Incentivi INAIL: modelli 231

Comunicato INAIL incentivi
A cura di Studio Legale Ambiente
Studio Legale Ambiente si occupa anche della realizzazione dei modelli 231 in materia ambientale e sicurezza sul lavoro.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 20.12.2012 il Comunicato INAIL che propone incentivi alle imprese che vogliano migliorare la propria organizzazione in materia di sicurezza e anche aggiornare, predisporre i modelli 231 ….
Si rinvia alla comunicazione che costituisce una buona opportunità per le aziende….
Comunicato INAIL incentivi Dlgs. 81/2008

adminIncentivi INAIL: modelli 231
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Tariffa Servizio idrico integrato: modifiche L. 221/2012

Tariffa servizio Idrico: modifiche all’art. 154 comma 4 Dlgs. 152/2006
a cura di Studio Legale Ambiente
La Legge n. 221/2012 modifica l’art. 154 comma 4 Dlgs. 152/2006 e tiene nella dovuta considerazione il trasferimento delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici all’autorità per l’energia elettrica ed il gas (art. 21 comma 9 L. 241/11).E non solo.
Tariffa idrica STUDIO LEGALE AMBIENTE 2

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Pubblicata Legge "Crescita" n. 221/2012

Pubblicata la legge Stabilita’ o Crescita… che dir si voglia
L. 17.12.2012 n. 221 conversione DL 18.10.2012 n. 179
segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
E’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 18.12.2012 la Legge che introduce Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Forse l’ultima produzione normativa voluta dal Governo Monti.
Molte le novità per un regalo di fine anno.
Buona lettura
L. 221/2012

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Tecnico responsabile Rifiuti: circolare n. 1544/2012

Tecnico responsabile Rifiuti: circolare Albo Gestori 1544/2012
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Con circolare n. 1544 del 14 dicembre 2012 il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha chiarito gli effetti sull’impresa in caso di cessazione del rapporto professionale -o di lavoro dipendente – tra il responsabile tecnico Rifiuti e l’impresa; quest’ultima, nell’attesa di nominare un nuovo responsabile tecnico, può proseguire l’attività per la quale risulta iscritta?
Il comitato Nazionale ha stabilito precise circostanze:
a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b)in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).
Decorso il periodi di cui alla lettera b), senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a) e 18 del Dm, 406/98, per la cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

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Difendere i propri diritti: un rischio "lussuoso"

Note al DDL Stabilità
Aumento dei costi per adire la Giustizia – note del Consiglio Nazionale Forense
a cura di avv. Cinzia Silvestri
Volentieri si richiama il testo pubblicato dal CNF che rileva ormai l”accanimento” sulle spese di giustizia.
Spese per iniziare il giudizio; spese/contributi a titolo quasi di sanzione se viene dichiarata la improcedibilità o inammissibilità.
La Giustizia, scrive il CNF …serve a …. “far cassa” a spese dei contribuenti e segna “il definitivo naufragio della tutela giurisdizionale”.
Quis custodiet custodes?
Scheda CNF DDL stabilità

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Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA

Trasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 Albo gestori
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi – Studio Legale Ambiente
Con circolare prot. n. 1463 del 30 novembre 2012, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, ha accolto il ricorso proposto da un’impresa contro la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell’iscrizione all’Albo, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/2006, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. L’impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando il proprio orientamento, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n.13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito che per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n.298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come “complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
Vai al breve commento alla sentenza della Cassazione 13725/2012 su questo sito.

adminTrasporto in conto terzi: Circolare 1463/2012 AGA
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Sindaco: responsabilità' urbanistica?

