ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: Linee Guida del Ministero

ODORI: LINEE GUIDA DEL MINISTERO

DECRETO DIRETTORIALE N. 309 DEL 28.6.2023

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero, che offre indirizzi tecnici di riferimento principalmente alle Autorità, per la elaborazione dei dati e dei limiti emissivi odorigeni.

Il Decreto ricorda anche che il Ministero dell’Ambiente, cambiava nome in Ministero Transizione Ecologica (MTE) e oggi è invece nominato in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Sembra che il legislatore attraverso il nome voglia esprimere le proprie finalità.

Il Ministero propone linee tecniche di indirizzo con riferimento, all’art. 272-bis d.lgs. 152/2006; linee guida tecniche  pubblicate sul sito del ministero ma che riceveranno pubblicazione di avviso anche sulla gazzetta ufficiale.

Gli indirizzi indicati possono trovare recepimento nella normativa Regionale o nelle autorizzazioni; il richiamo alle linee guida attribuisce valore di riferimento, normativo. Diversamente le linee guida rimangono nell’ambito di indirizzo tecnico.Si tratta di una vera e propria ADOZIONE a mezzo di decreto:

Sono adottati, come documento tecnico di indirizzo per le autorità aventi competenza in materia di emissioni odorigene, gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, predisposti dal “Coordinamento emissioni” di cui all’articolo 281, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, riportati in allegato al presente decreto direttoriale.

Vai alla lettura del DD 309 DEL 28.6.2023 ODORI

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Cinzia SilvestriODORI: Linee Guida del Ministero
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ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

ARIA: Limiti emissivi e DEROGHE

LIMITI EMISSIVI E DEROGHE

Corte Giustizia UE n. 375/2021 (9.3.2023)

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


L’articolo riassume la relazione tenuta da Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri in data 24.5.2023 in occasione del Convegno, con date al 10,17,24,30 maggio 2023, organizzato da ISPRA, RSE, UNICHIM, ACCREDIA, sulle EMISSIONI.

La domanda di pronuncia pregiudiziale risolta dalla Corte di Giustizia in commento, è punto di partenza per sviluppare riflessione sulle novità che verranno introdotte con le modifiche alla Direttiva sulle emissioni Industriali 2010/75/UE.

Si consideri invero che le norme sulla qualità dell’aria (Direttiva 2008/50/CE) sono state recepite dal Dlgs. 155/2010. L’art. 15 par. 4 della Direttiva 2010/75 è stato inserito nel Codice ambientale all’art. 29 co. 9-bis e l’art. 18, trasferitonell’art. 29 septies (Dlgs. 152/2006).

La lettura della sentenza della Corte Giustizia permette dunque di “interpretare” le norme oggi vigenti anche nel nostro codice ambientale, e anticipa, di fatto, le prossime modifiche alla Direttiva 2010/75/UE.

E’ nota infatti la proposta di modifica della Direttiva 2010/75/UE di cui conosciamo il nuovo testo nella versione della Commissione 5.4.2022: proposta che ha modificato proprio ed anche gli articoli richiamati, e che conforta l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia, in commento.

Il Caso – La sentenza Corte Giustizia UE n. 375/2021

Il caso riguarda i presupposti che permettono ..continua lettura articolo art. 15 Direttiva 2010.7

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Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

Razza o Nazionalità?

DL n. 44/2023 – la lingua italiana

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il DL 44 del 22.4.2023, pubblicato  in Gazzetta ufficiale, si occupa del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e anche delle società partecipate pubbliche. Si occupa di concorsi di compensi delle commissioni, di aggiornamenti e di potenziare la capacità amministrativa sotto vari aspetti. Coglie l’attenzione però l’art. 27bis che  impone la sostituzione, nel linguaggio della pubblica amministrazione , del termine razza con quello di nazionalità. Un passaggio linguistico, senz’altro, che segna però anche un cambiamento culturale.

Art. 27 bis 
 
             Disposizioni in materia di atti e documenti 
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, negli atti e  nei  documenti  delle
pubbliche amministrazioni  il  termine:  «razza»  e'  sostituito  dal
seguente: «nazionalita'».

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Cinzia SilvestriRazza o Nazionalità?
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RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

RUMORE: POTERI SINDACO

TAR EMILIA ROMAGNA N. 159/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il TAR Emilia Romagna affronta questione consolidata ma ancora oggetto di interpretazione.

