Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Appalti – Principio di risultato

Nuovo Codice Appalti – Dlgs. n. 36/2023 – art. 1

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


I nuovi principi del Codice Appalti, infondono speranza.

L’art. 1 del nuovo codice appalti si apre con il primo principio, non codificato nel precedente Codice (Dlgs. 50/2016): principio del risultato.

Importante comprendere subito che la violazione di tale principio è utile strumento di impugnazione dell’atto amministrativo, di contestazione, di doglianza. E’ come avere uno strumento in grado di riportare l’agire amministrativo nei binari del diritto.

Utile la lettura:

Articolo 1.
Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività̀ e il migliore rapporto possibile tra qualità̀ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità̀, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità̀ e celerità̀ nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità̀.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità̀. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità

Considerazioni:…. continua lettura articolo “principio risultato CAppalti art. 1”

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Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Pene sostitutive: una opportunità

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Ma avvocato, vado in galera? Speriamo di no, ma forse, dipende.

Dal 30 dicembre 2022 qualcosa è cambiato. La lettura della complessa Riforma Cartabia crea dubbi, confusione e anche un po’ di rabbia ma tutto dipende dal ruolo che occupi: se subisci la riforma, se la devi applicare oppure se la devi comprendere.

Tutto ciò coinvolge anche i delitti e le contravvenzioni ambientali (reati) per le quali è prevista la reclusione o l’arresto; pene che sanzionano molti comportamenti “ambientali”.  

Ebbene tali reati devono essere letti nella nuova ottica e bisogna conoscere la possibilità di poter beneficiare della sostituzione della pena ovvero del meccanismo di conversione della pena detentiva (reclusione/arresto) in altra pena detta “sostitutiva” che evita il “carcere”, per intenderci, che attenua l’impatto della condanna.

Pensiamo al reato di omessa bonifica ex art. 452 terdecies c.p ….continua lettura articolo  Cartabia e reati ambientali.docx

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TERRE E ROCCE DA SCAVO? (rivisitato)

TERRE E ROCCE DA SCAVO?

a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023 introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo“.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica …”.

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.202

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a cura di avv. Cinzia Silvestri del foro di Venezia, giurista ambientale

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PNRR, Resilienza, investimenti

PNRR, Resilienza, investimenti

PNNR, Resilienza, investimenti

DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 

segnalazione Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il DL n. 13/2023 che titola sulle “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Corposo testo che abbraccia ambiente, Giustizia, energia …

Gli articoli da 41 a 45 si occupano di energia e Ambiente, Idrogeno e modificano pure l’art. 8 del d.lgs. 152/2006. 

Vai alla lettura di selezione del testo art.. da 41.45 DL 13.2023

 

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Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

Terre e rocce da scavo?

DL 24.2.2023 n. 13 – Una storia senza fine

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.2.2023 il D.L. 13/2023 vigente dal 25.2.2023. Titola, il Decreto: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di  ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

L’art. 48 del DL 13.2023  introduce alcune “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo “.

Una storia infinita per coloro che conoscono il percorso tragico-normativo di questo rifiuto/bene/sottoprodotto.

Terre e rocce da scavo legate indissolubilmente alle grandi opere (ma non solo) e poi normate, regolamentate, precisate con continua foga e non va mai bene. Qualcuno ricorda l’art. 186 Dlgs. 152/2006? Non esiste più, naturalmente, perché tale disciplina si evolve e sottende mille interessi, di plurime parti. Semplificare, ma controllare. Difficile. In ogni caso l’articolo 48 citato progetta, sollecita, propone ma ad oggi, tutto resta come prima. E’ il “regolamento che verrà” a riepilogare tutto.

Così il PNRR è ancora il mezzo di spinta all’innovazione, al cambiamento.

Il Governo, con il DL 13/2023, richiama espressamente il PNRR che giustifica la sua azione e ricorda, subito, la finalità richiamando parole note: opere, infrastrutture, impianti:

“Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche  di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti,

  1. delle opere e
  2. delle infrastrutture ivi previste,
  3. nonché per la  realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza  energetica …”

Il Governo si limita ad indicare il futuro, ciò che dovrà essere disciplinato a mezzo di un Regolamento approvato con Decreto ministeriale o interministeriale (art. 17 comma 3 L. 400/88) e concede un termine, non proprio minimale o breve, anzi.