Sindaco: dovere di vigilanza urbanistica?
Cass. penale n. 36571/2011
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza ha il merito di segnare il confine tra la culpa in vigilando ed il comportamento omissivo in concorso.
Al Sindaco veniva contestato di aver omesso di impedire l’esecuzione di interventi modificativi dello stato dei luoghi connessi con le attività di coltivazione della cava.
Ebbene, quando la condotta si sostanzia nell’omesso impedimento la contestazione ricade nella culpa in vigilando che deve trovare precisa indicazione e previsione nella legge.
Ne caso in esame il Dlgs. 267/2000 art. 107 comma 3 non impone al Sindaco alcun obbligo di vigilanza edilizia e paesaggistico ambientale.
Il Sindaco dunque veniva liberato dall’imputazione in quanto non aveva commesso il fatto.
Così si esprime la sentenza :
“….Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, lett. g), dispone testualmente che sono attribuiti ai dirigenti “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”. Se ne deve desumere l’insussistenza in capo al sindaco di un generale dovere di vigilanza sulle attività che incidano sull’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
Il Tribunale – pur apparentemente recependo tale interpretazione della disposizione in questione – afferma che all’imputato “non risulta essere stata contestata la sola culpa in vigilando, ma anche l’aver tenuto condotte omissive, che avrebbero concorso alla commissione, con gli altri, del reato oggetto del procedimento”.
Dalla lettura dell’imputazione emerge, però, che l’unica condotta contestata all’imputato è quella di avere consentito, “omettendo di impedirlo, che venissero eseguiti (…) interventi modificativi dello stato dei luoghi connessi con le attività di coltivazione di cava”.
Tale condotta è interamente riconducibile alla culpa in vigilando di cui sopra e non è, perciò, penalmente ascrivibile all’imputato, non sussistendo in capo a questo – in base al D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamato art. 107, comma 3, lett. g), – un generale obbligo di vigilanza.
4. – Occorre pertanto procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè l’imputato non ha commesso il fatto….”*
*Sentenza tratta da Leggiditalia

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Legale rappresentante: responsabilità ambientale

Delegato ambientale: Cassazione penale n. 2409/2012
A cura di Cinzia Silvestri
La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità, in concorso, dell’ amministratore unico della società e del procuratore speciale e responsabile in materia ambientale della società per aver effettuato depositi incontrollati di rifiuti non pericolosi ( ai sensi dell’ art. 256 comma 2 Dlgs. n. 152/2006).
La sentenza accerta,nel fatto, l’ esistenza concreta della condotta di concorso.
Non attribuisce responsabilità sulla base della esistenza mera della qualità o carica ricoperta!
Il ” delegato ambientale”, in forza della delega attribuita, risponde dell ‘ illecito.
Qualche dubbio invece di responsabilità sulla posizione del legale rappresentante o amministratore unico che si difendeva in giudizio rappresentando la delega conferita.
Vero e’ che la Cassazione, premessa la validità della delega conferita, ha verificato la conoscenza in capo al legale rappresentante del deposito dei rifiuti non pericolosi da tempo ” senza che fosse predisposto un idoneo programma di smaltimento di rifiuti …non aveva posto in essere alcun intervento operativo ed efficace onde porre termine alla situazione illecita creata….”.
Il legale rappresentante risponde solo in quanto ha concretamente omesso, essendone a conoscenza, di attuare il comportamento idoneo a porre termine alla condotta illecita.
Questo caso non esenta da responsabilità il legale rappresentante solo previo accertamento della concreta ed attiva/omissiva responsabilità.

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Triturazione della plastica: quesito

Triturazione della plastica: Cassazione penale n. 25203/2012
Quesito
a cura di Cinzia Silvestri e Dario Giardi
Quesito
Vorrei lavorare, valorizzandolo, del triturato di materie plastiche da sfridi industriali. Mi vengono proposti come materie prime seconde. Sono da considerarsi effettivamente delle MPS – e quindi li posso inserire nel mio processo industriale di valorizzazione di prodotto e commerciale – o debbo possedere l’autorizzazione al trattamento di rifiuti non esercendo attività R3 né attività R13 né essendo utilizzatore diretto?
Risposta
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25203 del 26 giugno 2012, ha precisato che l’attività di triturazione di plastica va qualificata a tutti gli effetti come un’operazione di recupero e che, pertanto, di tale rifiuto il possessore abbia l’obbligo di disfarsi secondo quanto disciplinato dal Dlgs 152/2006 (autorizzazioni, formulario etc…)

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Regolamento " Buona Amministrazione"

Regolamento sulla “Buona Amministrazione”
DPCM del 10/10/2012, Gazzetta uff. 10/12/2012
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Continuiamo a parlare di Buona amministrazione.
In attuazione dell’art. 2 comma 3 L. 241/1990 e’ pubblicato in Gazzetta del 10 dicembre 2012 ( con vigenza dal 25.12.2012) l’ elenco dei procedimenti amministrativi di competenza , si badi, del Ministero dell’interno, che devono concludersi entro 90 giorni e con provvedimento espresso della amministrazione.
Il regolamento si aggiunge alla tendenza , sempre auspicata ma non ancora radicata, a porre freno alla indiscriminata lungaggine burocratica. Grazie anche all’ impulso della Comunità Europea.
Si rinvia al testo del regolamento.

