.2013 pubblicata nella Gazz. Ufficiale del 24.5.2013 l’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici precisa le modalità di partecipazione delle “reti di impresa”.
Si indica passaggio della Determina e si rinvia alla lettura del documento Det. AVLP 23.4.2013

"...Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata
l'aggregazione   tra   gli   aderenti   al    contratto    di    rete
«strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento  temporaneo
di  imprese  (RTI),  trovano  applicazione  le  regole  in  tema   di
qualificazione previste dall'art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e
275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per  gli  appalti
di lavori, servizi e forniture; dall'art. 90, comma 1, lettera g) del
Codice e dall'art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto  riguarda
i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni  si  dovranno
strutturare secondo la tipologia  dei  raggruppamenti  orizzontali  e
verticali in conformita' alle disposizioni dell'art. 37 del Codice.
  In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di  partecipazione
alla gara,  anche  in  forma  individuale,  delle  imprese  che  gia'
partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi
dell'art. 37, comma 7, del Codice....
adminAppalti: reti di impresa – determina 23.4.2013 AVLP
Leggi Tutto

Il Ministro Orlando…..dichiara

Ambiente: dichiarazione del Ministro Orlando
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il ministro dell’Ambiente Orlando pubblica sul sito del Ministero corposa dichiarazione d’intenti
Si riporta un passo:

…Un altro tema su cui intendo promuovere una iniziativa legislativa è quello delle sanzioni per illeciti ambientali. Credo infatti che in materia di reati ambientali ( troppe contravvenzioni e pochi delitti) e di illeciti amministrativi ambientali sia giunto il momento di una complessiva riforma normativa del sistema delle sanzioni: noi abbiamo bisogno di rivedere il complesso delle sanzioni amministrative, ma anche di ampliare l’ambito dei delitti contro l’Ambiente, le risorse e il patrimonio naturale e paesaggistico. Alcune proposte di iniziativa parlamentare sono state depositate in questa legislatura e nella passata, e saranno prese nella massima considerazione in vista di una proposta del Governo. La tutela dell’ambiente è un tutt’uno con la lotta alla criminalità organizzata. E’una convinzione che ho voluto manifestare, anche simbolicamente, dedicando la mia prima visita istituzionale alla città di Caserta. …

Ministero dell’ambiente: dichiarazione programmatica

adminIl Ministro Orlando…..dichiara
Leggi Tutto

Sicurezza: Cass. penale 669/2013

Sicurezza: Responsabilità del CDA – datore di lavoro
Cassazione penale n. 669/2013 (21628/2013) – art. 589 c.p.
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente

Il dipendente di una Spa (responsabile magazzino) moriva schiacciato al suolo a seguito del crollo di una balla di cellulosa del peso di due tonnellate posizionata in modo instabile ed inadeguato su pancali all’interno del magazzino.Veniva ritenuto responsabile, quale datore di lavoro, il legale rappresentante della società che si difendeva allegando:1)    la qualifica del dipendente deceduto e le mansioni contenute in procura speciale erano idonee a integrare la delega ex art. 16 Dlgs. 81/20082)    estraneità del legale rappresentante  alle problematiche tecniche della gestione dei magazzini e sulla movimentazione della merce.La sentenza ribadisce concetto ormai consolidato ovvero che destinatario  delle norme per la sicurezza dei luoghi di lavoro è il legale rappresentante quale Presidente del Consiglio di amministrazione .
Nulla di nuovo se non fosse per l’inciso che ricorda la responsabilità dell’intero CDA prima ancora che del Presidente del CDA.
Precisa invero la Corte che la responsabilità nella SPA è del Consiglio di amministrazione il quale può delegare con apposita delibera le proprie funzioni ad un consigliere che assume la posizione di delegato per la sicurezza.

CDA –> delibera –> consigliere delegato –> datore di lavoro (delega sicurezza)

“E’ pur vero che …nel caso di imprese gestite da societa’ di capitali, gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione ….e difatti il Presidente del CDA non può da solo essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero CDA salvo delega conferita ad un singolo Consigliere, amministratore delegato, in virtù dell’obbligo di adottare misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato rimanendo in capo al CDA residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e intervento sstitutivo nel caso di mancato esercizio della delega”.
Nel caso in esame il presidente del CDA (legale rappresentante) con delibera del CDA aveva ricevuto la delega quale “datore di lavoro per la sicurezza” e dunque  assumeva duplice funzione di garanzia quale datore di lavoro (Presidente CDA) e delegato alla sicurezza (per delibera conferita dal CDA).
 