Tutto può succedere. Continua lettura articolo TRS art. 48 DL 13.2023

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A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e riesame – differenze

A.I.A.: Rinnovo e Riesame – differenze

Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente


Il Rinnovo ed il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. N. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). La distinzione era marcata proprio dall’art. 29-octies che in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “Riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  • Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame  “libero” deve tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

“Il riesame tiene conto di tutte le

  • conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché
  • di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.
  • Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione. Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

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RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

RIESAME A.I.A. – TAR VENETO N. 124/2020

Autorizzazione Integrata Ambientale: in quali casi può essere riesaminata?

Note a T.A.R. Veneto n. 124/2020

 A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è fenomeno complesso, lungo, costoso scandito da numerose conferenze di servizi che si conclude con un provvedimento dell’amministrazione; ne consegue che deve essere attivato dall’ amministrazione in casi specifici, ben indicati dal legislatore (cfr. art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006) e in presenza di presupposti che soddisfano la finalità del riesame. La sentenza è occasione per riflettere su alcune questioni e proporre lettura da un punto di vista diverso.

Premessa

La motivazione che permette all’amministrazione di riesaminare l’Autorizzazione Integrata Ambientale(di seguito A.I.A.)impone alcune riflessioni: la motivazione iniziale offerta dall’amministrazione e poi impugnata nelle sedi giudiziali può subire modifica nel corso processuale? L’amministrazione può indicare motivi diversi da quelli iniziali? Ebbene, la sentenza in commento sembra accogliere ogni motivazione, senza preclusioni, purché intervenuta. Vero è che tale apertura mal si concilia con la finalità propria dell’A.I.A. che invece puntualizza casi specifici di riesame, proprio per la gravosa peculiarità del procedimento. Bisogna trovare l’animadell’Autorizzazione, la sua ragione d’essere e la finalitàdel riesameche pare coincidere con la tensione, l’impegno a conseguire, raggiungere le migliori tecniche disponibili(B.A.T.– BEST AVAILABLE TECHNIQUES). Ogni qualvolta la scienza, la tecnica avanza, è possibile riesaminare l’A.I.A.. Attenzione a non confondere il riesame, che è l’impegnativa revisione dei presupposti dalla quale nasce una nuova autorizzazione, dalle modifiche sostanziali (e non sostanziali) della stessa ovvero procedure più snelle con un impatto meno aggressivo. In questo quadro di riferimento il T.A.R., coglie l’importanza della motivazioneiniziale offerta dall’amministrazione e nel contempo indica altre motivazioni, integra i motivi di riesame anche successivi all’apertura del procedimento, forsedimenticando la finalità del riesame stesso. Il T.A.R. Veneto con sentenza n. 124/2020 precisa dunque i presupposti che permettono all’amministrazione (Regione) il riesame dell’ A.I.A. ex art. 29-octies, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 evocando però diverse motivazioni tutte collocate in punti diversi della normativa dedicata: dapprima la lettera d)  – novità normative, poi la lett. c) – sicurezza di esercizio, del comma 4, art. 29-octies; infine il comma 1 – norma generale, sempre dell’art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006.  La sentenza permette alcune riflessioni.

Continua lettura articolo AIA e motivazione TAR veneto 124.2020

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Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Caduta da ponteggio: Società e responsabilità

Cass. penale n. 570/2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 14.2.2023


Un dipendente cade da un ponteggio, privo delle barriere e muore.

Ebbene “ non avere predisposto a norma il ponteggio nonostante la sua corretta edificazione fosse prevista dalla documentazione aziendale ( PIMUS)..” sono profili colposi ascrivibili all’amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente

La responsabilità della Società non può dunque essere presunta (a prescindere dalla esistenza di un modello organizzativo) e deve soprattutto essere provata senza confonderla con la responsabilità del datore di lavoro, della persona fisica.

