RAEE,TARES,Discarica rifiuti: novità nel DL 1/2013

RAEE, TARES, Rifiuti in Discarica, sisma Emilia e altre novità nella legge di Conversione in legge del DL 1/2013
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato approvata in via definitiva la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Si attende ora la pubblicazione in gazzetta.
Tra le principali disposizioni:
Rifiuti in discarica
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine dell’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con Pci (Potere calorifero inferiore) superiore a 13 kJ/Kg. Il divieto avrebbe impedito di portare in discarica una quantità rilevante di rifiuti, come quelli dell’industria alimentare, cartaria, tessile, che secondo una direttiva europea andrebbero smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione per potenziare il recupero energetico.
Tares
L’articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
Raee
Vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE). La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell’allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013. Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all’acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).
Gestioni commissariali
Proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal D.L. 59/2012[13], le gestioni commissariali riguardanti:
• gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (art. 11 dell’O.P.C.M. 3891/2010);
• la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006);
• il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell’Isola del Giglio (O.P.C.M. 3998/2012 e art. 2 dell’O.P.C.M. 4023/2012);
• l’emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie (art. 17 dell’O.P.C.M. 3738/2009).
Sisma Emilia
Modifica della disciplina per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.
In particolare, la norma prevede la possibilità di concessione dei contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili. La norma è volta a modificare i parametri per la concessione dei contributi al fine di consentire un incremento delle percentuali di sostegno rispetto al costo sostenuto e conseguentemente un maggiore utilizzo dei predetti contributi.
Emergenza Campania
Viene prorogata al 30 giugno 2013 la fase transitoria (scaduta il 31 dicembre) durante la quale è previsto che le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati continuino ad essere gestite dai comuni della regione Campania. Fino al medesimo termine le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati continueranno ad essere svolte dalle società provinciali a livello di ambito territoriale ottimale. Dopo il 30 giugno si applicheranno anche sul territorio della regione Campania le disposizioni che attribuiscono ai comuni l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Vai al testo del DL 1/2013 come modificato

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TARES: pagamento a luglio 2013

Tares: pagamento prima rata a luglio 2013
Convertito in legge il DL 1/2013 ed in attesa di pubblicazione (approvato in data 22.1.2013)
a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Prima rata a luglio 2013 (anziché aprile 2013)
Con un emendamento il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a giugno: nel 2013 la prima rata era comunque spostata d’ufficio ad aprile (cfr. comma 35 dell’art. 14 Legge Stabilità).
La legge di Conversione (oggi in attesa di pubblicazione e approvata in via definitiva il 22.1.2013), con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 – recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale – all’art. 1bis ha previsto lo slittamento della prima rata a luglio del 2013:
Articolo 1-bis.
1. All’articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le parole: «ad aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».

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Sicurezza: delega di funzioni e obbligo di vigilanza