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Sistri: contributo sospeso

Sistri: Confermata sospensione del pagamento contributo 2012
a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Il Ministero dell’Ambiente, con un comunicato pubblicato sul portale istituzionale dedicato al Sistri www.sistri.it e sul proprio sito, ha precisato che oggi 30 novembre non vi sarà nessun contributo da pagare per il 2012 in quanto il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (pubblicato nella GU n.147 del 26 giugno 2012 – Suppl. Ordinario n. 129), stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Ricordiamo, come già anticipato, che il chiarimento del Ministero si è reso necessario per eliminare tutti i dubbi sulla permanenza dell’obbligo di versamento del contributo sorti con l’emanazione, da parte dello stesso dicastero, del decreto 141/2012 (pubblicato nella G.U. del 23 agosto 2012 n. 196) che, dopo l’adozione delle norme di sospensione (ricordiamo che la Legge 134/2012 è stata pubblicata sulla G.U. dell’11 agosto 2012 n. 196), aveva reintrodotto l’obbligo del pagamento del contributo entro il 30 novembre 2012.
Tale obbligo è apparso da subito come privo di fondamento di legittimità, in quanto veicolato da un provvedimento (il decreto ministeriale) di rango gerarchicamente inferiore alla fonte legislativa che reca una disposizione opposta (ossia il D.L. 83/2012).
Come noto la sospensione del pagamento del contributo per il Sistri relativo l’anno 2012, disposta dal D.L. 83/2012, ha anche sospeso tutto il funzionamento dell’intero sistema di tracciamento telematico dei rifiuti. Tale fermo si protrarrà fino al nuovo termine iniziale di operatività che dovrà essere stabilito dal Ministero dell’Ambiente con l’emanazione di un proprio decreto dopo l’esito delle verifiche amministrative e funzionali in corso ma, comunque, non oltre la data del prossimo 30 giugno 2013.
Fino a tale data o fino a quando non ci sarà un nuovo termine per l’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti, per espressa disposizione dell’articolo 52 del decreto 83/2012, il regime del tracciamento dei rifiuti continua a essere quello attualmente vigente che prevede per tutti gli operatori coinvolti, il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del D.Lgs. 152/2006 e della relativa disciplina sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010.

adminSistri: contributo sospeso
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Rifiuti: compilare FIR/RCS se rifiuto prodotto in altro luogo? Quesito

Quesito
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Quesito
Una azienda che ha 5 sedi produttive, ognuna con il proprio registro di carico-scarico rifiuti ed ognuna con blocchi di formulari vidimati per ogni singola sede deve fare uno smaltimento di merce che è stoccata presso un magazzino di un’azienda di logistica. Come si deve procedere ? E’ sufficiente fare un formulario da una delle sedi (quella a cui in realtà appartiene il rifiuto), indicando come luogo di produzione l’ indirizzo del magazzino in affitto ? Il movimento sarà quindi successivamente registrato nel registro di quella sede. Tutto ciò è corretto ?
Risposta
L’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.) accompagni i rifiuti durante il loro trasporto dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione / detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento.
Si sottolinea come, nella compilazione del documento, per “indirizzo dell’impianto o l’unità locale o di partenza del rifiuto”, si intenda il posto da cui effettivamente parte il rifiuto e non, ad esempio la sede legale dell’impresa ubicata in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto.
Si dovrà, pertanto, indicare la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. Nel caso specifico descritto sarà necessario emettere il F.I.R. da una delle sedi dell’azienda avendo cura di indicare come luogo di produzione l’indirizzo del magazzino in affitto (luogo di stoccaggio) e registrare conseguentemente il movimento sul registro di carico e scarico.
* Le risposte a quesiti sono indicative e solo informative.