La Corte precisa la differente responsabilità e l’onere della prova e afferma:

“..e la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore … non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità̀ dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può̀ dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l’assenza del modello, ……………continua lettura articolo caduta da ponteggio: Società e responsabilità

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ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC: Appalti Rifiuti

ANAC – Appalti rifiuti

Principio di rotazione – corruzione

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


 

L’ANAC si occupa della violazione del principio di rotazione nel caso di ripetuti affidamenti  (appalti) del servizio Rifiuti alla medesima ditta. Alla medesima ditta, invero, venivano affidati ripetutamente appalti sottosoglia, privi di motivazione a giustificazione dell’affidamento.

L’ANAC sottolinea l’uso improprio dell’affidamento sottosoglia finalizzato a frazionare l’appalto e indica i requisiti che permettono di derogare al principio di rotazione.

Scrive la nota ANAC: ” Sul principio di rotazione si è espressa anche la più recente giurisprudenza amministrativa, affermando che lo stesso costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici cui affidare una commessa pubblica; “esso ha difatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio” (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755). Tale principio comporta il divieto di assegnare un appalto al contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi facendo, in particolare, riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato o al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento…”

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CSS – “Ucraina” e gas naturale

CSS  – “Ucraina” e gas naturale

CSS – “Ucraina” e gas naturale

DL 176/2022/L. 6/2023 – Decreto Aiuti quater

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 21.1.2023


La lettura dei testi legislativi che si occupano di CSS, oggi intervenuti, impone riflessione.

Si comprende che il CSS, quale combustibile alternativo, assume sempre più valenza, importanza; si percepisce la necessità di attribuirgli migliore applicazione, di considerarlo sempre più combustibile da utilizzare nella “normalità” dei casi.

Il legislatore cerca di bypassare gli ostacoli burocratici enormi e spesso impeditivi. Ostacoli che nascono dal timore burocratico, dalla spada di Damocle del pregiudizio “ambientale” o alla “salute”, da ciò che poco si conosce.

Il fatto che possa esistere combustibile che provenga dai rifiuti, disturba, preoccupa. 

Si tralascia per il momento la lettura in combinato disposto del DM 22/2013 e dell’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 e la definizione di “CSS”, che richiede apposito studio. È utile invece concentrarsi sulle puntuali disposizioni normative che si sono interessate al CSS; modifiche che dispongono “deroghe” e precisano la natura di “modifica non sostanziale” dell’eventuale utilizzo di CSS (Combustibile Solido Secondario – ovvero combustibile alternativo a quelli fossili, come il gas naturale, nonché proveniente dai rifiuti).Si tratta di comparare, come primo esercizio, la ...

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[1] articolo pubblicato anche su rivista www.lexambiente.it

E’ diffidata la pubblicazione di questo articolo su siti non espressamente autorizzati dall’autrice .

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DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

DNSH – Do Not Significant Harm

Guida operativa “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 26.1.2023


DNSH – Do Not Significant Harm – Nuove parole sono entrate nel nostro linguaggio.

Sono note le Linee Guida sul concetto di DNSH, che troviamo pubblicate nel sito di “Italiadomani” del Governo Italiano, all’interno del tema PNRR.

Le linee Guida sono state di recente aggiornate dalla Circolare n. 33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La Guida operativa è finalizzata al “rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” e si pone in relazione con gli obiettivi ed interventi del PNRR; la sua valenza primaria è “economica” e tuttavia trascende e acquista nuovi significati.Innanzitutto, si nota, che il DNSH assurge a principio:

a) l’utilizzo di tale parola nel nostro ordinamento richiama l’idea di un punto cardine al quale fare riferimento, ispiratore di tutte le altre norme, sovraordinato.

b)   Il principio richiede di non arrecare danno e dunque una lesione concreta ed effettiva che deve però essere significativa.

c)    L’uso del termine significativo lascia spazio a graduazioni ma è ormai incluso nei termini legislativi del nostro ordinamento, nella descrizione dei reati quale elemento addirittura costitutivo. d)   Ultima osservazione, il riferimento solo all’ambiente, al danno significativo all’ambiente (non alla salute, quantomeno espressamente) Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia). Questa nuova parola prende corpo nel Regolamento UE 2020/852 che si occupa di favorire gli investimenti sostenibili. L’ambito economico è insito nel concetto di DNSH

