Normale pratica industriale: terre e rocce

Normale Pratica Industriale: terre e rocce – Riflessione sul DM 161/2012
 A cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Il DM 161/2012 diventa punto di riferimento per le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo (e non solo).
L’art. 186 è abrogato; la normativa a cui fare riferimento è l’art. 184 bis (sottoprodotto) ed il DM 161/2012 dovrebbe fungere da norma tecnica attuativa.
Non si può prescindere dunque dalla lettura dell’art. 184bis comma 1 che alla lettera c) precisa uno dei requisiti che definiscono “sottoprodotto” un residuo (ovvero non rifiuto) ovvero la “normale pratica industriale”.
Difficile concetto da definire e causa di contenzioso anche recente.
Ebbene l’allegato 3 del DM 161/2012 non solo definisce ma descrive i contenuti e le ipotesi per le quali si può ritenere esistente la normale pratica industriale; descrive le ipotesi “comunemente effettuate”  che soddisfano uno dei requisiti richiesti per considerare il residuo sottoprodotto.
La lettura del “decalogo” prescinde dalle argomentazioni giuridiche (dotte) finora riscontrate nelle recenti sentenze e che cercavano di risolvere il dilemma di cosa dovesse intendersi per “normale pratica industriale”.
Il decalogo dell’ allegato 3 è tecnico, nasce dalla esperienza, dalla consuetudine quasi di “cantiere” ed è riferita s’intende alle terre e rocce da scavo.
Non si dimentichi invero che il concetto di normale pratica industriale  (art. 184bis) non riguarda solo le terre e rocce ma ogni residuo che debba essere valutato come sottoprodotto (fanghi ad esempio).
Il DM elenca, con semplicità[1], le operazioni che rientrano “comunemente” nella normale pratica industriale:
1)  la selezione granulometrica del materiale da scavo
2) la riduzione volumetrica mediante MACINAZIONE
3) la stabilizzazione a calce, a cemento….
4) La stesa al suolo per consentire l’asciugatura…
e si rimanda alla lettura del testo.
La normale pratica industriale è certo elemento di favore al riutilizzo del residuo.
Amplia la casistica che permette di considerare sottoprodotto il residuo e risponde anche alla esigenza Comunitaria (Direttiva 2008/98/CE) che evidenzia la necessità del riutilizzo.
Vero è che il DM ha risolto il problema con una elencazione “pratica” che si espone a censure laddove la normale “pratica industriale” dovrebbe essere censita “caso per caso”.
 



[1] Quasi preoccupante
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Autorizzazione Unica Ambientale: in attesa del Regolamento

Autorizzazione unica ambientale : in attesa del Regolamento
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il vocabolario Ambientale si arricchisce di una nuova sigla ovvero A.U.A. , l’ autorizzazione unica ambientale il cui Regolamento dovrebbe avere luce a breve.
Una breve anticipazione e’ già pubblicata su questo sito con riferimento alla L. 35/2011.
In attesa del Regolamento il Governo riassume le novità
.

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CIVIT: bisogna sapere che esiste…..

CIVIT: bisogna sapere che esiste….
A cura di Cinzia Silvestri -Studio Legale Ambiente
I provvedimenti del Governo Monti,la cui finalità è chiara, producono conseguenze forse non volute o non ponderate dal Governo.
Conseguenze che ledono spesso il diritto di difesa del cittadino .
Norme contrarie alla Costituzione e alla normativa UE che attendono l’ardire del singolo cittadino e della magistratura ( coraggiosa) che in forza del proprio potere interpretativo disattenda in sede di giudizio tali norme.
Basti pensare alla riforma sul processo di appello, alla abolizione delle tariffe professionali e alla liquidazione delle spese legali che comporta la disincentivazione ( in linea con il Governo Monti) al contenzioso lasciando, in alcuni casi, la parte vittoriosa senza soddisfazione delle spese sostenute…. ( già se ne parla cfr. Tribunale Varese 1252/12, GDP Salerno 3629/12).
In questo contesto di riduzione di compensi ma aumenti di spese ( la bolletta rimane sempre la stessa o più salata) e la tassazione selvaggia e la lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio ( secondo il principio: paga e taci) ….accade di ” inciampare” sul sito della….. Civit.
La CIVIT ha pubblicato il Regolamento di organizzazione e funzionamento e trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche ( Gazz. Uff. 3.10.2012).
Curiosando nel sito e’ utile leggere i compensi dei Commissari; compensi, quasi più interessanti del Regolamento; meritevole peraltro il bilancio della Civit del 2011 che ha provveduto a decurtare alcuni compensi.
A ciascuno la sua riflessione.
Si rinvia al sito Civit per la lettura del Regolamento.