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Direttore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?

Direttore dei lavori: obbligo di vigilanza “ambientale”?
Cassazione penale n. 44457/2009
A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri
Sempre più spesso accade che la responsabilità in materia ambientale venga attribuita per il solo fatto di rivestire una certa mansione, carica, ruolo; e ciò a prescindere dalla individuazione delle precise responsabilità.
L’obbligo di vigilanza deve essere previsto da una norma di legge, da un contratto…
Se l’obbligo di vigilanza non trova fondamento non si può imputare ad un soggetto la responsabilità solo in quanto riveste la qualifica, ad esempio, di “Direttore dei lavori di cantiere” (o di legale rappresentante, dipendente, o altra mansione).
La responsbailità ambientale dovrà trovare prova nelle regole del processo penale e dunque andrà verificata la effettiva partecipazione del “direttore dei lavori” all’illecito, il concreto apporto causale all’evento, la partecipazione diretta, nel caso di specie, al deposito del materiale.
****
Ebbene.
Il Tribunale dell’ Aquila condannava il titolare della ditta ed il direttore dei lavori di cantiere, ciascuno per il reato di cui all’art. 184, 192, 256 comma 1 lett. a) per avere, a seguito della costruzione del capannone, “…illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell’area del cantiere.
Il Tribunale riteneva responsabile proprio il DIRETTORE DEI LAVORI – nella sua qualità – quale soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere.
Il direttore dei lavori proponeva ricorso per cassazione rilevando che :
1) non veniva contestato il concorso nell’illecito assieme al titolare dlla ditta
2) veniva contestata una condotta autonoma per la sua qualità di direttore lavori.
3) nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
4) Inesistenza di obbligo di vigilanza o di denuncia a carico del Direttore lavori
Il direttore dei lavori rilevava che il DPR 380/2001 art. 29 comma 1 individua i compiti e le responsabilità a lui dedicate.
Cita la Cassazione “…..Al di fuori delle espresse previsioni dell’art.29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l’opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
E’ indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato.
Il Tribunale aveva affermato la responsabilità del direttore dei lavori per il deposito incontrollato proprio e solo per la sua “qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta”.
Prosegue la Corte: “ La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il direttore dei lavori ….non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.
Continua la Corte: “…Il Tribunale avrebbe….. dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell’imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta.

adminDirettore lavori: obbligo di vigilanza ambientale?
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Materiali da riporto: uno sguardo al futuro

Materiali di riporto: DDl semplificazioni bis
Schema di raffronto delle possibili modifiche

    a cura di Studio legale Ambiente – Cinzia Silvestri

E’ prematuro anticipare il testo di una legge che verrà.
Il legislatore ci ha abituati a repentine modifiche, ripensamenti dei testi.
L’abrogazione dell’art. 186 Dlgs. 152/2006 ha espunto un pezzo di storia e non abbiamo ancora abitudine al DM 161/2012.
Dobbiamo confrontarci con i materiali di riporto; appena nati, subito normati e a breve ancora modificati.
Senza pace.
Il confronto tra il presente ed il possibile imminente futuro ci permette comprendere meglio la volontà del legislatore…. a dire il vero un po’ confusa.
Vai allo schema e clicca di seguito:
materiali da riporto schema

adminMateriali da riporto: uno sguardo al futuro
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L. n. 190/2012: corruzione e P.A.

Corruzione: pubblicata la legge.
a cura di Studio Legale Ambiente
Pubblicata in gazzetta ufficiale del 13.11.2012 la Legge contro la Corruzione.
Come anticipato la legge modifica anche l’art. 2635 c.c.
Alcuni reati del codice penale vengono modificati, inserite nuove fattispecie di reato, quali a titolo esemplificativo:
Nuovo reato di concussione
«Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita’ e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
Corruzione
Art. 318. – (Corruzione per l’esercizio della funzione). – Il
pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, indebitamente riceve, per se’ o per un terzo, denaro o altra
utilita’ o ne accetta la promessa e’ punito con la reclusione da uno
a cinque anni»;
Nuovo reato
«Art. 319-quater. – (Induzione indebita a dare o promettere
utilita’). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando
della sua qualita’ o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’
e’ punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o promette denaro o
altra utilita’ e’ punito con la reclusione fino a tre anni»;
Vai al testo della L. 6 novembre 2012 n. 190

adminL. n. 190/2012: corruzione e P.A.
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Corruzione-nuovo reato Dlgs. 231/2001