Il potere di ordinanza ai sensi della L. 447/95 art. 9 è del Sindaco, non del dirigente.

La sentenza ricorda che:

  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 non va confuso con il diverso potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità e igiene pubblica
  • Il potere di ordinanza ex art. 9 L. 447/95 costituisce potere ordinario di intervento ai fini della tutela della pubblica salute
  • L’ordinanza emessa dal “dirigente” è dunque illegittima con caducazione di tutti gli atti anche istruttori eseguiti (arpae ecc…).
  • Il difetto di competenza del dirigente comporta che si versa nella situazione in cui il “…potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non essendogli consentito dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus, secondo una regola valevole anche nelle ipotesi in cui il vizio di incompetenza attenga a relazioni …

In particolare, recita il TAR: CONTINUA LETTURA ARTICOLO: RUMORE: POTERI SINDACO

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Cinzia SilvestriRUMORE: POTERI SINDACO
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R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T.RI: TERMINI

R.E.N.T. RI: TERMINI

Abrogazioni e termini di iscrizione – DM n. 59/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Regolamento (D.M. Ambiente 4.4.2023 n. 59) pubblicato in Gazz. Uff. del 31.5.2023 e vigente dal 15.6.2023 è venuto alla luce. R.E.N.T.RI: Termini.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che sostituisce il SISTRI, ha avuto un percorso lungo e difficile, forse, non ancora terminato.

Il Registro richiama gli artt. 188-bis,189,190,193 che disciplinano il sistema della tracciabilità del rifiuto (Registri carico e scarico, FIR ecc..).

Il Regolamento, all’art. 23, ci informa che saranno abrogati, ma non subito, i DM  145/1998 e 148/1998 ovvero i pilastri operativi della compilazione dei FIR e Registri di carico e scarico.

L’art. 23 richiama infatti i termini descritti all’art. 13 ovvero le tempistiche di iscrizione.

 L’art. 13 invero indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI, al Registro.

Il legislatore individua la data iniziale da cui decorre il termine e una data finale entro la quale l’iscrizione deve essere compiuta, indicando i soggetti tenuti. Termini che ci trasportano nel 2025/2026.

 Di seguito, l’art. 13 prosato con indicazione delle date di riferimento in diverso colore: …..Continua lettura articolo R.E.N.T. RI: TERMIN

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RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATO

RITORSIONE: SIGNIFICATORITORSIONE: SIGNIFICATO

Definizione d.lgs. 24/2023 – Whistleblowing

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il nuovo testo (d.lgs. 24/2023) dedicato alla protezione di coloro che segnalano, nei luoghi di lavoro, irregolarità, violazioni descrive, all’art. 2 lett. m), la “RITORSIONE”.

Recita l’articolo: ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiunto…”

La definizione esprime bene il comportamento umano che non troviamo solo sul posto di lavoro ma in ogni ambito sociale.

Il timore di sporgere denuncia per non avere ripercussioni sociali; la frase tipica che accompagna questo timore ci è nota:  “voglio vivere tranquillo”; la sfiducia nella giustizia che spesso coinvolge il coraggioso “segnalante” in onerosi cammini. Il senso della ritorsione affonda le sue radici nell’animo umano che reagisce, all’affronto della segnalazione/ della denuncia, con mezzi indiretti e violenti.

La ritorsione è utile mezzo che disincentiva la denuncia e si affianca spesso alla omertà, al silenzio. Anche la non risposta, il silenzio è ritrosivo.

Il mondo del lavoro cerca tutela nella legge; cerca di proteggere il lavoratore ed incentivare la segnalazione delle violazioni che a loro volta non devono essere ritorsive: vendette personali, delazioni senza fondamento e calunniose. A dire il vero il legislatore tenta di regolamentare un mondo di difficile da delineare, controllare e dunque vengono introdotti pesi e contrappesi al fine di bilanciare questo strumento che dovrebbe aiutare a ritrovare quel senso di giustizia, ormai perento

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Cinzia SilvestriRITORSIONE: SIGNIFICATO
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GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: significato

GREEN DEAL: SIGNIFICATO

PAROLE NUOVE  dall’Europa

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Parole nuove, che leggiamo sentiamo ma non ne cogliamo bene il significato. Il Green Deal è una strategia, un programma, una finalità un obiettivo che deve essere tenuto in conto nella normativa Europea e di contro anche in quella Nazionale.