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Servizio idrico: pubblicato il regolamento

Regolamento: il Servizio idrico dopo l’abrogazione delle ATO
DPCM 20.12.2012, pubblicato Gazz. Uff. 3.10.2012>
A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
Pubblicato il DPCM che regolamenta la individuazione delle funzioni della Autorità’ E.E. e Gas e del Ministero ambiente in ordine al Servizio Idrico integrato; e ciò in attuazione della Legge 214/2011.
Si
rinvia alla lettura del testo con riserva di commento.

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Rifiuti: TAR Veneto 1164/2012

Rifiuti provenienti da terzi fuori Regione/ LRV 3/2000 art. 33 comma 2,3. Illegittimità costituzionale/ Tar Veneto n.1164/2012
 A cura di Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente
La sentenza del TAR Veneto chiarisce alcune importanti questioni … .
Purtroppo si leggono sentenze che affermano la responsabilità concorrente della Regione in materia di tutela ambientale (senza le dovute distinzioni); purtroppo vengono applicate, dalle stesse amministrazioni, norme regionali ormai abrogate per la intervenuta nuova normativa statale incompatibile.
E cio’ imponendo al cittadino l’onere gravoso di  adire la “giustizia” che, a dire il vero, appare un po’ confusa sull’argomento.
Ebbene la Sentenza del TAR n. 1164/2012  precisa gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale di illegittimità sulla legge regionale; richiama la Regione ai propri obblighi; chiarisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale.
La Questione
La questione  sottoposta al Tribunale Regionale Veneto richiama la controversia insorta tra una società e la Regione Veneto e ricorda la importante e decisiva sentenza della  Corte Costituzionale (25 luglio 2011, n. 244) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale[1] dell’art. 33, comma 2, legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e l’inammissibilità della questione relativa all’art. 33, comma 3[2].
Le Società ricorrenti presentavano alla Regione domanda di rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi.
L’impianto avrebbe dovuto ricevere rifiuti provenienti da terzi fuori Regione per il 40% della propria capacità ricettiva, mentre la restante parte dei volumi sarebbe stata utilizzata per i rifiuti prodotti da una delle società. Con DGRV la Regione, esprimeva giudizio di compatibilità ambientale favorevole. Veniva altresì accolta la domanda di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il punto 7.3 di tale decreto prescriveva un limite al conferimento di rifiuti da terzi del 25% della capacità ricettiva, da intendersi riferito anche ai rifiuti provenienti da fuori Regione, richiamandosi alle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3..
In corso di processo la Corte costituzionale dichiarava la illegittimità dell’art. 33 citato e la regione provvedeva in autotutela ad annullare il provvedimento.
Scrive la Corte:  “La disposizione di cui all’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, è stata implicitamente abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato[3]…”
“La norma regionale prevede che “in attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi[4] ….i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento”.
L’art. 182, comma 3, lett. b, nel testo originario …dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”.
L’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra tali norme è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10 del 2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un’analoga norma contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2009, n. 29, della Regione Puglia.
…Nel senso dell’abrogazione implicita la Corte Costituzionale n. 74 del 3 giugno 2010, aveva affermato al punto 2.1 che “vanno perciò condivisi gli snodi dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti a sostegno della tesi della intervenuta abrogazione della norma lesiva di cui all’art. 33, comma 3, esclusivamente nella parte in cui si dispone che lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi extraregionali resta subordinato all’avverarsi della condizione suindicata” e tale ricostruzione è stata indirettamente avallata dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 2011, n. 244, che non l’ha contestata.
3. Scrive la Corte: “La Regione nelle proprie difese si limita a proporre… come unico argomento a sostegno della tesi della non avvenuta abrogazione della norma, la tesi secondo cui il contrasto tra la norma statale e quella regionale comporta la vigenza della norma regionale fino a che non si sia pronunciata la Corte Costituzionale.
L’assunto è privo di fondamento.
AMBIENTE COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
Continua con interesse la sentenza “…Lo Stato nella materia della tutela dell’ambiente ha una competenza legislativa di tipo esclusivo ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e pertanto la norma regionale antecedente incompatibile deve ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma legislativa statale, come è precisato dall’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il quale “le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia”.
“..Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Regione, non vi è alcun elemento che possa essere fondatamente posto a sostegno della tesi della perdurante vigenza dell’art. 33, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che è incompatibile con la norma di cui all’art. 182, comma 3, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato con il ricorso originario; la medesima disposizione è ora riportata, senza soluzione di continuità, all’art. 182 bis, comma 1, lett. b, inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205) emanata dallo Stato successivamente alla norma regionale, in un settore che rientra tra le materie di sua potestà legislativa esclusiva, quale è quello dei rifiuti, che va ricompreso nell’ambito della materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.”