Così l’art. 17 relativo al “Danno Significativo agli obiettivi ambientali” a sua volta rimanda all’art. 3 comma 1 punto b), che richiama l’art. 9, ovvero gli ………continua lettura dell’articolo e schema comparativo tra le norme (art. 9 e 17 citato)/ clicca e chiedi password per la completa lettura a info@studiolegaleambiente.it – Leggi articolo DNSH- Do Not Significant Harm

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Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – rileggiamo il DM 22/2013

Focus CSS – DM 22/2013

CSS e artt. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Dalla pubblicazione del DM 22/2013 (Regolamento CSS), l’evoluzione normativa ha trovato approdo nel PNRR e nei recenti provvedimenti del Legislatore nonché nella giurisprudenza.

Si ricorda l’art. 1 del DM che richiama l’articolo madre:  ” In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinche’ determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.

Il Decreto  – in vigore dal 29.3.2013 –  pone attuazione al combinato disposto degli articoli 175 comma 5 lett. e) , 183 comma 1 lett. cc) e art. 184 ter commi 1 e 2 Dlgs. 152/2006.

Esplicito inoltre il riferimento al Dlgs. 133/2005 relativo all’ incenerimento rifiuti.

Si rimanda alla lettura del testo: DM 14 marzo 2013

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CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR

PNRR – semplice comunicazione o autorizzazione, alle autorità competenti

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 30.10.2021– Ripubblicato


CSS-combustibile. Agevolazioni dal PNRR.

PNRR declina nell’art. 35 comma 2,3 (DL 77/2021) due ipotesi riferite all’uso di CSS- combustibile:

  • Se la società è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con una semplice comunicazione all’autorità competente (comma 2)
  • Se la società non è già autorizzata in R1, è possibile la sostituzione di combustibili tradizionali (gas metano, legna ecc.) con CSS-combustibile (non rifiuto) con un aggiornamento dell’autorizzazione all’autorità competente da ottenere prima dell’utilizzo (comma 3)

L’agevolazione introdotta dal legislatore è duplice:

Il legislatore dichiara che il passaggio da combustibile tradizionale all’utilizzo di CSS-C non costituisce “modifica sostanziale”  ……

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Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Modifiche non sostanziali

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Decreto Aiuti – Combustibile Solido Secondario

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.1.2023 e vigente il Decreto Aiuti Quater DL 176/2022, come convertito dalla L. 6/2023.

L’art. 4-Bis, inserito in conversione, inserisce a sua volta modifica all’art. 6bis del DL 28/2022.

Il legislatore conferma ciò che ormai anche la giurisprudenza, vedi da ultimo TAR Umbria commentato su questo sito, ma anche altre sentenze precedenti. Il Legislatore esprime il favore verso il Combustibile Solido Secondario, quale combustibile alternativo.

Il legislatore si occupa anche del passaggio ai “combustibili alternativi” precisando “compreso il CSS” e fino al 30.3.2024. Tale passaggio è da considerarsi come “modifica non sostanziale”.

((Art. 4 bis Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi 1. All’articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilita’ del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l’anno termico 2022-2023, nonche’ di massimizzare l’impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali.

Si applicano i limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa dell’Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorita’ competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorita’ competente rilasciato entro tale termine. L’autorita’ competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalita’ permanga, i gestori comunicano all’autorita’ competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio».

 

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Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

CSS – AIA – TAR UMBRIA – 2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 17.1.2023

Combustibile Solido Secondario: ragioni di utilizzo

Il Comune di Gubbio chiedeva al TAR Umbria l’annullamento della DD Regionale che aggiornava le condizioni e prescrizioni dell’AIA rilasciata in favore di una Società.

La Società chiedeva alla Regione invero la modifica NON sostanziale “ relativa all’utilizzo di CSS – Combustibile (CSS-C) conforme ai requisiti di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013,in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile utilizzati nella produzione del clinker fino ad un valore massimo di 50.000 tonnellate/anno, da realizzare in conformità al progetto costituito dagli elaborati richiamati nell’Allegato A”,

La questione si pone nell’ambito della utilità di sostituire i combustibili di origine fossile (carbone, petrolio e gas naturale) utilizzati per la produzione dei clinker ovvero di uno dei componenti base per la produzione di cemento.