Sicurezza: delega di funzioni/obbligo di vigilanza
Art. 16 Dlgs. 81/2008 e modello 231 – collegamento
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Esiste ancora confusione sulla “delega di funzioni”.
L’art. 16 Dlgs. 81/2008 codifica la delega di funzioni laddove in altri campi del diritto non si trova codificazione dell’istituto (come in materia ambientale).
L’articolo 16 ricorda che la delega di funzioni:
1) può essere espressamente esclusa
2) è ammessa solo con i limiti e le condizioni indicati dall’art. 16, che ricordiamo
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Ricordiamo che la delega non sempre è consentita dalla legge.
La Cassazione penale 10702/2012 si è espressa nel senso che la delega non è consentita a) per la valutazione dei rischi e b) l’elaborazione del documento sulla sicurezza, c) nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
E sempre la sentenza sopra citata precisa anche il limite dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro che non è tenuto al controllo minuzioso ed operativo delle singole attività conferite ma è tenuto al controllo della correttezza della complessiva gestione del rischio dal parte del delegato.
Il controllo di vigilanza invero deve permettere al datore di lavoro di poter intervenire e supplire alle eventuali omissioni del delegante.
La delega inoltre deve avere adeguata e tempestiva pubblicità (comma 2 art. 16)
• Delega di funzioni e obbligo di vigilanza.
Il datore di lavoro (delegante) mantiene obbligo di vigilare sulle funzioni trasferite (recita il comma 3: “La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.”). Il testo è chiaro.
Modello 231 – obbligo di vigilanza.
Di interesse è il collegamento tra l’obbligo di vigilanza che incombe sul datore di lavoro e la possibilità di avere prova liberatoria attraverso la adozione del modello 231.
Conclude il comma 3 dell’art. 16:” L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.
Ed invero l’art. 30 comma 4 prevede che “.. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo
a) sull’attuazione del medesimo modello e
b) sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il modello organizzativo previsto dal Dlgs. 231/2001 si impone al datore di lavoro come prova liberatoria del proprio obbligo di vigilanza sulla delega conferita.
Modello che però deve dare prova di assere attuato, revisionato, mantenuto laddove ci siano mutamenti aziendali o accadimenti di infortunio.
• SUBDELEGA: è ammessa?
La delega di funzioni può essere trasmessa solo dal titolare della funzione ovvero dal datore di lavoro.
Ed invero vige il Divieto di subdelega ed il comma 3bis si esprime precisando:” Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”
Vero è che proprio il comma 3bis (inserito dal Dlgs. 106/2009) prevede che “ il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
Dunque alcune funzioni possono essere delegate dal delegato ma solo previa intesa (scritta) del delegante.

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Rumore e ambiente di lavoro: manuale operativo

Riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Manuale operativo
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”.
L’attenzione alle problematiche derivanti dalla diffusione delle tecnopatie e ipoacusie ha imposto la necessità di ridurre il rumore per prevenire i danni uditivi in tutti i luoghi di lavoro.