[1] Con sentenza n. 244/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 32/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 2, della legge regionale limitatamente alle parole “non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva” per violazione della libertà di iniziativa economica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha dichiarato altresì inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 33 della legge regionale in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
[2] Art. 33 – Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali
1 Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da:
a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale;
b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati.
2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma.
3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento. (31)
[3] (ora è all’art. 182 bis, comma 1, lett. b inserito dall’articolo 9 del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205)
[4] previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997,
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Trasporto in conto terzi e proprio: La Cassazione chiarisce

Trasporto in conto terzi ed in conto proprio: la Cassazione n. 13725/2012 …chiarisce
A cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi
La sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012, della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di un soggetto che, ancorché privo del titolo abilitativo per lo svolgimento di attività di “trasporto per conto proprio”, è tuttavia in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di “trasporto per conto terzi”.
L’impiego privato dei mezzi di trasporto dotati di licenza conto terzi è sempre stata ritenuta vietata dalla legge stante la netta differenza tra trasporto conto terzi e conto proprio.
le sanzioni previste sono pesanti perché la legge 298/1974 prevede anche 4130 euro di multa oltre al fermo del veicolo per tre mesi. Ma solo se il trasporto avviene con un mezzo di peso superiore a 6 tonnellate.
Nel caso esaminato dal collegio un autotrasportatore munito di licenza conto terzi è stato sanzionato e si è rivolto con successo al giudice di pace evidenziando l’illegittimità della multa.
Contro l’annullamento del verbale il ministero dell’interno ha proposto ricorso in cassazione ma senza successo.
A parere del collegio anche se per l’esercizio dell’attività di trasporto merci in conto terzi e conto proprio la legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede due provvedimenti abilitativi diversi la sanzione e’ illegittima.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che: “quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività che l’art. 31 lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.
In buona sostanza non si può pretendere che un autotrasportatore abilitato al trasporto conto terzi non possa effettuare anche trasporti privati, perlomeno di carattere occasionale.
Studio Legale Ambiente

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Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato

Terre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato in gazzetta ufficiale del 21.9.2012 ( in vigore dal 6 ottobre 2012)
DM 10.8.2012 n.161
A cura di avv. Cinzia Silvestri-Studio Legale Ambiente
Dispiace non avere avuto disponibile il testo proprio per il Convegno a Ferrara a Remtech del 19 settembre 2012.
Qualcosa si poteva dire.
Il Regolamento ( Decreto 10.8.2012)dunque produrra’ i dovuti effetti promessi dal legislatore.
Si rimanda alla lettura e con riserva di commento su questo sito e si richiama fin d’ora l’allegato 3 del Regolamento sulla ” normale pratica industriale”
Buona lettura

adminTerre e rocce da scavo: Regolamento pubblicato
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Incentivi auto (L.134/2012): non tutti sanno che….

Incentivi auto: non tutti sanno che…
Segnalazione a cura Studio legale Ambiente
Il Legislatore (L 134/2012 vigente dal 16/9/2012, di conversione del DL 83/2012)
ha dedicato gli articoli 17 SS.. alla incentivazione delle auto elettriche, promuovendo la installazione in luoghi pubblici e privati delle colonne di ricarica…
Si offre alla lettura ad esempio l’ art. 17 decies che promette incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni …
Art. 17-decies – Incentivi per l’acquisto di veicoli
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,da almeno dodici mesi, e’ riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia’ immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e’ destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e’ corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita’ di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
Societa’ e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprieta’ e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e’ stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta’ del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta’ relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell’automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera d).))

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Clini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE

Il Ministro Clini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE – il punto su Acque/rifiuti
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Il Ministro Clini ha pubblicato il proprio programma per lo sviluppo e la tutela ambientale.
Ovvero un PIANO CRESCITA, in 5 punti che sarà discusso dal GOVERNO.
La lettura e’ interessante e deve essere attenta perché segna i binari sui quali si svilupperanno forse i prossimi provvedimenti.
Si riporta testualmente il punto 5 che riguarda le ACQUE
“5. GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE
Obiettivi
➢ Riduzione dei consumi di acqua;
➢ Bilanciamento tra i diversi usi ( industria, energia, agricoltura,alimentazione umana);
➢ Collettamento e depurazione delle acque reflue;
➢ Riuso delle acque depurate negli usi agricoli e industriali.
Misure
Adozione entro dicembre 2012 del Piano Nazionale per la Gestione Integrata delle Risorse Idriche in Italia, con l’indicazione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi, e la definizione degli indicatori necessari per l’applicazione delle tariffe agli usi delle acque, anche ai fini della piena applicazione del DPCM adottato ai sensi della legge 214/2011.”
Si rinvia al testo pubblicato per la lettura degli altri punti.

adminClini propone il PIANO CRESCITA AMBIENTALE
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Convegno Remtech- Ferrara

Si ringrazia per la partecipazione numerosa al Convegno.
A breve su questo sito verra’ pubblicato il materiale relativo agli interventi del convegno.
Potete iscriverVi alle mailing list per ricevere le News..
 inviare proprio nominativo/azienda/societa’ e indirizzo mail al seguente indirizzo mail
studioambiente@silvestricinzia.191.it
Il Convegno si e’ tenuto alle ore 9.30 di Mercoledì 19 settembre 2012 presso la Fiera Remtech a Ferrara sala B.
Clicca per leggere il programma del Convegno.