Nella proposta di modifica della Direttiva 75/2010/UE (emissioni industriali)  della Commissione del 5.4.2022 è richiamato il Green Deal:

“Il Green Deal Europeo è la strategia di crescita dell’Europa volta a garantire un’economia climaticamente neutra e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e dell’efficienza energetica e riducendo al minimo l’inquinamento, riconoscendo nel contempo la necessità di politiche profondamente trasformati in linea con il principio dell’efficienza energetica al primo posto…

Green Deal è dunque “CLIMA” , riduzione dell’inquinamento con la finalità di raggiungere la “neutralità climatica”; parola, locuzione – quest’ultima  – che merita approfondimento a parte. Nel Green Deal Europeo la Commissione si impegna valutare, riformare le misure UE volte a contrastare l’inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, con l’obiettivo “inquinamento zero”.

Così come il termine DNSH ha precisa valenza e significato, anche la parola Green Deal precisa il riferimento principale al CLIMA.

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Cinzia SilvestriGREEN DEAL: significato
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Terre e rocce da scavo – AMIANTO

Terre e rocce da scavo – AMIANTO

TERRE E ROCCE DA SCAVO – AMIANTO

LINEE GUIDA SNPA 193/2023 – AMIANTO NATURALE

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Ormai le linee Guida SNPA (n. 193/2023) costituiscono un punto di riferimento per la rielaborazione, la collazione, la sintesi delle questioni di interesse.

E’ la volta delle terre e rocce da scavo con amianto naturale. Cosa fare e come fare.

La lettura delle LG è agevole ama si pone attenzione ad un passaggio che attiene alla sicurezza dei lavoratori

8.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Fatto salvo quanto definito dal datore di lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi contemporaneamente presenti, nel caso di terreni amiantiferi, i dispositivi e gli indumenti di protezione individuale in dotazione ai lavoratori dovranno salvaguardare dall’inalazione di polveri e fibre e dalla contaminazione del corpo e degli indumenti. Pertanto, i lavoratori dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di tute protettive. Per le caratteristiche di tali DPI, si rimanda al D.Lgs. 81/08 e alle indicazioni e linee guida delle ASL.

Tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un processo di informazione, formazione e addestramento, comprendente uno specifico corso per la gestione del rischio amianto in matrice minerale, che deve essere progettato e definito nel dettaglio prima dell’inizio dei lavori in collaborazione fra il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’impresa affidataria ovvero di persona esterna dotata delle conoscenze professionali necessarie secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Dovranno essere previsti percorsi di verifica dell’efficacia della formazione erogata, addestramenti in campo sulle procedure di decontaminazione attraverso una figura esperta (tutor), simulazioni ed esercitazioni, e aggiornamenti continui in particolare a seguito di modifiche delle condizioni di lavoro

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo – AMIANTO
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Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca

Articolo Life PrepAIR 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il sito di SNPA pubblica articolo, in inglese,  sulla qualità dell’aria ed in particolare sulla riduzione dell’ossido di azoto e ammoniaca NOx NH3.

Quattro agenzie Regionali hanno cercato di costruire un modello per la riduzione delle PM2,5.

Si legge nelle conclusioni dell’Articolo, senza assumere responsabilità per errori di traduzione (reverso):

Questo studio ha anche rilevato che aumentando la forza di riduzione, la differenza tra il PI della riduzione simultanea in NOx e NH3 e la somma di un singolo PI aumenta per entrambe le stagioni, essendo limitato a 1 g m 3 (10% in termini relativi e quindi gestibile in termini di pianificazione della qualità dell’aria) per riduzioni limitate delle emissioni (25%) e in aumento medio fino a 4 g m 3 (circa 30%) per il 75% delle emissioni, che non può essere trascurato nella progettazione di piani per la qualità dell’aria.

In conclusione per determinare con attenzione se sia possibile ottenere un ulteriore abbattimento del PM2,5, ulteriori simulazioni volte ad esplorare gli effetti di altre riduzioni dei precursori dovrebbero essere eseguite. Altri inquinanti chiave nella formazione di PM2.5 secondario sono lo zolfo diossido (SO2) e composti organici volatili diversi dal metano. Sebbene l’SO2 abbia generalmente basse concentrazioni nella pianura padana, la sua ulteriore riduzione può portare a ulteriori PM2,5 diminuzioni, come indicato in [32], a causa del suo coinvolgimento nei processi di particolato secondario. I composti organici volatili diversi dal metano potrebbero anche avere un impatto importante poiché influenzano le concentrazioni di ossidanti e, di conseguenza, la formazione di nitrati e solfati