Viene richiamato l’art. 13 del DM 22/2013 la cui lettura rinvia alla articolata connessione con altre norme del testo che giungono tutte all’art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ovvero alla disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (art. 4 DM 22/2013).

E’ utile precisare che... continua lettura articolo Tar Umbria CSS 

Per leggere  la sentenza chiedi la password all’indirizzo mail info@studiolegaleambiente.it

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Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – edificio rumoroso – difetti e azioni

Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili

Cass. civ. sez. 2 ord. n. 7875/2021

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Rumore – difetto di costruzione di edificio – azioni esperibili. La sentenza affronta il problema della costruzione di un edificio che non rispetta le regole a tutela dell’inquinamento acustico, creando gravi disagi agli acquirenti degli appartamenti.

La Cassazione riporta tale mancanza ai gravi difetti ex art. 1669 c.c.: ” Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico – nei confronti degli acquirenti…”.

La Cassazione ritiene peraltro che sia legittimato ad agire per far valere i gravi difetti anche l’amministratore del condominio”… legittimato ad agire, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati, come visto, sull’intero edificio condominiale….”

L’appaltatore e costruttore invero ha l’obbligo di consegnare l’opera conforme a quanto pattuito e di eseguirla a regola d’arte e dunque nel rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici “… e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore, dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997”.

Ricorda la Cassazione che la Legge 447/95 “…art. 3, comma 1, lett. e), (Legge quadro sull’inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.

Nella materia in esame erano poi intervenuti

  1. la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, Legge di Delega 7 luglio 2009, n. 88, art. 11,
  2. L. n. 88 del 2009, art. 11, comma 5 (secondo cui “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”) ed ancora la
  3. L. 4 giugno 2010, n. 96, art. 15, comma 1, lett. c), che dava un’interpretazione autentica della L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103.

La Cassazione richiama dunque  il DPCM 5.12.1997 quale criterio utile per verificare la regola d’arte applicabile alla costruzione dell’edificio e al fine di verificare i gravi difetti di insonorizzazione ex art. 1669 c.c..

Ne discende  che gravi difetti di insonorizzazione dell’edificio anche se riferibili ai singoli appartamenti riguardano l’edificio nel suo complesso e dunque l’ azione può essere esperita anche dall’amministratore di condominio.

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Rifiuti sottoterra… che fare?

Rifiuti sottoterra… che fare?

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006

Difetto d’istruttoria – TAR Lombardia Brescia n. 435/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri 


Il TAR Lombardia Brescia n. 435/2021 precisa l’importanza della “istruttoria” che accompagna l’individuazione del responsabile di abbandono dei rifiuti e i presupposti per emettere ordinanza ex art. 192 D.lgs. 152/2006.

Nel caso esaminato, il Comune ordinava la rimozione di rifiuti rinvenuti sul sito di proprietà di società subentrate, ipso iure,  a una nota azienda di gestione rifiuti. Venivano rinvenuti nel terreno, nel sottosuolo, sacchi neri marcati dalla società gestrice del servizio negli anni ’60 e ’70.

Le censure alle ordinanze ex art. 192 Dlgs. 152/2006 emesse dal Comune sono molteplici ma il TAR si sofferma sulla mancanza di “istruttoria” utile a individuare, con una certa certezza, l’effettivo responsabile.

Il TAR precisa infatti che …continua lettura “rimozione rifiuti e istruttoria”….

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Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Rimozione rifiuti e responsabilità per la consegna delle chiavi….

Ordinanza rimozione rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006

Consegna delle chiavi: rilevanza/TAR Lombardia Brescia n. 390/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Il TAR Lombardia Brescia n. 390/2021 affronta caso che pone in luce la verifica della colpevolezza anche in capo al proprietario dell’immobile incolpevole che viene però raggiunto da una ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ex art. 192 Dlgs. 152/2006. La consegna delle chiavi al locatario, ad esempio, può costituire, per certa giurisprudenza, un elemento da indagare per accertare l’effettiva responsabilità in concorso del locatore. La questione, il punto di riflessione, si pone anche nel caso di vendita dell’immobile, anche se non portato a definizione.