Nuovo reato ex Dlgs. 231/2001- Corruzione – responsabilità Società.
Corruzione tra privati (DDL 4434-B) approvato dalla Camera in data 30 ottobre 2012 ed in attesa di pubblicazione. Modifica il testo art. 2635 c.c.
A cura di Studio Legale Ambiente -Cinzia Silvestri

In attesa di pubblicazione e approvato dalla Camera in data 30 ottobre 2012 il testo del disegno Legge sulla ” corruzione”. Il testo riforma anche l’art. 2635 c.c..
L’art. 2635 muta il proprio titolo in ” corruzione tra privati” e viene inserito tra i reati che possono portare a responsabilità anche la società e dunque annovera altro delitto soggetto al Dlgs. 231/2001.
Si offre alla lettura un primo schema con riserva di approfondire in seguito alla pubblicazione del testo legislativo.
S’ intende che i modelli 231 dovranno subire aggiornamento ed integrazione in breve tempo.
Vai allo schema e clicca : Schema corruzione art. 2635 c.c. e Dlgs.231/2001

adminCorruzione-nuovo reato Dlgs. 231/2001
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Rifiuti: Discariche

Modifiche decisione 2003/33/CE sulle discariche e procedura infrazione.
A cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Sulla G.U.U.E. n. 238 del 4 settembre u.s. è stata pubblicata una rettifica alla Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’Ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE. Tale decisione aveva trovato attuazione a livello nazionale, da ultimo, con il DM 27 settembre 2010.
Le modifiche riguardano la sostituzione del termine “componenti” con “Co” (la concentrazione del primo eluito del test di eluizione), contenuto nelle disposizioni richiamate ai punti 2.1.2.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti inerti), 2.2.2 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti non pericolosi ammessi nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi), 2.3.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti pericolosi ammessi nelle stesse aree dei rifiuti non pericolosi) e 2.4.1 (valore limite colaticcio discariche per rifiuti pericolosi) dell’allegato alla decisione.
Sempre in materia segnaliamo inoltre che l’Italia recentemente è stata deferita per la seconda volta (la prima nell’aprile del 2007) alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sulle discariche illegali e incontrollate di rifiuti: la Commissione europea ha imposto, oltre bonifiche dei siti in parola, anche un’ammenda forfettaria di 56 milioni di euro e una giornaliera di 256.819,20 euro per ogni giorno successivo alla seconda sentenza fino al giorno della regolarizzazione dell’infrazione. In base a quanto segnalato, risulta che attualmente 255 discariche – 16 delle quali contenenti rifiuti pericolosi – devono ancora essere bonificate e solo 31 lo saranno entro la fine del 2012. Un calendario completo per l’ultimazione dei lavori è stato programmato unicamente per 132 discariche su 255. Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni da cui risulti che l’Italia abbia istituito un sistema di controllo adeguato per evitare l’apertura di nuove discariche illegali.

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Energia/Eolico: riduzione volumetrica