Il Manuale si pone in continuità con le precedenti Linee Guida per la valutazione del rischio rumore già pubblicate nel 2000, fornendo lo stato dell’arte sugli aspetti tecnici della prevenzione dei rischi da esposizione a rumore e mette a disposizione di tutti i soggetti interessati informazioni, metodologie ed interventi utili per garantire il pieno controllo del rischio rumore in tutti i principali comparti produttivi.
Il testo è organizzato in due livelli che trattano la tematica rispettivamente sotto un profilo generale e un profilo tecnico.
Il primo livello contiene l’articolato essenziale del manuale ed è rivolto alla generalità dei destinatari, contenendo indirizzi e indicazioni pratiche per elaborare e attuare le misure tecniche e organizzative per la riduzione del rischio rumore, fissate dall’articolo 192 del D.Lgs. 81/2008.
Dopo i primi due capitoli di carattere generale introduttivo, il testo affronta gli argomenti legati al luogo di lavoro e alle macchine.
I capitoli 3 e 4 entrano nel merito dell’applicazione delle linee guida, con il capitolo 3 che affronta i criteri acustici generali di progettazione e di bonifica degli edifici, così come stabiliti dalle attuali norme tecniche e di legge, mentre il capitolo 4 tratta con specifici approfondimenti alcune particolari tipologie di destinazione d’uso (uffici, attività commerciali, ambienti scolastici, ambienti comunitari e strutture sanitarie).
Secondo la stessa struttura i capitoli 5 e 6 analizzano le macchine, le attrezzature e gli impianti affrontando la problematica dei criteri acustici di acquisto e le relative strategie di bonifica acustica, fornendo indicazioni sul controllo del rumore alla sorgente e sugli interventi relativi alla trasmissione e propagazione del rumore.
La prima parte si conclude con la bibliografia generale e il glossario per aiutare alla comprensione dei termini e dei concetti utilizzati nel testo.
Il secondo livello è invece articolato in 30 schede destinate all’approfondimento tecnico e gestionale degli argomenti trattati nella prima parte.
Vengono quindi dettagliate le schede di acustica fisica generale che saranno utili per conoscere il fenomeno acustico in tutte le sue articolazioni (generazione, propagazione, assorbimento e isolamento). Le altre schede riguardano principalmente i criteri di scelta e collaudo delle metodologie attualmente disponibili per la riduzione del rumore, la misura e valutazione del grado di potenza sonora, la schermatura di sorgenti sonore e aree rumorose, la modulistica per la raccolta di informazioni acustiche nei nuovi insediamenti produttivi o nelle loro ristrutturazioni.
Nell’ ultima scheda sono quindi riportati esempi di interventi tecnici di riduzione del rumore realizzati sul campo, riportando per ciascuno di essi il comparto produttivo, la presentazione della problematica, il tipo di intervento e la sua descrizione, i risultati acustici e i costi approssimativi sostenuti.
Il secondo livello, essendo composto da schede tecniche verrà integrato nel tempo, attraverso gli aggiornamenti tecnici e legislativi che interverranno successivamente e resi disponibili in formato elettronico.
Allegato: Manuale operativo “Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”
Manuale rumore riduzione com 5 all. 1
schede_tecniche com 5 all. 2