Convegno tratterà i seguenti temi

” “ Terre e rocce da scavo/materiali da riporto alla luce delle novità legislative” Il punto su tema complesso alla luce della recente normativa –a cura di Studio Legale Ambiente – avv. Cinzia Silvestri

 “ Alcuni casi pratici e problematiche applicative” Un approfondimento anche alla complessa questione del  “riutilizzo in sito “ –  “riutilizzo fuori sito (tutto o in parte)” –  “ riutilizzo fuori sito con deposito in sito o mappale confinante “ – a cura di dott. Francesco Codato

  Il supporto nei SGA e dei certificati per la gestione operativa del Dlgs. n. 231/2001 e Dlgs. n. 121/2011″ a cura di Prof. A. Segale della Università degli Studi di Milano
 
 

adminConvegno Remtech- Ferrara
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Sicurezza: Linee Guida “Rumore”

Acustica Edifici, Musica, attività ricreative e non solo
 Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
 Le linee Guida, a dispetto della nominazione che sembra riferirsi solo alla musica contiene utili indicazioni per tutti i settori che operano nell’intrattenimento, bar, discoteche, palestre e altro.
Ogni evento pubblico o privato che produce musica deve avere tutela dei lavoratori ex Dlgs. 81/2008
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa della acustica passiva degli edifici ed evoca l’applicazione del DPCM 5.12.1997
Sul sito del Ministero Lavoro sono pubblicate le Linee Guida che interessano dunque diversi settori di attività.
Si legge sul sito del Ministero :
“Sono state approvate nella Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012

nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
• Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative 
-
Articolato :L’articolato interessa non solo i musicisti ma anche chi lavora con la musica, tecnici, conduttori ecc… ; le linee guida richiamano  l’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2003/10/CE, recita infatti: “Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center2″.
Occorre poi rilevare che a volte i lavoratori di questi settori operano come lavoratori autonomi, per i quali valgono le disposizioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 e, ove applicabili, le disposizioni dell’art. 26.
Di particolare interesse l’allegato 3 che si occupa dei requisiti acustici passivi degli edifici ed evoca il DPCM 5.12.1997
Si rinvia agli allegati pubblicati sul sito del ministero del lavoro

adminSicurezza: Linee Guida “Rumore”
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Bando Europeo Eco-innovazione/rifiuti

Bando Europeo: Finanziamenti europei per la creazione di reti di fornitori per l’acquisto di soluzioni eco-innovative.
Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente e Dario Giardi
Informiamo che la Commissione Europea ha emanato il Bando ENT/CIP/11/C/N02C00, nell’ambito del Programma di Imprenditorialità e Innovazione (EIP) del CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme).
L’obiettivo del bando è quello di rafforzare la fornitura di eco-innovazione, attraverso la creazione di reti transnazionali di committenti pubblici e privati “green”, per cercare di superare la frammentazione della domanda di soluzioni eco-innovative in Europa e condividere i rischi e i costi aggiuntivi di acquisto e di utilizzo che tali soluzioni comportano.
I compiti principali delle reti saranno:
·         creare gruppi di acquisto dedicati alla fornitura di soluzioni eco-innovative e al processo di approvvigionamento;
·         effettuare, entro il termine del progetto (36 mesi), un acquisto di soluzioni innovative cofinanziato dall’Unione Europea. L’acquisto potrebbe essere eseguito a livello individuale o, meglio, comune tra i membri del gruppo.
Il bando si concentra sui seguenti settori:
·         trasporti
·         trattamento dei reflui
·         riutilizzo e riciclo dei rifiuti

·         componenti chimici
·         prodotti biologici
·         prodotti sanitari
·         componenti ad alta efficienza energetica
I candidati ammessi a presentare proposte sono Enti, Istituzioni e Parti interessate, pubblici o privati, con sede legale in uno Stato membro o in altri Paesi partecipanti al programma EIP del CIP.
I fondi messi a disposizione sono pari a 2 milioni di euro; il numero indicativo di progetti finanziabili è di 2, con un tetto massimo indicativo di 1 milione di euro a progetto (l’ottenimento del finanziamento riguarda il 95% dei costi ammissibili).
Le domande di partecipazione devono essere inderogabilmente presentate entro le ore 17:00 del 20 ottobre 2012.
Per il bando completo e per scaricare i documenti necessari alla partecipazione (in lingua inglese) si rimanda al sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm

adminBando Europeo Eco-innovazione/rifiuti
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Durc: Circolare 6/2012