 Eolico: La riduzione volumetrica dell’impianto richiede “autorizzazione”?
DM 10.5.2010 par. 11.5 – DLGS. n.  28/2011
Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
L’ ” Impatto Ambientale delle energie alternative/rinnovabili” e’ il tema del convegno organizzato da Studio Legale Ambiente, che si terrà ad Ecomondo – Sabato, 10 novembre 2012 alle 9.00/13.00 a Rimini -Ecomondo – Key Energy.
Il Convegno cercherà con taglio pratico di rispondere a domande con l’ausilio della recente giurisprudenza. Il TAR Lecce 281/2012 risponde alla domanda relativa alla DIA in caso di riduzione volumetrica dell’impianto.
In particolare.
Il Comune negava l’autorizzazione (e la richiesta) di sostituire l’aerogeneratore già previsto con la DIA con un altro di dimensioni più ridotte.
I ricorrente rilevava che l’aerogeneratore da sostituire recava le medesime caratteristiche tecniche di quello assentito con DIA e dunque non influiva “..sul circostante assetto territoriale, e non necessiterebbe pertanto di nuova autorizzazione..”.
Il TAR ritiene il motivo fondato:
Dall’analisi comparata dei dati tecnici dei due aerogeneratori emerge che la potenza elettrica, l’altezza, il diametro del secondo generatore (che dovrebbe sostituire il primo) è decisamente INFERIORE al primo.:
“Emerge … che il nuovo impianto presenta le medesime caratteristiche generali del primo, assentito con DIA … ma è di potenza più ridotta. Trattasi, in altri termini, di una versione riconducibile al medesimo genus di quella originaria, ma di dimensioni più modeste”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, ai sensi del par. 11.5 del D.M. 10 settembre 2010, : “sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.
Alla luce di tale previsione normativa, è evidente che, così come sono soggette a DIA – e non ad autorizzazione paesaggistica, come invece sostenuto dalla resistente – le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell’impianto originariamente assentito, a maggior ragione vi sono soggette quelle opere che, al pari di quella in esame, si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.
E poiché la ricorrente ha comunicato all’amministrazione apposita DIA …. nessun altro adempimento doveva ritenersi, nel caso di specie, giuridicamente necessario.
….”Se per un verso si deve considerare che l’aspetto esteriore dell’impianto eolico viene a mutare,infatti,si deve considerare che tale mutamento,per le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l’aspetto standardizzato delle pale eoliche,non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica,costituendo la precedente valutazione,figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala,di dimensioni maggiori rispetto a quest’ultimo…”

adminEnergia/Eolico: riduzione volumetrica
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Rumore: certificazione acustica per gli edifici?