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Sicurezza: Rischio chimico ambiente lavoro

Agenti chimici: criteri e strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro
Approvazione documento
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il documento con il quale vengono individuati i criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da agenti chimici” e Capo II “Protezione da agenti mutageni e cancerogeni”).
Il testo recepisce le indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure derivanti dai Regolamenti comunitari:
• REACH (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals) regolamento CE n.1907/2006 sulla gestione dei prodotti attraverso un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
• CLP (Classification Labelling Packaging) regolamento Ce n,1272/2008 sull’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele;
• SDS regolamento UE n.453/2010 recante modifiche all’Allegato II del regolamento REACH e concernente le disposizioni sulle Schede di Dati sulla Sicurezza.
Il documento fornisce un indirizzo tecnico necessario per la corretta applicazione delle norme nell’ambito della valutazione del rischio derivante da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni presenti nelle lavorazioni in azienda.
Il testo, riprendendo le suddivisioni contenute nel Titolo IX del D.lgs. 81/08 si compone di sei sezioni.
1)Sostanze pericolose
Nella prima “Sostanze pericolose” viene illustrata la ripartizione del Titolo IX nei tre capi (rispettivamente denominati agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione ad amianto) evidenziando origini e relazioni con la normativa europea.
2) Nella sezione II “Protezione da agenti chimici” si riportano le definizioni delle classi di pericolo, le indicazioni di pericolo previste nella nuova classificazione secondo il Regolamento CLP e i pericoli per la salute. La sezione viene completata da un paragrafo dedicato al confronto tra i sistemi classificativi CLP, d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
3) La III sezione descrive in che modo l’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP possano essere di supporto al datore di lavoro per una corretta valutazione del rischio chimico in quanto la loro applicazione produce le informazioni necessarie ad identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori. Nell’ambito del processo valutativo si dovrà tener conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che potrebbero rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione.
Viene poi illustrata la scheda di sicurezza (SDS) quale strumento idoneo e necessario per ricavare e trasferire le informazioni relative alla pericolosità delle sostanze e delle miscele.
Gli ulteriori paragrafi della sezione sono dedicati ad approfondire le procedure e le disposizioni relative ai VLEP (valori limite di esposizione professionale) e al significato dei DNEL (Derived No Effect Level – indicante il livello di esposizione al di sotto del quale non si verificano effetti negativi sull’uomo) e dei DMEL (Derived Minimal Effect Level – indicante il livello dei rischi di riferimento che si ritiene susciti poca preoccupazione in relazione a un determinato scenario di esposizione ossia un livello di effetti tollerabile) nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori.
Viene quindi affrontato l’impatto dei nuovi regolamenti in merito all’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori.
4) La sezione IV affronta la parte relativa alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni a causa della loro presenza o impiego nell’attività lavorativa, tracciando una panoramica sugli aspetti generali e il campo di applicazione del Capo II Titolo IX del T.U. Sicurezza. Vengono riportate le definizioni previste dal Regolamento CLP per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni e posto a confronto il sistema di classificazione CLP con il d.lgs. 52/1997 (sulle sostanze pericolose) e il d.lgs. 65/2003 (sui preparati pericolosi).
E’ descritto inoltre il processo di valutazione dell’esposizione e approfondito il concetto di VLEP (valori limite di esposizione professionale) per le sostanze cancerogene e mutagene.
5) La sezione V si occupa degli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria evidenziando come le nuove SDS previste dal Regolamento UE n.453/2010 contengano elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente dovrà effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei “protocolli sanitari”.
6) Nella sezione VI “Autorizzazione e restrizione” viene infine ricordata una novità di rilievo introdotta dal regolamento REACH e riguardante alcune sostanze di particolare pericolosità, le cosiddette SVHC (Substance of Very High Concern) che potranno essere immesse sul mercato europeo solo dopo aver ottenuto una Autorizzazione all’Uso, che verrà rilasciata solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di sostituire nell’immediato la sostanza in questione e comunque assicurando le migliori condizioni di controllo e di limitazione dell’esposizione, in coerenza con quanto prevede la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento viene da ultimo completato con una lista di acronimi, un glossario e uno schema di allegati.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale dello stesso.
Allegato: Documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro”Documento_agenti_chimici_09012013