Circolare DURC 31 maggio 2012 n. 6
A cura di Studio Legale Ambiente
Si segnala la pubblicazione di circolare che chiarisce i dubbi interpretativi ed applicativi relativi al DURC a seguito del DL n. 5/2012.
Il DURC ha natura di certificato ed e’ escluso che il DURC possa essere consegnato dai privati, ed anzi , deve essere richiesto dalle amministrazioni alle stesse preposte o alle casse edili. E cio’ sia nel caso di appalti pubblici che privati.
Si rinvia ad articolo già pubblicato su questo sito
Si rinvia alla Circolare

adminDurc: Circolare 6/2012
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Inviate Vostra disponibilità e curriculum breve all’ indirizzo studioambiente@silvestricinzia.191.it

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Terre e Rocce: Linee Guida Comunitarie

Terreno in situ : Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti –  (punto 2.2 Linee Guida)
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
Approfondimento di questo tema sarà trattato dallo Studio Legale Ambiente con convegno a Ferrara , 19 settembre 2012 ore 9.30/12.30 REMTECH.
Le linee Guida Comunitarie affrontano la complessa materia della esclusione  prevista per i terreni (in situ), suolo contaminato non escavato e gli edifici  ma anche il suolo non contaminato, altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione.
La lettura delle linee Guida sul tema offre spunto per ricordare che l’inciso di cui alla lettera c) ovvero il riferimento al “suolo e altro materiale “ sono stati assimilati anche alla terre e rocce da scavo; mentre l’inciso relativo allo “stato naturale” porta ad escludere le terre e rocce contaminate o comunque terre che hanno subito un processo di alterazione, ccontaminazione,  (si pensi appunto alla escavazione , costruzione ecc..).
Le Linee Guida Comunitarie tentano di chiarire l’annoso problema che lega le terre, al suolo, al sito, al terreno.
L’articolo 2 (1) (b)[1] della direttiva quadro (riprodotta all’art. 185 comma 1 lettera b) Dlgs. 152/2006) esclude l’ applicazione della direttiva :
1)   suolo contaminato non escavato
2)   gli edifici collegati permanentemente al terreno
3)   terreno in situ
‘In situ’ , precisano le linee Guida, significa “non scavato” ovvero nella sua posizione originaria.
L’esclusione si riferisce alla terra, al suolo e agli edifici che sono nella loro posizione originale e non sono disturbati, ad esempio tramite scavo o demolizione.
Un suolo contaminato non costituisce di per se’ rifiuto.
La Commissione Europea cita invero la sentenza  Van de Walle del 7 sttembre 2004 (pur sotto la vigenza della direttiva 75/442) dove la CGUE affronta il caso di terreno accidentalmente contaminato da sversamento occasionale di idrocarburi. Solo gli idrocarburi sono risultati essere qualificati come rifiuti, di conseguenza, è stato consoderato contaminato il suolo e dunque considerati rifiuti.
Ciò ha portato a discussioni su come coordinare la legislazione sui rifiuti con la legislazione di protezione del suolo.
Come deve essere inteso il termine ‘terreno contaminato”? (Linee Guida 2.2)
‘Terreno contaminato’ non è definito nella direttiva quadro o in altri atti giuridici a livello comunitario.
Un criterio minimo da applicare da parte delle autorità competenti per determinare se il suolo è considerato contaminato è la presenza di una delle ‘proprietà di rifiuti che lo rendono pericoloso ‘ come da Allegato III[2] della direttiva quadro.
Inoltre, il termine ‘Contaminato’ può essere chiarito tramite confronto con il suo opposto ovvero il ‘suolo incontaminato’ il termine di cui all’articolo 2 (1) (c), della direttiva quadro.
Dal tenore letterale di tale disposizione suolo incontaminato ‘ è il materiale allo stato naturale .
 



[1] Direttiva 2008/98 : b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e
gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che
il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
[2] ALLEGATO III – CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H 1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e
agli attriti più del dinitrobenzene.
H 2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
una forte reazione esotermica.
H 3-A «Facilmente infiammabile……
adminTerre e Rocce: Linee Guida Comunitarie
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Sistri: bisogna pagare il contributo?

Sistri: bisogna pagare il contributo 2012?
a cura di avv. Cinzia Silvestri e dott. Dario Giardi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2012 n. 196 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 141 del 25 maggio 2012 che ha come oggetto il “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52″.

Il decreto che entrerà in vigore il prossimo 7 settembre, introduce importanti modifiche al DM 52/2011 che ha istituito il sistema di controllo telematico della tracciabilità dei rifiuti – mai partito a regime e sospeso prima dell’estate dallo stesso Ministero attraverso il cd. Decreto Crescita del 22 giugno n. 83.