Accade spesso, nella pratica, che il venditore anticipi la consegna delle chiavi prima della vendita effettiva; accade, altrettanto spesso, che le chiavi vengano consegnate dalla agenzia immobiliare senza notiziare il proprietario. E’ questo il caso trattato dalla sentenza TAR Lombardia-Brescia n. 390/2021 … continua lettura articolo “rimozione rifiuti e consegna delle chiavi ….”

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Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norma antinfortunistiche – prova

Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova

Cassazione civ. sez. lav. n. 7085/2022 

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


  1. Violazione norme antinfortunistiche – onere della prova. Il caso

Il lavoratore lamentava malattie derivanti da mansioni usuranti dovute a carenze nell’applicazione di norme antinfortunistiche, mancanza di formazione da parte del datore di lavoro e altro. Il Tribunale e la Corte di appello ritenevano che il lavoratore non aveva provato nel corso del processo, la violazione delle norme, le mancanze del datore di lavoro.

La Cassazione, interviene, e precisa l’onere della prova con riferimento alla violazione dell’art. 2087 c.c. (responsabilità contrattuale) e all’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale).

2. Onere della prova

La Cassazione precisa che l’onere che ricade sul lavoratore attiene alla prova della esistenza del danno e al nesso causale con l’attività lavorativa. L’onere che ricade sul datore di lavoro è quello di aver adottato tutte le misure infortunistiche:

..12. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell’onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche – anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

13. .. infatti l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

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PM10 e NO2 – danni all’aria?

PM10 e NO2 – danni all’aria?

PM10 e NO2: Danni all’aria?

Posso fare causa allo Stato?

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 11.1.2023


Posso fare causa allo Stato? PM10 e NO2: Danni all’aria?

La sentenza della Corte Francese (Causa C‑61/21 – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022 – vai alla lettura della sentenza della Corte sul sito curia.europa.eu)  precisa il tema del risarcimento del danno subito a causa dell’inerzia dello Stato nell’applicazione delle Direttive Europee. La Corte ricorda le condizioni utili per poter chiedere “giustizia”; condizioni che vengono poste dalle stesse direttive che richiedono la lettura attenta del loro contenuto.

Nel caso in esame il presunto danno deriva dalla qualità dell’aria (PM10 e NO2: Danni all’aria?). Il caso riguarda alcuni parametri noti, come PM10, e tuttavia è estensibile ad altri elementi indicati nelle direttive quali: biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio ecc…

La Corte ritiene che la richiesta di risarcimento del danno alla salute –  che deriva dalla non applicazione delle norme delle Direttive europee – sia azionabile avanti al proprio Stato solo se la Direttiva violata attribuisca ai singoli, autonomi e propri diritti. Laddove la Direttiva invece tuteli la salute, l’ambiente “in generale” senza attribuzione propria di diritti ai singoli, non è permessa tale tutela. Il cittadino dovrà percorrere altre strade attivandosi, ad esempio, presso le competenti sedi per l’attivazione di “piani di qualità dell’aria”.

  • La sentenza Francese, in sintesi

Si riporta quanto indicato nella nota di Sintesi della Sentenza Francese.

Un cittadino di Parigi ha chiesto alla “Francia”, allo Stato Francese “ il risarcimento, di un danno derivante dal deterioramento del suo stato di salute che gli sarebbe stato causato dal degrado della qualità dell’aria – ambiente in detto agglomerato…” ….

continua lettura articolo  – PM10 e NO2

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Buon Natale ..da Studio Legale Ambiente

Buon Natale ..da Studio Legale Ambiente

Buon Natale a tutti Voi….

Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri


Un pensiero…. tratto dal libro “Difesa degli avvocati, scritta da un pubblico accusatore” Paolo Borgna

“….L’avvocato – con la sua professione di carità – con il suo tener compagnia a chi si trova a tu per tu con il dolore – è lì a ricordarci quei destini che noi tocchiamo.
E’ lui il tramite tra le nostre carte e la vita degli altri: costantemente, assillantemente, giustamente.
E’ lui a portare sulle proprie spalle i grumi di dolore dei propri assistiti, ad assumere su di sé l’urto delle passioni e delle polemiche, a sollevarci da quel peso indicibile.
E’ anche grazie al suo ruolo, che noi possiamo applicare la legge con un po’ più di serenità….”