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Patto di stabilità: Enti inadempienti

Enti inadempienti patto di Stabilità: elenco
Decreto 21 dicembre 2012 ( Gazz. Uff. N. 8 del 10.1.2013)

Il ministero dell’interno pubblica l’elenco degli enti inadempienti al patto di stabilita’ e dunque soggetti alla sanzione.
Il provvedimento si apre con l’ inciso riassuntivo” Visto l’art. 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149 il quale prevede a carico degli enti che non rispettano il patto di stabilita’ una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e che in caso di incapienza dei predetti fondi gli enti sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue; …”
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Trasporto/raccolta rifiuti categoria da 1 a 5: Delibera n. 6/2012 vigente dal 9.1.2013

Delibera Albo gestori ambientali n. 6/2012 – iscrizione albo gestori/raccolta e trasporto rifiuti categorie da 1 a 5
a cura di Studio Legale Ambiente
Entra in vigore oggi 9 gennaio 2013 la delibera dell’Albo Gestori Ambientali relativa alle nuove modalità di iscrizione per coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti per la categoria da 1 a 5.
Delibera 12.12.2012

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Costi di difesa e diritto di difesa: Legge Stabilità 2013

Costi di difesa e diritto di difesa: la legge di Stabilità 2013
A cura di avv. Cinzia Silvestri
Poco se ne parla.
Qualche articolo su riviste specializzate segnala la novità.
I giornali (quotidiani) non sembrano interessati.
Nulla sanno proprio coloro che decidono di recarsi dall’avvocato per la “tutela dei propri diritti”.
Il costo della difesa dei propri diritti non solo subisce il peso dell’attività difensiva, del rischio di causa, delle lungaggini processuali ma anche della imposizione (spese non imponibili) dello Stato.
Fino a ieri il versamento del “contributo unificato” – ovvero di quel costo da versare allo stato per poter adire la Giustizia – ha avuto un peso ed un significato “economico”. Possiamo accettarlo.
Vero è che con il Governo Monti il Contributo assume una veste “punitiva”. Maggiori sono i costi della giustizia, minori sono le possibilità/ probabilità che il cittadino adisca l’autorità giudiziaria.
Insomma il costo della giustizia assume la veste di strumento in grado di disincentivare le azioni giudiziarie; azioni che intasano i tribunali, che costringono a produrre sentenze.
Ebbene in questo contesto la Legge di Stabilità 2013 manifesta un intento non proprio pregevole e si presta a valutazioni di incostituzionalità.
Riduzione della spesa
Il punto 16 della Legge di Stabilità 2013 esplicita il fine dei successivi punti (o commi) e recita: “ Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giustizia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 29”.
Dunque le disposizioni imposte dal Parlamento sono finalizzate (necessitate) dal fine di contenimento dei… costi di Giustizia.
Contributo unificato (spese di giustizia)
Il comma 17 richiama l’art. 13 del DPR 115/2002; articolo dedicato al contributo unificato ovvero a quella somma che deve essere versata da colui che decide di adire la Giustizia in quanto ritiene di essere leso nel suo diritto.
Impugnazione
La disposizione colpisce la impugnazione della sentenza ovvero quando la parte soccombente (in tutto o in parte) non condivide la decisione del Giudice (fallibile …come tutti i comuni mortali).
Raddoppio costi giustizia
Impugnare? Meglio pensarci bene.
La legge stabilità 2013 inserisce il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002 e precisa che “quando l’impugnazione, anche incidentale, è
1) respinta
2) inammissibile
3) improcedibile
la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Di fatto, dunque, colui che impugna la sentenza del primo grado (ovvero non condivide le decisioni del Giudice di primo grado) e adisce , ad esempio la Corte di appello
1) paga il contributo unificato per iniziare la causa in appello
2) se la domanda viene respinta integralmente – e dunque soccombe nuovamente – deve pagare ulteriore “ammenda” allo Stato per aver osato contraddire ancora su questione già …decisa.

Sembra quasi che il legislatore abbia in mente un modello di giustizia virtuale, dove le sentenze sono tutte frutto di competenza, trasparenza, diligenza, capacità e ponderazione. Il Giudice diventa Legislatore. L’avvocato … un esecutore, un mediatore (?).
La sentenza che respinge l’impugnazione è davvero giusta?
La sentenza che ritiene un appello inammissibile è davvero inammissibile?
L’esperienza di ogni avvocato conosce la possibilità elevata (e congenita) alla sentenza che la decisione possa non essere “giusta”; conosce le infinite variabili e l’incerto mondo del diritto.
L’affronto al diritto e alla libertà di dire e contraddire è evidente ed esplicito.
Entrata in vigore (28 gennaio 2013)
Ebbene questa nuova disposizione si applicherà a tutti i giudizi che verranno instaurati dopo il 28 gennaio 2013 (ovvero 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di Stabilità 2013 – Gazz. Uff. 29.12.2012) cfr. comma 18 legge stabilità 2013).

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TARES: Tributo Rifiuti e Servizi in vigore dal 1.1.2013 (1)