 
 
 

 

adminSicurezza: Cass. penale 669/2013
Leggi Tutto

Quesito: quali obblighi del proprietario di fondo con rifiuti?

Il proprietario incolpevole è tenuto alla chiusura del fondo in presenza di rifiuti?
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
La sentenza TAR Puglia 301/2013 commentata su questo sito precisa “la mancata chiusura del fondo da parte del relativo proprietario non costituisce comportamento colposo idoneo per imputargli la responsabilità di un indebito deposito di rifiuti sul terreno, posto che, per principio generale, la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e mai un obbligo” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 5 giugno 2012, n. 560);

adminQuesito: quali obblighi del proprietario di fondo con rifiuti?
Leggi Tutto

Proprietario incolpevole e ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Proprietario incolpevole e rimozione rifiuti – ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 13/02/2013, n. 301

a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


I ricorrenti impugnavano l’ordinanza comunale ex art. 192 Dlgs. 152/2006 che gli ingiungeva di provvedere alla bonifica del terreno di proprietà mediante smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ivi abbandonati.

Il responsabile, nel caso in esame, era rimasto ignoto e la amministrazione aveva provveduto nei confronti dei proprietari.
La sentenza accoglie il ricorso e richiama anche l’onere delle amministrazioni di attivarsi e provvedere “ognuna per i compiti di propria competenza, alle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale della suddetta area, giacché la normativa vigente in materia, pone come obiettivo primario ed inconfutabile la tutela della salute pubblica e la protezione dell’ambiente e del paesaggio”.

La sentenza riassume con chiarezza alcuni punti ormai condivisi dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 192 comma 3 Dlgs. 152/2006:

1) L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 impedisce ai soggetti privati interessati la partecipazione al procedimento finalizzato alla irrogazione della sanzione; impedisce il contraddittorio degli accertamenti effettuati

2) La sentenza non dimentica che “per il configurarsi di una responsabilità per dolo o colpa del proprietario o di chi abbia, anche se in via di mero fatto, la disponibilità della discussa area, occorre che il suo coinvolgimento a titolo di dolo o colpa risulti a seguito di un’adeguata istruttoria e con l’ausilio del privato stesso, da convocarsi in contraddittorio (il che, nella specie, non è avvenuto) per fornire elementi utili di valutazione per l’accertamento delle reali responsabilità

3) La sentenza avvalla la riconosciuta natura della ordinanza ex art. 192 quale “…ingiunzione di sgombero a carattere sanzionatorio…

4) La sentenza ricorda che è esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazione di un generico dovere di vigilanza”

5) Proprietario incolpevole: “..l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità del medesimo. La P.A. non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. L’enunciato è conforme al principio “chi inquina paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, trattato Ce), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio d’inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione

6) Chiusura del fondo: Interessante anche la precisazione della sentenza che afferma “la mancata chiusura del fondo da parte del relativo proprietario non costituisce comportamento colposo idoneo per imputargli la responsabilità di un indebito deposito di rifiuti sul terreno, posto che, per principio generale, la chiusura del fondo costituisce una mera facoltà del proprietario e mai un obbligo”

7) Autore dell’inquinamento: “nei casi d’inquinamento diffuso, ossia in quei casi in cui non sia possibile o sia oltremodo difficoltoso accertare la responsabilità dell’autore dell’inquinamento, la bonifica resta a carico della P.A. e i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento”

adminProprietario incolpevole e ordinanza ex art. 192 Dlgs. 152/2006
Leggi Tutto

Terre e rocce da scavo: disciplinare ISPRA

 Terre e rocce da scavo: disciplinare ISPRA

a cura di Studio Legale Ambiente


L’Ispra interviene con Disciplinare al fine di dare applicazione all’art. 13 del DM 161/2012.