Buon Natale a Tutti…

 

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Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di più probabile che non..

Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.
Alla ricerca del “colpevole”
TAR Lombardia Brescia n. 766/2018
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”.

E’ interessante il percorso del TAR nell’individuare la responsabilità del proprietario che crede di essere incolpevole ma in realtà non lo è.
La questione attiene all’onere di bonifica in capo da una Società non solo sul proprio terreno di proprietà e dunque sul sito in cui svolgeva la propria attività industriale ma anche lungo le “sponde del Mincio” ossia in zona perimetrale e limitrofa al sito ed esterna. La Società si oppone a questa residuale bonifica adducendo di non esserne responsabile e portando in giudizio elementi che pongono dubbio sulla riconoscibilità dell’evento alla sua attività.
Il TAR espone il lungo decalogo che conferma la responsabilità solo di colui che ha inquinato (chi inquina paga) e conclude però che la Società è la “responsabile” anche dell’inquinamento dell’area limitrofa (non di sua proprietà) applicando il principio civilistico del “più probabile che non” . Secondo il TAR gli elementi di causa riconducevano la responsabilità alla Società con alta probabilità. Continua il TAR adducendo che la prova a discarico– ovvero che l’inquinamento dell’area esterna non era riferibile alla società bensì ad altri soggetti – era a carico della società, tenuta anche ad indicare nome e cognomedella terza inquinatrice. Il TAR dunque impone l’onere  alla amministrazione di ricercare il  “colpevole”, a carico della Società stessa .
In particolare: continua lettura articolo TAR 766 – Bonifica e responsabilità: il concetto di “più probabile che non”. 

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Le parole hanno conseguenze….

Le parole hanno conseguenze….

Le parole hanno conseguenze....

Le parole hanno conseguenze…

Linee Guida “osservatori sulla Giustizia civile”

segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri


Le parole sono armi, bisogna saperle usare. Studio Legale Ambiente segnala il decalogo del “Linguaggio non ostile” dentro e fuori il processo, che si pone in continuità con altre linee Guida (già segnalate su questo sito). Manifesto di intenti rivolto a Giudici e Avvocati ma che può essere adattato a qualunque contesto.

Il punto 6 del decalogo indica che le parole hanno conseguenze “…potrebbe creare sofferenza, generare false aspettative, esasperare il conflitto…”. Pensiamo al mondo delle “chat”, alle comunicazioni televisive, al modo in cui ci poniamo verso gli altri, in quanti modi può essere espresso il medesimo bisogno. Ormai assistiamo sempre più spesso a comunicazioni dal tono “barbaro”, incivile, irrispettoso; i media  ci innondano di tale comunicazione che, infine, sembra normale. Purtroppo. Siamo senza difesa? Dipende da noi.

http://www.milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2022/07/linee-guida-linguaggio-non-ostile-dentro-e-fuori-il-processo.pdf

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Decreto AIUTI/QUATER – Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

Decreto AIUTI/QUATER – Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

Resilienza, decarbonizzazione? Non più….

AIUTI QUATER – DL 176/2022

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 19.11.2022


Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 19.11.2022 il DL 176/2022 destinato agli interventi urgenti sull’energia, sulle bollette, sul gas.

Si avverte il cambio di “passo” all’art. 6 del Decreto Aiuti 4, che espunge dall’art. 20 del DL 17/2022 (L. 34/2022 vigente dal 18.5.2022) le parole

  1. “decarbonizzazione” – sostituita con “ottimizzazione”
  2. “resilienza” – che ci ha accompagnato in tutto il periodo covid, divenuta di uso comune, –  sostituita da “sicurezza”.

Le parole hanno importanza. Si riporta l’art. 20 comma 1 del DL 17/2022 come modificato dal DL 176/2022 (Aiuti 4):

  1.   Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu’ utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati,» per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa la struttura dell’autorita’ politica delegata per il PNRR e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

Leggi testo DL 176/2022 – ATTO COMPLETO 

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