TARES IN VIGORE DAL 1.1.2013
Tributo comunale Rifiuti e Servizi (1)
Una prima lettura
A cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Ci eravamo dimenticati della “invenzione” …TARES.
L’art. 14 L. 214/2011, più volte riformato nel corso del 2012, è divenuto un testo normativo a se’; lungo e complesso nella lettura, affaticante.
La Legge Stabilità 2013 – al comma (o punto) 387 si occupa dell’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando alcune rilevanti modifiche.
Vigenza TARES
Vengono introdotte disposizioni che disciplinano e regolano l’entrata in vigore del nuovo tributo TARES a partire dal 1 gennaio 2013.
Era previsto inizialmente che il pagamento avvenisse in quattro rate annuali (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
Prima rata ad aprile 2013
Con un emendamento il governo ha permesso ai sindaci di variare il numero e la scadenza delle rate, inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a giugno: nel 2013 la prima rata è comunque spostata d’ufficio ad aprile (cfr. comma 35 dell’art. 14 Legge Stabilità).
In generale
Per definire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, e di conseguenza la tariffa, si useranno i parametri attualmente in vigore.
Dovrà infatti essere gestito applicando i criteri per la determinazione della tariffa contenuti nel Dpr 158/1999. Questo decreto attuativo dovrà essere applicato a regime, perché non è più prevista l’emanazione di un nuovo regolamento. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.
Gli importi della Tares saranno in ogni caso maggiorati rispetto alle vecchie imposte, a causa della destinazione stessa delle entrate finalizzate a finanziare il
servizio di igiene ambientale e altri servizi come
l’illuminazione e la
manutenzione delle strade nei Comuni.
Considerato poi che per la maggior parte degli immobili non esiste ancora la superficie catastale, all’Agenzia era demandato il compito non semplice di stabilire medio tempore una superficie convenzionale in base ai dati in suo possesso.
Tenuto conto delle difficoltà di utilizzare la superficie catastale, viene consentito ai comuni di fare ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C). Tuttavia, all’80% della superficie catastale gli enti potranno fare ricorso in sede di accertamento. Si passerà alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando verranno allineati i dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune.
SERVIZI
Interessante è la precisazione del legislatore, modificata dalla Legge stabilità, che giustifica questo tributo imposto “…a copertura dei costi relativi al servizio di
a) gestione dei rifiuti urbani
b) gestione dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale .
c) e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il pagamento del TARES comprende dunque anche alcuni Servizi.
Così risulta la lettura del comma 1 art. 14 come modificato dalla Legge Stabilità.
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
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Il Comune può imporre l’Iva?
L’obbligazione è tributaria, lo dice la legge, e dunque non è dovuta l’IVA.
Il Comune è il soggetto destinatario del tributo.
Così recita il comma 2 dell’art. 14 (non modificato dalla Legge Stabilità):
“…2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.”..
Cosa è” suscettibile di produrre rifiuti urbani”?
Precisa il comma 3 dell’art. 14:
3. Il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Solo ciò che è suscettibile di produrre rifiuti URBANI (non speciali) è soggetto al Tributo. Costituisce dunque presupposto e condizione per l’applicazione. Va da se’ che i Comuni tenderanno ad ampliare con interpretazioni (circolari, regolamenti ecc..) i luoghi “suscettibili di produrre rifiuti”….
Esclusioni
Il comma 4 indica le esclusioni.
E’ bene porre attenzione a questo importante capitolo laddove più di qualche contribuente ha pagato e paga il tributo anche su aree (si pensi al parcheggio) o altri beni sulla base di incauta dichiarazione della parte.
Ebbene l’amministrazione NON può applicare il tributo a
1) luoghi che non sono suscettibili di produrre rifiuti e relativi a :
aree scoperte pertinenziali
aree accessorie a civili abitazioni
aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva
Dunque sorgoro alcuni quesiti:
L’area di parcheggio anche esclusiva, seppur condominiale, è luogo suscettibile di produrre rifiuti?
L’area scoperta e l’area scoperta pertinenziale: quale differenza?
Quali sono le aree accessorie a civili abitazioni?
Recita il comma 4:
“4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Vincolo di solidarietà
Qualora ci siano più soggetti che detengono/occupano i beni suscettibili di produrre rifiuti, il legislatore ha previsto il vincolo di solidarietà e dunque tutti sono tenuti al pagamento per l’intero del Tributo (salvo regresso verso gli altri)
Si evidenzia che i luoghi possono essere:
-Locali
– Aree scoperte
– Aree comuni condominiali detenute/occupate a titolo esclusivo
Recita il comma 5:
5. Il tributo e’ dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta’ tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Utilizzo non superiore ai 6 mesi
Recita il comma 6:
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e’ dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta’, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Multiproprietà/centri commerciali
7. Nel caso di locali in multiproprieta’ e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
TRIBUTO/ANNO SOLARE
8. Il tributo e’ corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

adminTARES: Tributo Rifiuti e Servizi in vigore dal 1.1.2013 (1)
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MUD 2013: novità