 Vero è che rimangono di fatto sospese a livello operativo  le novità introdotte….così come rimarrà sospeso l’intero sistema Sistri.
Tali modifiche e integrazioni entrano in vigore a tutti gli effetti solo quando e se  il sistema di tracciabilità verrà  ripristinato.
Per quanto riguarda il contributo annuale per l’iscrizione al sistema telematico, in attesa di conferme ufficiali, si ritiene ( e si auspica) che per il 2012 tale pagamento sia …sospeso. La disposizione introdotta dal Dm n.141/2012 (decreto attuativo) contrasta palesemente, infatti, con quanto disposto dalla norma primaria (gerarchicamente superiore) contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 52, comma 2.

adminSistri: bisogna pagare il contributo?
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Sistri: nuovo Regolamento

Sistri:  Regolamento DM 25 maggio 2012 n. 141
A cura di Studio Legale Ambiente
Il Ministero pubblica in Gazzetta ufficiale ( 23/8/2012) il Regolamento di revisione del Decreto 18.2.2011 n. 52 ( Decreto Sistri) in vigore dal 7 settembre 2012…
Ciò che coglie attenzione immediata e’ la previsione dell’ art. 1 lett. C) che modifica l’ art. 7 comma 3 del Decreto n. 52/2011 precisando che il contributo per l’ anno 2012 e’ dovuto entro il 30/11/2012..
L’ art. 7 risultata così modificato:
Articolo 7
Contributo di iscrizione al Sistri
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo Usb per ciascuna unità operativa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo Usb richiesto. Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Per l’anno 2012 il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 novembre 2012. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.
4. L’importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell’allegato II. L’ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al Sistri accedendo all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo Sistri.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

adminSistri: nuovo Regolamento
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Servizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012

Servizio Idrico Integrato: deliberazione 2/8/2012

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente
Deliberazione del 2/8/2012 della autorità per l’energia elettrica ed il Gas che impone ai gestori del servizio Idrico Integrato adempimenti già a partire dal 1/9/2012.
Definizione dei contenuti informativi e procedure di raccolta dati del Servizio Idrico Integrato costituisce ll’oggetto del provvedimento.
Si rinvia al testo

adminServizio Idrico Integrato: Deliberazione 2/8/2012
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Revisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012

Revisione spesa pubblica, riordino Enti: e’ Legge</
Spending review
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
Tutto accade a ferragosto.
La revisione tutta italiana della spesa pubblica si identifica, ormai e purtroppo, nel conciso inglese ” spending review…”.
Solo 30 giorni per convertire nella legge del 7/8/2012 n. 135 il DL del 6/7/2012 n. 95.
La LEGGE, che modifica il DL in numerose parti ( secondo ormai l’uso) e’ stata pubblicata nella gazzetta ufficiale del 14/8/2012…
Si richiamano per il momento
1) l’art. 1 sulla riduzione della spesa per acquisto e servizi che incide sul Dlgs. 163/2006( appalti);
2) l’art. 17 sul riordino delle Province e funzioni..

adminRevisione Spesa pubblica: Legge n. 135/2012
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DL "Crescita" e' Legge 134/2012

Il DL 83/2012 “Crescita” e’ Legge
Segnalazione a cura di Studio Legale Ambiente
In questo sabato di ferragosto (11/8/2012) il parlamento pubblica in Gazzetta Ufficiale la legge 134/2012 di conversione del DL 83/2012; legge destinata alla ” Crescita del Paese”.
Su questo sito e’ stata offerta breve anticipazione dell’ art. 52 laddove dispone
1) conferma sospensione sistri ( qualche modifica introdotta)
2) il digestato diviene sottoprodotto (novità della L. 134/2012)
3) estensione ai consorzi agrari della nuova disciplina di cui all’ art. 193 commando 9 bis Dlgs. 152/2006.
Le novità sono in realtà molteplici soprattutto in tema di energia.
Con riserva di maggiore commento si rinvia alla lettura del corposo testo …..

adminDL "Crescita" e' Legge 134/2012
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Digestato è sottoprodotto

Digestato è sottoprodotto
a cura di Studio Legale Ambiente
La legge di conversione (L. 134/2012) del DL 83/2012 è ricca di sorprese.
L’art. 52 del DL 83/2012 contiene novità in tema di digestato (fertilizzante) ritenuto, per esplcita  indicazione normativa, sottoprodotto “ai sensi dell’art. 184 bis Dlgs. 152/2006.”
Già non si comprende se il digestato sia considerato sottoprodotto laddove comunque esistano le condizioni di cui all’art. 184 bis (come dovrebbe essere); oppure il digestato sia considerato sottoprodotto …. dal legislatore (e ciò potrebbe comportare qualche problema di compatibilità con la legislazione comunitaria e non solo).
L’esclusione del digestato dalla normativa rifiuti viene inserita in testo legislativo “satellite”.
In attesa della pubblicazione del provvedimento legislativo si riporta la disposizione contenuta nell’art. 52 che farà parlare di se’…..