L’art. 13 del DM 161/2012 prevede che al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunichi i pareri in merito ai piani di utilizzo all’ ISPRA per consentire l’aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionamento eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.
Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei dati relativi all’utilizzo delle terre e rocce da scavo rientranti nel campo di applicazione del DM 161/2012 ISPRA pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisce le

  1. informazioni da trasmettere,
  2.  standard
  3.  modalità di trasmissione.

Disciplinare Terre e Rocce da scavo

adminTerre e rocce da scavo: disciplinare ISPRA
Leggi Tutto

Sacchetti di plastica: pubblicato il DM 18 marzo 2013

Sacchetti in plastica
Pubblicato il decreto che fissa le ulteriori caratteristiche tecniche

a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente

In Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27-3-13 è stato pubblicato il Decreto del 18 marzo u.s. con cui il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico hanno individuato le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci in attuazione dell’art. 2 comma 2 DL n. 2/2012 e ss. modificazioni (Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale).
Vista la delicata tematica riportiamo sinteticamente il percorso che ha portato all’emanazione del nuovo decreto.
Il Dl n.2/2012, pienamente in vigore, aveva consentito la vendita di sacchetti monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 (escludendo, quindi, i sacchi in polietilene additivato), oppure di quelli riutilizzabili purché di adeguato spessore e contenenti una quota di plastica riciclata.

All’articolo 2, comma 2, veniva anche demandato ad un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, il compito di individuare “eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchi di asporto merci, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori”.

Regolamento che è proprio il decreto oggetto della presente comunicazione.
L’entrata in vigore delle sanzioni ai contravventori, inizialmente fissata al 1 gennaio 2014, era stata sospesa dal Decreto Sviluppo emanato dal Governo Monti, convertito in legge (disegno di legge S. 3533) nel dicembre dello scorso anno.

Il comma 30 della legge recitava, infatti: “All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: « A decorrere dal 31 dicembre 2013, » sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2»”.
In altre parole, la legge che mette al bando gli shopper in plastica non biodegradabile e compostabile e quelli riutilizzabili è pienamente in vigore e le sanzioni – essendo stato emanato il decreto interministeriale – potrebbero scattare tra 60 giorni, anche se il decreto stesso, come si legge all’articolo 6, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Confusione generata dal fatto che il Dl 02/2012 fa decorrere il termine per l’applicazione del divieto di commericalizzazione e dlele sanzioni non, come sarebbe logico, dalla entrata in vigore dle decreto bensì dalla sua emanazione.
Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno ribadito come, secondo l’interpretazione prevalente, il conto alla rovescia di 60 giorni prima dell’avvio del regime sanzionatorio non scatterà prima della piena entrata in vigore del decreto, e ciò avverrà solo alla conclusione, con esito favorevole, dell’esame del testo presso la Commissione Europea.
Pertanto, le prime sanzioni potranno essere comminate solo a partire dal 13 agosto 2013, ovvero trascorsi due mesi dal via libera della Commissione Europea, che arriverà – se non vi saranno obiezioni – il prossimo 13 giugno, 90 giorni dopo la notifica depositata il 12 marzo scorso.

adminSacchetti di plastica: pubblicato il DM 18 marzo 2013
Leggi Tutto

Sistri: operativo dal 3 marzo 2014?

SISTRI
Riattivata l’operatività del sistema, ma solo dal 1° ottobre 2013, per i rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri rifiuti

a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 recante “Termini di riavvio progressivo del Sistri” che stabilisce le modalità per il riavvio operativo del Sistri.
Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 52 del decreto legge 83 del 22.06.2012, convertito dalla legge 7.08.2012 n. 134, è stato elaborato sulla base dei rapporti dell’Agenzia per l’Italia digitale e del parere dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il riavvio del SISTRI avverrà in modo graduale e progressivo; ciò consentirà agli operatori di verificare i dati inseriti all’interno del sistema ed aggiornare i software di utilizzo, e al Ministero di introdurre le semplificazioni già segnalate dalle associazioni di categoria e successivamente quelle che si renderanno necessarie sulla base della verifica di funzionamento del Sistri.
In particolare, per l’entrata in operatività del Sistema, sono previsti i seguenti due periodi:

  1. dal 30 aprile al 30 settembre 2013 i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi; le imprese più grandi e meglio organizzate, sono tenute ad “allineare” i dati e le informazioni già inserite a sistema In questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

Per queste imprese il sistema sarà pienamente operativo a partire dal 1° ottobre 2013.