MUD 2013: Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l’anno 2013
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
E’ stato pubblicato (vedi anche questo sito) sulla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012 n. 302, il Dpcm 20 dicembre 2012 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2013.
La nuova modulistica, che sostituisce integralmente quella approvata con Dpcm 23 novembre 2011, sarà utilizzata per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, fino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
La modulistica è articolata in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, che sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
• Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

• CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
• Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

adminMUD 2013: novità
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MUD 2013: DPCM 20/12//2012

DPCM 20/12/2012 – MUD per l’anno 2013
Pubblicato in Gazzetta uff. 29.12.2013
Segnalazione a cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Sino alla piena operatività’ del Sistri il MUD verrà compilato secondo le nuove disposizioni.
Mud da presentare il 30 aprile del 2013.
Ed invero si ricorda che l’art. 189 come modificato dal DLgs. 205/2010 sarà applicabile solo con la piena operatività del Sistri; operatività sospesa fino a nuovo…ordine.
MUD 2013 – DPCM 2012

adminMUD 2013: DPCM 20/12//2012
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Legge stabilita' 2013: vigente dal 1.1.2013

Legge Stabilita’ 2013 – L. 24/12/2012 n. 228
Gazz. Uff. 29.12.2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Buon fine anno!!!
La legge, salvo deroghe nel testo, entra in vigore, in tutta fretta, il primo gennaio 2013.
La Legge composta di 1 articolo e 561 commi richiede, per ogni comma, una complessa riflessione.
Buona lettura….
Legge Stabilità 2013

adminLegge stabilita' 2013: vigente dal 1.1.2013
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Buon Natale a Tutti …..

È’ stata approvata la riforma della professione forense. Riforma che ha ottenuto il gradimento del CNF.
Si legge all’ art. 2 comma 2 l’espressione di antico, insostituibile quanto dimenticato principio sempre più compresso, svilito, emarginato.
Basti ricordare:
L’aumento dei costi per adire la giustizia
Il silenzio sulla responsabilità dei magistrati
le riforme processuali finalizzate a controllare, “deflazionare” le impugnazioni, i processi
Allora Buon Natale a tutti …. ricordando che
“2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.”….

adminBuon Natale a Tutti …..
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Incentivi INAIL: modelli 231

Comunicato INAIL incentivi
A cura di Studio Legale Ambiente
Studio Legale Ambiente si occupa anche della realizzazione dei modelli 231 in materia ambientale e sicurezza sul lavoro.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 20.12.2012 il Comunicato INAIL che propone incentivi alle imprese che vogliano migliorare la propria organizzazione in materia di sicurezza e anche aggiornare, predisporre i modelli 231 ….
Si rinvia alla comunicazione che costituisce una buona opportunità per le aziende….
Comunicato INAIL incentivi Dlgs. 81/2008

adminIncentivi INAIL: modelli 231
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Tariffa Servizio idrico integrato: modifiche L. 221/2012

Tariffa servizio Idrico: modifiche all’art. 154 comma 4 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente
La Legge n. 221/2012 modifica l’art. 154 comma 4 Dlgs. 152/2006 e tiene nella dovuta considerazione il trasferimento delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici all’autorità per l’energia elettrica ed il gas (art. 21 comma 9 L. 241/11).E non solo.
Tariffa idrica STUDIO LEGALE AMBIENTE 2

adminTariffa Servizio idrico integrato: modifiche L. 221/2012
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Pubblicata Legge "Crescita" n. 221/2012

Pubblicata la legge Stabilita’ o Crescita… che dir si voglia
L. 17.12.2012 n. 221 conversione DL 18.10.2012 n. 179
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
E’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 18.12.2012 la Legge che introduce Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Forse l’ultima produzione normativa voluta dal Governo Monti.
Molte le novità per un regalo di fine anno.
Buona lettura
L. 221/2012

adminPubblicata Legge "Crescita" n. 221/2012
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Tecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012