«2-bis. Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e` considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti
aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata
anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento
o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o
delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria,
conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini
agronomici.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalita` di impiego
del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche` le modalita` di
classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
adminDigestato è sottoprodotto
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Avvalimento: determina AVLP n. 2/2012

Avvalimento nelle procedure di gara: determinazione n. 2 del 1 agosto 2012 – GU n. 185 del 9.8.2012
segnalazione a cura di Studio legale Ambiente
E’ stata pubblicata in GU odierna determinazione della AVLP relativa all’avvalimento.
Il testo è di particolare interesse ed esaustivo in merito a tutte le problematiche insorte sull’istituto dell’avvalimento.
Si rimanda alla lettura del corposo testo.
 

adminAvvalimento: determina AVLP n. 2/2012
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Trasporto rifiuti e Consorzi Agrari

Consorzi Agrari e trasporto rifiuti
modifiche all’art. 193 comma 9 bis Dlgs. 152/2006 – Art. 52 DL 83/2012 come riformato con Legge 134/2012
 A cura di avv. Cinzia Silvestri
L’art. 28 della L. 35/2012 (vigente dal 7.4.2012) di conversione del D.L. 5/2012 (vigente al 10.2.2012)  modificava l’articolo 193 del  D.Lgs. 152/06 inserendo il comma 9 bis e modificava l’art. 183 lett. bb).
 Il DL 83/2012 all’art. 52 si era limitato a statuire sul problema Sistri imponendo la sospensione del sistema.
Il sede di conversione del DL 83/2012 il legislatore (Parlamento) ha ritenuto di aggiungere all’art. 52 alcuni commi che vanno a modificare, ad esempio, l’art. 193 comma 9 bis e art. 183 lett. bb).
L’intervento del legislatore estende anche ai CONSORZI AGRARI (e non solo alle cooperative agricole) il beneficio del comma 9 bis art. 193 Dlgs. 152/2006 ovvero di non considerare trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i
consorzi agrari di cui e’  socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
La prima parte dell’art. 193 comma 9 bis non è interessata dalla modifica.
Il Legislatore si concentra sulla movimentazione dei rifiuti e precisa che “non si tratta di trasporto” ai sensi della normativa dei rifiuti.
AZIENDA AGRICOLA
Esclude l’applicazione degli adempimenti relativi al trasporto in presenza di presupposti, quali:
1) “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti  alla medesima  azienda  agricola”: il Governo sottolinea la unicità del gestore; il trasporto avviene tra  fondi che appartengono alla medesima azienda. Il termine “appartenenza” non è giuridico e si presta a varia interpretazione.  Vero è che il Governo subito di seguito si esprime precisando la “disponibilità giuridica”.
2) “ancorche’  effettuati  percorrendo   la pubblica via”: i fondi possono non essere contigui e necessitare, per il raggiungimento, di percorrere, ad esempio, la pubblica via;
3) “Non e’  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente decreto”: viene esclusa dunque la normativa e gli adempimenti relativi al trasporto della parte IV del decreto; e ciò previa verifica o meglio “ qualora risulti comprovato”:
a)  “da elementi oggettivi  ed  univoci” : il riferimento apre le porte alla discrezionalità.
b)  “finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo” : il deposito temporaneo ha subito modifica proprio con il DL 5/2012 al successivo comma 2 dell’art. 28 in favore delle imprese agricole (si rimanda alla pubblicazione in questo sito). Il deposito temporaneo dunque si estende a fattispecie prima non comprese sia sotto il profilo del “luogo” sia con riferimento ai “soggetti”. Il deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006 come riformato dall’art. 28 L. 35/2012) costituisce perno della intera disciplina. Il viaggio non è considerato trasporto solo e se finalizzato a raggiungere luogo per deposito temporaneo.
c)  e la distanza fra  i  fondi non sia superiore a dieci chilometri: curiosa la precisazione e sfugge il criterio che ha prodotto tale affermazione.
CONSORZIO AGRARIO/COOPERATIVA AGRICOLA
ART. 183 lett. bb) e ART. 193 comma 9bis Dlgs. 152/2006
L’inciso finale dell’art. 193 comma 9bis deve essere letto in combinato disposto con le modifiche dell’art. 183 com. 1 lett. bb) (cfr. art. 28 L. 35/2012).
La modifica considera l’imprenditore agricolo socio di cooperativa agricola che
1)    deposita (temporaneo) presso il sito che è nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) ; non necessariamene dunque il luogo di produzione.
2)    trasporta presso il sito nella disponibilità giuridica della cooperativa (socia) o del CONSORZIO AGRARIO (socio)
Si nota che il Governo apre il secondo capoverso dell’art. 28 L. 35/2012 dedicato alla cooperativa agricola e al consorzio agrario con l’inciso ”Non  e’  altresi’  considerata  trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall’imprenditore agricolo …”.
Quasi a precisare ipotesi diversa da quella precedente e tale da poter escludere in questo caso che, ad esempio, i fondi debbano avere una vicinanza inferiore ai … 10 chilometri (?).
Sembra invero una fattispecie diversa da quella relativa alla azienda agricola.
Si nota, altresì, anche l’inciso relativo alla “disponibilità giuridica” che evoca la esistenza di un titolo (contratto, proprietà, affitto ecc…)
Di seguito le modifiche apportate dalla L. 35/2012 art. 28 e dalla Legge di conversione del DL 83/2012 art. 52 in attesa di pubblicazione