Leggi versione inglese dell’articolo (Aria: riduzione ossidi di azoto e ammoniaca)

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EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE

EMISSIONI 2023 – FORMAZIONE

EVENTO ON LINE 10,17,24,31 MAGGIO 2023

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 Programma_MERCOLEDI24.5.2023 ORE 9.00

intervento di Studio Legale Ambiente
avv. Cinzia Silvestri
La Corte di Giustizia UE  in tema di qualità dell’aria e riflessioni legate alla Direttiva  2010/75/UE


 “Emissioni 2023″ è evento on line, organizzato da RSE-ISPRA, SNPA UNICHIM – ACCREDIA e destinato a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la tematica delle “Emissioni” non solo in ambito industriale; si articola in 4 eventi distinti, di cui i primi 3 aperti a tutti, il quarto riservato ad operatori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per ciascun evento si richiede iscrizione distinta, utilizzando i link riportati nella locandina sopra allegata (link)

La partecipazione è comunque gratuita ed ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione

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Cinzia SilvestriEMISSIONI 10,17,24,31 maggio 2023 – FORMAZIONE
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Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR

Semplificazione, parola d’ordine – DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Progetti esentati dalla V.I.A. – PNRR. L’impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano indispensabili.

Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure, diciamo “di controllo”, sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose. Il legislatore si concentra sulla procedura di VIA.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di esentare totalmente dalla procedura di VIA, alcuni progetti/impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l’art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “semplificare” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell’esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l’espletamento già compiuto della VAS.

Il legislatore sembra fare una prova di tenuta della disposizione.Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà…continua lettura articolo e leggi schema…

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avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


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Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”

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Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Pene sostitutive: una opportunità

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Ma avvocato, vado in galera? Speriamo di no, ma forse, dipende.

Dal 30 dicembre 2022 qualcosa è cambiato. La lettura della complessa Riforma Cartabia crea dubbi, confusione e anche un po’ di rabbia ma tutto dipende dal ruolo che occupi: se subisci la riforma, se la devi applicare oppure se la devi comprendere.

Tutto ciò coinvolge anche i delitti e le contravvenzioni ambientali (reati) per le quali è prevista la reclusione o l’arresto; pene che sanzionano molti comportamenti “ambientali”.  

Ebbene tali reati devono essere letti nella nuova ottica e bisogna conoscere la possibilità di poter beneficiare della sostituzione della pena ovvero del meccanismo di conversione della pena detentiva (reclusione/arresto) in altra pena detta “sostitutiva” che evita il “carcere”, per intenderci, che attenua l’impatto della condanna.

Pensiamo al reato di omessa bonifica ex art. 452 terdecies c.p ….continua lettura articolo  Cartabia e reati ambientali.docx

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Cinzia SilvestriReati ambientali e Riforma Cartabia
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TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

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a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

adminTERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)
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PNRR, Resilienza, investimenti

PNRR, Resilienza, investimenti

PNNR, Resilienza, investimenti

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 

segnalazione Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il DL n. 13/2023 che titola sulle “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Corposo testo che abbraccia ambiente, Giustizia, energia …

Gli articoli da 41 a 45 si occupano di energia e Ambiente, Idrogeno e modificano pure l’art. 8 del d.lgs. 152/2006. 

Vai alla lettura di selezione del testo art.. da 41.45 DL 13.2023

 

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Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

DL 24.2.2023 n. 13 – Una storia senza fine

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di  ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023  introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo “.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche  di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti,

  1. delle opere e
  2. delle infrastrutture ivi previste,
  3. nonché per la  realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica …”

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.2023

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Cinzia SilvestriTerre e rocce da scavo?
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A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

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Cinzia SilvestriA.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze
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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

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Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Cass. penale n. 570/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2023


Un dipendente cade da un ponteggio, privo delle barriere e muore.

Ebbene “ non avere predisposto a norma il ponteggio nonostante la sua corretta edificazione fosse prevista dalla documentazione aziendale ( PIMUS)..” sono profili colposi ascrivibili all’amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente

La responsabilità della Società non può dunque essere presunta (a prescindere dalla esistenza di un modello organizzativo) e deve soprattutto essere provata senza confonderla con la responsabilità del datore di lavoro, della persona fisica.