Tecnico responsabile Rifiuti: circolare Albo Gestori 1544/2012
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Con circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha chiarito gli effetti sull’impresa in caso di cessazione del rapporto professionale -o di lavoro dipendente – tra il responsabile tecnico Rifiuti e l’impresa; quest’ultima, nell’attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico, può proseguire l’attività per la quale risulta iscritta?
Il comitato Nazionale ha stabilito precise circostanze:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b)in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).
Decorso il periodi di cui alla lettera b), senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 18 del Dm, 406/98, per la cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

adminTecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012
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Difendere i propri diritti: un rischio "lussuoso"

Note al DDL Stabilità
Aumento dei costi per adire la Giustizia – note del Consiglio Nazionale Forense
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Volentieri si richiama il testo pubblicato dal CNF che rileva ormai l”accanimento” sulle spese di giustizia.
Spese per iniziare il giudizio; spese/contributi a titolo quasi di sanzione se viene dichiarata la improcedibilità o inammissibilità.
La Giustizia, scrive il CNF …serve a …. “far cassa” a spese dei contribuenti e segna “il definitivo naufragio della tutela giurisdizionale”.
Quis custodiet custodes?
Scheda CNF DDL stabilità

adminDifendere i propri diritti: un rischio "lussuoso"
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Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA

Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 Albo gestori
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Con circolare prot. n. 1463 del 30 novembre 2012, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha accolto il ricorso proposto da un’impresa contro la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando il proprio orientamento, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n.13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito che per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n.298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Vai al breve commento alla sentenza della Cassazione 13725/2012 su questo sito.

adminTrasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA
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Sindaco: responsabilità' urbanistica?

Sindaco: dovere di vigilanza urbanistica?
Cass. penale n. 36571/2011
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza ha il merito di segnare il confine tra la culpa in vigilando ed il comportamento omissivo in concorso.
Al Sindaco veniva contestato di aver omesso di impedire l’esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi connessi con le attività di coltivazione della cava.
Ebbene, quando la condotta si sostanzia nell’omesso impedimento la contestazione ricade nella culpa in vigilando che deve trovare precisa indicazione e previsione nella legge.
Ne caso in esame il Dlgs. 267/2000 art. 107 comma 3 non impone al Sindaco alcun obbligo di vigilanza edilizia e paesaggistico ambientale.
Il Sindaco dunque veniva liberato dall’imputazione in quanto non aveva commesso il fatto.
Così si esprime la sentenza :
“….Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, lett. g), dispone testualmente che sono attribuiti ai dirigenti “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”. Se ne deve desumere l’insussistenza in capo al sindaco di un generale dovere di vigilanza sulle attività che incidano sull’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
Il Tribunale – pur apparentemente recependo tale interpretazione della disposizione in questione – afferma che all’imputato “non risulta essere stata contestata la sola culpa in vigilando, ma anche l’aver tenuto condotte omissive, che avrebbero concorso alla commissione, con gli altri, del reato oggetto del procedimento”.
Dalla lettura dell’imputazione emerge, però, che l’unica condotta contestata all’imputato è quella di avere consentito, “omettendo di impedirlo, che venissero eseguiti (…) interventi modificativi dello stato dei luoghi connessi con le attività di coltivazione di cava”.
Tale condotta è interamente riconducibile alla culpa in vigilando di cui sopra e non è, perciò, penalmente ascrivibile all’imputato, non sussistendo in capo a questo – in base al D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamato art. 107, comma 3, lett. g), – un generale obbligo di vigilanza.
4. – Occorre pertanto procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè l’imputato non ha commesso il fatto….”*
*Sentenza tratta da Leggiditalia

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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

adminLegale rappresentante: responsabilità ambientale
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