Deposito temporaneo
Art. 183 co. 1 lett. bb) Dlgs. 152/2006
L. 35/2012 (DL 5/2012) art. 28
Come riformato(DL83/2012 in attesa di pubblicazione)
Trasporto rifiuti
Art. 193 co. 9bis  Dlgs. 152/2006
L. 35/2012 (DL 5/2012) art. 28
Come riformato (DL 83 in attesa di pubblicazione)
bb)  “deposito  temporaneo”:  il   raggruppamento   dei   rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui  gli  stessi  sono prodotti o,
 
 
 
 
per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo  2135 del codice civile,  presso  il  sito  che  sia  nella  disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi agrari di cui gli stessi  sono  soci, alle seguenti condizioni: “….”
9-bis.  La  movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla  medesima  azienda  agricola, ancorche’ effettuati percorrendo la pubblica via, non e’  considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato  da elementi oggettivi ed  univoci  che  sia  finalizzata  unicamente  al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei  rifiuti  in  deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi  non  sia  superiore  a  dieci chilometri.
Non e’ altresi’ considerata trasporto  la  movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al  sito  che  sia  nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola ivi compresi i consorzi agrari di cui e’  socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».

 
 
 
 
 
 

adminTrasporto rifiuti e Consorzi Agrari
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Sottoprodotto: certezza dell'utilizzo

Linee Guida Direttiva 2008/98 Rifiuti
Sottoprodotto: quando vi è certezza di utilizzo? (punto 1.2.3 Linee Guida)
 a cura di avvocato Cinzia Silvestri
La Commissione Europea – Direzione generale Ambiente – ha pubblicato le Linee Guida per la lettura della Direttiva Rifiuti 2008/98 (vedi su questo sito – anche su barra archivio)
La Commissione Europea ha cercato di semplificare i concetti .
Il requisito della certezza dell’utilizzo (condizione necessaria per poter considerare sottoprodotto il residuo) non è di facile individuazione.
In questa breve disamina si considerano solo le indicazioni Comunitarie, tenendo presente che tali concetti sono trasposti nel diritto italiano, purtroppo, non con altrettanta semplicità.
Precisa la Commissione che l’ulteriore utilizzo non deve essere una possibilità ma una certezza; deve essere garantito che il materiale verrà utilizzato.
Ad esempio, un materiale depositato per un tempo indefinito non offre elementi di certezza del requisito (cfr. sentenza CJEU Palin Granit); l’utilizzo del residuo per soddisfare esigenze di operatori economici diversi da quello che lo ha prodotto offre, invece, elementi sufficienti di certezza.
La Commissione richiama alcune sentenze decisive per la definizione di sottoprodotto e offre alla lettura alcuni casi che possono fornire “certezza “ all’utilizzo:
a)    esistenza di contratti tra il produttore di materiali e l’utente successivo
b)    un guadagno economico per il produttore del residuo
c)     un mercato economico per il residuo
La Commissione subito di affretta a precisare che tali casi non costituiscono dei criteri ulteriori; per valutare la natura di sottoprodotto di un residuo e dunque la certezza dell’utilizzo non esistono criteri univoci e certi; ogni residuo dovrà essere valutato nel suo complesso considerando la presenza di alcuni indicatori (utilizzo economico, contratti ecc…) .
Ne discende che la presenza, ad esempio, di contrattualistica tra le parti non è elemento che di per se’ determina la certezza dell’utilizzo ma è certamente elemento utile e indiziario dell’utilizzo del residuo; elemento che dovrà peraltro  coordinarsi con le altre condizioni descritte all’art. 5 Direttiva 2008/98, ovvero
1)   utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale protica industriale
2)   la sostanza è prodotta come parte integrante della produzione
3)   impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Si veda anche articolo sul sottoprodotto/Linee Guida Direttiva 2008/98 pubblicato su questo sito.

adminSottoprodotto: certezza dell'utilizzo
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