Rumore: Certificazione acustica passiva degli edifici – Normativa e responsabilità (cenni)
 A cura Cinzia Silvestri / Studio Legale Ambiente  e Sara Amato
Ad oggi, in materia di acustica passiva degli edifici, rimane come unico ( o quasi) riferimento il DPCM del 5.12.1997 e la norma madre L. n. 447/95.
L’assetto normativo, pur revisionato, e’ ormai antico.
Si consideri che si sono succedute nel tempo importanti normative che richiedono disposizioni attuative non ancora emanate.
Si ricorda infatti:
1)    la Direttiva 2002/49/CE recepita nel 2005 con Legge n. 194/2005
2)    la Legge n. 194/2005 che dialoga e richiama espressamente la Legge quadro n. 447/1995
3)    La legge 88/2009, come modificata dalla L. 96/2010 (Comunitaria 2009), che modifica e richiama la L. 447/1995, ed in particolare delega il Governo al riordino della materia acustica (riordino non ancora avvenuto);
4)    In questo contesto si ricordano le normative tecniche UNI 11367,11444; norme tecniche di carattere volontario e prive di valore cogente.
Ebbene vale la pena di ricordare che l’art. 11 della L. 88/2009 ( come riformata dalla L. 96/2010)  delegava il Governo al riordino della materia acustica “…Al fine di garantire la piena integrazione nell’ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE ….relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l’omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, …. uno o piu` decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e …..”
Continua l’art. 11 al comma 2:
“…I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all’armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la [progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché] determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell’impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002 
E’ corretto parlare di “certificazione acustica” ?
Il termine certificazione evoca  procedure rigorose.
Il nostro legislatore indica i “requisiti acustici” degli edifici; tuttavia nulla impedisce di utilizzare, seppur impropriamente, il termine “certificazione”.
 La “certificazione” è obbligatoria?
Allo stato attuale la certificazione acustica non è obbligatoria se non  in quelle poche città che hanno inserito nel proprio regolamento la verifica acustica quale condizione  per la concessione dell’agibilità In tutti gli altri casi è obbligatorio solo uno studio previsionale dell’isolamento acustico, ai fini del rilascio del permesso di costruzione.
 RISPETTO DEI LIMITI DPCM 5.12.1997
La “certificazione” acustica si concreta nell’  “attestato” conseguito  al termine della  verifica dei requisiti acustici passivi; documento in cui  viene specificato  se un edificio di nuova costruzione rispetti o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997, ove sono indicate le prestazioni  degli edifici in merito all’isolamento dai rumori esterni, da quelli di calpestio, di impianti di funzionamento continuo e discontinuo.
Il D.P.C.M. 5/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali né ad effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i requisiti acustici vengano rispettati in opera.
La verifica acustica è effettuata, da un tecnico abilitato, in tutti gli ambienti dell’edificio, seguendo peculiari criteri, quali: l’isolamento della facciata, l’isolamento con i vicini, il livello sonoro degli impianti.
 I requisiti acustici di un edificio richiedono idonea progettazione e dunque il “piano acustico” dialoga con la materia urbanistica e confluisce spesso nelle condizioni per il rilascio della agibilità (ex art. 29 DPR 380/2001).
L’allegato 2 della tabella A divide in categorie (da A a g) la classificazione degli ambienti abitativi
 NORME UNI
Le norme tecniche UNI non hanno di per se’ valore normativo e non sono cogenti. Costituiscono un sistema volontario di unificazione dell’aspetto tecnico di una certa disciplina.
Di fatto la UNI 11367 (luglio 2010) –  Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera – individua quattro  classi di efficienza acustica, dagli edifici più silenziosi a quelli più rumorosi (la comparazione di metodo tra le classi del DPCM 5.12.1997 e la norma UNI non è corrispondente ).
Il 17 Maggio 2012 è stata pubblicata la norma UNI 11444, che offre direttive per la selezione e la classificazione delle unità immobiliari in edifici con peculiarità non seriali, che presentano elementi costruttivi anche molto diversi tra loro.
La UNI 11444 offre un approccio più semplificato, dal momento che ai tecnici acustici è accordata la possibilità di scegliere gli elementi critici di una unità immobiliare e collaudare solo questi. Tale classificazione è meno onerosa, giacchè diminuiscono le prove necessarie rispetto a quanto previsto dalla UNI 11367.
 QUALE TUTELE PER L’ACQUIRENTE?
La responsabilità si articola coinvolgendo molteplici figure e potenzialmente anche l’Ente pubblico.
Nel valutare solo l’aspetto del rapporto tra privato e costruttore si rileva che in attesa del ”recepimento” del contenuto delle UNI (norme di carattere volontario) il potenziale acquirente potrebbe aggiungere apposita clausola al contratto di acquisto che indichi
1)             i limiti acustici da rispettare nonché
2)             prevedere il  collaudo di verifica.
Sotto il profilo della violazione dei limiti tabellari l’art. 15 della L. 96/2010 sembra non permettere al privato di sollevare contestazione in merito al superamento dei limiti di cui al DPCM 1997; il privato  però mantiene azione nel caso di opera non realizzata a regola d’arte: «5. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato»;
 Ed invero parte della giurisprudenza ha precisato che la difesa dell’acquirente può utilizzare le azioni  relative alle obbligazioni del venditore ex art. 1476 c.c. ss (artt. 1490 e 1492 c.c….) ma anche le azioni per la responsabilità dell’appaltatore ex ARTT. 1667, 1669 (DIFFORMITA’ E VIZI DELL’OPERA e difetti di cose immobili).
Vero è che la giurisprudenza sembra precisare che le doglianze del privato non possono vertere sulla violazione del limite tabellare di cui al DPCM ma semmai ai vizi di costruzione o responsabailità per la vendita (Trib. Modena 674/2011).
La Cass. civile  n. 1066 del 25 Gennaio 2012 ha precisato che la “insufficiente insonorizzazione” dell’appartamento è considerata difetto dell’opera ai sensi degli articoli 1492, 1226 c.c.  e permette di chiedere la riduzione del prezzo di acquisto ed il risarcimento del danno.
 
1 Obbligo previsto da talune normative regionali, ad es. Legge Regionale Calabria 34/2009, Legge Regionale Marche 18/2001
2 Ex multis, Comune di San Leo (RN), Comune di Sassari.

adminRumore: certificazione acustica per gli edifici?
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