2• dal 1 ottobre 2013 ed il 2 marzo 2014 gli altri operatori. Anche in questo periodo potranno essere introdotte modifiche e semplificazioni necessarie per il migliore funzionamento del sistema e per la riduzione degli oneri amministrativi ed organizzativi a carico delle imprese.

A partire dal 3 marzo 2014 il sistema sarà pienamente operativo per tutti gli operatori.
Inoltre, in considerazione dell’esigenza di aggiornare i costi di funzionamento e di conseguenza gli oneri per le imprese, il decreto dispone la sospensione del pagamento dei contributi per l’anno in corso.
 

adminSistri: operativo dal 3 marzo 2014?
Leggi Tutto

Affidamento nei pareri della PA: quali conseguenze?

Affidamento nei pareri della P.A.: quali conseguenze?
Cass. pen. Sez. III n. 21918/2012
Art. 137 comma 1 Dlgs. 152/2006 – autorizzazione scarichi industriali

A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente

La sentenza evoca le infinite situazioni in cui un avvocato sente il proprio assistito rimandare a quello che l’amministrazione scrive, dice, afferma…. quasi fosse legge; e ciò crea affidamento.
L’amministrazione è punto di riferimento, ma anche fonte di sudditanza e di necessità burocratica .
La Cassazione nel caso in esame non ha dato alcuna importanza all’affidamento creato dalle considerazioni della Pubblica amministrazione, che ne esce indenne.
Paga invece le spese del suo incauto affidamento il gestore del lavaggio di auto, colpevole di non aver posto in dubbio le affermazioni dell’amministrazione.

In particolare.
Il gestore di un impianto di autolavaggio veniva condannato dal Tribunale ex art. 137 comma 1 Dlgs. 152/2006 per aver effettuato “ attività di lavaggio di autovetture in carenza della prescritta autorizzazione agli scarichi”
Accade che l’autolavaggio era munito di
a) una sola autorizzazione riferibile alle sole acque di dilavamento del piazzale dell’impianto derivante da precipitazioni meteoriche,
Non era munito come sarebbe stato necessario, attesa l’attività in concreto esercitata di autorizzazione
b) al conferimento in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di altre acque a queste ultime comunque assimilate.
Era necessaria l’ autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Il Gestore invoca il comportamento della Pubblica amministrazione (che rispondeva a sua missiva interlocutoria) che aveva creato in lui il legittimo affidamento di non essere tenuto ad avere altra autorizzazione
L’amministrazione invero rispondeva “ non soggetta l’attività ad ulteriore e diversa autorizzazione rispetto a quella già rilasciata in precedenza…”.
La Corte invece imputa solo al gestore la colpa di non aver provveduto ad attivarsi in forza della sua professionalità e maggiore diligenza “ non potendo….. la necessità di un’ulteriore autorizzazione al conferimento in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di altre acque a queste ultime ..assimilate sfuggire al ricorrente quale operatore del settore dell’autolavaggio”.

adminAffidamento nei pareri della PA: quali conseguenze?
Leggi Tutto

Oli usati: circolare Ministero Ambiente

 Circolare del Ministero Ambiente: oli usati

segnalazione a cura Studio legale Ambiente

Il Ministero pubblica circolare su oli usati indicando le modalità relative agli obblighi di gestione di cui all’art. 183 comma 1 lett. c) :

“qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonchè gli oli usati per turbine e comandi idraulici”.

La circolare si riferisce alle spedizioni transfrontaliere ma afferma che la gestione degli oli usati deve essere finalizzata alla rigenerazione, anche con riferimento al recupero energetico. 

Precisa inoltre che la rigenerazione costituisce una operazione di riciclaggio ex art. 183 comma 1 lett. u) che l’art. 216 bis comma 1 preferisce alle forme di recupero e allo smaltimento stesso.

Vai al documento

adminOli usati: circolare Ministero Ambiente
Leggi Tutto