La Corte precisa la differente responsabilità e l’onere della prova e afferma:

“..e la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore … non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità̀ dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può̀ dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l’assenza del modello, ……………continua lettura articolo caduta da ponteggio: Società e responsabilità

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ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC – Appalti rifiuti

Principio di rotazione – corruzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ANAC si occupa della violazione del principio di rotazione nel caso di ripetuti affidamenti  (appalti) del servizio Rifiuti alla medesima ditta. Alla medesima ditta, invero, venivano affidati ripetutamente appalti sottosoglia, privi di motivazione a giustificazione dell’affidamento.

L’ANAC sottolinea l’uso improprio dell’affidamento sottosoglia finalizzato a frazionare l’appalto e indica i requisiti che permettono di derogare al principio di rotazione.

Scrive la nota ANAC: ” Sul principio di rotazione si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici cui affidare una commessa pubblica; “esso ha difatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio” (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). Tale principio comporta il divieto di assegnare un appalto al contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato o al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento…”

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CSS – “Ucraina” e gas naturale

CSS  – “Ucraina” e gas naturale

CSS – “Ucraina” e gas naturale

DL 176/2022/L. 6/2023 – Decreto Aiuti quater

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.1.2023


La lettura dei testi legislativi che si occupano di CSS, oggi intervenuti, impone riflessione.

Si comprende che il CSS, quale combustibile alternativo, assume sempre più valenza, importanza; si percepisce la necessità di attribuirgli migliore applicazione, di considerarlo sempre più combustibile da utilizzare nella “normalità” dei casi.

Il legislatore cerca di bypassare gli ostacoli burocratici enormi e spesso impeditivi. Ostacoli che nascono dal timore burocratico, dalla spada di Damocle del pregiudizio “ambientale” o alla “salute”, da ciò che poco si conosce.

Il fatto che possa esistere combustibile che provenga dai rifiuti, disturba, preoccupa. 

Si tralascia per il momento la lettura in combinato disposto del DM 22/2013 e dell’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 e la definizione di “CSS”, che richiede apposito studio. È utile invece concentrarsi sulle puntuali disposizioni normative che si sono interessate al CSS; modifiche che dispongono “deroghe” e precisano la natura di “modifica non sostanziale” dell’eventuale utilizzo di CSS (Combustibile Solido Secondario – ovvero combustibile alternativo a quelli fossili, come il gas naturale, nonché proveniente dai rifiuti).Si tratta di comparare, come primo esercizio, la ...

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[1] articolo pubblicato anche su rivista www.lexambiente.it

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DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

Guida operativa “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2023


DNSH – Do Not Significant Harm – Nuove parole sono entrate nel nostro linguaggio.

Sono note le Linee Guida sul concetto di DNSH, che troviamo pubblicate nel sito di “Italiadomani” del Governo Italiano, all’interno del tema PNRR.

Le linee Guida sono state di recente aggiornate dalla Circolare n. 33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Guida operativa è finalizzata al “rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” e si pone in relazione con gli obiettivi ed interventi del PNRR; la sua valenza primaria è “economica” e tuttavia trascende e acquista nuovi significati.Innanzitutto, si nota, che il DNSH assurge a principio:

a) l’utilizzo di tale parola nel nostro ordinamento richiama l’idea di un punto cardine al quale fare riferimento, ispiratore di tutte le altre norme, sovraordinato.

b)   Il principio richiede di non arrecare danno e dunque una lesione concreta ed effettiva che deve però essere significativa.

c)    L’uso del termine significativo lascia spazio a graduazioni ma è ormai incluso nei termini legislativi del nostro ordinamento, nella descrizione dei reati quale elemento addirittura costitutivo. d)   Ultima osservazione, il riferimento solo all’ambiente, al danno significativo all’ambiente (non alla salute, quantomeno espressamente) Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia). Questa nuova parola prende corpo nel Regolamento UE 2020/852 che si occupa di favorire gli investimenti sostenibili. L’ambito economico è insito nel concetto di DNSH

Così l’art. 17 relativo al “Danno Significativo agli obiettivi ambientali” a sua volta rimanda all’art. 3 comma 1 punto b), che richiama l’art. 9, ovvero gli ………continua lettura dell’articolo e schema comparativo tra le norme (art. 9 e 17 citato)/ clicca e chiedi password per la completa lettura a info@studiolegaleambiente.it – Leggi articolo DNSH- Do Not Significant Harm

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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

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